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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 960/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUZI DEBORA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 7/B FOSSOMBRONEpresso il difensore avv. LUZI DEBORA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNE ROBERTO e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. IANNE MATTEO ) VIA VITRUVIO 3A FANO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO 3 FANOpresso il difensore avv. IANNE
ROBERTO
pagina 1 di 23 APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 398/2022 del 26 maggio 2022 resa dal
Tribunale di Pesaro in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, Parte_1
“In via istruttoria
Si insiste per la rimessione in istruttoria con l'ammissione delle prove richieste, e non ammesse, di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto i capitoli di prova non sono “irrilevanti o contrastanti con documenti in atti”, per tutti i motivi già esposti nel foglio di p.c. e nel presente appello.”
*** *** ***
Conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello e nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22.05.2023
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, in riforma dell'impugnata sentenza accogliere il presente appello e per
l'effetto, i n via preliminare e/o pregiudiziale,
1) Accertare e dichiarare la nullità della procura e pertanto dichiarare inammissibili e/o nulli gli atti a cui accede emettendo tutti i consequenziali provvedimenti;
2) Dichiarare rinunciate le domande rassegnate da parte avversa nel giudizio di primo grado per i motivi esposti nel presente atto e conseguentemente accogliere le domande formulate da parte appellante negli atti di primo grado;
pagina 2 di 23 Nel merito
1. Accertare e dichiarare tempestivamente contestati ed esistenti i vizi e le difformità delle imbarcazioni subappaltate,
2. Accertare e dichiarare operante la garanzia per le difformità e i vizi delle opere appaltate ex art. 1667 c.c. a carico della e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1
non dovuta la somma di € 86.182,02, corrisposta dall' o in via Parte_1
subordinata rideterminare quanto eventualmente dovuto in via residuale.
3. Conseguentemente condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione degli interessi moratori corrisposti sulla vera sorte pari a € 6.093,83 e a corrispondere quelli maturati dal dì del pagamento
12.06.2020 al dì della restituzione della vera sorte, applicando gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002.
4. Conseguentemente all'accoglimento del punto 2, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte da anche a titolo di spese legali Parte_1
ammontanti a € 2.135,00, oltre accessori, in ottemperanza dell'ordinanza del
03.06.2022 di concessione della provvisoria esecuzione e liquidati nel decreto ingiuntivo
n. 898/2019 del 15 ottobre 2019, e alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado, ammontanti a € 7.715,00, oltre accessori, nonché alla restituzione di tutte le spese accessorie sostenute dall'odierna appellante sia in merito al decreto ingiuntivo n. 989/2019 sia in merito alla sentenza appellata.
pagina 3 di 23
5. Accertare e dichiarare la temerarietà della lite intrapresa quantomeno con colpa grave e, per l'effetto, condannare, ex art. 96, comma 1 c.p.c., la convenuta a risarcire il danno arrecato all'attrice, da quantificarsi in via equitativa.
6. Ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., liquidare d'ufficio, a favore dell'attrice,
l'indennità prevista, da determinarsi in via equitativa.
7. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO, Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, respingere in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato nel merito l'appello proposto dalla
confermando la sentenza n. 398/2022 emessa in data Parte_1
26.05.2022 dal Tribunale di Pesaro in ogni sua parte ivi inclusa la conferma del decreto ingiuntivo n. 989/2019.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, si reiterano anche in questa sede tutte le domande ed eccezioni come formulate e precisate dall'appellata in primo grado con le prime memorie 183 c.p.c. da intendersi qui integralmente riportate.
In ogni caso con vittoria di spese, anche forfettarie, iva e cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto n. 989/2019 del 15 ottobre 2019 – reso ad istanza della ricorrente
[...]
– il Tribunale di Pesaro ingiungeva ad il pagamento in CP_1 Parte_1
favore della ricorrente della somma di euro 86.182,02 euro, oltre interessi e spese.
pagina 4 di 23 A tal fine la ricorrente aveva allegato che svolgeva attività di Controparte_1
progettazione, lavorazione, produzione e commercializzazione di stampi in vetroresina di imbarcazioni e navi, di coperte, sovrastrutture, roll bar, di serbatoi e, in genere, lavorazioni per il settore nautico;
che per conto di aveva Parte_1
eseguito le lavorazioni di cui alle fatture nn. 38, 39, 40, 41 e 42 del 2019 d'importo complessivo pari ad euro 86.182,02; che nessuna contestazione le era pervenuta dalla cliente che, a sua volta, nulla aveva pagato nonostante la messa in mora scaduta il 16 luglio 2019.
Con atto di citazione depositato in data 28 novembre 2019 Parte_1
proponeva rituale opposizione e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_2
per sentir dichiarare la nullità della procura depositata nella fase Controparte_1
monitoria e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto previo accertamento dei vizi e delle difformità tempestivamente contestati, nonché la temerarietà della lite con conseguente risarcimento del danno.
A tal fine l'opponente esponeva che svolgeva, quale attività Parte_1
principale, l'allestimento di imbarcazioni formula “chiavi in mano” e che, in virtù del contratto di appalto stipulato con la AZ – NE S.p.A., aveva subappaltato alla lavori di sua competenza, essendosi la stessa dichiarata specializzata Controparte_1
nella realizzazione di quel tipo di lavorazioni;
che i lavori erano stati male eseguiti, come da contestazioni della committente principale AZ – NE S.p.A., e che da ciò ne era derivato un contenzioso tra le due società; che la procura depositata in fase monitoria, notificata su foglio separato ed allegato all'atto, era nulla atteso che non erano riportate né le generalità, né altro dato utile per identificare la persona fisica del legale rappresentante della in quanto parte ricorrente, ora parte Controparte_1
pagina 5 di 23 convenuta, si era limitata a riportare genericamente “in persona del legale rappresentante pro tempore”; che presentavano vizi e difetti i lavori di verniciatura
(erano presenti in più punti bolle d'aria e screpolature della vernice); che non erano stati consegnati i cruscotti;
che altri lavori descritti in citazione erano stati rifatti come elencati distintamente per fattura.
Si costituiva con comparsa depositata il 20 marzo 2020 che Controparte_1
concludeva chiedendo di rigettare le eccezioni relative alla procura e, nel merito, di dichiarare l'opponente decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c., di accertare l'inesistenza dei vizi e dei difetti contestati, così rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza n. 398/2022 del 26 maggio 2022 il Tribunale di Pesaro rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, regolando le spese del giudizio.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata
[...]
CP_1
All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 398/2022 del 26 maggio 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
pagina 6 di 23 • il vizio della procura era stato sanato dall'indicazione nominativa del rappresentante legale della società in sede di comparsa di costituzione;
• la società aveva stipulato con la Parte_1 Controparte_1
contratti di subappalto in data 24.4.2019, aventi ad oggetto la realizzazione dei lavori commissionati dalla società appaltante AZIMUT- BENETTI SPA, cioè "la realizzazione della sola lucidatura (no carrozzeria) di coperta e tuga sull'imbarcazione AZIMUT 27/33", per cui era stato pattuito un compenso di
6500 euro , oltre IVA;
per l'imbarcazione AZIMUT 77 si commissionavano invece
"la verniciatura dello scafo 77/49, esclusa antivegetativa, con lucidatura della zona tra la verniciatura e l'antivegetativa e verniciatura della carena con antivegetativa" per cui era stato pattuito un compenso di 8900,00 euro, oltre
IVA;
• tali lavorazioni dovevano eseguirsi entro il 3.6.2019, termine per la consegna del bene, previo sopralluogo da svolgersi alla presenza della società appaltante
(AZIMUT- BENETTI SPA);
• per l'imbarcazione AZIMUT 25 MT, invece, era stata commissionata la lucidatura dello scafo AZIMUT 25MT/20 e verniciatura a gelcoat, con lucidatura della zona tra la verniciatura e l'antivegetativa e verniciatura della carena con antivegetativa, lavoro per cui era stata prevista la consegna entro il 15.5.2019 da effettuarsi sempre previo sopralluogo, e un corrispettivo di 4500 euro, oltre IVA;
• in relazione all'imbarcazione 27/33, come si evinceva dalla missiva del 25.6.2019 delle ore 12:24, inviata da (della NE AZ) ad Parte_2 Parte_1
, la stessa era venuta a conoscenza della possibile presenza di "evidenti
[...]
movimenti di vernice" sull'imbarcazione 27/33 (all. n.4 opposto);
pagina 7 di 23 • in seguito a tale comunicazione, erano stati eseguiti dei rilievi Wave Scan per cui la ditta incaricata WO srl non riscontrava vizi di alcun tipo sull'imbarcazione in questione;
• di ciò era stata informata la società opponente che, con mail del 25.06.2019 ore
16.52, riferiva per mezzo di (referente per la Persona_1 Parte_1
) che: "Dal momento che, come ci siamo già detti, WO non ha rilevato
[...]
quanto da voi evidenziato, riteniamo il collaudo positivo, quindi anche noi provvederemo ad archiviarla, come ci avete detto che farete anche voi e la presente serve solo come traccia per quanto discusso e condiviso a voce";
• doveva tenersi conto anche della risposta della controparte diretta Parte_2
a di : “..Tutto corretto, WO non ha rilevato quanto ho Per_1 Per_1
riscontrato io questa mattina in collaudo, …”;
• in seguito all'esito positivo del collaudo dell'imbarcazione 27/33 effettuato in data 25.6.2019, la stessa imbarcazione veniva varata il giorno seguente, senza che nessuna contestazione tempestiva fosse sollevata da Parte_1
circa eventuali vizi che se del caso dovevano essere eccepiti nelle modalità e nei termini di cui all'art. 1667 e 1668 cc.;
• in riferimento ai lavori sull'imbarcazione 27/33 AZ la garanzia non era dovuta in quanto vi era stata un'accettazione dell'opera da parte del committente come da contratto del 24.4.2019 e i vizi, se presenti, erano conosciuti o riconoscibili da parte di quest'ultimo; i vizi lamentati erano invero visibili e non occulti
(verniciatura, difetti alla carena,..);
• circa il fatto che affermava di essersi rivolta alla al Parte_1 CP_3
fine di rimediare ai lavori che la on avrebbe eseguito a regola CP_4
d'arte, interrompendo lo svolgimento dei lavori che erano ancora in corso, dal pagina 8 di 23 confronto tra le fatture n. 38,39,40,41,42 del 2019 emesse da per CP_4
i lavori sulle imbarcazioni 27/33 AZ, 25/20 AZ ,77/49 AZ e la fattura 52/2019 della intervenuta sui lavori già eseguiti da si osservava che CP_3 CP_4
nessuna delle voci corrispondeva a quelle delle fatture emesse da quest'ultima per le lavorazioni oggetto dell'ingiunzione di pagamento proposta avverso la società Parte_1
• dall'esame della fattura 52/2019 di in particolare risultava che la società CP_3
opponente avrebbe fatto eseguire alla lavorazioni differenti da quelle CP_3
commissionate alla società opposta quanto alla imbarcazione 27/33 –salvo per la voce “carrozzeria code di poppa fly”, ma per l'importo modesto di 665 euro era un dato poco significativo-;
• quanto alla mail di contestazione del 4.7.19 relativa ai cruscotti, parimenti vi era un principio di prova scritta nella mail di risposta della del 5 luglio CP_4
(Buongiorno siamo d'accordo anche perché non abbiamo scelta! Ma come ben sapete non abbiamo ancora fatturato niente di questi lavori nè nessun altro lavoro fatto nei mesi di maggio e giugno. Siamo in attesa di ricevere
l'autorizzazione di fatturare tutti i nostri lavori regolarmente svolti e interrotti come da vostre indicazioni..); si affermava invero che i lavori erano stati regolarmente svolti e interrotti, senza che fosse seguita una specifica contestazione successiva di tale affermazione.
I motivi di appello
1) L'appellante impugna la parte della sentenza che argomenta e decide in merito alla nullità relativa della procura alle liti della Parte_3
pagina 9 di 23 Deduce l'appellante che “non è corretta l'affermazione riportata in sentenza secondo la quale la nullità sarebbe stata sanata tempestivamente: solo successivamente al primo atto utile, la comparsa di costituzione e risposta, e con atto irrituale non previsto dal codice di rito, parte avversa depositava visura storica dalla quale si evince che, all'epoca della redazione e notifica del decreto ingiuntivo, il legale rappresentante ed amministratore unico era Controparte_5
. . .
dopo la eccezione di nullità, parte avversa si ostinava a depositare una nuova procura dove in nessuna parte veniva indicato il nome del legale rappresentante della società e ancora una volta sulla procura era apposta una firma illeggibile senza alcun riferimento della carica e tanto meno senza certificazione alcuna di tale carica, da parte del difensore (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Vero è che, mentre nell'incipit dell'atto è sì indicato il nome per esteso di non vi è Controparte_5
l'indicazione specifica della qualifica ricoperta, non essendo sufficiente per indiscussa giurisprudenza il richiamo generico alla carica di legale rappresentante.
. . .
Nel caso concreto parte appellata tentava di rettificare quanto affermato ed allegato in comparsa di costituzione con una tardiva ed irrituale allegazione della visura storica della società resasi conto dell'inadeguatezza di quella tempestivamente prodotta, in questo modo violando i principi sopra richiamati ed elaborati dalle sentenze giurisprudenziali nel tempo succedutesi.
Secondo le Sezioni Unite ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva la integrazione della procura affetta da nullità, si verifica l'invalidità della stessa ed inammissibilità dell'atto
a cui accede”. pagina 10 di 23 Il motivo è manifestamente infondato.
Tenuto conto della struttura bifasica del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, è del tutto evidente che la prima difesa utile – in caso di contestazioni della procura rilasciata in fase monitoria da parte dell'opponente – è la costituzione in giudizio da parte dell'opposto (originario ricorrente in fase monitoria) tramite deposito della comparsa di risposta, non essendo previsto alcun onere di allegazione di documentazione utile a dimostrare la qualità di rappresentante legale della società costituitasi quale opposta.
Fermi i condivisi richiami giurisprudenziali da parte del primo giudice, è dunque sufficiente l'indicazione nella comparsa di risposta del nominativo del soggetto che riveste la qualità di legale rappresentante della società indicato quale sottoscrittore della procura conferita in fase monitoria ed autenticata dall'Avvocato.
Le successive contestazioni dell'opponente circa il ruolo di in seno Controparte_5
alla società opposta – formulate dopo la costituzione di quest'ultima nel giudizio di opposizione – sono ultronee, oltre che infondate.
Infatti, non considera l'appellante che nel presente grado del giudizio l'appellata si è costituita in persona del proprio legale rappresentante – – senza che Controparte_6
siano state formulate osservazioni circa la titolarità, da parte della stessa, del potere per conferire legittimamente il mandato ad litem.
Come ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, la successiva costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettivo potere di rappresentanza, che manifesti anche tacitamente la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator, sana in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva, tutti gli atti sino a quel momento compiuti, specificandosi che tanto la ratifica, quanto la pagina 11 di 23 conseguente sanatoria, devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c..
(per tutte vds. Cass. n. 34775 del 16 novembre 2021).
Quindi, se anche fosse vero che il non rivestiva la carica di rappresentante CP_5
legale di all'epoca del rilascio della procura allegata al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo, l'odierna costituzione di un diverso rappresentante legale, rispetto al quale non vengono avanzate eccezioni relative alla titolarità del relativo potere, vale a privare di ogni rilievo le questioni relative alla precedente procura, sussistendo – quantomeno tacitamente – la volontà di ratificare tutto quanto processualmente accaduto sino all'appello.
Osserva poi la Corte che – nonostante le conclusioni dell'appellante continuino ad essere riferite anche alla supposta nullità della procura – il relativo motivo non è più coltivato né in sede di comparsa conclusionale, né in sede di memoria di replica da parte dell'appellante.
In ogni caso, l'eccezione era infondata anche con riferimento all'effettiva titolarità del potere di rappresentanza in capo a all'epoca della sottoscrizione Controparte_5
della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo: infatti, la procura deve ritenersi conferita il 13 settembre 2019 (cioè alla medesima data del ricorso), mentre dalla visura della società risulta che lo stesso – peraltro titolare del 95% della quote societarie – ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 3 novembre
2016 al 7 gennaio 2020, data di nomina dell'odierno amministratore, . Controparte_6
pagina 12 di 23 2) L'appellante intende impugnare la parte della sentenza che argomenta e decide in merito all'errore materiale nel rassegnare le conclusioni
Il motivo è riferito alla parte della sentenza impugnata in cui il primo giudice – con riferimento alle conclusioni rassegnate dall'opposta/odierna appellata - ha rilevato quanto segue: “Quanto alle conclusioni, parte opposta ha rassegnato conclusioni nuove, indicandole nel foglio di p.c. e ribadendole all'udienza di precisazione delle conclusioni, confermando che fossero le conclusioni definitive. Su tali nuove proposte parte opponente ha rifiutato ogni contraddittorio e ha ribadito le richieste già formulate, come sopra riportate. Ebbene deve ritenersi che le conclusioni come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, del tutto estranee all'evidenza alla presente causa, sono frutto di errore materiale”.
Contesta ora l'appellante che “il Giudice di prime cure sbaglia nel qualificare come errore materiale le conclusioni, diverse e nuove da quelle contenute negli atti precedenti, rassegnate in sede di precisazioni delle conclusioni
. . .
A tal proposito il Giudice di prime cure ignora totalmente la giurisprudenza in proposito, in particolare da ultimo la sentenza n. 33767 emessa dalla Cassazione in data
19.12.2019, che ha ripreso i concetti formulati nella pronuncia n. 1785 delle Sez. Unite del 24.01.2018, in base alla quale deve ritenersi abbandonata la domanda non riproposta in sede delle precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., dovendosi avere anche riguardo alla condotta processuale complessivo della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.
Ora il comportamento antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni corrisponde a quanto formulato in foglio di p.c., con l'evidente intento della parte pagina 13 di 23 processuale di rassegnare proprio quelle conclusioni rinunciando a quelle formulate negli atti precedenti”.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero la Suprema Corte, nella sentenza richiamata dall'appellante (vds. Cass. sez. un.
n. 1785 del 24 gennaio 2018) sostiene che anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.
Quindi, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del suddetto principio visto che – una volta rilevata l'evidente erroneità delle conclusioni rassegnate dalla parte rispetto all'oggetto del giudizio – ha fatto riferimento a quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi non rinvenendo nella precedente condotta della parte opposta alcun elemento idoneo a far presumere la volontà di abbandonare la domanda di condanna: del resto, si pone il problema di supporre l'abbandono della domanda quando la stessa, in tutto o in parte, non venga riproposta dalla parte che ne ha interesse, non quando la stessa parte rassegni specifiche conclusioni, ancorchè del tutto estranee al giudizio, con ciò manifestando quantomeno la volontà di ribadire esplicitamente una conclusione e non quella di abbandonarla.
3) L'appellante intende impugnare la parte della sentenza che argomenta e decide in merito alla mancata tempestività della contestazione dei vizi da parte di
[...]
in violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. Parte_1
pagina 14 di 23 Con il motivo in esame l'appellante compie una lunga analisi del contenuto dei documenti allegati in primo grado per dimostrare la sussistenza e la tempestività della contestazione dei vizi, utile ad attivare la tutela di cui all'art. 1667 e 1668 c.c..
In particolare, sostiene che il primo giudice avrebbe operato una lettura parziale dei documenti a ciò sufficienti (tanto che nell'atto di appello vi è una lunga riproduzione delle parti asseritamente non considerate), sicchè non avrebbe considerato che vi era stata un'accettazione “con riserva”; in sostanza, una non accettazione.
Così formulato, il motivo presenta profili di inammissibilità perché la parte ha indicato per la prima volta in appello fatti nuovi, non allegati in primo grado (ancorchè desumibili dai documenti prodotti).
Infatti, la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo illustra il contenuto delle singole fatture poste a base dell'ingiunzione per chiarire i vizi ed i difetti riferibili alle opere a cui le stesse sono riferite, senza nulla dire circa i tempi e le modalità delle relative contestazioni (ad eccezione delle fatture n. 40/19 e 41/19 del 12 luglio 2019 riferite all'imbarcazione AZ 27/33, in merito alla quale veniva dedotto che “le murate, parti emerse dei fianchi dello scafo dell'imbarcazione, non venivano terminate, come tutti gli altri lavori di ripristino indicati nella fattura n. 40, proprio perché
l'esecuzione stava venendo male e andava a rilento, come evincibile dalla mail del
03.06.2019 con la quale l'opponente comunicava all'opposta l'affidamento dell'appalto ad altra azienda. Infine, in data 17.06.2019, la comunicava a Parte_1
mezzo mail la indisponibilità a pagare i lavori eseguiti sulla imbarcazione AZ 27/33, in quanto si era dovuto provvedere al rifacimento della verniciatura, non essendo stata utilizzata dall'opposta la paraffina, che deve necessariamente essere applicata prima
pagina 15 di 23 della verniciatura a gelcoat, onde evitare il caratteristico effetto “appiccicoso” e la conseguente poca carteggiabilità del substrato ripristinato”).
L'opposta, costituendosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per la sopravvenuta accettazione dell'opera e per il decorso dei termini di denunzia dei vizi.
Una volta appreso il contenuto dell'eccezione, la replica dell'opponente è stata di fatto affidata ad un breve commento in sede di note scritte ex art. 127 ter – depositate in occasione della prima udienza -, mentre nulla è stato dedotto in prima memoria 183
c.c.. L'opponente si è quindi limitata a sostenere che “l'eccezione sollevata da parte avversa in sede di costituzione non può trovare accoglimento in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, considerato che le contestazioni scritte allegate all'atto di citazione in opposizione sono state sollevate tempestivamente, addirittura in corso d'opera e prima che i lavori fossero assegnati ad altra subappaltante, proprio a causa delle inefficienze ed incapacità di parte opposta”.
Sostiene, ora, che “le mail indicate in sentenza sono riportate in modo incompleto: la mail di , dipendente della AZ NE committente principale dei lavori, Parte_2
integralmente riportata assume un diverso tenore: “Tutto corretto, WO non ha rilevato quanto ho riscontrato io questa mattina in collaudo” ma poi continua “non credo che ci siano i tempi per un ripristino così corposo di un'area pressoché totale
(oggi erano in corso ancora i ripristini ai rilievi WO e domani variamo). Non si interviene di conseguenza, come detto anche verbalmente Resta il fatto che la qualità del manufatto non è da ritenersi conforme appieno, il mio report immortala la situazione alla partenza dell'unità. Qualora ci siano futuri rilievi, sappiamo come è uscita dal cantiere. silvano” Chiaro: il committente principale sta dicendo che i vizi ed i difetti sono irreversibili, e che non ci sono i tempi per ripristinare l'imbarcazione che è
pagina 16 di 23 danneggiata nella sua quasi totalità e che comunque viene varata così com'è per mancanza di tempi tecnici per potervi porre rimedio. Ovviamente, continua il , se ci Pt_2
fossero problemi sappiamo come l'opera è uscita dal cantiere!”
In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Rammenta in premessa la Corte che (vds. Cass. n. 23903 dell'11 novembre 2009) la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità (vds. anche Cass. n. 26686 del 18 dicembre
2014, Cass. n. 24717 dell'8 ottobre 2018, Cass. n. 23071 del 22 ottobre 2020 e Cass. n.
8647 del 2 aprile 2024).
La prima considerazione ad imporsi è dunque che l'appellante – pur avendo enunciato la generica pendenza di un contenzioso con la committente AZ, senza specificarne pagina 17 di 23 il contenuto (vds. pag. 2, punto 2, dell'atto di citazione in opposizione) – non prova né
l'esistenza del contenzioso riferito ai lavori dal subappaltatore, né ha dedotto nulla circa eventuali pretese risarcitorie o di rifiuto di pagamento ad essa rivolte dalla committente principale AZ;
circostanze che condizionano l'intero giudizio, come si dirà.
Dalle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione (nn. 38, 39, 40, 41 e 42 del 2019) e dai contratti depositati dalla stessa appellante, si evince chiaramente che i lavori per i quali il subappaltatore pretende il corrispettivo, sono riferiti ad CP_1
imbarcazioni diverse (AZ 77/49, AZ 27/33, AZ 25/20 ed AZ 25/21), mentre le contestazioni dell'appaltatore sono riferite solo ai lavori eseguiti sull'imbarcazione AZ
27/33.
Ne deriva che – a fronte di una pluralità di prestazioni corrispettive – il debitore non può sospendere l'intero pagamento adducendo il presunto inadempimento parziale del creditore, riferito solo ad alcune di esse, principio pacifico che nel caso di specie non è stato considerato dall'appellante.
Poi, dalla mail di AZ ad del 25 giugno 2019 si evince chiaramente Parte_1
che le contestazioni sono riferite solo alla carrozzeria scafo 27/33, sicchè tutte le ulteriori e diverse osservazioni del subcommittente al subappaltatore Parte_1
sono inammissibili, al pari di tutte le contestazioni relative a lavorazioni CP_1
su parti dell'imbarcazione 27/33 diverse dallo scafo.
E' indubbio, poi, con riferimento ai lavori allo scafo dell'imbarcazione AZ 27/33, che
(vds. da ultimo Cass. n. 25410 del 23 settembre 2024) in tema di contratto d'opera,
l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e pagina 18 di 23 quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Posto tale principio, il primo giudice ha voluto affermare che – nonostante l'esistenza di iniziali contestazioni e verifiche circa l'esecuzione e la correttezza di alcuni lavori –
l'imbarcazione è stata poi accettata e varata dall'odierna appellante.
Sul punto non vale opporre – in modo peraltro inammissibile –, per la prima volta in appello, tutto lo scambio di mail tra committente ed appaltatore, che il primo giudice non avrebbe considerato e da cui si dovrebbero dedurre le contestazioni dei vizi, perché oltre a trattarsi di vizi assolutamente riconoscibili (tanto da essere stati rilevati, come evidenziato dal primo giudice), l'opera è stata accettata e varata, e ciò dimostra in modo inequivoco che i lavori eseguiti sono stati ritenuti conformi a quanto pattuito.
Una volta accettata e varata l'imbarcazione, non si comprende quale possa essere il valore dell'affermazione della committente AZ secondo cui “. . .il mio report immortala la situazione alla partenza dell'unità. Qualora ci siano futuri rilievi, sappiamo come è uscita dal cantiere”; essa non vale né a dimostrare che ciò si sia tradotto in pretese verso l'appaltatore principale/odierno appellante, nè ad integrare una riserva opponibile al subappaltatore visto che precede l'accettazione CP_1
e non è ad essa contestuale, né l'accettazione risulta ad essa subordinata.
Pertanto, l'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario. Solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla pagina 19 di 23 controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera.
Va anche ricordato che l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso)
e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se
"non si sia proceduto alla verifica".
L'atto di "consegna" va tuttavia distinto dall'"accettazione": la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige che il committente esprima (anche per
"facta concludentia") il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo (Cass. 5131/2007
e Cass. n. 7267/2023).
Ora, sul piano della prova, non vi sono contestazioni della committente all'appaltatore
(e da questi poi trasferibili al subappaltatore) diverse da quelle del 25 giugno 2019 da cui, pur evidenziando la presenza di vizi, non si evince né la volontà di rifiutare l'opera, né quella di ottenere la risoluzione del contratto, né quella di far ridurre il prezzo, né quella di ottenere il risarcimento del danno.
Del tutto irrilevante è poi il reiterato riferimento dell'appellante alla risoluzione anticipata del rapporto di subappalto, per affidare il completamento dei lavori ad altra pagina 20 di 23 ditta, visto che su tale circostanza non è stata fondata alcuna domanda (la citazione in opposizione si conclude solo con i riferimenti ai vizi della procura ed alla revoca del decreto ingiuntivo.
Al contrario, non risulta contestato che il 26 giugno 2019 è stato eseguito il collaudo e che non risultano riserve apposte all'accettazione (al contrario risulta che il referente dell'appellante ha ritenuto positivo il collaudo), non seguita da ulteriori contestazioni.
4) L'appellante intende impugnare la parte della sentenza che argomenta e decide in merito alla manza di corrispondenza delle voci descrittive riportate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto e quelle emesse dalla CP_3
Con il motivo in esame l'appellante, preso atto di quanto osservato dal primo giudice, tenta ora, in questa sede, di dimostrare che in realtà il primo giudice avrebbe dovuto ammettere la CTU richiesta per accertare la coincidenza dei lavori e la ripetizione dei costi.
Invero, fermo restando che la motivazione resa sul punto dal primo giudice è analitica e non patisce i limiti evidenziati dall'appellante (peraltro tutti smentiti dall'appellato con osservazioni che si condividono), ritiene la Corte che in assenza di prove circa l'omessa esecuzione da parte di di quei lavori (nelle mail è contestato solo il CP_1
ritardo) ed in assenza di un rifiuto dell'opera così come svolta dal subappaltatore con specifica indicazione delle parti non accettate, la c.d. esecuzione in danno non è invocabile da parte dell'appellante.
Pur non volendo negare che i lavori siano stati eseguiti da , l'appellante non prova che ne ricorresse la necessità e, soprattutto, che ciò fosse stato reso necessario dall'inadempimento del subappaltatore, nei termini contestati dalla committente all'appaltatrice . Parte_1
pagina 21 di 23 5) L'appellante intende impugnare la parte della sentenza che argomenta e decide in merito alle contestazioni relative ai cruscotti, effettuate con la email del 04.07.2019 e alla negata loro rilevanza probatoria e sul principio di prova scritta
6) Omessa pronuncia su punti decisivi della questioni riguardanti compensi fatturati, relativi ad opere contestate o mai eseguite
I motivi sono inammissibili.
Come si è innanzi rammentato, quello tra e è un Parte_1 CP_1
rapporto di subappalto, in cui la prima è l'appaltatore incaricato dall'unica committente, cioè AZ.
L'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.
Come già detto innanzi, l'unica contestazione documentata di AZ (senza che sia dimostrato che sia stata seguita da alcuna richiesta risarcitoria o di rifiuto di pagamento) è riferita alla carrozzeria scafo AZ 27/33 e non ai cruscotti, né alle altre imbarcazioni.
Dall'atto di citazione in opposizione non risulta poi alcuna domanda riconvenzionale, ad esempio di un autonomo risarcimento del danno, né di autonomo diritto alla ripetizione di somme, che in ogni caso postulava la dimostrazione dell'autonomia – per tali profili – del rapporto di subappalto rispetto all'appalto principale.
7) Lite temeraria
pagina 22 di 23 Il motivo è assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
960/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e le liquida in complessivi euro 6.000,00 per Controparte_1
compenso (di cui euro 2.000,00 per la fase studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 960/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUZI DEBORA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 7/B FOSSOMBRONEpresso il difensore avv. LUZI DEBORA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNE ROBERTO e Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. IANNE MATTEO ) VIA VITRUVIO 3A FANO;
, C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA VITRUVIO 3 FANOpresso il difensore avv. IANNE
ROBERTO
pagina 1 di 23 APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 398/2022 del 26 maggio 2022 resa dal
Tribunale di Pesaro in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, Parte_1
“In via istruttoria
Si insiste per la rimessione in istruttoria con l'ammissione delle prove richieste, e non ammesse, di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto i capitoli di prova non sono “irrilevanti o contrastanti con documenti in atti”, per tutti i motivi già esposti nel foglio di p.c. e nel presente appello.”
*** *** ***
Conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello e nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 22.05.2023
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, in riforma dell'impugnata sentenza accogliere il presente appello e per
l'effetto, i n via preliminare e/o pregiudiziale,
1) Accertare e dichiarare la nullità della procura e pertanto dichiarare inammissibili e/o nulli gli atti a cui accede emettendo tutti i consequenziali provvedimenti;
2) Dichiarare rinunciate le domande rassegnate da parte avversa nel giudizio di primo grado per i motivi esposti nel presente atto e conseguentemente accogliere le domande formulate da parte appellante negli atti di primo grado;
pagina 2 di 23 Nel merito
1. Accertare e dichiarare tempestivamente contestati ed esistenti i vizi e le difformità delle imbarcazioni subappaltate,
2. Accertare e dichiarare operante la garanzia per le difformità e i vizi delle opere appaltate ex art. 1667 c.c. a carico della e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1
non dovuta la somma di € 86.182,02, corrisposta dall' o in via Parte_1
subordinata rideterminare quanto eventualmente dovuto in via residuale.
3. Conseguentemente condannare la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione degli interessi moratori corrisposti sulla vera sorte pari a € 6.093,83 e a corrispondere quelli maturati dal dì del pagamento
12.06.2020 al dì della restituzione della vera sorte, applicando gli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002.
4. Conseguentemente all'accoglimento del punto 2, condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme medio tempore corrisposte da anche a titolo di spese legali Parte_1
ammontanti a € 2.135,00, oltre accessori, in ottemperanza dell'ordinanza del
03.06.2022 di concessione della provvisoria esecuzione e liquidati nel decreto ingiuntivo
n. 898/2019 del 15 ottobre 2019, e alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese legali liquidate nella sentenza di primo grado, ammontanti a € 7.715,00, oltre accessori, nonché alla restituzione di tutte le spese accessorie sostenute dall'odierna appellante sia in merito al decreto ingiuntivo n. 989/2019 sia in merito alla sentenza appellata.
pagina 3 di 23
5. Accertare e dichiarare la temerarietà della lite intrapresa quantomeno con colpa grave e, per l'effetto, condannare, ex art. 96, comma 1 c.p.c., la convenuta a risarcire il danno arrecato all'attrice, da quantificarsi in via equitativa.
6. Ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., liquidare d'ufficio, a favore dell'attrice,
l'indennità prevista, da determinarsi in via equitativa.
7. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO, Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, respingere in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato nel merito l'appello proposto dalla
confermando la sentenza n. 398/2022 emessa in data Parte_1
26.05.2022 dal Tribunale di Pesaro in ogni sua parte ivi inclusa la conferma del decreto ingiuntivo n. 989/2019.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, si reiterano anche in questa sede tutte le domande ed eccezioni come formulate e precisate dall'appellata in primo grado con le prime memorie 183 c.p.c. da intendersi qui integralmente riportate.
In ogni caso con vittoria di spese, anche forfettarie, iva e cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto n. 989/2019 del 15 ottobre 2019 – reso ad istanza della ricorrente
[...]
– il Tribunale di Pesaro ingiungeva ad il pagamento in CP_1 Parte_1
favore della ricorrente della somma di euro 86.182,02 euro, oltre interessi e spese.
pagina 4 di 23 A tal fine la ricorrente aveva allegato che svolgeva attività di Controparte_1
progettazione, lavorazione, produzione e commercializzazione di stampi in vetroresina di imbarcazioni e navi, di coperte, sovrastrutture, roll bar, di serbatoi e, in genere, lavorazioni per il settore nautico;
che per conto di aveva Parte_1
eseguito le lavorazioni di cui alle fatture nn. 38, 39, 40, 41 e 42 del 2019 d'importo complessivo pari ad euro 86.182,02; che nessuna contestazione le era pervenuta dalla cliente che, a sua volta, nulla aveva pagato nonostante la messa in mora scaduta il 16 luglio 2019.
Con atto di citazione depositato in data 28 novembre 2019 Parte_1
proponeva rituale opposizione e conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_2
per sentir dichiarare la nullità della procura depositata nella fase Controparte_1
monitoria e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto previo accertamento dei vizi e delle difformità tempestivamente contestati, nonché la temerarietà della lite con conseguente risarcimento del danno.
A tal fine l'opponente esponeva che svolgeva, quale attività Parte_1
principale, l'allestimento di imbarcazioni formula “chiavi in mano” e che, in virtù del contratto di appalto stipulato con la AZ – NE S.p.A., aveva subappaltato alla lavori di sua competenza, essendosi la stessa dichiarata specializzata Controparte_1
nella realizzazione di quel tipo di lavorazioni;
che i lavori erano stati male eseguiti, come da contestazioni della committente principale AZ – NE S.p.A., e che da ciò ne era derivato un contenzioso tra le due società; che la procura depositata in fase monitoria, notificata su foglio separato ed allegato all'atto, era nulla atteso che non erano riportate né le generalità, né altro dato utile per identificare la persona fisica del legale rappresentante della in quanto parte ricorrente, ora parte Controparte_1
pagina 5 di 23 convenuta, si era limitata a riportare genericamente “in persona del legale rappresentante pro tempore”; che presentavano vizi e difetti i lavori di verniciatura
(erano presenti in più punti bolle d'aria e screpolature della vernice); che non erano stati consegnati i cruscotti;
che altri lavori descritti in citazione erano stati rifatti come elencati distintamente per fattura.
Si costituiva con comparsa depositata il 20 marzo 2020 che Controparte_1
concludeva chiedendo di rigettare le eccezioni relative alla procura e, nel merito, di dichiarare l'opponente decaduta dalla garanzia ex art. 1667 c.c., di accertare l'inesistenza dei vizi e dei difetti contestati, così rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza n. 398/2022 del 26 maggio 2022 il Tribunale di Pesaro rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, regolando le spese del giudizio.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellata
[...]
CP_1
All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 398/2022 del 26 maggio 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
pagina 6 di 23 • il vizio della procura era stato sanato dall'indicazione nominativa del rappresentante legale della società in sede di comparsa di costituzione;
• la società aveva stipulato con la Parte_1 Controparte_1
contratti di subappalto in data 24.4.2019, aventi ad oggetto la realizzazione dei lavori commissionati dalla società appaltante AZIMUT- BENETTI SPA, cioè "la realizzazione della sola lucidatura (no carrozzeria) di coperta e tuga sull'imbarcazione AZIMUT 27/33", per cui era stato pattuito un compenso di
6500 euro , oltre IVA;
per l'imbarcazione AZIMUT 77 si commissionavano invece
"la verniciatura dello scafo 77/49, esclusa antivegetativa, con lucidatura della zona tra la verniciatura e l'antivegetativa e verniciatura della carena con antivegetativa" per cui era stato pattuito un compenso di 8900,00 euro, oltre
IVA;
• tali lavorazioni dovevano eseguirsi entro il 3.6.2019, termine per la consegna del bene, previo sopralluogo da svolgersi alla presenza della società appaltante
(AZIMUT- BENETTI SPA);
• per l'imbarcazione AZIMUT 25 MT, invece, era stata commissionata la lucidatura dello scafo AZIMUT 25MT/20 e verniciatura a gelcoat, con lucidatura della zona tra la verniciatura e l'antivegetativa e verniciatura della carena con antivegetativa, lavoro per cui era stata prevista la consegna entro il 15.5.2019 da effettuarsi sempre previo sopralluogo, e un corrispettivo di 4500 euro, oltre IVA;
• in relazione all'imbarcazione 27/33, come si evinceva dalla missiva del 25.6.2019 delle ore 12:24, inviata da (della NE AZ) ad Parte_2 Parte_1
, la stessa era venuta a conoscenza della possibile presenza di "evidenti
[...]
movimenti di vernice" sull'imbarcazione 27/33 (all. n.4 opposto);
pagina 7 di 23 • in seguito a tale comunicazione, erano stati eseguiti dei rilievi Wave Scan per cui la ditta incaricata WO srl non riscontrava vizi di alcun tipo sull'imbarcazione in questione;
• di ciò era stata informata la società opponente che, con mail del 25.06.2019 ore
16.52, riferiva per mezzo di (referente per la Persona_1 Parte_1
) che: "Dal momento che, come ci siamo già detti, WO non ha rilevato
[...]
quanto da voi evidenziato, riteniamo il collaudo positivo, quindi anche noi provvederemo ad archiviarla, come ci avete detto che farete anche voi e la presente serve solo come traccia per quanto discusso e condiviso a voce";
• doveva tenersi conto anche della risposta della controparte diretta Parte_2
a di : “..Tutto corretto, WO non ha rilevato quanto ho Per_1 Per_1
riscontrato io questa mattina in collaudo, …”;
• in seguito all'esito positivo del collaudo dell'imbarcazione 27/33 effettuato in data 25.6.2019, la stessa imbarcazione veniva varata il giorno seguente, senza che nessuna contestazione tempestiva fosse sollevata da Parte_1
circa eventuali vizi che se del caso dovevano essere eccepiti nelle modalità e nei termini di cui all'art. 1667 e 1668 cc.;
• in riferimento ai lavori sull'imbarcazione 27/33 AZ la garanzia non era dovuta in quanto vi era stata un'accettazione dell'opera da parte del committente come da contratto del 24.4.2019 e i vizi, se presenti, erano conosciuti o riconoscibili da parte di quest'ultimo; i vizi lamentati erano invero visibili e non occulti
(verniciatura, difetti alla carena,..);
• circa il fatto che affermava di essersi rivolta alla al Parte_1 CP_3
fine di rimediare ai lavori che la on avrebbe eseguito a regola CP_4
d'arte, interrompendo lo svolgimento dei lavori che erano ancora in corso, dal pagina 8 di 23 confronto tra le fatture n. 38,39,40,41,42 del 2019 emesse da per CP_4
i lavori sulle imbarcazioni 27/33 AZ, 25/20 AZ ,77/49 AZ e la fattura 52/2019 della intervenuta sui lavori già eseguiti da si osservava che CP_3 CP_4
nessuna delle voci corrispondeva a quelle delle fatture emesse da quest'ultima per le lavorazioni oggetto dell'ingiunzione di pagamento proposta avverso la società Parte_1
• dall'esame della fattura 52/2019 di in particolare risultava che la società CP_3
opponente avrebbe fatto eseguire alla lavorazioni differenti da quelle CP_3
commissionate alla società opposta quanto alla imbarcazione 27/33 –salvo per la voce “carrozzeria code di poppa fly”, ma per l'importo modesto di 665 euro era un dato poco significativo-;
• quanto alla mail di contestazione del 4.7.19 relativa ai cruscotti, parimenti vi era un principio di prova scritta nella mail di risposta della del 5 luglio CP_4
(Buongiorno siamo d'accordo anche perché non abbiamo scelta! Ma come ben sapete non abbiamo ancora fatturato niente di questi lavori nè nessun altro lavoro fatto nei mesi di maggio e giugno. Siamo in attesa di ricevere
l'autorizzazione di fatturare tutti i nostri lavori regolarmente svolti e interrotti come da vostre indicazioni..); si affermava invero che i lavori erano stati regolarmente svolti e interrotti, senza che fosse seguita una specifica contestazione successiva di tale affermazione.
I motivi di appello
1) L'appellante impugna la parte della sentenza che argomenta e decide in merito alla nullità relativa della procura alle liti della Parte_3
pagina 9 di 23 Deduce l'appellante che “non è corretta l'affermazione riportata in sentenza secondo la quale la nullità sarebbe stata sanata tempestivamente: solo successivamente al primo atto utile, la comparsa di costituzione e risposta, e con atto irrituale non previsto dal codice di rito, parte avversa depositava visura storica dalla quale si evince che, all'epoca della redazione e notifica del decreto ingiuntivo, il legale rappresentante ed amministratore unico era Controparte_5
. . .
dopo la eccezione di nullità, parte avversa si ostinava a depositare una nuova procura dove in nessuna parte veniva indicato il nome del legale rappresentante della società e ancora una volta sulla procura era apposta una firma illeggibile senza alcun riferimento della carica e tanto meno senza certificazione alcuna di tale carica, da parte del difensore (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Vero è che, mentre nell'incipit dell'atto è sì indicato il nome per esteso di non vi è Controparte_5
l'indicazione specifica della qualifica ricoperta, non essendo sufficiente per indiscussa giurisprudenza il richiamo generico alla carica di legale rappresentante.
. . .
Nel caso concreto parte appellata tentava di rettificare quanto affermato ed allegato in comparsa di costituzione con una tardiva ed irrituale allegazione della visura storica della società resasi conto dell'inadeguatezza di quella tempestivamente prodotta, in questo modo violando i principi sopra richiamati ed elaborati dalle sentenze giurisprudenziali nel tempo succedutesi.
Secondo le Sezioni Unite ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva la integrazione della procura affetta da nullità, si verifica l'invalidità della stessa ed inammissibilità dell'atto
a cui accede”. pagina 10 di 23 Il motivo è manifestamente infondato.
Tenuto conto della struttura bifasica del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, è del tutto evidente che la prima difesa utile – in caso di contestazioni della procura rilasciata in fase monitoria da parte dell'opponente – è la costituzione in giudizio da parte dell'opposto (originario ricorrente in fase monitoria) tramite deposito della comparsa di risposta, non essendo previsto alcun onere di allegazione di documentazione utile a dimostrare la qualità di rappresentante legale della società costituitasi quale opposta.
Fermi i condivisi richiami giurisprudenziali da parte del primo giudice, è dunque sufficiente l'indicazione nella comparsa di risposta del nominativo del soggetto che riveste la qualità di legale rappresentante della società indicato quale sottoscrittore della procura conferita in fase monitoria ed autenticata dall'Avvocato.
Le successive contestazioni dell'opponente circa il ruolo di in seno Controparte_5
alla società opposta – formulate dopo la costituzione di quest'ultima nel giudizio di opposizione – sono ultronee, oltre che infondate.
Infatti, non considera l'appellante che nel presente grado del giudizio l'appellata si è costituita in persona del proprio legale rappresentante – – senza che Controparte_6
siano state formulate osservazioni circa la titolarità, da parte della stessa, del potere per conferire legittimamente il mandato ad litem.
Come ripetutamente affermato dal giudice di legittimità, la successiva costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettivo potere di rappresentanza, che manifesti anche tacitamente la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator, sana in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva, tutti gli atti sino a quel momento compiuti, specificandosi che tanto la ratifica, quanto la pagina 11 di 23 conseguente sanatoria, devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c.p.c..
(per tutte vds. Cass. n. 34775 del 16 novembre 2021).
Quindi, se anche fosse vero che il non rivestiva la carica di rappresentante CP_5
legale di all'epoca del rilascio della procura allegata al ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo, l'odierna costituzione di un diverso rappresentante legale, rispetto al quale non vengono avanzate eccezioni relative alla titolarità del relativo potere, vale a privare di ogni rilievo le questioni relative alla precedente procura, sussistendo – quantomeno tacitamente – la volontà di ratificare tutto quanto processualmente accaduto sino all'appello.
Osserva poi la Corte che – nonostante le conclusioni dell'appellante continuino ad essere riferite anche alla supposta nullità della procura – il relativo motivo non è più coltivato né in sede di comparsa conclusionale, né in sede di memoria di replica da parte dell'appellante.
In ogni caso, l'eccezione era infondata anche con riferimento all'effettiva titolarità del potere di rappresentanza in capo a all'epoca della sottoscrizione Controparte_5
della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo: infatti, la procura deve ritenersi conferita il 13 settembre 2019 (cioè alla medesima data del ricorso), mentre dalla visura della società risulta che lo stesso – peraltro titolare del 95% della quote societarie – ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 3 novembre
2016 al 7 gennaio 2020, data di nomina dell'odierno amministratore, . Controparte_6
pagina 12 di 23 2) L'appellante intende impugnare la parte della sentenza che argomenta e decide in merito all'errore materiale nel rassegnare le conclusioni
Il motivo è riferito alla parte della sentenza impugnata in cui il primo giudice – con riferimento alle conclusioni rassegnate dall'opposta/odierna appellata - ha rilevato quanto segue: “Quanto alle conclusioni, parte opposta ha rassegnato conclusioni nuove, indicandole nel foglio di p.c. e ribadendole all'udienza di precisazione delle conclusioni, confermando che fossero le conclusioni definitive. Su tali nuove proposte parte opponente ha rifiutato ogni contraddittorio e ha ribadito le richieste già formulate, come sopra riportate. Ebbene deve ritenersi che le conclusioni come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, del tutto estranee all'evidenza alla presente causa, sono frutto di errore materiale”.
Contesta ora l'appellante che “il Giudice di prime cure sbaglia nel qualificare come errore materiale le conclusioni, diverse e nuove da quelle contenute negli atti precedenti, rassegnate in sede di precisazioni delle conclusioni
. . .
A tal proposito il Giudice di prime cure ignora totalmente la giurisprudenza in proposito, in particolare da ultimo la sentenza n. 33767 emessa dalla Cassazione in data
19.12.2019, che ha ripreso i concetti formulati nella pronuncia n. 1785 delle Sez. Unite del 24.01.2018, in base alla quale deve ritenersi abbandonata la domanda non riproposta in sede delle precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., dovendosi avere anche riguardo alla condotta processuale complessivo della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.
Ora il comportamento antecedente all'udienza di precisazione delle conclusioni corrisponde a quanto formulato in foglio di p.c., con l'evidente intento della parte pagina 13 di 23 processuale di rassegnare proprio quelle conclusioni rinunciando a quelle formulate negli atti precedenti”.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero la Suprema Corte, nella sentenza richiamata dall'appellante (vds. Cass. sez. un.
n. 1785 del 24 gennaio 2018) sostiene che anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.
Quindi, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del suddetto principio visto che – una volta rilevata l'evidente erroneità delle conclusioni rassegnate dalla parte rispetto all'oggetto del giudizio – ha fatto riferimento a quelle rassegnate nei precedenti scritti difensivi non rinvenendo nella precedente condotta della parte opposta alcun elemento idoneo a far presumere la volontà di abbandonare la domanda di condanna: del resto, si pone il problema di supporre l'abbandono della domanda quando la stessa, in tutto o in parte, non venga riproposta dalla parte che ne ha interesse, non quando la stessa parte rassegni specifiche conclusioni, ancorchè del tutto estranee al giudizio, con ciò manifestando quantomeno la volontà di ribadire esplicitamente una conclusione e non quella di abbandonarla.
3) L'appellante intende impugnare la parte della sentenza che argomenta e decide in merito alla mancata tempestività della contestazione dei vizi da parte di
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in violazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. Parte_1
pagina 14 di 23 Con il motivo in esame l'appellante compie una lunga analisi del contenuto dei documenti allegati in primo grado per dimostrare la sussistenza e la tempestività della contestazione dei vizi, utile ad attivare la tutela di cui all'art. 1667 e 1668 c.c..
In particolare, sostiene che il primo giudice avrebbe operato una lettura parziale dei documenti a ciò sufficienti (tanto che nell'atto di appello vi è una lunga riproduzione delle parti asseritamente non considerate), sicchè non avrebbe considerato che vi era stata un'accettazione “con riserva”; in sostanza, una non accettazione.
Così formulato, il motivo presenta profili di inammissibilità perché la parte ha indicato per la prima volta in appello fatti nuovi, non allegati in primo grado (ancorchè desumibili dai documenti prodotti).
Infatti, la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo illustra il contenuto delle singole fatture poste a base dell'ingiunzione per chiarire i vizi ed i difetti riferibili alle opere a cui le stesse sono riferite, senza nulla dire circa i tempi e le modalità delle relative contestazioni (ad eccezione delle fatture n. 40/19 e 41/19 del 12 luglio 2019 riferite all'imbarcazione AZ 27/33, in merito alla quale veniva dedotto che “le murate, parti emerse dei fianchi dello scafo dell'imbarcazione, non venivano terminate, come tutti gli altri lavori di ripristino indicati nella fattura n. 40, proprio perché
l'esecuzione stava venendo male e andava a rilento, come evincibile dalla mail del
03.06.2019 con la quale l'opponente comunicava all'opposta l'affidamento dell'appalto ad altra azienda. Infine, in data 17.06.2019, la comunicava a Parte_1
mezzo mail la indisponibilità a pagare i lavori eseguiti sulla imbarcazione AZ 27/33, in quanto si era dovuto provvedere al rifacimento della verniciatura, non essendo stata utilizzata dall'opposta la paraffina, che deve necessariamente essere applicata prima
pagina 15 di 23 della verniciatura a gelcoat, onde evitare il caratteristico effetto “appiccicoso” e la conseguente poca carteggiabilità del substrato ripristinato”).
L'opposta, costituendosi in giudizio, ha eccepito la decadenza dalla garanzia per la sopravvenuta accettazione dell'opera e per il decorso dei termini di denunzia dei vizi.
Una volta appreso il contenuto dell'eccezione, la replica dell'opponente è stata di fatto affidata ad un breve commento in sede di note scritte ex art. 127 ter – depositate in occasione della prima udienza -, mentre nulla è stato dedotto in prima memoria 183
c.c.. L'opponente si è quindi limitata a sostenere che “l'eccezione sollevata da parte avversa in sede di costituzione non può trovare accoglimento in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, considerato che le contestazioni scritte allegate all'atto di citazione in opposizione sono state sollevate tempestivamente, addirittura in corso d'opera e prima che i lavori fossero assegnati ad altra subappaltante, proprio a causa delle inefficienze ed incapacità di parte opposta”.
Sostiene, ora, che “le mail indicate in sentenza sono riportate in modo incompleto: la mail di , dipendente della AZ NE committente principale dei lavori, Parte_2
integralmente riportata assume un diverso tenore: “Tutto corretto, WO non ha rilevato quanto ho riscontrato io questa mattina in collaudo” ma poi continua “non credo che ci siano i tempi per un ripristino così corposo di un'area pressoché totale
(oggi erano in corso ancora i ripristini ai rilievi WO e domani variamo). Non si interviene di conseguenza, come detto anche verbalmente Resta il fatto che la qualità del manufatto non è da ritenersi conforme appieno, il mio report immortala la situazione alla partenza dell'unità. Qualora ci siano futuri rilievi, sappiamo come è uscita dal cantiere. silvano” Chiaro: il committente principale sta dicendo che i vizi ed i difetti sono irreversibili, e che non ci sono i tempi per ripristinare l'imbarcazione che è
pagina 16 di 23 danneggiata nella sua quasi totalità e che comunque viene varata così com'è per mancanza di tempi tecnici per potervi porre rimedio. Ovviamente, continua il , se ci Pt_2
fossero problemi sappiamo come l'opera è uscita dal cantiere!”
In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Rammenta in premessa la Corte che (vds. Cass. n. 23903 dell'11 novembre 2009) la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità (vds. anche Cass. n. 26686 del 18 dicembre
2014, Cass. n. 24717 dell'8 ottobre 2018, Cass. n. 23071 del 22 ottobre 2020 e Cass. n.
8647 del 2 aprile 2024).
La prima considerazione ad imporsi è dunque che l'appellante – pur avendo enunciato la generica pendenza di un contenzioso con la committente AZ, senza specificarne pagina 17 di 23 il contenuto (vds. pag. 2, punto 2, dell'atto di citazione in opposizione) – non prova né
l'esistenza del contenzioso riferito ai lavori dal subappaltatore, né ha dedotto nulla circa eventuali pretese risarcitorie o di rifiuto di pagamento ad essa rivolte dalla committente principale AZ;
circostanze che condizionano l'intero giudizio, come si dirà.
Dalle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione (nn. 38, 39, 40, 41 e 42 del 2019) e dai contratti depositati dalla stessa appellante, si evince chiaramente che i lavori per i quali il subappaltatore pretende il corrispettivo, sono riferiti ad CP_1
imbarcazioni diverse (AZ 77/49, AZ 27/33, AZ 25/20 ed AZ 25/21), mentre le contestazioni dell'appaltatore sono riferite solo ai lavori eseguiti sull'imbarcazione AZ
27/33.
Ne deriva che – a fronte di una pluralità di prestazioni corrispettive – il debitore non può sospendere l'intero pagamento adducendo il presunto inadempimento parziale del creditore, riferito solo ad alcune di esse, principio pacifico che nel caso di specie non è stato considerato dall'appellante.
Poi, dalla mail di AZ ad del 25 giugno 2019 si evince chiaramente Parte_1
che le contestazioni sono riferite solo alla carrozzeria scafo 27/33, sicchè tutte le ulteriori e diverse osservazioni del subcommittente al subappaltatore Parte_1
sono inammissibili, al pari di tutte le contestazioni relative a lavorazioni CP_1
su parti dell'imbarcazione 27/33 diverse dallo scafo.
E' indubbio, poi, con riferimento ai lavori allo scafo dell'imbarcazione AZ 27/33, che
(vds. da ultimo Cass. n. 25410 del 23 settembre 2024) in tema di contratto d'opera,
l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e pagina 18 di 23 quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Posto tale principio, il primo giudice ha voluto affermare che – nonostante l'esistenza di iniziali contestazioni e verifiche circa l'esecuzione e la correttezza di alcuni lavori –
l'imbarcazione è stata poi accettata e varata dall'odierna appellante.
Sul punto non vale opporre – in modo peraltro inammissibile –, per la prima volta in appello, tutto lo scambio di mail tra committente ed appaltatore, che il primo giudice non avrebbe considerato e da cui si dovrebbero dedurre le contestazioni dei vizi, perché oltre a trattarsi di vizi assolutamente riconoscibili (tanto da essere stati rilevati, come evidenziato dal primo giudice), l'opera è stata accettata e varata, e ciò dimostra in modo inequivoco che i lavori eseguiti sono stati ritenuti conformi a quanto pattuito.
Una volta accettata e varata l'imbarcazione, non si comprende quale possa essere il valore dell'affermazione della committente AZ secondo cui “. . .il mio report immortala la situazione alla partenza dell'unità. Qualora ci siano futuri rilievi, sappiamo come è uscita dal cantiere”; essa non vale né a dimostrare che ciò si sia tradotto in pretese verso l'appaltatore principale/odierno appellante, nè ad integrare una riserva opponibile al subappaltatore visto che precede l'accettazione CP_1
e non è ad essa contestuale, né l'accettazione risulta ad essa subordinata.
Pertanto, l'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario. Solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla pagina 19 di 23 controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera.
Va anche ricordato che l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso)
e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se
"non si sia proceduto alla verifica".
L'atto di "consegna" va tuttavia distinto dall'"accettazione": la prima costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige che il committente esprima (anche per
"facta concludentia") il gradimento dell'opera, con una manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera occulti o non conoscibili con l'ordinaria diligenza, e il conseguente diritto al pagamento del prezzo (Cass. 5131/2007
e Cass. n. 7267/2023).
Ora, sul piano della prova, non vi sono contestazioni della committente all'appaltatore
(e da questi poi trasferibili al subappaltatore) diverse da quelle del 25 giugno 2019 da cui, pur evidenziando la presenza di vizi, non si evince né la volontà di rifiutare l'opera, né quella di ottenere la risoluzione del contratto, né quella di far ridurre il prezzo, né quella di ottenere il risarcimento del danno.
Del tutto irrilevante è poi il reiterato riferimento dell'appellante alla risoluzione anticipata del rapporto di subappalto, per affidare il completamento dei lavori ad altra pagina 20 di 23 ditta, visto che su tale circostanza non è stata fondata alcuna domanda (la citazione in opposizione si conclude solo con i riferimenti ai vizi della procura ed alla revoca del decreto ingiuntivo.
Al contrario, non risulta contestato che il 26 giugno 2019 è stato eseguito il collaudo e che non risultano riserve apposte all'accettazione (al contrario risulta che il referente dell'appellante ha ritenuto positivo il collaudo), non seguita da ulteriori contestazioni.
4) L'appellante intende impugnare la parte della sentenza che argomenta e decide in merito alla manza di corrispondenza delle voci descrittive riportate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto e quelle emesse dalla CP_3
Con il motivo in esame l'appellante, preso atto di quanto osservato dal primo giudice, tenta ora, in questa sede, di dimostrare che in realtà il primo giudice avrebbe dovuto ammettere la CTU richiesta per accertare la coincidenza dei lavori e la ripetizione dei costi.
Invero, fermo restando che la motivazione resa sul punto dal primo giudice è analitica e non patisce i limiti evidenziati dall'appellante (peraltro tutti smentiti dall'appellato con osservazioni che si condividono), ritiene la Corte che in assenza di prove circa l'omessa esecuzione da parte di di quei lavori (nelle mail è contestato solo il CP_1
ritardo) ed in assenza di un rifiuto dell'opera così come svolta dal subappaltatore con specifica indicazione delle parti non accettate, la c.d. esecuzione in danno non è invocabile da parte dell'appellante.
Pur non volendo negare che i lavori siano stati eseguiti da , l'appellante non prova che ne ricorresse la necessità e, soprattutto, che ciò fosse stato reso necessario dall'inadempimento del subappaltatore, nei termini contestati dalla committente all'appaltatrice . Parte_1
pagina 21 di 23 5) L'appellante intende impugnare la parte della sentenza che argomenta e decide in merito alle contestazioni relative ai cruscotti, effettuate con la email del 04.07.2019 e alla negata loro rilevanza probatoria e sul principio di prova scritta
6) Omessa pronuncia su punti decisivi della questioni riguardanti compensi fatturati, relativi ad opere contestate o mai eseguite
I motivi sono inammissibili.
Come si è innanzi rammentato, quello tra e è un Parte_1 CP_1
rapporto di subappalto, in cui la prima è l'appaltatore incaricato dall'unica committente, cioè AZ.
L'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva.
Come già detto innanzi, l'unica contestazione documentata di AZ (senza che sia dimostrato che sia stata seguita da alcuna richiesta risarcitoria o di rifiuto di pagamento) è riferita alla carrozzeria scafo AZ 27/33 e non ai cruscotti, né alle altre imbarcazioni.
Dall'atto di citazione in opposizione non risulta poi alcuna domanda riconvenzionale, ad esempio di un autonomo risarcimento del danno, né di autonomo diritto alla ripetizione di somme, che in ogni caso postulava la dimostrazione dell'autonomia – per tali profili – del rapporto di subappalto rispetto all'appalto principale.
7) Lite temeraria
pagina 22 di 23 Il motivo è assorbito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
960/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e le liquida in complessivi euro 6.000,00 per Controparte_1
compenso (di cui euro 2.000,00 per la fase studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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