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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies co. 3 c.p.c., 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45208/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIALE PAPINIANO 44 20123 MILANO presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del Presidente della Giunta pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CUCCO SANTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124 MILANO presso la sede dell'Avvocatura Regionale
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. di data 12.12.2023 conviene Parte_1
in giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto n. 17906 del 2023 per Controparte_1
decadenza totale dal contributo ed esponendo, in sintesi, che:
- la convenuta con decreto n. 7203 del 27.5.2021 ha approvato il bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde” definendo i criteri ai quali avrebbero dovuto attenersi i beneficiari per l'attuazione e la rendicontazione delle spese;
- il 28.7.2021 l'attrice ha presentato alla la propria domanda di agevolazione avente Controparte_1
ad oggetto anche l'organizzazione nel Piazzale del Parcheggio Pagano a Milano del tendone natalizio
Banco di Garabombo;
- il contributo è stato erogato e successivamente revocato, avendo la ritenuto che la Controparte_1
non avesse mantenuto il requisito di esercizio di cui all'art. D.
1.a. Pt_1 Parte_1
lett b) del bando, in quanto l'investimento ammissibile non aveva raggiunto il 70% della spesa complessiva ammessa con provvedimento regionale;
- con decreto n. 17906 del 14.11.2023 la oltre a dichiarare la decadenza Controparte_1 dell'agevolazione, diffidava la Cooperativa alla restituzione del finanziamento percepito e del contributo percepito per un importo complessivamente pari a € 108.291,29;
- il giudizio della sulla non ammissibilità della spesa per l'affitto del tendone (€ 26.000,00) e CP_1 per il canone pagato al Comune di Milano per la concessione del suolo pubblico (€ 34.782,00) risulta errato;
- non ricorrevano i presupposti per la revoca del contributo.
L'attrice conclude chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del decreto n. 17906 del 14.11.2023, che ha disposto la decadenza totale dal contributo e il conseguente annullamento, con la condanna della al pagamento dell'importo ancora dovuto. CP_1
Si costituisce in giudizio la confermando la sussistenza della violazione da parte di Controparte_1
dei precetti di cui al punto B.3, lettera d) del bando, evidenziando la Parte_1 natura vincolata dell'attività della Pubblica Amministrazione, nonché la non riconducibilità delle spese contestate (“noleggio di una tensostruttura” e “affitto di suolo pubblico”) nella nozione “affitto di locale”, che pertanto non sono considerabili spese ammissibili ai fini dell'agevolazione.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione. ***
Con decreto n. 7203 del 27.5.2023 la ha approvato il Bando “Fondo per la CP_1 CP_1 capitalizzazione delle cooperative lombarde”, volto a “favorire la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde mediante il sostegno ai loro programmi di investimento, al consolidamento, alla messa in sicurezza e rilancio a seguito della pandemia, promuovendone in particolare la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali”.
ha presentato la propria domanda di adesione, indicando: Parte_1 Parte_1
- che “Scopo del progetto è consolidare e rilanciare, dopo la pandemia, le attività commerciali, educative e sociali della Cooperativa, mantenere stabilità occupazionale per gli attuali lavoratori, ma anche sviluppare i livelli occupazionali grazie al potenziamento delle attuali botteghe con acquisizione e aperture di nuove a sostegno della filiera dei piccoli produttori del territorio, che tramite il commercio equosolidale ottengono un prezzo di vendita congruo per i loro prodotti. I programmi di investimento di cui sopra saranno sostenuti dalla capitalizzazione della cooperativa. Il progetto è articolato in diverse fasi, presentate nel cronogramma, ciascuna con obiettivi specifici: … 4) L'organizzazione nel Piazzale del Parcheggio Pagano a Milano e il rilancio del tendone natalizio Banco di Garabombo, storica manifestazione milanese che nel 2020 ha dovuto limitare la propria attività a una edizione digitale con vendita dei prodotti online. Di tutt'altra natura sarà l'edizione del 2021, che vedrà il ritorno del tradizionale mercato natalizio all'interno del tendone, da mettere in sicurezza con misure di controllo e distanziamento adeguate, con nuovi servizi “saltacoda” di prenotazione e ritiro degli acquisti e con il ritorno di molti produttori del territorio lombardo nel contatto diretto con l'ampio pubblico che frequenta il Banco di Garabombo. Verranno studiate iniziative e modalità nuove di presentazione dei prodotti e di incontro con i produttori, con utilizzo di strumenti digitali, marketing territoriale e iniziative di flash mob”;
- nella descrizione delle azioni che sarebbero state realizzate al punto 4.d, “Affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente 1) Negozio Corso Lodi Milano: affitto e spese condominiali 12 mesi 2)
Banco di Garabombo: affitto tendone ottobre 21/gennaio 22…".
Il progetto è quindi incentrato, tra le altre attività, sull'organizzazione nel Piazzale del Parcheggio
Pagano a Milano del tendone natalizio Banco di Garabombo.
Con decreto n. 14572 del 28.10.2021 la Regione ha deliberato di concedere le agevolazioni previste dal bando alla Parte_1
In data 1.7.2022 sono state erogate alla Cooperativa la somma di € 75.517,90 a titolo di acconto del finanziamento concedibile (50%) e la somma di € 25.172,00 a titolo di acconto del contributo concesso.
All'esito del Progetto la Cooperativa ha rendicontato alla spese per € 251.906,28. Controparte_1
In particolare, nella relazione finale al progetto, presentata in sede di rendicontazione, in merito alla voce di spesa D – Affitto, ha precisato «Sono stati confermati gli affitti per corso Lodi Mi e per il temporary shop NO che ha avuto una durata superiore rispetto al periodo iniziale previsto, dato il riscontro positivo ricevuto. Per i tre negozi di Mondi possibili il costo non è stato sostenuto, in virtù della fase di stallo per il perfezionamento dell'acquisto. L'importo inutilizzato è stato investito per il potenziamento ed evoluzione dell'iniziativa natalizia del Garabombo, che si è rivelato l'investimento vincente, che nessuna aggregazione di negozi avrebbe potuto eguagliare, in termini di ricavi, afflusso di persone e di nuovi clienti, oltre al nuovo e giovane personale impiegato, e all'importante indotto attivato con ricadute positive su tutte le parti coinvolte e non solo, con particolare attenzione al territorio e all'ambiente».
Inoltre, nel riepilogo della rendicontazione la ha apportato una variazione tra le voci Parte_1
esposte nel progetto, aggiungendo il costo sopportato per il canone di concessione del suolo pubblico in luogo di altre spese che non sono state sostenute nei tempi stabiliti dal bando. La in sede di verifica della rendicontazione delle attività svolte, ha approvato e Controparte_1
ritenuto ammissibili spese per il minore importo di € 145.967,20 escludendo, ai sensi dell'articolo B.3, lettera d) del Bando, tra le altre, le seguenti spese:
- quella relativa alla fattura emessa da Arca Struttura s.r.l. n. 187 del 14.10.2021 dell'importo di €
26.000,00 per noleggio di tensostruttura;
- quella relativa alla fattura emessa dal Comune di Milano PG 452857/2021 dell'importo di €
34.782,02 relativa al canone di occupazione di suolo pubblico.
Con decreto n. 17906 del 14.11.2023 la ha disposto la decadenza di Controparte_1 [...]
dal contributo, in quanto l'investimento ammissibile non ha raggiunto il 70% della Parte_1
spesa complessiva ammessa con provvedimento regionale.
***
L'art. B.3 del bando stabilisce: «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 1) Sono ammissibili, al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente sostenuta dai Soggetti Beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati, le spese funzionali e collegate al Progetto, i cui giustificativi di spesa e relative quietanze abbiano data successiva al 1°gennaio 2021 e antecedenti al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4. I Progetti devono afferire alla sede legale o alla/e sede/i operativa/e ubicata/e in oggetto di intervento. 2) Sono ammissibili i Progetti che comportino spese CP_1
complessive ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 500.000,00, funzionali e collegate al progetto, rientranti tra le seguenti categorie di spesa: a) acquisto di beni strumentali
(attrezzature, macchinari, impianti); … d) affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente, per un valore massimo corrispondente a 12 mensilità, comprensive di spese condominiali e con esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, imposte e tasse».
La voce di spesa “noleggio di tensostruttura” risulta non ammessa dalla “ai sensi dell'art. B3 CP_1
lettera d) del bando: la tipologia di spesa imputata al progetto relativo a “noleggio e allestimento relativo a tensostruttura” non è riconducibile alla voce di costo affitto locali destinati all'attività primaria della cooperativa” (doc. 4b att.).
pagina 5 di 7 Sul punto deve rilevarsi che il tenore letterale della voce di spesa ammissibile “affitto di locali” di cui all'art. B.3 del bando lett. d) non è riconducibile ad una inequivoca fattispecie giuridica: da un lato, infatti, il concetto di “affitto”, benché impropriamente utilizzato nel linguaggio comune come sinonimo di “locazione”, in ambito giuridico viene per lo più riservato ai beni cd produttivi (es. ramo d'azienda) dei quali l'“affittuario" assume la gestione;
dall'altro, la nozione di “locali” non ha alcuna valenza specifica, potendosi ricomprendere al suo interno qualsiasi tipo di immobile (appartamento, edificio, terreno ecc.) – comunque formato - o singole parti di esso (es. uffici) nel quale l'attività principale della
Cooperativa viene svolta.
Si tratta pertanto di nozione indeterminata, che spetta all'interprete riempire di significato, in coerenza con la ratio e la finalità che il bando è volto a perseguire.
La tensostruttura all'interno della quale si svolge la manifestazione Banco di Garabombo, alla luce delle sue caratteristiche funzionali e fisiche, può legittimamente ritenersi ricompresa nella nozione di
“locale”. Trattasi infatti di uno spazio fisico coperto stabilmente, per un significativo lasso temporale, ancorato al suolo, di circa 450 mq, dotato di arredi, casse e altri servizi (riscaldamento, bagni chimici, luci ecc.), oltre che della merce in esposizione destinata alla vendita al pubblico. Inoltre, il Banco di
Garabombo, in coerenza con le finalità perseguite dal bando, rappresenta l'attività principale svolta dalla Cooperativa tanto per i ricavi che essa genera, quanto per il numero di persone che vengono impiegate per lo svolgimento della manifestazione (doc. 12 parte attrice).
L'esclusione da parte della Pubblica Amministrazione delle spese concernenti il noleggio della tensostruttura finalizzata allo svolgimento dell'attività del Banco di Garabombo (da considerarsi
“funzionali e collegate al Progetto”, come richiesto dal punto B.3 già citato) risulta pertanto illegittima.
Deve essere inoltre evidenziato che la voce di spesa in questione (“affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente”) rientra tra quelle che generano un incremento di spesa ammissibile del 10% per spese generali e di un altro 10% per spese di personale, ai sensi dell'art. B.3 comma 2 del bando lett. f
(“spese generali in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e)”), qualora il Soggetto Beneficiario abbia dichiarato di volersene avvalere al momento della presentazione della domanda.
Sul punto risulta documentalmente provato non solo che abbia Parte_1 Parte_1 pagina 6 di 7 richiesto questa ulteriore voce di spesa all'interno della presentazione del proprio progetto (doc. 3b della medesima), ma altresì che la stessa sia stata approvata dalla Regione tra le voci di CP_1
spesa ammesse al finanziamento;
ne consegue che la somma di € 26.000,00 a titolo di “noleggio di tensostruttura”, ove fosse stata correttamente ammessa, avrebbe generato un incremento del 10% per spese generali (€ 2.600,00) e del 10% per personale (€2.600,00) per un totale di € 31.200,00, con conseguente superamento della soglia minima necessaria della spesa ammissibile.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il riconoscimento della fondatezza delle ragioni della Cooperativa ricorrente, con conseguente accertamento dell'illegittimità del decreto n. 17906 del 14.11.2023, dichiarativo della decadenza di dall'agevolazione concessa e condanna della al pagamento Pt_1 Parte_1 CP_1
delle somme dovute e non ancora riscosse dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda di dichiara l'illegittimità Parte_1
del Decreto n. 17906 del 14.11.2023 emesso dalla Regione CP_1
2) Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo ancora dovuto sulla base del Bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde” approvato con d.d.u.o. del 27.5.2021 in attuazione della DGR n. 4478 del 29.3.2021.
3) Condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 786,00 per spese, € 8.433,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies co. 3 c.p.c., 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45208/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIALE PAPINIANO 44 20123 MILANO presso il difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ) in persona del Presidente della Giunta pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CUCCO SANTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124 MILANO presso la sede dell'Avvocatura Regionale
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. di data 12.12.2023 conviene Parte_1
in giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto n. 17906 del 2023 per Controparte_1
decadenza totale dal contributo ed esponendo, in sintesi, che:
- la convenuta con decreto n. 7203 del 27.5.2021 ha approvato il bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde” definendo i criteri ai quali avrebbero dovuto attenersi i beneficiari per l'attuazione e la rendicontazione delle spese;
- il 28.7.2021 l'attrice ha presentato alla la propria domanda di agevolazione avente Controparte_1
ad oggetto anche l'organizzazione nel Piazzale del Parcheggio Pagano a Milano del tendone natalizio
Banco di Garabombo;
- il contributo è stato erogato e successivamente revocato, avendo la ritenuto che la Controparte_1
non avesse mantenuto il requisito di esercizio di cui all'art. D.
1.a. Pt_1 Parte_1
lett b) del bando, in quanto l'investimento ammissibile non aveva raggiunto il 70% della spesa complessiva ammessa con provvedimento regionale;
- con decreto n. 17906 del 14.11.2023 la oltre a dichiarare la decadenza Controparte_1 dell'agevolazione, diffidava la Cooperativa alla restituzione del finanziamento percepito e del contributo percepito per un importo complessivamente pari a € 108.291,29;
- il giudizio della sulla non ammissibilità della spesa per l'affitto del tendone (€ 26.000,00) e CP_1 per il canone pagato al Comune di Milano per la concessione del suolo pubblico (€ 34.782,00) risulta errato;
- non ricorrevano i presupposti per la revoca del contributo.
L'attrice conclude chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del decreto n. 17906 del 14.11.2023, che ha disposto la decadenza totale dal contributo e il conseguente annullamento, con la condanna della al pagamento dell'importo ancora dovuto. CP_1
Si costituisce in giudizio la confermando la sussistenza della violazione da parte di Controparte_1
dei precetti di cui al punto B.3, lettera d) del bando, evidenziando la Parte_1 natura vincolata dell'attività della Pubblica Amministrazione, nonché la non riconducibilità delle spese contestate (“noleggio di una tensostruttura” e “affitto di suolo pubblico”) nella nozione “affitto di locale”, che pertanto non sono considerabili spese ammissibili ai fini dell'agevolazione.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione. ***
Con decreto n. 7203 del 27.5.2023 la ha approvato il Bando “Fondo per la CP_1 CP_1 capitalizzazione delle cooperative lombarde”, volto a “favorire la crescita e lo sviluppo delle cooperative lombarde mediante il sostegno ai loro programmi di investimento, al consolidamento, alla messa in sicurezza e rilancio a seguito della pandemia, promuovendone in particolare la capitalizzazione e il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali”.
ha presentato la propria domanda di adesione, indicando: Parte_1 Parte_1
- che “Scopo del progetto è consolidare e rilanciare, dopo la pandemia, le attività commerciali, educative e sociali della Cooperativa, mantenere stabilità occupazionale per gli attuali lavoratori, ma anche sviluppare i livelli occupazionali grazie al potenziamento delle attuali botteghe con acquisizione e aperture di nuove a sostegno della filiera dei piccoli produttori del territorio, che tramite il commercio equosolidale ottengono un prezzo di vendita congruo per i loro prodotti. I programmi di investimento di cui sopra saranno sostenuti dalla capitalizzazione della cooperativa. Il progetto è articolato in diverse fasi, presentate nel cronogramma, ciascuna con obiettivi specifici: … 4) L'organizzazione nel Piazzale del Parcheggio Pagano a Milano e il rilancio del tendone natalizio Banco di Garabombo, storica manifestazione milanese che nel 2020 ha dovuto limitare la propria attività a una edizione digitale con vendita dei prodotti online. Di tutt'altra natura sarà l'edizione del 2021, che vedrà il ritorno del tradizionale mercato natalizio all'interno del tendone, da mettere in sicurezza con misure di controllo e distanziamento adeguate, con nuovi servizi “saltacoda” di prenotazione e ritiro degli acquisti e con il ritorno di molti produttori del territorio lombardo nel contatto diretto con l'ampio pubblico che frequenta il Banco di Garabombo. Verranno studiate iniziative e modalità nuove di presentazione dei prodotti e di incontro con i produttori, con utilizzo di strumenti digitali, marketing territoriale e iniziative di flash mob”;
- nella descrizione delle azioni che sarebbero state realizzate al punto 4.d, “Affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente 1) Negozio Corso Lodi Milano: affitto e spese condominiali 12 mesi 2)
Banco di Garabombo: affitto tendone ottobre 21/gennaio 22…".
Il progetto è quindi incentrato, tra le altre attività, sull'organizzazione nel Piazzale del Parcheggio
Pagano a Milano del tendone natalizio Banco di Garabombo.
Con decreto n. 14572 del 28.10.2021 la Regione ha deliberato di concedere le agevolazioni previste dal bando alla Parte_1
In data 1.7.2022 sono state erogate alla Cooperativa la somma di € 75.517,90 a titolo di acconto del finanziamento concedibile (50%) e la somma di € 25.172,00 a titolo di acconto del contributo concesso.
All'esito del Progetto la Cooperativa ha rendicontato alla spese per € 251.906,28. Controparte_1
In particolare, nella relazione finale al progetto, presentata in sede di rendicontazione, in merito alla voce di spesa D – Affitto, ha precisato «Sono stati confermati gli affitti per corso Lodi Mi e per il temporary shop NO che ha avuto una durata superiore rispetto al periodo iniziale previsto, dato il riscontro positivo ricevuto. Per i tre negozi di Mondi possibili il costo non è stato sostenuto, in virtù della fase di stallo per il perfezionamento dell'acquisto. L'importo inutilizzato è stato investito per il potenziamento ed evoluzione dell'iniziativa natalizia del Garabombo, che si è rivelato l'investimento vincente, che nessuna aggregazione di negozi avrebbe potuto eguagliare, in termini di ricavi, afflusso di persone e di nuovi clienti, oltre al nuovo e giovane personale impiegato, e all'importante indotto attivato con ricadute positive su tutte le parti coinvolte e non solo, con particolare attenzione al territorio e all'ambiente».
Inoltre, nel riepilogo della rendicontazione la ha apportato una variazione tra le voci Parte_1
esposte nel progetto, aggiungendo il costo sopportato per il canone di concessione del suolo pubblico in luogo di altre spese che non sono state sostenute nei tempi stabiliti dal bando. La in sede di verifica della rendicontazione delle attività svolte, ha approvato e Controparte_1
ritenuto ammissibili spese per il minore importo di € 145.967,20 escludendo, ai sensi dell'articolo B.3, lettera d) del Bando, tra le altre, le seguenti spese:
- quella relativa alla fattura emessa da Arca Struttura s.r.l. n. 187 del 14.10.2021 dell'importo di €
26.000,00 per noleggio di tensostruttura;
- quella relativa alla fattura emessa dal Comune di Milano PG 452857/2021 dell'importo di €
34.782,02 relativa al canone di occupazione di suolo pubblico.
Con decreto n. 17906 del 14.11.2023 la ha disposto la decadenza di Controparte_1 [...]
dal contributo, in quanto l'investimento ammissibile non ha raggiunto il 70% della Parte_1
spesa complessiva ammessa con provvedimento regionale.
***
L'art. B.3 del bando stabilisce: «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 1) Sono ammissibili, al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente sostenuta dai Soggetti Beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati, le spese funzionali e collegate al Progetto, i cui giustificativi di spesa e relative quietanze abbiano data successiva al 1°gennaio 2021 e antecedenti al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4. I Progetti devono afferire alla sede legale o alla/e sede/i operativa/e ubicata/e in oggetto di intervento. 2) Sono ammissibili i Progetti che comportino spese CP_1
complessive ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 500.000,00, funzionali e collegate al progetto, rientranti tra le seguenti categorie di spesa: a) acquisto di beni strumentali
(attrezzature, macchinari, impianti); … d) affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente, per un valore massimo corrispondente a 12 mensilità, comprensive di spese condominiali e con esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, imposte e tasse».
La voce di spesa “noleggio di tensostruttura” risulta non ammessa dalla “ai sensi dell'art. B3 CP_1
lettera d) del bando: la tipologia di spesa imputata al progetto relativo a “noleggio e allestimento relativo a tensostruttura” non è riconducibile alla voce di costo affitto locali destinati all'attività primaria della cooperativa” (doc. 4b att.).
pagina 5 di 7 Sul punto deve rilevarsi che il tenore letterale della voce di spesa ammissibile “affitto di locali” di cui all'art. B.3 del bando lett. d) non è riconducibile ad una inequivoca fattispecie giuridica: da un lato, infatti, il concetto di “affitto”, benché impropriamente utilizzato nel linguaggio comune come sinonimo di “locazione”, in ambito giuridico viene per lo più riservato ai beni cd produttivi (es. ramo d'azienda) dei quali l'“affittuario" assume la gestione;
dall'altro, la nozione di “locali” non ha alcuna valenza specifica, potendosi ricomprendere al suo interno qualsiasi tipo di immobile (appartamento, edificio, terreno ecc.) – comunque formato - o singole parti di esso (es. uffici) nel quale l'attività principale della
Cooperativa viene svolta.
Si tratta pertanto di nozione indeterminata, che spetta all'interprete riempire di significato, in coerenza con la ratio e la finalità che il bando è volto a perseguire.
La tensostruttura all'interno della quale si svolge la manifestazione Banco di Garabombo, alla luce delle sue caratteristiche funzionali e fisiche, può legittimamente ritenersi ricompresa nella nozione di
“locale”. Trattasi infatti di uno spazio fisico coperto stabilmente, per un significativo lasso temporale, ancorato al suolo, di circa 450 mq, dotato di arredi, casse e altri servizi (riscaldamento, bagni chimici, luci ecc.), oltre che della merce in esposizione destinata alla vendita al pubblico. Inoltre, il Banco di
Garabombo, in coerenza con le finalità perseguite dal bando, rappresenta l'attività principale svolta dalla Cooperativa tanto per i ricavi che essa genera, quanto per il numero di persone che vengono impiegate per lo svolgimento della manifestazione (doc. 12 parte attrice).
L'esclusione da parte della Pubblica Amministrazione delle spese concernenti il noleggio della tensostruttura finalizzata allo svolgimento dell'attività del Banco di Garabombo (da considerarsi
“funzionali e collegate al Progetto”, come richiesto dal punto B.3 già citato) risulta pertanto illegittima.
Deve essere inoltre evidenziato che la voce di spesa in questione (“affitto di locali destinati all'attività primaria/prevalente”) rientra tra quelle che generano un incremento di spesa ammissibile del 10% per spese generali e di un altro 10% per spese di personale, ai sensi dell'art. B.3 comma 2 del bando lett. f
(“spese generali in maniera forfettaria nella misura massima del 10% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera e)”), qualora il Soggetto Beneficiario abbia dichiarato di volersene avvalere al momento della presentazione della domanda.
Sul punto risulta documentalmente provato non solo che abbia Parte_1 Parte_1 pagina 6 di 7 richiesto questa ulteriore voce di spesa all'interno della presentazione del proprio progetto (doc. 3b della medesima), ma altresì che la stessa sia stata approvata dalla Regione tra le voci di CP_1
spesa ammesse al finanziamento;
ne consegue che la somma di € 26.000,00 a titolo di “noleggio di tensostruttura”, ove fosse stata correttamente ammessa, avrebbe generato un incremento del 10% per spese generali (€ 2.600,00) e del 10% per personale (€2.600,00) per un totale di € 31.200,00, con conseguente superamento della soglia minima necessaria della spesa ammissibile.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il riconoscimento della fondatezza delle ragioni della Cooperativa ricorrente, con conseguente accertamento dell'illegittimità del decreto n. 17906 del 14.11.2023, dichiarativo della decadenza di dall'agevolazione concessa e condanna della al pagamento Pt_1 Parte_1 CP_1
delle somme dovute e non ancora riscosse dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda di dichiara l'illegittimità Parte_1
del Decreto n. 17906 del 14.11.2023 emesso dalla Regione CP_1
2) Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo ancora dovuto sulla base del Bando “Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde” approvato con d.d.u.o. del 27.5.2021 in attuazione della DGR n. 4478 del 29.3.2021.
3) Condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 786,00 per spese, € 8.433,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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