Art. 2.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1966 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali ed alla possibilita' del mercato finanziario, potranno, sulla base del programma di sviluppo economico, essere autorizzate maggiori spese per opere portuali in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, e stabilite le modalita' per il finanziamento delle stesse.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1966 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali ed alla possibilita' del mercato finanziario, potranno, sulla base del programma di sviluppo economico, essere autorizzate maggiori spese per opere portuali in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, e stabilite le modalita' per il finanziamento delle stesse.