Sentenza 12 febbraio 2020
Massime • 1
In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma una irrituale notifica la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a regime intermedio, la quale, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva eccepito la nullità della notifica, chiedendo il rinvio dell'udienza per consentire all'imputato, non comparso per impegni personali, di rendere l'esame, così evidenziando la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo ed ai suoi sviluppi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2020, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2020 |
Testo completo
05479-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 7Sent. n. sez. -Presidente - DOMENICO GALLO UP 08/01/2020 MARCO MARIA ALMA - R.G.N. 3162/2019 Relatore MARIA DANIELA BORSELLINO FABIO DI PISA ON SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11 dicembre 2017 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Felicetta Marinelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. L'avv. Giammarino insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo resa il 13 gennaio 2016, che ha dichiarato RO RI responsabile del delitto di danneggiamento aggravato dalla esposizione a pubblica fede di un'autovettura.
2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in primo grado, con conseguente nullità di tutti gli atti;
violazione ed erronea applicazione degli articoli 157,178 e 179 cod.proc.pen.; vizio di motivazione e travisamento degli atti. Reiterando l'eccezione già sollevata in appello, il difensore deduce che il decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo è stato notificato esclusivamente al B difensore, mentre all'imputato non è pervenuta alcuna notifica, con conseguente nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La corte di appello ha respinto la specifica eccezione, ritenendo il decreto regolarmente notificato, esclusivamente sulla base di quanto riportato nella relata trascritta sul decreto, dov'è indicato il numero di spedizione della raccomandata, ma non risulta che l'imputato abbia ricevuto questo decreto, poiché manca la ricevuta di ritorno della raccomandata.
2.2 Violazione dell'articolo 606 cod.proc.pen. e nullità della sentenza per violazione dell'articolo 546 cod.proc.pen. poiché nel confermare la sentenza di primo grado il giudice di appello non ha valutato che nell'intestazione del provvedimento non era stata trascritta l'imputazione, che costituisce requisito essenziale per la validità della sentenza, e ha respinto la specifica eccezione sul rilievo che la sentenza conteneva in allegato il foglio in cui era indicata dall'imputazione, senza considerare che tale foglio, in realtà, non era allegato. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Agli atti non risulta esservi l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato inviato il decreto di citazione dell'imputato, sicchè non è dato sapere da chi tale raccomandata sia stata ricevuta. Tuttavia deve rilevarsi che il difensore nel corso del giudizio di primo grado non ha eccepito nulla in merito all'assenza del suo assistito ed anzi all'udienza del 30 gennaio 2013 ha chiesto un rinvio per consentire all'imputato di essere presente e di rendere interrogatorio, comunicando che la sua assenza era dovuta ad un lutto familiare. Ancora, all'udienza del 29 aprile 2015 ha chiesto un rinvio per consentire l'esame dell'imputato, comunicando che questi si trovava in Germania per lavoro. Ne emerge con indiscutibile evidenza che il difensore era in contatto con l'imputato e questi era a conoscenza delle varie fasi del giudizio, tanto da essersi riservato la possibilità di rendere esame chiedendo al tribunale, tramite il suo difensore di fiducia, di rinviare il processo in presenza di cause personali che impedivano la sua presenza. Questa Corte ha avuto modo di precisare in tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, che qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma, una irrituale notifica, la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), a regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. (Sez. 5, n. 52078 del 04/11/2014 - dep. 15/12/2014, Natili, Rv. 26134901) 2 Nel caso in esame il difensore di fiducia non ha mai eccepito la nullità della notifica ed anzi ha chiesto rinvio, evidenziando la condivisione dell'imputato per le iniziative processuali del difensore all'evidenza ispirate dallo stesso imputato e, pertanto, idonee a dimostrare la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo e ai suoi sviluppi.
2. Anche il secondo motivo con cui la difesa reitera l'eccezione di nullità già respinta dalla corte territoriale è manifestamente infondato, poiché tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, 3 comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso profili di nullità nella sentenza di secondo grado, che recava nell'intestazione, a causa di un refuso, un capo di imputazione relativo ad altro procedimento, mentre quello corretto e pertinente era riportato nella sentenza di primo grado, oltre ad essere chiaramente richiamato nella motivazione decisionedella di appello). Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017 Ud. (dep. 20/10/2017) Rv. 271882 -01 Dall'esame degli atti risulta che l'originale della sentenza di primo grado riporta in allegato il capo d'imputazione e comunque la contestazione emerge dal decreto di citazione a giudizio e dal tenore della motivazione della sentenza, che il ricorrente ha impugnato invocando anche l'assoluzione dalla specifica accusa mossagli. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 gennaio 2010 Il consigliere estensore Il PresidenteJesidente overfello DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB. 2020 IL CANCELLIERE IL DI CASS AD A LLIERE O N I Z E 3