Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2020, n. 5479
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Sentenza 12 febbraio 2020

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In tema di notificazione del decreto di citazione a giudizio, qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, non si verifica necessariamente un'ipotesi di omessa notifica, con conseguente nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma una irrituale notifica la quale, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a regime intermedio, la quale, ove non sia ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato. (Fattispecie in cui il difensore, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva eccepito la nullità della notifica, chiedendo il rinvio dell'udienza per consentire all'imputato, non comparso per impegni personali, di rendere l'esame, così evidenziando la concreta conoscenza di quest'ultimo in ordine al processo ed ai suoi sviluppi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2020, n. 5479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5479
    Data del deposito : 12 febbraio 2020

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