Sentenza 8 maggio 2019
Decreto cautelare 3 febbraio 2020
Ordinanza cautelare 2 marzo 2020
Parere definitivo 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/05/2019, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2019
N. 00680/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2009, proposto da
ZE IE (quale erede dell’originario ricorrente, US AN), rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto d'Ippolito e Maria Rosaria Pizzimenti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Rosaria Pizzimenti in Firenze, via di Camporeggi n. 1;
OP s.r.l. (subentrata all’originario ricorrente, US AN), rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Pizzimenti e Roberto d'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Impruneta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 149/08 del 18.11.2008, notificata il 26.11.2008, con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Impruneta ha ordinato la completa e totale demolizione di alcune opere abusive (tettoia ed annesso agricolo) ed ha ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per la realizzazione di altre opere (sistemazione superficiale di strade e recinzione), il tutto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’ordinanza medesima (il provvedimento è impugnato nella sola parte in cui viene ingiunta la demolizione dell’annesso agricolo); nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il dott. Gianluca Bellucci e udita la difesa delle ricorrenti come specificato nel verbale, la quale è stata avvisata dal Presidente dell’esistenza di un profilo d’inammissibilità dell’impugnativa rilevato d’ufficio, ex art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor AN US è amministratore unico dell’azienda agricola OP s.r.l., la quale ha acquistato in data 19.12.2001, dal signor CO FA, alcuni immobili situati nel Comune di Impruneta, in località San Lorenzo a Colline, via Borgo Tre Fossati.
Prima del contratto di compravendita il dante causa, signor FA, aveva presentato un programma di miglioramento agricolo ambientale, approvato dalla giunta comunale di Impruneta con deliberazione n. 218 del 29.12.1999, e aveva ottenuto la concessione edilizia n. 7163 del 22.8.2000, avente a oggetto la costruzione dell’edificio rurale principale (comprendente l’abitazione e gli annessi agricoli) e ulteriori interventi, tra i quali il recupero funzionale di un annesso agricolo mediante demolizione e ricostruzione mantenendo l’ingombro volumetrico attuale.
Il signor US AN, quale amministratore unico dell’azienda agricola OP s.r.l., in data 22.10.2004 ha presentato domanda di sanatoria edilizia relativamente alla realizzazione del suddetto recupero funzionale, avvenuta con incremento di superficie (mq. 42,19 anziché 27,50) e di volumetria (mc. 145,56 anziché 78,38).
Il Comune, con nota del 15.6.2005, ha comunicato al ricorrente il parere contrario espresso dalla Commissione edilizia in merito all’istanza di sanatoria, sull’assunto che l’edificio ampliato è stato costruito in forza di un P.M.A.A. non ancora scaduto, con conseguente necessità di variare lo stesso P.M.A.A..
E’ seguito il diniego di sanatoria edilizia datato 20.9.2005.
Il ricorrente ha presentato al Comune, il giorno 23.11.2006, un nuovo P.M.A.A., in variante al precedente, senza ottenere risposta dall’Ente.
Il Comune, con ordinanza n. 149 del 18.11.2008 (notificata il 26.11.2008), constatata la realizzazione di alcuni abusi edilizi e richiamato il suddetto diniego di sanatoria, ha tra l’altro ingiunto al signor US AN la demolizione dell’annesso agricolo ricostruito.
Quest’ultimo, quale amministratore unico della OP s.r.l., in data 21.1.2009 ha presentato nuova domanda di sanatoria edilizia (documento n. 11) avente ad oggetto il sopra menzionato annesso agricolo, alla luce della avvenuta presentazione, il 23.11.2006, del citato P.M.A.A. in variante.
Avverso l’ordinanza di demolizione del 18.11.2008, nella sola parte riferita all’annesso agricolo, il ricorrente è insorto deducendo:
1) Violazione dell’art. 132 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del giusto procedimento.
L’assunto dell’impugnata ordinanza secondo cui manca un valido titolo abilitativo è errato, in quanto la demolizione e la ricostruzione dell’annesso agricolo sono state eseguite in presenza di concessione edilizia (n. 7163/2000); trattasi piuttosto di difformità costituita dall’ampliamento (illegittimità dell’atto impugnato laddove ingiunge la demolizione per essere stato l’intervento eseguito in assenza degli opportuni atti abilitativi).
2) Ulteriore violazione dell’art. 132 della L.R. n. 1/2005; violazione degli artt. 133 e 139 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.
L’ordine di demolizione non può essere giustificato dalla difformità dell’opera per avere originato un maggior ingombro planivolumetrico (non si tratta né di totale difformità né di variazione essenziale). Rileva invece una parziale difformità, con conseguente applicabilità dell’art. 139 della L.R. n. 1/2005; in ogni caso, il provvedimento è illegittimo per non essere stato preceduto dalla verifica della possibilità di demolizione parziale.
3) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.
La società OP (nella persona del legale rappresentante IE ZE), in data 1.4.2019, ha depositato in giudizio il certificato di morte del signor AN US, deceduto il 4.5.2015. La stessa società, con atto depositato in giudizio in data 22.3.2019, si è costituita per mezzo di nuovi difensori.
Infine si è costituita in giudizio con atto depositato il 17.4.2019, nella dichiarata qualità di erede del signor AN US, la signora IE ZE.
All’udienza del 18 aprile 2019 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La ripresentazione della domanda di sanatoria edilizia dopo l’atto impugnato (ovvero dopo l’ordine demolitorio) e prima del ricorso, basata su nuovo PMAA e quindi non meramente ripetitiva della precedente istanza di sanatoria, ha tolto efficacia all’ordine di demolizione impugnato.
Orbene, l’inefficacia, già al momento della notifica del ricorso, dell’ordinanza impugnata, rende inammissibile il ricorso stesso per difetto di interesse: “ deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora, dopo l'adozione dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive, ma prima della proposizione dello stesso, sia stata presentata domanda di accertamento di conformità e ciò in quanto, una volta proposta tale domanda, non sussiste più alcun interesse a ricorrere: l'atto impugnato, infatti, divenuto inefficace a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria, non è più idoneo a ledere l'interesse della parte ricorrente ” (TAR Puglia, Lecce, III, 18.5.2018, n. 827).
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Impruneta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Bellucci | Saverio Romano |
IL SEGRETARIO