Ordinanza cautelare 27 agosto 2010
Decreto collegiale 30 dicembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 27/08/2010, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01847/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2010, proposto da:
- YN AR, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Villa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Donizetti n. 1/A;
contro
- l’U.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto prot. Inamm. Emers/275/2010, emesso in data 12 aprile 2010 dalla Prefettura della Provincia di Milano e notificato in data 3 giugno 2010, con il quale è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di lavoro ai sensi della legge 102/09;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ministero l’Amministrazione dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore, alla camera di consiglio del 25 agosto 2010, il referendario Antonio De Vita e uditi l’Avv. Donata Coluzzi, per il ricorrente, e l’Avv. dello Stato Alessandro Goggioli, per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris, in quanto il ricorrente non ha addotto elementi tali da infirmare la decisione dell’Amministrazione che nell’individuazione dei soggetti da ammettere alla procedura di emersione, in presenza di richieste in numero eccedente a quello consentito dalla legge, non ha margini di discrezionalità, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25 agosto 2010 con l’intervento dei Signori:
Piermaria Piacentini, Presidente
Hadrian Simonetti, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
IL SEGRETARIO