CA
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1767/2020 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 17.4.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Curatore, dott. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine della copia scannerizzata
[...] dell'atto di appello da ritenersi comunque apposta in calce allo stesso ed in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato in data 2.2.2020, dagli avv.ti GHERARDO MARONE (c.f.
), GIOVANNI GIGLIO (c.f. ) e ANTONIO C.F._1 C.F._2
LORETO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito C.F._3
in Napoli alla via Cesario Console n. 3;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura speciale ex art. 83, 3° co., c.p.c., rilasciata in forza di Delibera di Giunta Comunale n. 273/2020 apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
NICOLA RASCIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._4
sito in Napoli, alla via Monteoliveto n. 37;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della società deduceva Parte_1
che la società in bonis era stata aggiudicataria del servizio di igiene urbana del Comune di CP_1
per il periodo dal 5.3.2013 al 3.11.2016, in virtù di determina dirigenziale n. 264 del
[...]
25.2.2013, e che, sebbene non fosse mai stato sottoscritto il relativo contratto, in virtù dell'anticipata consegna del servizio, aveva regolarmente eseguito la propria prestazione di raccolta dei rifiuti, come da fatture regolarmente emesse e azionate;
atteso il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR CA (sentenza n. 1772/2016) in relazione alle domande di pagamento e risarcimento proposte dalla società, chiedeva, previa disapplicazione degli atti illegittimi adottati dal
(analiticamente indicati in citazione, tra cui in particolare la nota comunale del 4.11.2014 CP_1
con la successiva determina di risoluzione del contratto per inadempimento n. 1670 del 25.11.2014, nonché le determine dirigenziali n. 1774 del 4.12.2014 e n. 1784 del 5.12.2014 di decurtazione, a titolo di penali, del canone spettante all'impresa appaltatrice), di condannarlo al pagamento della somma di € 1.323.215,35, in via principale, a titolo di compensi contrattuali e disapplicazione delle penali attuate con le determine impugnate ovvero, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa. Chiedeva, altresì, in relazione all'invocata illegittimità della risoluzione del rapporto per grave inadempimento, medio tempore disposta dal con delibere n. 1670 del 25.11.2014 e n. CP_1
6 dell'8.1.2015, di condannarlo anche al risarcimento del danno, integrato nella specie dal danno emergente, dal lucro cessante, dal danno curriculare, dalla perdita di chances e dal danno derivante dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della società (da essa ricondotto al mancato pagamento delle fatture da parte del . CP_1
Costituendosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza delle Controparte_1
domande, di cui chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, che con le determine dirigenziali n.
119 del 26.1.2015 e n. 126 del 27.1.2015 aveva disposto in via di autotutela l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara in capo alla e che detti provvedimenti erano Pt_1
divenuti definitivi e non più censurabili, stante il rigetto dell'azione proposta dalla società dapprima davanti al TAR CA (con sentenza n. 2334/2016) e, poi, dinanzi al Consiglio di Stato (con sentenza n. 3288/2017), con sentenza passata in giudicato.
Con sentenza n. 2691/2019, pubblicata in data 6.12.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, dichiarata la propria giurisdizione a decidere della controversia, vertente in tema di accertamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto, rigettava tutte le domande proposte dal
. Ripercorso sinteticamente il contenuto delle determine dirigenziali adottate dal Parte_1 CP_1 per l'aggiudicazione della gara, per l'iniziale risoluzione del rapporto per inadempimento dell'appaltatore e, infine, per l'annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione, nonché gli
2 esiti giudiziari delle impugnazioni proposte dalla avverso i suddetti atti amministrativi - da Pt_1
ritenersi fatti pacifici tra le parti -, ha ritenuto dirimente, ai fini della decisione, l'annullamento dell'aggiudicazione della gara, disposto dal con determina non più sindacabile, nonché la CP_1 pacifica mancata sottoscrizione del contratto di appalto all'esito dell'iniziale aggiudicazione. Da tali circostanze ha fatto discendere l'insussistenza del diritto dell'appaltatrice al pagamento del corrispettivo contrattuale per le prestazioni, come indicato nelle fatture azionate, ritenendo, altresì, assorbite le domande relative alla illegittimità/riduzione delle penali applicate dall'amministrazione committente. Con specifico riferimento alla rilevata mancanza del contratto scritto, il Tribunale, rispondendo all'eccezione formulata dalla società attrice, affermava l'irrilevanza della sentenza del
TAR CA n. 1772/2016, ritenendo non solo che esso aveva deciso ai soli fini del diniego della propria giurisdizione, senza essere a conoscenza dell'assorbente annullamento dell'aggiudicazione in via di autotutela;
ma anche che esso aveva “…affermato che la statuizione sull'esistenza dei diritti ed obblighi nascenti dall'esecuzione del rapporto è di competenza del G.O., ma non si è espresso sulla sussistenza o meno di un titolo contrattuale o comunque sulla validità dello stesso”
(cfr. pag. 6 sentenza impugnata). Rigettava, infine, anche le ulteriori domande proposte dall'attrice, affermando, quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., che “il ha instato per il pagamento Parte_1 delle fatture asseritamente non pagate, nonché per l'integrale pagamento di quelle parzialmente pagate, ma non ha fornito né la prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle richiamate fatture, che è stata contestata dal convenuto, né tantomeno alcuna prova del depauperamento subito, ovvero delle spese affrontate per le prestazioni in oggetto” (sentenza pag. 10); e, quanto, alle ulteriori domande risarcitorie, che esse, da un lato, erano state già oggetto dei giudizi amministrativi inerenti la legittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione e, quindi, già rigettate con efficacia di giudicato, dall'altro lato, che erano comunque infondate, non ricorrendo nessuna condotta illecita del nell'interruzione dell'appalto, che, anzi, era ascrivibile alla condotta dell'appaltatrice, CP_1
giudicata dal giudice amministrativo impresa non affidabile.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello il , con atto di Parte_3 citazione notificato in data 4.6.2020, lamentando, con il primo motivo, l'errore del giudice nel non aver valutato correttamente, da un lato, le conseguenze dell'annullamento dell'aggiudicazione ai sensi dei nuovi artt. 121 e 122 codice amministrativo, e dall'altro lato, la sentenza del TAR
CA n. 1772/2016 e i fatti di causa. Con il secondo motivo, ha censurato il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, assumendo provata in re ipsa l'esecuzione delle prestazioni riportate nelle fatture azionate e, comunque, dovuto almeno il corrispettivo decurtato degli utili;
con il terzo motivo, infine, ha evidenziato l'erroneo rigetto della domanda risarcitoria, da ritenersi non solo non compresa nelle pronunce del giudice amministrativo (contrariamente a
3 quanto dedotto nella sentenza impugnata), ma connessa non all'annullamento dell'aggiudicazione, bensì alla risoluzione per inadempimento illegittimamente disposta dal CP_1
Costituendosi in giudizio, il ha insistito per il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata, evidenziando, in particolar modo, la mancanza di un contratto scritto, l'annullamento dell'aggiudicazione - “dipeso NON da errori della P.A. nell'espletamento della gara, essendo stato invece disposto “in base ai seguenti motivi: a) mancata comprova del requisito curriculare di capacità tecnica previsto originariamente del bando di gara, in ragione della risoluzione del contratto di appalto disposta dal ai danni Parte_4 della b) violazione dell'art. 38 lett. F) d.lgs. 163/2006 in ragione sia di risoluzione Pt_1
contrattuali a danno della disposte da altre Amministrazioni e di altre circostanze Pt_1
negative verificatesi durante le procedure di affidamento, sia per irregolarità rese nell'espletamento del servizio presso il Comune di;
c) esistenza di una condanna a Controparte_1
pena detentiva per frode in appalti pubblici e truffa ai danni dello Stato a carico dell'amministratore unico del-la nonché di un avviso di garanzia in relazione a fatti Parte_1 connessi all'espletamento dell'appalto presso il ” - e l'inconferenza della Parte_4
disciplina del codice amministrativo richiamata. In ogni caso, ha ribadito la contestazione già formulata in primo grado circa lo svolgimento delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di causa e i danni lamentati.
All'udienza del 17.4.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Con esso il ha rivendicato il pagamento delle fatture indicate nell'atto Parte_3 Pt_1
introduttivo, ritenendo che tra le parti fosse sorto un rapporto contrattuale, con prestazioni legittimamente rese e, quindi, remunerabili, in virtù non solo dell'anticipata consegna del servizio da parte del e del suo effettivo espletamento da parte dell'appaltatore, ma anche CP_1 dell'univoco comportamento tenuto dalle parti durante l'esecuzione, le quali si sono sempre comportate come contraenti (come dimostrerebbe la determina di risoluzione per inadempimento adottata dal , con la conseguenza che la mancata sottoscrizione del contratto, imputabile CP_1
esclusivamente alla condotta ostruzionistica della nuova amministrazione comunale insediatasi dopo luglio 2014, era del tutto irrilevante.
La tesi sostenuta dall'appellante non può essere condivisa.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (v. Cass. n.
17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020, seppure con riferimento alle
4 prestazioni rese in favore del servizio sanitario nazionale), il soggetto che si assuma creditore nei confronti di una Pubblica Amministrazione dei corrispettivi di prestazioni contrattuali ha l'onere di fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'amministrazione che asserisca essere sua debitrice.
Ed infatti, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta (quindi con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi). Tale prova deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al combinato disposto degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni e ciò ancor più nei contratti, come quello di appalto, per i quali vi
è la necessità di accordi specifici e complessi (cfr. Cass., 7297/2009; in senso conforme Cass.,
32337/2023).
La mancanza del contratto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, impedendo in difetto il riconoscimento del compenso per le prestazioni eseguite, sia pure relativamente ai soli saldi o agli interessi sulle somme già corrisposte, essendo quella degli interessi una prestazione accessoria che trova pur sempre la propria legittimazione in una valida stipula contrattuale. Né lo spontaneo pagamento di un acconto sul corrispettivo richiesto per le prestazioni eseguite rende necessariamente dovuto anche il pagamento del saldo o degli interessi sulle somme versate.
La necessità del contratto e l'impossibilità di rivendicare il relativo corrispettivo per le prestazioni di fatto rese, ove manchi la pattuizione scritta, si ricava anche dalla previsione dell'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il quale prevedeva che: “Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”, proseguendo al comma 13 che:
“Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa
5 a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”.
Tanto basterebbe per rigettare il primo motivo di appello e la domanda formulata dal
Fallimento di condanna del al pagamento dei corrispettivi per le Controparte_1
prestazioni riportate nelle fatture relative sia al servizio di igiene urbana, che a quello di bonifica dell'area denominata Pinetina;
né si rinvengono agli atti documenti equipollenti, aventi valore di incontro delle volontà.
Ad ogni modo, questa Corte non può non rilevare come anche le norme del codice amministrativo citate dall'appellante - che, comunque, postulano, così come la giurisprudenza richiamata dall'appellante nella comparsa conclusionale, l'avvenuta sottoscrizione di un regolare contratto, pacificamente mancante nella fattispecie in esame - non conducono a diversa soluzione, atteso che al di fuori dei casi di inefficacia del contratto di appalto dichiarata dal giudice amministrativo per mancanza o illegittimità del bando, l'art. 122 del d.lgs. 104/2010, prevede (per le ipotesi di “inefficacia del contratto negli altri casi”) che: “Fuori dei casi indicati dall'articolo
121, comma 1 (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni), e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.
Orbene, nel caso di specie, l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto è stato deliberato, con determina dirigenziale n. 119 e n. 126 del 2015, direttamente dal in via di autotutela, CP_1 con efficacia ex tunc, per l'insussistenza in capo all'appaltatrice dei presupposti di affidabilità ex art. 38 comma 1 lett. F d.lgs. 163/2006. Tali provvedimenti, dichiarati legittimi dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, travolgerebbero ab origine gli effetti di un eventuale contratto, nella specie peraltro inesistente, con conseguente irrilevanza sia della giurisprudenza citata dall'appellante per le ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione per errore nella scelta del contraente, sia dell'invocato principio dell'affidamento, non operante - come correttamente rilevato anche dal Tribunale - nei casi in cui l'annullamento ab origine del contratto sia dipeso da causa imputabile all'appaltatore. Ciò risulta affermato con efficacia di giudicato anche nella sentenza del TAR CA n. 2334/2016, in cui si legge che: “il mancato superamento della valutazione di affidabilità dell'impresa concorrente, divenuta nelle more aggiudicataria, costituisce una circostanza bastevole a far ritenere conforme all'interesse pubblico…la decisione della
6 stazione appaltante di non affidare (rectius non continuare nell'affidamento mediante la rimozione ex tunc dell'atto genetico dello stesso) l'appalto ad un'impresa giudicata … inaffidabile”).
Per completezza va anche dato atto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante la decisione di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR CA con sentenza n. 1772/2016, sul condivisibile presupposto non solo che le valutazioni circa l'oggetto del giudizio, compiute dal giudice amministrativo al fine di dichiarare il difetto di giurisdizione, non involgono accertamenti di merito circa la validità del rapporto contrattuale, l'esistenza di un contratto e la remunerabilità delle prestazioni;
ma anche che il TAR ha deciso senza avere contezza della determina di annullamento ex tunc dell'aggiudicazione, la quale, invece, copre l'intero iter del rapporto, determinandone la caducazione.
Peraltro, le affermazioni circa la sussistenza o l'insussistenza della giurisdizione vengono effettuate sulla base della prospettazione della domanda e non hanno nessuna attinenza con il merito della stessa: nella sentenza del TAR CA n. 1772/2016 si legge, infatti, che “la controversia appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria, vertendosi (rectius avendo ad oggetto) in tema di risoluzione di un rapporto contrattuale in fase esecutiva, benché non ancora formalizzato dalla stipula del relativo contratto, caratterizzato dal sinallagma delle prestazioni e dalla pariteticità delle parti”. A ben vedere, quindi, il TAR nella siffatta pronuncia non ha accertato l'esistenza di un valido rapporto contrattuale, ma ha solo dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla base di quello che era l'oggetto del giudizio prospettato dalle parti, ossia la richiesta di declaratoria di illegittimità della risoluzione per inadempimento di un rapporto in corso di esecuzione.
D'altro canto, non è contestato tra le parti che il rapporto, mai formalizzato con la sottoscrizione del contratto, abbia avuto, comunque, una sua esecuzione e che, quindi, involga posizioni di diritto soggettivo, tanto che lo stesso Tribunale su tale presupposto ha dichiarato la propria giurisdizione a conoscere della controversia.
Tuttavia, in concreto la mancanza del contratto rende impossibile il riconoscimento del corrispettivo a titolo contrattuale e assorbe anche la domanda di dichiarazione di illegittimità o riduzione delle penali applicate dal trattandosi comunque di istituti contrattuali, non CP_1
invocabili nella fattispecie in esame.
Con il secondo motivo di appello, il ha, poi, censurato il rigetto della domanda Parte_1
subordinata di pagamento della medesima somma a titolo di arricchimento senza causa.
Il Tribunale, nel rigettare anche tale domanda subordinata, ha enunciato una duplice argomentazione, affermando che: “il ha instato per il pagamento delle fatture Parte_1
asseritamente non pagate, nonché per l'integrale pagamento di quelle parzialmente pagate, ma non ha fornito né la prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle richiamate fatture, che è stata
7 contestata dal convenuto, né tantomeno alcuna prova del depauperamento subito, ovvero delle spese affrontate per le prestazioni in oggetto” (sentenza pag. 10).
L'appellante, con riferimento alla ritenuta mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate ha dedotto che la prova sarebbe in re ipsa, stante la mancata contestazione da parte del prima del giudizio, e, in ogni caso, l'inidoneità della non CP_1 contestazione ad escluderne l'esecuzione provata anche dalle fatture.
Costituisce principio generale quello per cui, chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una prestazione deve fornire (nel giudizio stesso) la prova dell'esecuzione della propria controprestazione, da cui quella richiesta dipende in via sinallagmatica. Tale prova può essere fornita o mediante documenti o tramite prova orale, oppure, ove la controparte costituendosi non abbia contestato lo svolgimento della controprestazione, con il ricorso al principio della non contestazione, che rende dimostrati in giudizio i fatti non specificamente contestati (art. 115 c.p.c.;
Cass., 9439/2022).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di primo grado ha rilevato che il costituendosi, CP_1
aveva contestato lo svolgimento integrale delle prestazioni di cui alle fatture azionate, dichiarando di aver pagato interamente le prestazioni correttamente ed integralmente eseguite e parzialmente le altre, attesa la non esatta esecuzione della controprestazione. A fronte di tale specifica contestazione era, quindi, onere del attore fornire la prova documentale o orale dello svolgimento Parte_1 corretto del servizio di igiene urbana e della bonifica dell'area denominata Pinetina.
Tale prova non è stata offerta né in primo grado, né nel presente giudizio di appello, in cui il si è limitato a dedurre che la prova dello svolgimento del servizio era da ritenersi in re Parte_1
ipsa per il solo fatto che il non si era venuto a trovare in una situazione di emergenza rifiuti CP_1
e che mai prima del giudizio aveva contestato le fatture e le prestazioni ivi indicate.
Giova, a tal riguardo, innanzitutto precisare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass., 34831/2024).
Il principio di non contestazione, peraltro, opera solo in relazione alla condotta processuale delle parti, rispetto alla quale nessuna rilevanza possono avere i comportamenti delle parti nella fase precedente.
8 In ogni caso, la circostanza non appare neppure corrispondente al reale svolgimento dei fatti, considerate le contestazioni mosse alla da parte del che hanno condotto dapprima Pt_1 CP_1 alla risoluzione per inadempimento e poi all'applicazione delle penali.
Il , quindi, non ha fornito la prova dell'arricchimento conseguito Parte_1 dall'Amministrazione, nei cui soli limiti quest'ultima potrebbe essere chiamata ad indennizzare la parte che ha subito la corrispondente diminuzione patrimoniale (arg. ex art. 2041 c.c.).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, altresì, l'odierno appellante non ha fornito neppure la prova della propria diminuzione patrimoniale derivante dallo svolgimento del servizio, atteso che si è limitato a chiedere a titolo di ingiustificato arricchimento la medesima somma chiesta in via principale a titolo contrattuale.
Né, al riguardo, potrebbe accogliersi la doglianza contenuta nell'atto di appello, volta a demandare al giudice l'accoglimento della domanda, previa detrazione officiosa da quanto richiesto dell'utile di impresa ovvero con il riconoscimento delle sole spese affrontate.
Va osservato, in merito, che l'indicazione degli specifici costi sostenuti, integrando un fatto costitutivo del depauperamento richiesto dall'art. 2041 c.c., deve essere oggetto di allegazione puntuale e prova da parte dell'attore e non può essere eseguita d'ufficio dal giudice - in presenza, peraltro, di una diversa specifica richiesta della parte - neanche mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe del tutto esplorativa. In ogni caso, la mancanza del contratto rende impossibile verificare quale fosse il costo della prestazione dedotta in appalto e in che misura su di esso incidesse la voce dell'utile d'impresa: in mancanza di allegazione e prova da parte dell'appaltatore dei costi sostenuti, la mancata sottoscrizione del contratto rendeva, quindi, comunque, impossibile una quantificazione d'ufficio, che non fosse meramente arbitraria.
Con l'ultimo motivo, infine, il ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria Parte_1
proposta in primo grado, sostenendo che essa non era compresa nella pronuncia del TAR CA
n. 2334/2016 (di conferma della legittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione), e che, comunque, era connessa all'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e non all'annullamento dell'aggiudicazione.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato per le ragioni in parte già esposte nell'analisi del primo motivo di appello.
La determina di annullamento dell'aggiudicazione in via di autotutela, confermata dal
Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato, una volta adottata, integra la causa unica della mancata aggiudicazione dell'appalto, a cui vanno ricollegati tutti gli effetti della procedura. Essa, peraltro, quale fatto operante ex tunc sull'insorgenza del rapporto, travolge tutti gli eventuali atti medio tempore posti in essere ed incidenti sul rapporto stesso, rendendoli privi di effetti;
tra essi, vi
9 è sicuramente anche la determina di risoluzione del rapporto per inadempimento dell'appaltatrice adottata dal la quale oltre ad essere ab origine priva di effetti, non esistendo un contratto CP_1
da risolvere, deve ritenersi, in ogni caso, improduttiva di effetti una volta caducato ex tunc il rapporto per l'annullamento dell'aggiudicazione.
Come correttamente rilevato anche dal primo giudice, nel caso di specie, non si ravvisa né un inadempimento contrattuale, né un comportamento illecito dell'Amministrazione giustificanti la domanda risarcitoria, atteso che non solo il mancato affidamento dell'appalto è stato determinato da un atto legittimo della Pubblica Amministrazione (valutato tale con senenza passata in giudicato), ma addirittura è stato indotto dalla condotta non affidabile dell'impresa e, quindi, ad essa stessa imputabile.
Per le ragioni anzidette l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza del Tribunale di Torre
[...] Controparte_1
Annunziata n. 2691/2019 del 6.12.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il in persona del Curatore, al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 12.500,00, oltre Controparte_1
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 1767/2020 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 17.4.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Curatore, dott. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata a margine della copia scannerizzata
[...] dell'atto di appello da ritenersi comunque apposta in calce allo stesso ed in virtù di autorizzazione del Giudice Delegato in data 2.2.2020, dagli avv.ti GHERARDO MARONE (c.f.
), GIOVANNI GIGLIO (c.f. ) e ANTONIO C.F._1 C.F._2
LORETO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito C.F._3
in Napoli alla via Cesario Console n. 3;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura speciale ex art. 83, 3° co., c.p.c., rilasciata in forza di Delibera di Giunta Comunale n. 273/2020 apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
NICOLA RASCIO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, C.F._4
sito in Napoli, alla via Monteoliveto n. 37;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento della società deduceva Parte_1
che la società in bonis era stata aggiudicataria del servizio di igiene urbana del Comune di CP_1
per il periodo dal 5.3.2013 al 3.11.2016, in virtù di determina dirigenziale n. 264 del
[...]
25.2.2013, e che, sebbene non fosse mai stato sottoscritto il relativo contratto, in virtù dell'anticipata consegna del servizio, aveva regolarmente eseguito la propria prestazione di raccolta dei rifiuti, come da fatture regolarmente emesse e azionate;
atteso il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR CA (sentenza n. 1772/2016) in relazione alle domande di pagamento e risarcimento proposte dalla società, chiedeva, previa disapplicazione degli atti illegittimi adottati dal
(analiticamente indicati in citazione, tra cui in particolare la nota comunale del 4.11.2014 CP_1
con la successiva determina di risoluzione del contratto per inadempimento n. 1670 del 25.11.2014, nonché le determine dirigenziali n. 1774 del 4.12.2014 e n. 1784 del 5.12.2014 di decurtazione, a titolo di penali, del canone spettante all'impresa appaltatrice), di condannarlo al pagamento della somma di € 1.323.215,35, in via principale, a titolo di compensi contrattuali e disapplicazione delle penali attuate con le determine impugnate ovvero, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa. Chiedeva, altresì, in relazione all'invocata illegittimità della risoluzione del rapporto per grave inadempimento, medio tempore disposta dal con delibere n. 1670 del 25.11.2014 e n. CP_1
6 dell'8.1.2015, di condannarlo anche al risarcimento del danno, integrato nella specie dal danno emergente, dal lucro cessante, dal danno curriculare, dalla perdita di chances e dal danno derivante dall'intervenuta dichiarazione di fallimento della società (da essa ricondotto al mancato pagamento delle fatture da parte del . CP_1
Costituendosi in giudizio, il eccepiva l'infondatezza delle Controparte_1
domande, di cui chiedeva il rigetto, evidenziando, in particolare, che con le determine dirigenziali n.
119 del 26.1.2015 e n. 126 del 27.1.2015 aveva disposto in via di autotutela l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara in capo alla e che detti provvedimenti erano Pt_1
divenuti definitivi e non più censurabili, stante il rigetto dell'azione proposta dalla società dapprima davanti al TAR CA (con sentenza n. 2334/2016) e, poi, dinanzi al Consiglio di Stato (con sentenza n. 3288/2017), con sentenza passata in giudicato.
Con sentenza n. 2691/2019, pubblicata in data 6.12.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, dichiarata la propria giurisdizione a decidere della controversia, vertente in tema di accertamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto, rigettava tutte le domande proposte dal
. Ripercorso sinteticamente il contenuto delle determine dirigenziali adottate dal Parte_1 CP_1 per l'aggiudicazione della gara, per l'iniziale risoluzione del rapporto per inadempimento dell'appaltatore e, infine, per l'annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione, nonché gli
2 esiti giudiziari delle impugnazioni proposte dalla avverso i suddetti atti amministrativi - da Pt_1
ritenersi fatti pacifici tra le parti -, ha ritenuto dirimente, ai fini della decisione, l'annullamento dell'aggiudicazione della gara, disposto dal con determina non più sindacabile, nonché la CP_1 pacifica mancata sottoscrizione del contratto di appalto all'esito dell'iniziale aggiudicazione. Da tali circostanze ha fatto discendere l'insussistenza del diritto dell'appaltatrice al pagamento del corrispettivo contrattuale per le prestazioni, come indicato nelle fatture azionate, ritenendo, altresì, assorbite le domande relative alla illegittimità/riduzione delle penali applicate dall'amministrazione committente. Con specifico riferimento alla rilevata mancanza del contratto scritto, il Tribunale, rispondendo all'eccezione formulata dalla società attrice, affermava l'irrilevanza della sentenza del
TAR CA n. 1772/2016, ritenendo non solo che esso aveva deciso ai soli fini del diniego della propria giurisdizione, senza essere a conoscenza dell'assorbente annullamento dell'aggiudicazione in via di autotutela;
ma anche che esso aveva “…affermato che la statuizione sull'esistenza dei diritti ed obblighi nascenti dall'esecuzione del rapporto è di competenza del G.O., ma non si è espresso sulla sussistenza o meno di un titolo contrattuale o comunque sulla validità dello stesso”
(cfr. pag. 6 sentenza impugnata). Rigettava, infine, anche le ulteriori domande proposte dall'attrice, affermando, quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., che “il ha instato per il pagamento Parte_1 delle fatture asseritamente non pagate, nonché per l'integrale pagamento di quelle parzialmente pagate, ma non ha fornito né la prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle richiamate fatture, che è stata contestata dal convenuto, né tantomeno alcuna prova del depauperamento subito, ovvero delle spese affrontate per le prestazioni in oggetto” (sentenza pag. 10); e, quanto, alle ulteriori domande risarcitorie, che esse, da un lato, erano state già oggetto dei giudizi amministrativi inerenti la legittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione e, quindi, già rigettate con efficacia di giudicato, dall'altro lato, che erano comunque infondate, non ricorrendo nessuna condotta illecita del nell'interruzione dell'appalto, che, anzi, era ascrivibile alla condotta dell'appaltatrice, CP_1
giudicata dal giudice amministrativo impresa non affidabile.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello il , con atto di Parte_3 citazione notificato in data 4.6.2020, lamentando, con il primo motivo, l'errore del giudice nel non aver valutato correttamente, da un lato, le conseguenze dell'annullamento dell'aggiudicazione ai sensi dei nuovi artt. 121 e 122 codice amministrativo, e dall'altro lato, la sentenza del TAR
CA n. 1772/2016 e i fatti di causa. Con il secondo motivo, ha censurato il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, assumendo provata in re ipsa l'esecuzione delle prestazioni riportate nelle fatture azionate e, comunque, dovuto almeno il corrispettivo decurtato degli utili;
con il terzo motivo, infine, ha evidenziato l'erroneo rigetto della domanda risarcitoria, da ritenersi non solo non compresa nelle pronunce del giudice amministrativo (contrariamente a
3 quanto dedotto nella sentenza impugnata), ma connessa non all'annullamento dell'aggiudicazione, bensì alla risoluzione per inadempimento illegittimamente disposta dal CP_1
Costituendosi in giudizio, il ha insistito per il rigetto dell'appello e Controparte_1
la conferma della sentenza impugnata, evidenziando, in particolar modo, la mancanza di un contratto scritto, l'annullamento dell'aggiudicazione - “dipeso NON da errori della P.A. nell'espletamento della gara, essendo stato invece disposto “in base ai seguenti motivi: a) mancata comprova del requisito curriculare di capacità tecnica previsto originariamente del bando di gara, in ragione della risoluzione del contratto di appalto disposta dal ai danni Parte_4 della b) violazione dell'art. 38 lett. F) d.lgs. 163/2006 in ragione sia di risoluzione Pt_1
contrattuali a danno della disposte da altre Amministrazioni e di altre circostanze Pt_1
negative verificatesi durante le procedure di affidamento, sia per irregolarità rese nell'espletamento del servizio presso il Comune di;
c) esistenza di una condanna a Controparte_1
pena detentiva per frode in appalti pubblici e truffa ai danni dello Stato a carico dell'amministratore unico del-la nonché di un avviso di garanzia in relazione a fatti Parte_1 connessi all'espletamento dell'appalto presso il ” - e l'inconferenza della Parte_4
disciplina del codice amministrativo richiamata. In ogni caso, ha ribadito la contestazione già formulata in primo grado circa lo svolgimento delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di causa e i danni lamentati.
All'udienza del 17.4.2024, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Con esso il ha rivendicato il pagamento delle fatture indicate nell'atto Parte_3 Pt_1
introduttivo, ritenendo che tra le parti fosse sorto un rapporto contrattuale, con prestazioni legittimamente rese e, quindi, remunerabili, in virtù non solo dell'anticipata consegna del servizio da parte del e del suo effettivo espletamento da parte dell'appaltatore, ma anche CP_1 dell'univoco comportamento tenuto dalle parti durante l'esecuzione, le quali si sono sempre comportate come contraenti (come dimostrerebbe la determina di risoluzione per inadempimento adottata dal , con la conseguenza che la mancata sottoscrizione del contratto, imputabile CP_1
esclusivamente alla condotta ostruzionistica della nuova amministrazione comunale insediatasi dopo luglio 2014, era del tutto irrilevante.
La tesi sostenuta dall'appellante non può essere condivisa.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (v. Cass. n.
17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020, seppure con riferimento alle
4 prestazioni rese in favore del servizio sanitario nazionale), il soggetto che si assuma creditore nei confronti di una Pubblica Amministrazione dei corrispettivi di prestazioni contrattuali ha l'onere di fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'amministrazione che asserisca essere sua debitrice.
Ed infatti, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle
Pubbliche Amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta (quindi con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi). Tale prova deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al combinato disposto degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni e ciò ancor più nei contratti, come quello di appalto, per i quali vi
è la necessità di accordi specifici e complessi (cfr. Cass., 7297/2009; in senso conforme Cass.,
32337/2023).
La mancanza del contratto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, impedendo in difetto il riconoscimento del compenso per le prestazioni eseguite, sia pure relativamente ai soli saldi o agli interessi sulle somme già corrisposte, essendo quella degli interessi una prestazione accessoria che trova pur sempre la propria legittimazione in una valida stipula contrattuale. Né lo spontaneo pagamento di un acconto sul corrispettivo richiesto per le prestazioni eseguite rende necessariamente dovuto anche il pagamento del saldo o degli interessi sulle somme versate.
La necessità del contratto e l'impossibilità di rivendicare il relativo corrispettivo per le prestazioni di fatto rese, ove manchi la pattuizione scritta, si ricava anche dalla previsione dell'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il quale prevedeva che: “Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con
l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali”, proseguendo al comma 13 che:
“Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa
5 a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”.
Tanto basterebbe per rigettare il primo motivo di appello e la domanda formulata dal
Fallimento di condanna del al pagamento dei corrispettivi per le Controparte_1
prestazioni riportate nelle fatture relative sia al servizio di igiene urbana, che a quello di bonifica dell'area denominata Pinetina;
né si rinvengono agli atti documenti equipollenti, aventi valore di incontro delle volontà.
Ad ogni modo, questa Corte non può non rilevare come anche le norme del codice amministrativo citate dall'appellante - che, comunque, postulano, così come la giurisprudenza richiamata dall'appellante nella comparsa conclusionale, l'avvenuta sottoscrizione di un regolare contratto, pacificamente mancante nella fattispecie in esame - non conducono a diversa soluzione, atteso che al di fuori dei casi di inefficacia del contratto di appalto dichiarata dal giudice amministrativo per mancanza o illegittimità del bando, l'art. 122 del d.lgs. 104/2010, prevede (per le ipotesi di “inefficacia del contratto negli altri casi”) che: “Fuori dei casi indicati dall'articolo
121, comma 1 (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni), e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.
Orbene, nel caso di specie, l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto è stato deliberato, con determina dirigenziale n. 119 e n. 126 del 2015, direttamente dal in via di autotutela, CP_1 con efficacia ex tunc, per l'insussistenza in capo all'appaltatrice dei presupposti di affidabilità ex art. 38 comma 1 lett. F d.lgs. 163/2006. Tali provvedimenti, dichiarati legittimi dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, travolgerebbero ab origine gli effetti di un eventuale contratto, nella specie peraltro inesistente, con conseguente irrilevanza sia della giurisprudenza citata dall'appellante per le ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione per errore nella scelta del contraente, sia dell'invocato principio dell'affidamento, non operante - come correttamente rilevato anche dal Tribunale - nei casi in cui l'annullamento ab origine del contratto sia dipeso da causa imputabile all'appaltatore. Ciò risulta affermato con efficacia di giudicato anche nella sentenza del TAR CA n. 2334/2016, in cui si legge che: “il mancato superamento della valutazione di affidabilità dell'impresa concorrente, divenuta nelle more aggiudicataria, costituisce una circostanza bastevole a far ritenere conforme all'interesse pubblico…la decisione della
6 stazione appaltante di non affidare (rectius non continuare nell'affidamento mediante la rimozione ex tunc dell'atto genetico dello stesso) l'appalto ad un'impresa giudicata … inaffidabile”).
Per completezza va anche dato atto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante la decisione di difetto di giurisdizione pronunciata dal TAR CA con sentenza n. 1772/2016, sul condivisibile presupposto non solo che le valutazioni circa l'oggetto del giudizio, compiute dal giudice amministrativo al fine di dichiarare il difetto di giurisdizione, non involgono accertamenti di merito circa la validità del rapporto contrattuale, l'esistenza di un contratto e la remunerabilità delle prestazioni;
ma anche che il TAR ha deciso senza avere contezza della determina di annullamento ex tunc dell'aggiudicazione, la quale, invece, copre l'intero iter del rapporto, determinandone la caducazione.
Peraltro, le affermazioni circa la sussistenza o l'insussistenza della giurisdizione vengono effettuate sulla base della prospettazione della domanda e non hanno nessuna attinenza con il merito della stessa: nella sentenza del TAR CA n. 1772/2016 si legge, infatti, che “la controversia appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria, vertendosi (rectius avendo ad oggetto) in tema di risoluzione di un rapporto contrattuale in fase esecutiva, benché non ancora formalizzato dalla stipula del relativo contratto, caratterizzato dal sinallagma delle prestazioni e dalla pariteticità delle parti”. A ben vedere, quindi, il TAR nella siffatta pronuncia non ha accertato l'esistenza di un valido rapporto contrattuale, ma ha solo dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla base di quello che era l'oggetto del giudizio prospettato dalle parti, ossia la richiesta di declaratoria di illegittimità della risoluzione per inadempimento di un rapporto in corso di esecuzione.
D'altro canto, non è contestato tra le parti che il rapporto, mai formalizzato con la sottoscrizione del contratto, abbia avuto, comunque, una sua esecuzione e che, quindi, involga posizioni di diritto soggettivo, tanto che lo stesso Tribunale su tale presupposto ha dichiarato la propria giurisdizione a conoscere della controversia.
Tuttavia, in concreto la mancanza del contratto rende impossibile il riconoscimento del corrispettivo a titolo contrattuale e assorbe anche la domanda di dichiarazione di illegittimità o riduzione delle penali applicate dal trattandosi comunque di istituti contrattuali, non CP_1
invocabili nella fattispecie in esame.
Con il secondo motivo di appello, il ha, poi, censurato il rigetto della domanda Parte_1
subordinata di pagamento della medesima somma a titolo di arricchimento senza causa.
Il Tribunale, nel rigettare anche tale domanda subordinata, ha enunciato una duplice argomentazione, affermando che: “il ha instato per il pagamento delle fatture Parte_1
asseritamente non pagate, nonché per l'integrale pagamento di quelle parzialmente pagate, ma non ha fornito né la prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle richiamate fatture, che è stata
7 contestata dal convenuto, né tantomeno alcuna prova del depauperamento subito, ovvero delle spese affrontate per le prestazioni in oggetto” (sentenza pag. 10).
L'appellante, con riferimento alla ritenuta mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate ha dedotto che la prova sarebbe in re ipsa, stante la mancata contestazione da parte del prima del giudizio, e, in ogni caso, l'inidoneità della non CP_1 contestazione ad escluderne l'esecuzione provata anche dalle fatture.
Costituisce principio generale quello per cui, chi agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una prestazione deve fornire (nel giudizio stesso) la prova dell'esecuzione della propria controprestazione, da cui quella richiesta dipende in via sinallagmatica. Tale prova può essere fornita o mediante documenti o tramite prova orale, oppure, ove la controparte costituendosi non abbia contestato lo svolgimento della controprestazione, con il ricorso al principio della non contestazione, che rende dimostrati in giudizio i fatti non specificamente contestati (art. 115 c.p.c.;
Cass., 9439/2022).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di primo grado ha rilevato che il costituendosi, CP_1
aveva contestato lo svolgimento integrale delle prestazioni di cui alle fatture azionate, dichiarando di aver pagato interamente le prestazioni correttamente ed integralmente eseguite e parzialmente le altre, attesa la non esatta esecuzione della controprestazione. A fronte di tale specifica contestazione era, quindi, onere del attore fornire la prova documentale o orale dello svolgimento Parte_1 corretto del servizio di igiene urbana e della bonifica dell'area denominata Pinetina.
Tale prova non è stata offerta né in primo grado, né nel presente giudizio di appello, in cui il si è limitato a dedurre che la prova dello svolgimento del servizio era da ritenersi in re Parte_1
ipsa per il solo fatto che il non si era venuto a trovare in una situazione di emergenza rifiuti CP_1
e che mai prima del giudizio aveva contestato le fatture e le prestazioni ivi indicate.
Giova, a tal riguardo, innanzitutto precisare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass., 34831/2024).
Il principio di non contestazione, peraltro, opera solo in relazione alla condotta processuale delle parti, rispetto alla quale nessuna rilevanza possono avere i comportamenti delle parti nella fase precedente.
8 In ogni caso, la circostanza non appare neppure corrispondente al reale svolgimento dei fatti, considerate le contestazioni mosse alla da parte del che hanno condotto dapprima Pt_1 CP_1 alla risoluzione per inadempimento e poi all'applicazione delle penali.
Il , quindi, non ha fornito la prova dell'arricchimento conseguito Parte_1 dall'Amministrazione, nei cui soli limiti quest'ultima potrebbe essere chiamata ad indennizzare la parte che ha subito la corrispondente diminuzione patrimoniale (arg. ex art. 2041 c.c.).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, altresì, l'odierno appellante non ha fornito neppure la prova della propria diminuzione patrimoniale derivante dallo svolgimento del servizio, atteso che si è limitato a chiedere a titolo di ingiustificato arricchimento la medesima somma chiesta in via principale a titolo contrattuale.
Né, al riguardo, potrebbe accogliersi la doglianza contenuta nell'atto di appello, volta a demandare al giudice l'accoglimento della domanda, previa detrazione officiosa da quanto richiesto dell'utile di impresa ovvero con il riconoscimento delle sole spese affrontate.
Va osservato, in merito, che l'indicazione degli specifici costi sostenuti, integrando un fatto costitutivo del depauperamento richiesto dall'art. 2041 c.c., deve essere oggetto di allegazione puntuale e prova da parte dell'attore e non può essere eseguita d'ufficio dal giudice - in presenza, peraltro, di una diversa specifica richiesta della parte - neanche mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe del tutto esplorativa. In ogni caso, la mancanza del contratto rende impossibile verificare quale fosse il costo della prestazione dedotta in appalto e in che misura su di esso incidesse la voce dell'utile d'impresa: in mancanza di allegazione e prova da parte dell'appaltatore dei costi sostenuti, la mancata sottoscrizione del contratto rendeva, quindi, comunque, impossibile una quantificazione d'ufficio, che non fosse meramente arbitraria.
Con l'ultimo motivo, infine, il ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria Parte_1
proposta in primo grado, sostenendo che essa non era compresa nella pronuncia del TAR CA
n. 2334/2016 (di conferma della legittimità dell'annullamento dell'aggiudicazione), e che, comunque, era connessa all'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e non all'annullamento dell'aggiudicazione.
Anche tale motivo è infondato e va rigettato per le ragioni in parte già esposte nell'analisi del primo motivo di appello.
La determina di annullamento dell'aggiudicazione in via di autotutela, confermata dal
Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato, una volta adottata, integra la causa unica della mancata aggiudicazione dell'appalto, a cui vanno ricollegati tutti gli effetti della procedura. Essa, peraltro, quale fatto operante ex tunc sull'insorgenza del rapporto, travolge tutti gli eventuali atti medio tempore posti in essere ed incidenti sul rapporto stesso, rendendoli privi di effetti;
tra essi, vi
9 è sicuramente anche la determina di risoluzione del rapporto per inadempimento dell'appaltatrice adottata dal la quale oltre ad essere ab origine priva di effetti, non esistendo un contratto CP_1
da risolvere, deve ritenersi, in ogni caso, improduttiva di effetti una volta caducato ex tunc il rapporto per l'annullamento dell'aggiudicazione.
Come correttamente rilevato anche dal primo giudice, nel caso di specie, non si ravvisa né un inadempimento contrattuale, né un comportamento illecito dell'Amministrazione giustificanti la domanda risarcitoria, atteso che non solo il mancato affidamento dell'appalto è stato determinato da un atto legittimo della Pubblica Amministrazione (valutato tale con senenza passata in giudicato), ma addirittura è stato indotto dalla condotta non affidabile dell'impresa e, quindi, ad essa stessa imputabile.
Per le ragioni anzidette l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti del , avverso la sentenza del Tribunale di Torre
[...] Controparte_1
Annunziata n. 2691/2019 del 6.12.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il in persona del Curatore, al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 12.500,00, oltre Controparte_1
Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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