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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 126/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 122 del 30.1.2024, notificata il 9.2.2024; avente ad oggetto: malattia professionale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Vecchini ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Silingardi e Maria CP_1
Elena Cocciolo ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
in Bologna – appellato,
[...] Controparte_3 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. La , dipendente di dal 22.5.2015 al Parte_1 Controparte_4
2.1.2017 con contratto part-time (30 ore settimanali), inquadrato come impiegato di IV° livello e mansioni di addetto alle operazioni di vendita preso la sede di
Medolla, licenziato per superamento del periodo di comporto, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare che a causa delle condotte vessatorie poste in essere dal superiore gerarchico ( ) nel corso del rapporto di lavoro aveva sviluppato una Controparte_5 malattia di origine professionale (sindrome ansioso depressiva), stimata dal perito di parte nella misura del 9%, oltre a un'invalidità temporanea assoluta (dal
4.6.2018 al 3.8.2018); conseguentemente, chiedeva la condanna dell' a CP_1 erogargli la rendita e/o l'indennizzo di legge ex art. 13 del d.lgs. n. 38/2000
(previo espletamento di c.t.u. medico-legale) a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 12.05.2018 (rigettata dall'Istituto l'11.7.2018 – “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata” – e, in sede di opposizione, il 6.2.2019).
Il Tribunale, nella resistenza dell'Istituto, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, riteneva assente la prova della costrittività organizzativa idonea a causare i problemi psicopatologici denunciati
(“Nessuna evidenza comprova che sia stato sottoposto a Parte_1 continue vessazioni e umiliazioni, né vi è prova dell'impiego da parte del direttore di frasi ingiuriose o l'attuazione di comportamenti lesivi della onorabilità, personale e professionale, del ricorrente. Tali circostanze non emergono dal compendio documentale, né l'istruttoria orale ha confermato la prospettazione attorea”). Nemmeno le risultanze del procedimento n. 1338/2017
R.G., instaurato dall'interessato nei confronti della società datrice di lavoro dinanzi al Tribunale di Modena e avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento, definito con sentenza di rigetto del 22.7.2021 n. 265, avevano dato evidenza della condotta illecita del direttore del punto vendita.
Il primo Giudice, rilevato che “dalle deposizioni testimoniali si ricava che i rimproveri e i richiami del direttore non erano pretestuosi, in quanto conseguenti ad effettivi errori di progettazione e ad ordini di acquisto non conformi alle richieste dei clienti”, concludeva affermando che “I fatti accertati sono riconducibili a normali dinamiche relazionali tra colleghi di lavoro, a volte caratterizzate da conflittualità, più o meno accentuate. Non vi è neanche la prova di un contesto lavorativo ostile e [del]la persistente e duratura aggressione psicologica nei confronti degli addetti del punto vendita, tale da determinare
2 condizioni lavorative “stressogene” e una situazione di disagio e malessere lavorativo”, negando peraltro l'idoneità della perizia di parte a dar conto della correlazione causale tra la malattia depressiva e i comportamenti datoriali (non provati).
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Modena, chiedendone la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In riforma alla sentenza n. 122/2024 del 30.01.2024 accertare e dichiarare che
l'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento della malattia richiesta ad il 12/04/2018 (protocollata il 17/04/2018) CP_1
e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell' per la malattia professionale richiesta dalla data della domanda e/o CP_1 dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo
C.T.U. che sin da adesso si richiede;
condannare l' Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale richiesta ed alla rendita
e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
2. In riforma alla sentenza n. 122/2024 del 30.01.2024 condannare , CP_1 alla rifusione delle spese di lite anche del primo grado, oltre spese generali 15%,
CPA e Iva di legge”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 210 C.P.C. IN ORDINE ALLA CARENZA DI MOTIVAZIONE
RISPETTO ALLE RICHIESTE ISTRUTTORIE ATTOREE”), l'appellante segnala che il primo Giudice, a scioglimento della riserva assunta il 2.12.2021, oltre ad ammettere la prova testimoniale richiesta in ricorso sui capitoli n. 4, 5, 6, 14, 15, abilitando l'Istituto alla prova contraria, e a disporre l'acquisizione degli atti e dei verbali del procedimento svoltosi tra e la società datrice di Parte_1 lavoro aveva rimesso “all'esito delle prove orali ogni decisione Controparte_4 sulla CTU medico-legale”; espletata l'istruttoria, con provvedimento del 7.2.2023 aveva fissato l'udienza di discussione, senza nulla precisare circa la mancata ammissione della c.t.u. medico-legale; nemmeno nella sentenza state erano illustrate le ragioni della mancata ammissione dell'incombente istruttorio.
L'appellante, ritenuto che la consulenza tecnica avrebbe consentito di suffragare la documentazione già prodotta (tra cui la perizia del dott. e Per_1
3 il test MMPI-2), reitera dunque la richiesta, chiedendo di procedere con l'ammissione della c.t.u. medico-legale.
Con il secondo motivo (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL DATO
TESTUALE FORNITO DAL CONTENUTO DELLE TESTIMONIANZE ASSUNTE
NEL PRESENTE GIUDIZIO E NELL'ALTRO RICHIAMATO”), l'appellante rileva che il Giudice ha erroneamente valutato il contenuto delle testimonianze assunte sia in primo grado sia nel giudizio relativo all'impugnazione del licenziamento (n. 1338/2017 cit., essendo stata peraltro impugnata in sede di legittimità la sentenza di questa Corte di rigetto dell'appello proposto).
Precisamente, alla luce del concetto allargato di “vessazioni” che la giurisprudenza ha ormai fatto proprio, evidenzia che alcune frasi dei testimoni dovevano invece “costituire segnali di allerta, che il giudice avrebbe dovuto considerare” (richiamando l'appellante le seguenti affermazioni: “Sig.ra Pt_2
decideva lui;
era difficile avere rapporti con;
Controparte_5 Controparte_5 accusava i dipendenti di errori mai commessi. Era tutta una discussione con il direttore … So solo che litigavano spesso. … ricordo di rapporti difficili CP_5 tra e . Sig.ra “che i rapporti tra il sig. e La Pt_1 CP_5 Pt_3 CP_5 Pt_1 non erano idilliaci e discutevano animatamente sulle questioni di lavoro”. Sig.
“il direttore si limitava a richiamare il ricorrente per gli errori commessi Per_2
… redarguiva per gli errori commessi”. Sig.ra “che CP_5 Pt_1 Parte_4
utilizzava toni bruschi e a volte urlava … Si rivolgeva ai Controparte_5 dipendenti in modo maleducato e, a volte, urlava”). Non dovevano inoltre ritenersi attendibili le dichiarazioni della teste , moglie del legale Tes_1 rappresentante, socia dell'azienda e dipendente responsabile delle operazioni di logistica, servizio tecnico e ordini, e dello stesso teste che difficilmente CP_5 avrebbe ammesso di aver utilizzato toni non consoni o di aver redarguito urlando il dipendente.
Ritiene l'appellante, allora, che “Sulla scorta delle deduzioni dei Sigg.ri
, e delle certificazioni mediche (di cui infra), il Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_2
Giudice, quanto meno avrebbe dovuto avere qualche dubbio sugli accadimenti aziendali e valutare, con una lettura orientata dalle pronunce già richiamate, il potenziale nocumento al Sig. Peraltro, emergeva in modo Pt_1 inequivocabile (e che ovviamente il giudicante non ha considerato) che i toni utilizzati dal e gli eventuali rimproveri avvenivano sempre alla presenza CP_5 dei colleghi del Sig. ”, invitando questa Corte a effettuare il riesame delle Pt_1 testimonianze anche al fine di coordinarle con i documenti dimessi in atti, pure trascurati dal Tribunale.
4 Con il terzo motivo, (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL DATO
TESTUALE FORNITO DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL
RICORRENTE”), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto indimostrata la correlazione causale tra la malattia depressiva e i comportamenti datoriali (ritenuti non provati) e ha concluso, prendendo in esame unicamente i doc. n. 6 (relazione medico legale), n. 9 (certificato CSM del
28.2.2020), n. 16 (relazione sanitaria CSM del 10.10.2022) e n. 3 (diario generale del 21.8.2018), che “La preesistenza delle problematiche personali e la mancata prova della costrittività organizzativa fanno presumere una origine extralavorativa della patologia denunciata, né vi è prova di un aggravamento imputabile alla datrice di lavoro”.
Rileva poi l'interessato che la perizia del c.t.p. avrebbe dovuto comunque essere letta congiuntamente alle testimonianze assunte e che tali risultanze,
“insieme, avrebbero dovuto far propendere il giudicante per una perizia
“imparziale” del CTU. Sennonché, a ben guardare, anche i documenti sopra menzionati sono stati esaminati con il chiaro intento respingere a priori le domande del Sig. ”, venendone riportato il contenuto in modo soltanto Pt_1 parziale, senza considerazione delle complessive risultanze documentali.
4. I motivi di appello – da esaminare congiuntamente in ragione della relativa connessione – non sono fondati.
La tecnopatia che l'appellante denuncia rinverrebbe la propria origine, come evidenziato nel ricorso introduttivo del giudizio, nelle “gravi condotte vessatorie” poste in essere dai suoi superiori, venendo in rilievo, in particolare, una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, rendendosi autore il superiore gerarchico di
“almeno un'azione ostile e stressante perpetrata in più occasioni, i cui effetti negativi erano di durata costante nel tempo. In questo contesto il ricorrente, inoltre, si trovava in persistente inferiorità rispetto al proprio superiore, la cui azione veniva diretta volontariamente contro il , sempre in maniera Pt_1 discriminante. Queste venivano dirette nei confronti di una vittima intenzionale, ossia il con lo scopo preciso di provocare un peggioramento Pt_1 permanente della sua condizione lavorativa”. Nell'anamnesi lavorativa contenuta nel Diario generale dell' inoltre, gli episodi contestati risulterebbero CP_1 ulteriormente precisati, ivi leggendosi che “Nel febbraio 2016 dopo il diniego del DL di trasformare il contratto da PT a FT l'assicurato ha cominciato ad osservare i suoi giorni di riposo e da allora, riferisce, sono iniziati una serie di comportamenti vessatori e denigratori (rimproveri anche in presenza di colleghi, errori commessi durante lo svolgimento delle sue attività ordini- seguiti da lettera disciplinare + addebito) da parte del nuovo Direttore del
5 P.V. che sì era insediato nei primi giorni del gennaio 2016 (con il Direttore precedente non aveva mai avuto alterchi). Per il provvedimento disciplinare
l'addebito dell'errato ordine si è rivolto al sindacato e poi presso il Giudice de Lavoro risoltosi con la sola conferma del provvedimento disciplinare e Parte_ l'annullamento dell'addebito … al perdurare della sintomatologia il in maggio 2016 prescriveva un periodo di astensione dal lavoro di 20 gg. Alla ripresa del lavoro, in data 15 giugno 2016, il responsabile il 17 giugno alle ore 18.30 gli contestava un errore che secondo l'assicurato era stato commesso da un suo collega per cui subiva un peggioramento della sintomatologia corrente e per la quale la convivente, al rientro a casa, lo accompagnava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di IR (dimesso nella stessa giornata con la diagnosi di “disturbi di ansia, dissociativi e somatiformi”) con inizio di un novo periodo di malattia … Il 2 gennaio 2017 licenziato per superamento dei termini del periodo di comporto … I parametri di malessere rilevati trovano nell'anamnesi lavorativa correlazione con situazione occupazionale pregressa caratterizzata da lacune organizzativo/gestionali all'interno di un clima interpersonale/dirigenziale critico e sanzionatorio…”.
5. Il contesto normativo-giurisprudenziale nel quale la vicenda va inquadrata
è quello tratteggiato, negli anni più recenti, da Cass., 5.3.2018, n. 5066, Cass.,
14.5.2020, n. 8948 e 11.10.2022, n. 29611 (di cui si riportano di seguito i punti salienti), pronunce che, in tema di indennizzabilità della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo, hanno compiuto un percorso in senso evolutivo che ha condotto all'affermazione dei seguenti approdi interpretativi:
a) non è rilevante soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione ma anche il c.d. rischio specifico improprio, non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex art. 1 T.U. in materia di infortuni sul lavoro (v. già Cass., n. 5354/2002), principio riaffermato, a proposito dell'art. 3 T.U. e delle malattie professionali, nella sentenza di legittimità n.
3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come “rischio assicurato”) in ragione della relativa connessione con il fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente;
b) occorre escludere, secondo l'impostazione seguita, a livello normativo, nell'ambito dell'infortunio in itinere (art. 12 del d.lgs. n. 38/2000), qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività
6 lavorativa cui l'infortunato sia addetto, riferendosi il modello di tutela a un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori
(Cass., n. 7313/2016);
c) la Corte Cost. n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del Testo unico n. 1124/1965 nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”, cosicché, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
5577/1998, l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;
d) la riconosciuta possibilità per il lavoratore di provare l'origine professionale di qualsiasi malattia ha comportato il venir meno anche dei criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge, non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico, ai sensi degli artt. 1 e 3 del T.U.;
e) tale soluzione è confermata testualmente dall'art. 10, comma 4, della l. n.
38/2000, dal quale risulta che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”;
f) nell'ambito del sistema del T.U., sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi, a fini preventivi, l'art. 28, comma 1, del T.U., n. 81/2008);
g) ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie CP_1 tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata;
h) il fondamento della tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona e ciò in quanto la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto
7 l'eventualità che l'infortunio si verifichi ma l'infortunio in sé ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla C. Cost. l'“oggetto della tutela dell'art.
38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela” (sentenza n.
100 del 2.3.1991).
La sentenza impugnata ha correttamente riportato la vicenda nell'ambito degli illustrati principi, dichiarando conseguentemente (con statuizione divenuta definitiva in quanto non oggetto di censura) l'ammissibilità della domanda di tutela assicurativa del danno biologico correlato a situazioni di costrittività organizzativa, essendo l' tenuto a indennizzare la malattia causata dai CP_6 comportamenti vessatori del datore di lavoro anche se non inclusa tra le malattie tabellate.
6. Come si è premesso, l'appellante, che sul piano descrittivo non ha fatto espresso riferimento nel ricorso introduttivo del giudizio alle figure del mobbing o dello straining, ha denunciato una generale situazione di costrittività organizzativa e di aver subito gravi condotte vessatorie poste in essere dai suoi superiori e, in particolare, dal superiore . Precisamente, questi avrebbe prodotto Controparte_5 una condizione di stress forzato nell'ambiente lavorativo, rendendosi protagonista di “almeno un'azione ostile e stressante perpetrata in più occasioni, i cui effetti negativi erano di durata costante nel tempo. In questo contesto il ricorrente, inoltre, si trovava in persistente inferiorità rispetto al proprio superiore, la cui azione veniva diretta volontariamente contro il , sempre in maniera Pt_1 discriminante. Queste venivano dirette nei confronti di una vittima intenzionale, ossia il con lo scopo preciso di provocare un peggioramento Pt_1 permanente della sua condizione lavorativa”.
Il concetto di costrittività organizzativa richiama quelle disfunzioni dell'organizzazione del lavoro che possono sussistere – stando alle normali esemplificazioni riscontrabili in materia, senza pretesa di tipizzazione o esaustività – in presenza di marginalizzazione dell'attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto, impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie, esclusione reiterata del lavoratore rispetto a iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio eccessivo di forme di controllo.
7. Tenendo conto delle menzionate coordinate interpretative e fermo restando che l'appellante non imputa al datore di lavoro la violazione dell'art. 8 2087 anche con riferimento alle vicende che avrebbero preceduto l'insorgere del clima lavorativo ostile (v. le questioni legate alla richiesta del lavoratore di trasformare il rapporto a tempo pieno e allo svolgimento del lavoro nei giorni festivi), che costituiscono soltanto antecedenti richiamati soltanto sul piano descrittivo, osserva il Collegio che la condotta del superiore di cui hanno CP_5 dato conto i testimoni escussi (soggettivamente credibili, autori di dichiarazioni che, per la relativa precisione, si dimostrano attendibili), non appare essere stata tale da dare vita ed espressione a un contesto lavorativo stressogeno e costrittivo nel senso indicato.
Precisamente, la teste dipendente di dal 2015 al Tes_2 CP_4
2017, sentita in primo grado, ha dichiarato che “ decideva lui;
era Controparte_5 difficile avere rapporti con;
accusava i dipendenti di errori mai Controparte_5 commessi. Era tutta una discussione con il direttore … cap. 51: non lo so. CP_5
So solo che litigavano spesso. Non andavano d'accordo. Adr: ricordo di rapporti difficili tra e scaturiti da una vendita ad un soggiorno esposto Pt_1 CP_5 con una distinta sbagliata. cap. 6: non ho mai sentito frasi offensive di CP_5
nei confronti di . Adr: le discussioni che avevano
[...] Parte_1 erano legate all'attività lavorativa. Adr: non sono a conoscenza di comportamenti vessatori tenuti dal sig. . Tra di loro i rapporti non erano buoni Controparte_5 per ragioni lavorative. Adr: aveva toni aspri, forti ma mai offensivi. Adr: CP_5
La lavorava otto ore al giorno con due giorni di riposo settimanali. Adr: se Pt_1
c'era bisogno si faceva lo straordinario. Capp. 14-152: non conosco le circostanze. So che c'era stata una discussione per una vendita”.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento relativo all'impugnazione del licenziamento, acquisite dal primo Giudice, si evidenzia che:
- la teste , dipendente di dal maggio 2015 al Testimone_3 CP_4 settembre 2017 con mansioni di venditrice, ha riferito: “Cap. 9: nei miei confronti il sig. non ha mai avuto dei comportamenti scorretti o offensivi. Avevamo CP_5 dei confronti animati, comunque con reciproco rispetto. Cap. 25: posso dire che i rapporti tra il sig. e non erano idilliaci e discutevano CP_5 Pt_1 animatamente sulle questioni di lavoro. Non ho mai sentito il sig. CP_5 offendere La Porta”;
- la teste compagna del dal maggio 2013 sino al Testimone_4 Pt_1 gennaio 2018, ha ricordato: “Abitavamo insieme. Non ho mai lavorato per CP_4
9 Casa. Capp. 10,25: La mi riferiva alla sera che il sig. sminuiva il Pt_1 CP_5 suo lavoro e quindi si lamentava con me. Anche io stavo male per la sofferenza del mio compagno. Adr: i rapporti si sono logorati con l'arrivo del sig. ; CP_5
- la teste , moglie del legale rappresentante della società Testimone_5 resistente, ha affermato “nessun dipendente, compreso il sig. , mi ha mai Pt_1 formulato rimostranze relative al comportamento del sig. Adr: mi reco CP_5 spesso presso il negozio di Medolla circa una volta ogni 15 giorni. Adr: parlo con ogni dipendente privatamente … Nessuno mi ha mai riferito che il sig. CP_5 avesse lamentato in pubblico, alla presenza dei clienti, negligenze e errori di
[...]
. Adr: si è lamentato con me degli errori del ricorrente ma non ha Pt_1 CP_5 mai usato toni dispregiativi o frasi offensive”;
- il teste , dipendente di dal 2010 con mansioni Controparte_5 CP_4 di direttore del punto vendita, ha riferito di essersi limitato “a segnalare e a correggere gli errori commessi dal ricorrente e da ogni altro dipendente … Non ho mai redarguito il sig. davanti a clienti e colleghi … posso dire che Pt_1 avevo difficoltà a relazionarmi con il sig. perché non riconosceva gli Pt_1 errori commessi e gli addebitava ad altri. Non ho mai offeso o denigrato il sig.
[...]
”; Pt_1
- la teste , dipendente di per sette mesi Testimone_6 CP_4 dall'aprile 2015 al dicembre 2015 come responsabile del punto vendita di
Medolla, ha riferito che “ alternava modi tranquilli con modi Controparte_7 bruschi e anch'io ho avuto dei contrasti. Si rivolgeva ai dipendenti in modo maleducato e, a volte, urlava. ADR: riferisco relativamente al periodo aprile – giugno presso la sede di Reggio Emilia”;
- il teste dipendente di dalla data di Testimone_7 CP_4 apertura del negozio di Medolla, ha ricordato che faceva notare Controparte_5 ai dipendenti gli errori commessi ma non aveva comportamenti scorretti con il personale … redarguiva per gli errori commessi”. CP_5 Pt_1
È quindi evidente, stando alle dichiarazioni rese – e anche a non considerare le dichiarazioni dello e della moglie – che il clima lavorativo poteva CP_5 risultare faticoso per l'atteggiamento rigoroso e a tratti brusco del medesimo senza però che le relative indicazioni andassero al di là di quanto CP_5 necessario al fine di evidenziare errori o apportare correzioni sul lavoro. Il relativo carattere lo portava quindi ad alternare modi tranquilli a atteggiamenti più esigenti e bruschi senza mai trascendere, però, sul piano dell'offesa e della consapevole denigrazione. Se poi si considera anche che la precedente compagna dell'appellante ha riferito circostanze apprese de relato actoris, senza averne assunto diretta conoscenza, si giunge a condividere le conclusioni del Tribunale, secondo cui “Le suddette emergenze, precise e univoche, non smentite da evidenze
10 di segno contrario, escludono la sussistenza di una situazione “stressogena” all'interno del contesto lavorativo. Peraltro, dalle deposizioni testimoniali si ricava che i rimproveri e i richiami del direttore non erano pretestuosi, in quanto conseguenti ad effettivi errori di progettazione e ad ordini di acquisto non conformi alle richieste dei clienti (cfr. dichiarazioni , ”. Tes_1 CP_5
Il riesame delle risultanze della prova testimoniale espletata o acquisita nel precedente grado di giudizio, quindi, conduce a confermare la valutazione di assenza, nel contesto lavorativo descritto, per riprendere espressioni più propriamente riferibili alla tutela antinfortunistica, di quelle disfunzioni dell'organizzazione del lavoro che connotano la condizione di costrittività organizzativa e che possono sussistere, come già illustrato, in presenza, ad es., di un esercizio eccessivo di forme di controllo sul dipendente. Si usa escludere,
d'altra parte, dal contesto tutelato, le situazioni indotte da dinamiche psicologico- relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti puramente soggettivi), secondo l'indicazione ripresa anche dal
Tribunale (“I fatti accertati sono riconducibili a normali dinamiche relazionali tra colleghi di lavoro, a volte caratterizzate da conflittualità, più o meno accentuate.
Non vi è neanche la prova di un contesto lavorativo ostile e la persistente e duratura aggressione psicologica nei confronti degli addetti del punto vendita, tale da determinare condizioni lavorative “stressogene” e una situazione di disagio e malessere lavorativo”).
8. L'irrilevanza delle risultanze della prova per testi impedisce per definizione di ravvisare nelle stesse il fondamento di un quadro istruttorio complessivo nel quale poter valorizzare anche la perizia di parte prodotta dall'interessato. Tanto più che la consulenza di parte, come è noto (v. ex multis
Cass., 1.12.2023, n. 33504) “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili
(cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021)”. L'accertata assenza della denunciata costrittività organizzativa se pone nell'irrilevanza, da una parte, la documentazione in atti che ricostruisce l'origine della condizione personale dell'interessato sulla base di quanto dallo stesso affermato con riferimento al contesto lavorativo, giustifica, dall'altra, l'attenzione rivolta dal Giudice alla possibilità di rinvenire una diversa spiegazione dell'insorgenza della certificata sindrome ansioso depressiva, secondo un percorso di lettura che, lungi dall'essere Pa stato determinato dal “chiaro intento respingere a priori le domande del Sig.
11 ”, rinviene invece evidente margine di sviluppo negli atti di causa valorizzati Pt_1 dal Tribunale (“
4.4. Parimenti indimostrata la correlazione causale tra la malattia depressiva e i comportamenti datoriali (non provati). La perizia del dott.
9 costituisce una mera allegazione di parte, priva di autonoma valenza Per_1 probatoria: “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. n.
13902/2013, Cass. n. 259/2013, Cass. n. 2063/2010). Peraltro, i referti del C.S.M. di IR comprovano che il disagio psicofisico di è Parte_1 correlato, in parte, a vicende personali e vissuti “socio relazionali patogeni” (cfr. relazione del 28.02.2020 10 ); nella relazione psichiatrica del 10.12.2022 si legge: “Tale condizione venne a determinarsi a causa delle problematiche familiari e legali a seguito della separazione dall'ex moglie, per cui egli dovette affrontare un processo penale per mancato sostentamento familiare per cui querelò pure l'ex moglie per diffamazione. Tale situazione però deteriorò i rapporti con la propria figlia che non vede da dieci anni”. 11 Il diario CP_1 attesta la preesistenza dei problemi psicologici, connessi a situazioni non lavorative: “Prima dell'assunzione in Mobilandia l'assicurato riferisce di avere attraversato un periodo particolarmente provante sul piano personale ed economico ed aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale” (cfr. pag. 5).
12 La preesistenza delle problematiche personali e la mancata prova della costrittività organizzativa fanno presumere una origine extralavorativa della patologia denunciata, né vi è prova di un aggravamento imputabile alla datrice di lavoro”.
9. L'assenza della costrittività organizzativa nell'ambiente di lavoro non consente poi di ravvisare i presupposti dell'espletamento della richiesta c.t.u. meidco-legale, incombente che, in assenza di elementi fattuali sui quali basarsi, assumerebbe funzione soltanto esplorativa (v. Cass., 15.12.2017, n. 30218: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
10. Per quanto precede, l'appello non può essere accolto.
11. Le spese del grado si compensano, alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento, essendo stata definita la controversia sulla base di
12 indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta anche in data successiva a quella di introduzione del presente giudizio.
Non occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, avendo la parte autocertificato l'esenzione reddituale.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo;
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del grado.
Così deciso in Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
5. Il Sig. era solito redarguire il sig. per errori futili”. Controparte_5 Pt_1 2 “14. In data 17.06.2016 il Sig. veniva aggredito per una consegna svolta da un Pt_1 altro lavoratore durante l'orario di lavoro dal Sig. , il quale riferiva al dipendente Controparte_5 di non essere disposto ad ascoltare inutili giustificazioni da una persona incapace di svolgere il proprio lavoro, poco professionale e spesso assente per malattia”; “15. Il Sig. a seguito Pt_1 di tale aggressione verbale avvertiva un malore: giramenti di testa, tremore, calo di pressione, sudorazione fredda con necessità di recarsi velocemente in bagno per rimettere”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 126/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 122 del 30.1.2024, notificata il 9.2.2024; avente ad oggetto: malattia professionale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Vecchini ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Silingardi e Maria CP_1
Elena Cocciolo ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
in Bologna – appellato,
[...] Controparte_3 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 6.3.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. La , dipendente di dal 22.5.2015 al Parte_1 Controparte_4
2.1.2017 con contratto part-time (30 ore settimanali), inquadrato come impiegato di IV° livello e mansioni di addetto alle operazioni di vendita preso la sede di
Medolla, licenziato per superamento del periodo di comporto, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare che a causa delle condotte vessatorie poste in essere dal superiore gerarchico ( ) nel corso del rapporto di lavoro aveva sviluppato una Controparte_5 malattia di origine professionale (sindrome ansioso depressiva), stimata dal perito di parte nella misura del 9%, oltre a un'invalidità temporanea assoluta (dal
4.6.2018 al 3.8.2018); conseguentemente, chiedeva la condanna dell' a CP_1 erogargli la rendita e/o l'indennizzo di legge ex art. 13 del d.lgs. n. 38/2000
(previo espletamento di c.t.u. medico-legale) a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 12.05.2018 (rigettata dall'Istituto l'11.7.2018 – “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata” – e, in sede di opposizione, il 6.2.2019).
Il Tribunale, nella resistenza dell'Istituto, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, riteneva assente la prova della costrittività organizzativa idonea a causare i problemi psicopatologici denunciati
(“Nessuna evidenza comprova che sia stato sottoposto a Parte_1 continue vessazioni e umiliazioni, né vi è prova dell'impiego da parte del direttore di frasi ingiuriose o l'attuazione di comportamenti lesivi della onorabilità, personale e professionale, del ricorrente. Tali circostanze non emergono dal compendio documentale, né l'istruttoria orale ha confermato la prospettazione attorea”). Nemmeno le risultanze del procedimento n. 1338/2017
R.G., instaurato dall'interessato nei confronti della società datrice di lavoro dinanzi al Tribunale di Modena e avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento, definito con sentenza di rigetto del 22.7.2021 n. 265, avevano dato evidenza della condotta illecita del direttore del punto vendita.
Il primo Giudice, rilevato che “dalle deposizioni testimoniali si ricava che i rimproveri e i richiami del direttore non erano pretestuosi, in quanto conseguenti ad effettivi errori di progettazione e ad ordini di acquisto non conformi alle richieste dei clienti”, concludeva affermando che “I fatti accertati sono riconducibili a normali dinamiche relazionali tra colleghi di lavoro, a volte caratterizzate da conflittualità, più o meno accentuate. Non vi è neanche la prova di un contesto lavorativo ostile e [del]la persistente e duratura aggressione psicologica nei confronti degli addetti del punto vendita, tale da determinare
2 condizioni lavorative “stressogene” e una situazione di disagio e malessere lavorativo”, negando peraltro l'idoneità della perizia di parte a dar conto della correlazione causale tra la malattia depressiva e i comportamenti datoriali (non provati).
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Modena, chiedendone la riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. In riforma alla sentenza n. 122/2024 del 30.01.2024 accertare e dichiarare che
l'istante, a seguito degli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento della malattia richiesta ad il 12/04/2018 (protocollata il 17/04/2018) CP_1
e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell' per la malattia professionale richiesta dalla data della domanda e/o CP_1 dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo
C.T.U. che sin da adesso si richiede;
condannare l' Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale richiesta ed alla rendita
e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo e/o dalla diversa data risultante di giustizia;
2. In riforma alla sentenza n. 122/2024 del 30.01.2024 condannare , CP_1 alla rifusione delle spese di lite anche del primo grado, oltre spese generali 15%,
CPA e Iva di legge”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con il primo motivo (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 210 C.P.C. IN ORDINE ALLA CARENZA DI MOTIVAZIONE
RISPETTO ALLE RICHIESTE ISTRUTTORIE ATTOREE”), l'appellante segnala che il primo Giudice, a scioglimento della riserva assunta il 2.12.2021, oltre ad ammettere la prova testimoniale richiesta in ricorso sui capitoli n. 4, 5, 6, 14, 15, abilitando l'Istituto alla prova contraria, e a disporre l'acquisizione degli atti e dei verbali del procedimento svoltosi tra e la società datrice di Parte_1 lavoro aveva rimesso “all'esito delle prove orali ogni decisione Controparte_4 sulla CTU medico-legale”; espletata l'istruttoria, con provvedimento del 7.2.2023 aveva fissato l'udienza di discussione, senza nulla precisare circa la mancata ammissione della c.t.u. medico-legale; nemmeno nella sentenza state erano illustrate le ragioni della mancata ammissione dell'incombente istruttorio.
L'appellante, ritenuto che la consulenza tecnica avrebbe consentito di suffragare la documentazione già prodotta (tra cui la perizia del dott. e Per_1
3 il test MMPI-2), reitera dunque la richiesta, chiedendo di procedere con l'ammissione della c.t.u. medico-legale.
Con il secondo motivo (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL DATO
TESTUALE FORNITO DAL CONTENUTO DELLE TESTIMONIANZE ASSUNTE
NEL PRESENTE GIUDIZIO E NELL'ALTRO RICHIAMATO”), l'appellante rileva che il Giudice ha erroneamente valutato il contenuto delle testimonianze assunte sia in primo grado sia nel giudizio relativo all'impugnazione del licenziamento (n. 1338/2017 cit., essendo stata peraltro impugnata in sede di legittimità la sentenza di questa Corte di rigetto dell'appello proposto).
Precisamente, alla luce del concetto allargato di “vessazioni” che la giurisprudenza ha ormai fatto proprio, evidenzia che alcune frasi dei testimoni dovevano invece “costituire segnali di allerta, che il giudice avrebbe dovuto considerare” (richiamando l'appellante le seguenti affermazioni: “Sig.ra Pt_2
decideva lui;
era difficile avere rapporti con;
Controparte_5 Controparte_5 accusava i dipendenti di errori mai commessi. Era tutta una discussione con il direttore … So solo che litigavano spesso. … ricordo di rapporti difficili CP_5 tra e . Sig.ra “che i rapporti tra il sig. e La Pt_1 CP_5 Pt_3 CP_5 Pt_1 non erano idilliaci e discutevano animatamente sulle questioni di lavoro”. Sig.
“il direttore si limitava a richiamare il ricorrente per gli errori commessi Per_2
… redarguiva per gli errori commessi”. Sig.ra “che CP_5 Pt_1 Parte_4
utilizzava toni bruschi e a volte urlava … Si rivolgeva ai Controparte_5 dipendenti in modo maleducato e, a volte, urlava”). Non dovevano inoltre ritenersi attendibili le dichiarazioni della teste , moglie del legale Tes_1 rappresentante, socia dell'azienda e dipendente responsabile delle operazioni di logistica, servizio tecnico e ordini, e dello stesso teste che difficilmente CP_5 avrebbe ammesso di aver utilizzato toni non consoni o di aver redarguito urlando il dipendente.
Ritiene l'appellante, allora, che “Sulla scorta delle deduzioni dei Sigg.ri
, e delle certificazioni mediche (di cui infra), il Pt_2 Pt_3 Parte_4 Per_2
Giudice, quanto meno avrebbe dovuto avere qualche dubbio sugli accadimenti aziendali e valutare, con una lettura orientata dalle pronunce già richiamate, il potenziale nocumento al Sig. Peraltro, emergeva in modo Pt_1 inequivocabile (e che ovviamente il giudicante non ha considerato) che i toni utilizzati dal e gli eventuali rimproveri avvenivano sempre alla presenza CP_5 dei colleghi del Sig. ”, invitando questa Corte a effettuare il riesame delle Pt_1 testimonianze anche al fine di coordinarle con i documenti dimessi in atti, pure trascurati dal Tribunale.
4 Con il terzo motivo, (“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL DATO
TESTUALE FORNITO DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL
RICORRENTE”), l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto indimostrata la correlazione causale tra la malattia depressiva e i comportamenti datoriali (ritenuti non provati) e ha concluso, prendendo in esame unicamente i doc. n. 6 (relazione medico legale), n. 9 (certificato CSM del
28.2.2020), n. 16 (relazione sanitaria CSM del 10.10.2022) e n. 3 (diario generale del 21.8.2018), che “La preesistenza delle problematiche personali e la mancata prova della costrittività organizzativa fanno presumere una origine extralavorativa della patologia denunciata, né vi è prova di un aggravamento imputabile alla datrice di lavoro”.
Rileva poi l'interessato che la perizia del c.t.p. avrebbe dovuto comunque essere letta congiuntamente alle testimonianze assunte e che tali risultanze,
“insieme, avrebbero dovuto far propendere il giudicante per una perizia
“imparziale” del CTU. Sennonché, a ben guardare, anche i documenti sopra menzionati sono stati esaminati con il chiaro intento respingere a priori le domande del Sig. ”, venendone riportato il contenuto in modo soltanto Pt_1 parziale, senza considerazione delle complessive risultanze documentali.
4. I motivi di appello – da esaminare congiuntamente in ragione della relativa connessione – non sono fondati.
La tecnopatia che l'appellante denuncia rinverrebbe la propria origine, come evidenziato nel ricorso introduttivo del giudizio, nelle “gravi condotte vessatorie” poste in essere dai suoi superiori, venendo in rilievo, in particolare, una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, rendendosi autore il superiore gerarchico di
“almeno un'azione ostile e stressante perpetrata in più occasioni, i cui effetti negativi erano di durata costante nel tempo. In questo contesto il ricorrente, inoltre, si trovava in persistente inferiorità rispetto al proprio superiore, la cui azione veniva diretta volontariamente contro il , sempre in maniera Pt_1 discriminante. Queste venivano dirette nei confronti di una vittima intenzionale, ossia il con lo scopo preciso di provocare un peggioramento Pt_1 permanente della sua condizione lavorativa”. Nell'anamnesi lavorativa contenuta nel Diario generale dell' inoltre, gli episodi contestati risulterebbero CP_1 ulteriormente precisati, ivi leggendosi che “Nel febbraio 2016 dopo il diniego del DL di trasformare il contratto da PT a FT l'assicurato ha cominciato ad osservare i suoi giorni di riposo e da allora, riferisce, sono iniziati una serie di comportamenti vessatori e denigratori (rimproveri anche in presenza di colleghi, errori commessi durante lo svolgimento delle sue attività ordini- seguiti da lettera disciplinare + addebito) da parte del nuovo Direttore del
5 P.V. che sì era insediato nei primi giorni del gennaio 2016 (con il Direttore precedente non aveva mai avuto alterchi). Per il provvedimento disciplinare
l'addebito dell'errato ordine si è rivolto al sindacato e poi presso il Giudice de Lavoro risoltosi con la sola conferma del provvedimento disciplinare e Parte_ l'annullamento dell'addebito … al perdurare della sintomatologia il in maggio 2016 prescriveva un periodo di astensione dal lavoro di 20 gg. Alla ripresa del lavoro, in data 15 giugno 2016, il responsabile il 17 giugno alle ore 18.30 gli contestava un errore che secondo l'assicurato era stato commesso da un suo collega per cui subiva un peggioramento della sintomatologia corrente e per la quale la convivente, al rientro a casa, lo accompagnava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di IR (dimesso nella stessa giornata con la diagnosi di “disturbi di ansia, dissociativi e somatiformi”) con inizio di un novo periodo di malattia … Il 2 gennaio 2017 licenziato per superamento dei termini del periodo di comporto … I parametri di malessere rilevati trovano nell'anamnesi lavorativa correlazione con situazione occupazionale pregressa caratterizzata da lacune organizzativo/gestionali all'interno di un clima interpersonale/dirigenziale critico e sanzionatorio…”.
5. Il contesto normativo-giurisprudenziale nel quale la vicenda va inquadrata
è quello tratteggiato, negli anni più recenti, da Cass., 5.3.2018, n. 5066, Cass.,
14.5.2020, n. 8948 e 11.10.2022, n. 29611 (di cui si riportano di seguito i punti salienti), pronunce che, in tema di indennizzabilità della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo, hanno compiuto un percorso in senso evolutivo che ha condotto all'affermazione dei seguenti approdi interpretativi:
a) non è rilevante soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione ma anche il c.d. rischio specifico improprio, non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex art. 1 T.U. in materia di infortuni sul lavoro (v. già Cass., n. 5354/2002), principio riaffermato, a proposito dell'art. 3 T.U. e delle malattie professionali, nella sentenza di legittimità n.
3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come “rischio assicurato”) in ragione della relativa connessione con il fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente;
b) occorre escludere, secondo l'impostazione seguita, a livello normativo, nell'ambito dell'infortunio in itinere (art. 12 del d.lgs. n. 38/2000), qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività
6 lavorativa cui l'infortunato sia addetto, riferendosi il modello di tutela a un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori
(Cass., n. 7313/2016);
c) la Corte Cost. n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del Testo unico n. 1124/1965 nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”, cosicché, come riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
5577/1998, l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;
d) la riconosciuta possibilità per il lavoratore di provare l'origine professionale di qualsiasi malattia ha comportato il venir meno anche dei criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge, non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico, ai sensi degli artt. 1 e 3 del T.U.;
e) tale soluzione è confermata testualmente dall'art. 10, comma 4, della l. n.
38/2000, dal quale risulta che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”;
f) nell'ambito del sistema del T.U., sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi, a fini preventivi, l'art. 28, comma 1, del T.U., n. 81/2008);
g) ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie CP_1 tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata;
h) il fondamento della tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona e ciò in quanto la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto
7 l'eventualità che l'infortunio si verifichi ma l'infortunio in sé ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla C. Cost. l'“oggetto della tutela dell'art.
38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela” (sentenza n.
100 del 2.3.1991).
La sentenza impugnata ha correttamente riportato la vicenda nell'ambito degli illustrati principi, dichiarando conseguentemente (con statuizione divenuta definitiva in quanto non oggetto di censura) l'ammissibilità della domanda di tutela assicurativa del danno biologico correlato a situazioni di costrittività organizzativa, essendo l' tenuto a indennizzare la malattia causata dai CP_6 comportamenti vessatori del datore di lavoro anche se non inclusa tra le malattie tabellate.
6. Come si è premesso, l'appellante, che sul piano descrittivo non ha fatto espresso riferimento nel ricorso introduttivo del giudizio alle figure del mobbing o dello straining, ha denunciato una generale situazione di costrittività organizzativa e di aver subito gravi condotte vessatorie poste in essere dai suoi superiori e, in particolare, dal superiore . Precisamente, questi avrebbe prodotto Controparte_5 una condizione di stress forzato nell'ambiente lavorativo, rendendosi protagonista di “almeno un'azione ostile e stressante perpetrata in più occasioni, i cui effetti negativi erano di durata costante nel tempo. In questo contesto il ricorrente, inoltre, si trovava in persistente inferiorità rispetto al proprio superiore, la cui azione veniva diretta volontariamente contro il , sempre in maniera Pt_1 discriminante. Queste venivano dirette nei confronti di una vittima intenzionale, ossia il con lo scopo preciso di provocare un peggioramento Pt_1 permanente della sua condizione lavorativa”.
Il concetto di costrittività organizzativa richiama quelle disfunzioni dell'organizzazione del lavoro che possono sussistere – stando alle normali esemplificazioni riscontrabili in materia, senza pretesa di tipizzazione o esaustività – in presenza di marginalizzazione dell'attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto, impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie, esclusione reiterata del lavoratore rispetto a iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale, esercizio eccessivo di forme di controllo.
7. Tenendo conto delle menzionate coordinate interpretative e fermo restando che l'appellante non imputa al datore di lavoro la violazione dell'art. 8 2087 anche con riferimento alle vicende che avrebbero preceduto l'insorgere del clima lavorativo ostile (v. le questioni legate alla richiesta del lavoratore di trasformare il rapporto a tempo pieno e allo svolgimento del lavoro nei giorni festivi), che costituiscono soltanto antecedenti richiamati soltanto sul piano descrittivo, osserva il Collegio che la condotta del superiore di cui hanno CP_5 dato conto i testimoni escussi (soggettivamente credibili, autori di dichiarazioni che, per la relativa precisione, si dimostrano attendibili), non appare essere stata tale da dare vita ed espressione a un contesto lavorativo stressogeno e costrittivo nel senso indicato.
Precisamente, la teste dipendente di dal 2015 al Tes_2 CP_4
2017, sentita in primo grado, ha dichiarato che “ decideva lui;
era Controparte_5 difficile avere rapporti con;
accusava i dipendenti di errori mai Controparte_5 commessi. Era tutta una discussione con il direttore … cap. 51: non lo so. CP_5
So solo che litigavano spesso. Non andavano d'accordo. Adr: ricordo di rapporti difficili tra e scaturiti da una vendita ad un soggiorno esposto Pt_1 CP_5 con una distinta sbagliata. cap. 6: non ho mai sentito frasi offensive di CP_5
nei confronti di . Adr: le discussioni che avevano
[...] Parte_1 erano legate all'attività lavorativa. Adr: non sono a conoscenza di comportamenti vessatori tenuti dal sig. . Tra di loro i rapporti non erano buoni Controparte_5 per ragioni lavorative. Adr: aveva toni aspri, forti ma mai offensivi. Adr: CP_5
La lavorava otto ore al giorno con due giorni di riposo settimanali. Adr: se Pt_1
c'era bisogno si faceva lo straordinario. Capp. 14-152: non conosco le circostanze. So che c'era stata una discussione per una vendita”.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento relativo all'impugnazione del licenziamento, acquisite dal primo Giudice, si evidenzia che:
- la teste , dipendente di dal maggio 2015 al Testimone_3 CP_4 settembre 2017 con mansioni di venditrice, ha riferito: “Cap. 9: nei miei confronti il sig. non ha mai avuto dei comportamenti scorretti o offensivi. Avevamo CP_5 dei confronti animati, comunque con reciproco rispetto. Cap. 25: posso dire che i rapporti tra il sig. e non erano idilliaci e discutevano CP_5 Pt_1 animatamente sulle questioni di lavoro. Non ho mai sentito il sig. CP_5 offendere La Porta”;
- la teste compagna del dal maggio 2013 sino al Testimone_4 Pt_1 gennaio 2018, ha ricordato: “Abitavamo insieme. Non ho mai lavorato per CP_4
9 Casa. Capp. 10,25: La mi riferiva alla sera che il sig. sminuiva il Pt_1 CP_5 suo lavoro e quindi si lamentava con me. Anche io stavo male per la sofferenza del mio compagno. Adr: i rapporti si sono logorati con l'arrivo del sig. ; CP_5
- la teste , moglie del legale rappresentante della società Testimone_5 resistente, ha affermato “nessun dipendente, compreso il sig. , mi ha mai Pt_1 formulato rimostranze relative al comportamento del sig. Adr: mi reco CP_5 spesso presso il negozio di Medolla circa una volta ogni 15 giorni. Adr: parlo con ogni dipendente privatamente … Nessuno mi ha mai riferito che il sig. CP_5 avesse lamentato in pubblico, alla presenza dei clienti, negligenze e errori di
[...]
. Adr: si è lamentato con me degli errori del ricorrente ma non ha Pt_1 CP_5 mai usato toni dispregiativi o frasi offensive”;
- il teste , dipendente di dal 2010 con mansioni Controparte_5 CP_4 di direttore del punto vendita, ha riferito di essersi limitato “a segnalare e a correggere gli errori commessi dal ricorrente e da ogni altro dipendente … Non ho mai redarguito il sig. davanti a clienti e colleghi … posso dire che Pt_1 avevo difficoltà a relazionarmi con il sig. perché non riconosceva gli Pt_1 errori commessi e gli addebitava ad altri. Non ho mai offeso o denigrato il sig.
[...]
”; Pt_1
- la teste , dipendente di per sette mesi Testimone_6 CP_4 dall'aprile 2015 al dicembre 2015 come responsabile del punto vendita di
Medolla, ha riferito che “ alternava modi tranquilli con modi Controparte_7 bruschi e anch'io ho avuto dei contrasti. Si rivolgeva ai dipendenti in modo maleducato e, a volte, urlava. ADR: riferisco relativamente al periodo aprile – giugno presso la sede di Reggio Emilia”;
- il teste dipendente di dalla data di Testimone_7 CP_4 apertura del negozio di Medolla, ha ricordato che faceva notare Controparte_5 ai dipendenti gli errori commessi ma non aveva comportamenti scorretti con il personale … redarguiva per gli errori commessi”. CP_5 Pt_1
È quindi evidente, stando alle dichiarazioni rese – e anche a non considerare le dichiarazioni dello e della moglie – che il clima lavorativo poteva CP_5 risultare faticoso per l'atteggiamento rigoroso e a tratti brusco del medesimo senza però che le relative indicazioni andassero al di là di quanto CP_5 necessario al fine di evidenziare errori o apportare correzioni sul lavoro. Il relativo carattere lo portava quindi ad alternare modi tranquilli a atteggiamenti più esigenti e bruschi senza mai trascendere, però, sul piano dell'offesa e della consapevole denigrazione. Se poi si considera anche che la precedente compagna dell'appellante ha riferito circostanze apprese de relato actoris, senza averne assunto diretta conoscenza, si giunge a condividere le conclusioni del Tribunale, secondo cui “Le suddette emergenze, precise e univoche, non smentite da evidenze
10 di segno contrario, escludono la sussistenza di una situazione “stressogena” all'interno del contesto lavorativo. Peraltro, dalle deposizioni testimoniali si ricava che i rimproveri e i richiami del direttore non erano pretestuosi, in quanto conseguenti ad effettivi errori di progettazione e ad ordini di acquisto non conformi alle richieste dei clienti (cfr. dichiarazioni , ”. Tes_1 CP_5
Il riesame delle risultanze della prova testimoniale espletata o acquisita nel precedente grado di giudizio, quindi, conduce a confermare la valutazione di assenza, nel contesto lavorativo descritto, per riprendere espressioni più propriamente riferibili alla tutela antinfortunistica, di quelle disfunzioni dell'organizzazione del lavoro che connotano la condizione di costrittività organizzativa e che possono sussistere, come già illustrato, in presenza, ad es., di un esercizio eccessivo di forme di controllo sul dipendente. Si usa escludere,
d'altra parte, dal contesto tutelato, le situazioni indotte da dinamiche psicologico- relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti puramente soggettivi), secondo l'indicazione ripresa anche dal
Tribunale (“I fatti accertati sono riconducibili a normali dinamiche relazionali tra colleghi di lavoro, a volte caratterizzate da conflittualità, più o meno accentuate.
Non vi è neanche la prova di un contesto lavorativo ostile e la persistente e duratura aggressione psicologica nei confronti degli addetti del punto vendita, tale da determinare condizioni lavorative “stressogene” e una situazione di disagio e malessere lavorativo”).
8. L'irrilevanza delle risultanze della prova per testi impedisce per definizione di ravvisare nelle stesse il fondamento di un quadro istruttorio complessivo nel quale poter valorizzare anche la perizia di parte prodotta dall'interessato. Tanto più che la consulenza di parte, come è noto (v. ex multis
Cass., 1.12.2023, n. 33504) “ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili
(cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021)”. L'accertata assenza della denunciata costrittività organizzativa se pone nell'irrilevanza, da una parte, la documentazione in atti che ricostruisce l'origine della condizione personale dell'interessato sulla base di quanto dallo stesso affermato con riferimento al contesto lavorativo, giustifica, dall'altra, l'attenzione rivolta dal Giudice alla possibilità di rinvenire una diversa spiegazione dell'insorgenza della certificata sindrome ansioso depressiva, secondo un percorso di lettura che, lungi dall'essere Pa stato determinato dal “chiaro intento respingere a priori le domande del Sig.
11 ”, rinviene invece evidente margine di sviluppo negli atti di causa valorizzati Pt_1 dal Tribunale (“
4.4. Parimenti indimostrata la correlazione causale tra la malattia depressiva e i comportamenti datoriali (non provati). La perizia del dott.
9 costituisce una mera allegazione di parte, priva di autonoma valenza Per_1 probatoria: “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. n.
13902/2013, Cass. n. 259/2013, Cass. n. 2063/2010). Peraltro, i referti del C.S.M. di IR comprovano che il disagio psicofisico di è Parte_1 correlato, in parte, a vicende personali e vissuti “socio relazionali patogeni” (cfr. relazione del 28.02.2020 10 ); nella relazione psichiatrica del 10.12.2022 si legge: “Tale condizione venne a determinarsi a causa delle problematiche familiari e legali a seguito della separazione dall'ex moglie, per cui egli dovette affrontare un processo penale per mancato sostentamento familiare per cui querelò pure l'ex moglie per diffamazione. Tale situazione però deteriorò i rapporti con la propria figlia che non vede da dieci anni”. 11 Il diario CP_1 attesta la preesistenza dei problemi psicologici, connessi a situazioni non lavorative: “Prima dell'assunzione in Mobilandia l'assicurato riferisce di avere attraversato un periodo particolarmente provante sul piano personale ed economico ed aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale” (cfr. pag. 5).
12 La preesistenza delle problematiche personali e la mancata prova della costrittività organizzativa fanno presumere una origine extralavorativa della patologia denunciata, né vi è prova di un aggravamento imputabile alla datrice di lavoro”.
9. L'assenza della costrittività organizzativa nell'ambiente di lavoro non consente poi di ravvisare i presupposti dell'espletamento della richiesta c.t.u. meidco-legale, incombente che, in assenza di elementi fattuali sui quali basarsi, assumerebbe funzione soltanto esplorativa (v. Cass., 15.12.2017, n. 30218: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
10. Per quanto precede, l'appello non può essere accolto.
11. Le spese del grado si compensano, alla luce della complessità del quadro normativo di riferimento, essendo stata definita la controversia sulla base di
12 indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta anche in data successiva a quella di introduzione del presente giudizio.
Non occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, avendo la parte autocertificato l'esenzione reddituale.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo;
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del grado.
Così deciso in Bologna il 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
5. Il Sig. era solito redarguire il sig. per errori futili”. Controparte_5 Pt_1 2 “14. In data 17.06.2016 il Sig. veniva aggredito per una consegna svolta da un Pt_1 altro lavoratore durante l'orario di lavoro dal Sig. , il quale riferiva al dipendente Controparte_5 di non essere disposto ad ascoltare inutili giustificazioni da una persona incapace di svolgere il proprio lavoro, poco professionale e spesso assente per malattia”; “15. Il Sig. a seguito Pt_1 di tale aggressione verbale avvertiva un malore: giramenti di testa, tremore, calo di pressione, sudorazione fredda con necessità di recarsi velocemente in bagno per rimettere”.