Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 630/2024 RGA avverso la sentenza n. 111/24 R.S. del Tribunale Ordinario di Ravenna – Sezione
Lavoro Civile – Settore Lavoro emessa e pubblicata il 18.04.2024 nella causa iscritta al n. 188/2022 N.R.G., non notificata;
avente ad oggetto: malattia professionale;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29/05/2025; promossa da:
(CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Murgo Caterina, domiciliato telematicamente;
appellante; contro
Controparte_1
(c.fisc. ) in persona del
[...] P.IVA_1
in carica pro-tempore, rappresentato e Controparte_2
pag. 1 di 12
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. con ricorso ex art 414 c.p.c., evocava in giudizio l Parte_1 CP_1 davanti al Tribunale di Ravenna al fine di accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia da cui era affetto (tumore della tiroide) e per sentire condannare l'Istituto al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo del danno biologico.
Il sig. allegava al riguardo che fin dal 1993 aveva lavorato presso Parte_1
l'isola 3 del Petrolchimico di Ravenna svolgendo mansioni, come meglio specificate nel ricorso di primo grado, che lo avrebbero esposto al contatto continuo e costante con diverse sostanze chimiche e radioattive, tra le quali fosforite e amianto.
La causa di primo grado veniva iscritta al n. di R. G. 188/2022 presso il Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro Civile – Settore Lavoro.
L' si costituiva ritualmente in giudizio, contestando integralmente le CP_1 domande del ricorrente e chiedendo il respingimento del ricorso.
Nel corso della prima udienza tenutasi il 19.05.2022 il Giudice a quo ammetteva la prova per testi così come richiesta dalle parti. Nel corso dell'udienza del
26.10.2022 venivano escussi i testi sigg.ri e , mentre Testimone_1 Tes_2 all'udienza successiva del 21.12.2022 veniva escusso il teste sig. Testimone_3 le parti insistevano per l'ammissione di TU medico-legale. Con provvedimento del 27.12.2022 il Giudice di primo grado ammetteva l'invocata TU, nominando come perito del Tribunale il dott. e Persona_1 fissava l'udienza del 12.10.2023 per il giuramento dello stesso. All'udienza del pag. 2 di 12 12.10.2023 il TU prestava giuramento e il Giudice a quo formulava il seguente quesito: “dica il C.T.U. visitato il ricorrente, esaminati gli atti di causa e compiuto ogni opportuno accertamento e indagine, anche mediante eventuale acquisizione di documentazione da enti pubblici, conferendosi espresso mandato sul punto, se le patologie lamentate dal ricorrente abbiano o meno origine lavorativa, se siano tabellate o meno e in caso positivo ne stabilisca i postumi permanenti ai sensi delle tabelle ”. CP_1
Il TU nel mese di febbraio 2024 concludeva la relazione di consulenza tecnica medico-legale nella quale attestava che: “il tumore della tiroide da cui è stato affetto il sig. non risulta riferibile come momento causale né ad Parte_1 un'esposizione a radiazioni ionizzanti, né ad un'esposizione a fibre di amianto. Non si tratta di tumore di origine professionale. (…)”. All'esito della TU, all'udienza del 18.04.2024, compariva l'avv. Caterina Murgo per la parte ricorrente e si riportava alle controdeduzioni del proprio C.T.P., insistendo in tutte le richieste formulate nei propri atti e chiedendo di rinnovare la
C.T.U. Il Giudice di primo grado si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale provvedeva a dare lettura integrale della sentenza. n 111/24 R.S., con la quale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite fra le parti.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, facendo proprie le conclusioni dell'espletata TU medico-legale, ha ritenuto l'infondatezza delle pretese dell'allora ricorrente”. Con ricorso depositato in data 08/10/2024, il sig. ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le domande da lui già formulate nel giudizio a quo, pedissequamente ritrascritte, il tutto “con vittoria di spese diritti ed onorari in entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore ut sopra, che se ne dichiara antistatario”. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante, istando per la rinnovazione della TU medico-legale svolta nel giudizio a quo, ha censurato la sentenza gravata sulla scorta di un unico motivo di impugnazione, rubricato “Manifesta
pag. 3 di 12 illogicità, contraddittoria, erroneità e insufficienza della motivazione”. In estrema sintesi, l'appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe acriticamente recepito le conclusioni dell'espletata TU, omettendo “completamente di esaminare alcuni passaggi fondamentali e determinanti della stessa relazione peritale e di coglierne le contraddizioni e le illogicità di ragionamento rispetto alle conclusioni a cui era pervenuto il TU, nonostante queste contraddizioni fossero state ampiamente e puntualmente rilevate in dettaglio nelle osservazioni del CT di parte ricorrente”, puntualmente riproposte in questa sede. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha analiticamente contestato la CP_1 fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure e ne ha chiesto la reiezione, con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le Parte_1 ragioni appresso indicate.
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che la motivazione della sentenza gravata, a dispetto di quanto eccepito dall'odierno appellante, non risulta affatto “illogica, contraddittoria, erronea ed insufficiente” ma, al contrario, appare esaustiva e convincente, seppur articolata mediante un sintetico riferimento alle conclusioni della TU medico-legale svolta in primo grado, avendo il Giudice a quo illustrato le ragioni di condivisione di tali risultanze istruttorie, il tutto in puntuale applicazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (con riguardo alla legittimità di questa tecnica motivazionale si rinvia, inter plures, a Cass. S.U. sent. n. 642/2015).
Le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure, infatti, consentono di ricostruire in maniera puntuale il percorso logico-giuridico da lui seguito per pervenire alla decisione qui gravata, così come prescritto dall'art. 132, 1° co., n. 4), c.p.c. ai sensi del quale la sentenza deve contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pag. 4 di 12 A conforto di questa conclusione, si richiama inter plures, Cassazione civile, Sez.
II, sentenza n. 18754 del 23 settembre 2016, secondo cui: “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo”, proprio come nel caso di specie. Nella gravata sentenza, infatti, il Giudice a quo ha compiutamente illustrato le ragioni di condivisione della TU da lui disposta, osservando al riguardo che
“All'esito della C.T.U., il ricorso risulta infondato, sulla base delle approfondite valutazioni svolte dal C.T.U. (dott. , anche con l'ausilio di Persona_1 specialista (dott. (…). Persona_2
In sostanza è completamente mancata la prova dell'esposizione posta in correlazione causale con la malattia del ricorrente (asportazione tiroide in seguito a neoplasia).” Ciò posto, quanto alle censure mosse dall'odierno appellante all'espletata TU, si rileva che in caso di malattie c.d. “tabellate” opera una presunzione legale in merito alla loro origine professionale.
Peraltro, “in caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale”, come nel caso di specie, “il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una prova idonea a vincere CP_1 tale presunzione” (così, ex multis, Cassazione civile sez. lav., 4/2/2020, n. 2523). In ogni caso, anche in caso di malattie tabellate, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “la presunzione legale in questione (N.D.R. ossia di quella di origine pag. 5 di 12 professionale della malattia) non è assoluta, rimanendo la possibilità per l CP_1 di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sè idoneo a determinarla (Cass. n.
19312 del 25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004)” (Cass. 2523/20 in motivazione).
Svolte queste doverose premesse in punto di diritto, si osserva che il TU nominato dal Giudice a quo ed il suo ausiliario, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno appellante, premessa una lunga trattazione sull'eziopatogenesi del tumore alla tiroide sulla scorta della letteratura scientifica di settore, hanno compiutamente esaminato il caso concreto alla luce di tutto il compendio probatorio in atti.
In particolare, per quanta concerne l'asserito nesso causale tra esposizione ad amianto e la patologia tumorale tiroidea, sofferta dall'allora ricorrente, l'ausiliario del TU, noto e stimato specialista della materia, ha osservato sul punto: “(…) premesso che non è stata oggettivata agli atti in alcun modo la possibile esposizione ad amianto né le modalità ed entità della stessa, bisogna evidenziare come non vi sia alcun dato medico scientifico in grado di supportare una tale correlazione (Stato dell'arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto correlate. Quaderni del n. 15 maggio-giugno 2012; Controparte_3
IARC. A Review of Human Carcinogens: Arsenic, Metals, Fibres, and Dusts. IARC
Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 2012; Vol. 100-
C; pp. 219-309; LF H. et al. Asbestos, asbestosis, and cancer, the Helsinki criteria for diagnosis and attribution 2014: recommendations. Scand J Work
Environ Health 2015 Jan;
41(1):5-15; Controparte_4
. Med. Lav. 2019; 110, 6: 459-485). Effettuando poi una
[...] ricerca sulla principale banca dati medico-scientifica PubMed utilizzando i pag. 6 di 12 termini "asbestos and tyroid cancer" si ottiene ii seguente risultato: "Your search for asbestos and tyroid cancer retrieved no results". Non vi e, quindi, alcuna segnalazione neanche in ipotesi a sostegno di una correlazione tra ii tumore della tiroide e l'esposizione a fibre di amianto. (…)”.
Queste considerazioni, motivatamente fatte proprie dal nominato TU e graniticamente suffragate dalla letteratura scientifica di settore (ampiamente citata nella relazione dell'ausiliario del TU), non lasciano dubbi sull'infondatezza della prima ipotesi causale prospettata dal sig. Tale aspetto, del resto, è Parte_1 tralasciato dallo stesso appellante nello spiegato atto di gravame, probabilmente in ragione della sopravvenuta consapevolezza dell'infondatezza delle proprie pretese.
Quanto, invece, alla possibile esposizione dell'allora ricorrente a radiazioni ionizzanti, aspetto rispetto al quale si indugia molto nell'atto di impugnazione in esame, l'ausiliario del TU nella propria relazione ha condivisibilmente osservato:
<< (…) A questo punto e necessario cercare di valutare la possibile esposizione a radiazioni ionizzanti del signor in conseguenza della sua attività Parte_1 lavorativa presso l'impianto petrolchimico di Ravenna.
Nei documenti di parte si cita tale possibile esposizione senza però fornire alcun data oggettivo a sostegno di tale esposizione ne alcuna indicazione o stima della possibile entità della stessa.
Dobbiamo, quindi, basare la stima della possibile esposizione a radiazioni ionizzanti del signor sui seguenti elementi: Parte_1
La già citata testimonianza del Datt. , Medico competente presso Tes_2
YARA, che sulla base dei dati comunicatigli dall'Esperto di Radioprotezione riferisce come presso l'azienda sia in passato che attualmente la radioattività rilevata con i campionamenti risulti paragonabile alla radioattività naturale e nessun operatore sia mai stato classificato come esposto al rischio da radiazioni ionizzanti. Testimonianza che non risulta smentita da dati oggettivi prodotti negli atti.
La documentazione fornita all' dall'azienda YARA, dalla quale non si rileva CP_1
pag. 7 di 12 alcuna esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti.
Infine, il documento prodotto da e dal CP_5 [...]
Controparte_6 Contr Con DA NORM. Convenzioni tra e l' CP_5 CP_7 CP_8 CP_9 nell'ambito della Convenzione del 29.12.2006 MATTM-ISPRA avente per oggetto
"Supporto tecnico alla DSA all'elaborazione di linee guida ed indirizzi metodologici", linea di attività "Prevenzione dai rischi dell'esposizione a radiazioni ionizzanti", tematica "Implementazione di un sistema nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale" Task n 03.02.01, ultima revisione del
15/06/2015.
L'obiettivo di questa pubblicazione e quello di valutare la dose di radiazioni ionizzanti alla quale possono essere esposti individui della popolazione e lavoratori interessati, a causa dei materiali ed effluenti con presenza di NORM
(Naturally Occurring Radioactive Materials).
Si tratta cioé della possibile esposizione a radiazioni ionizzanti conseguente alla presenza in alcuni cicli lavorativi di materiali naturali contenenti radioisotopi.
II documento riporta alcuni casi studio, in cui vengono applicate le metodologie di valutazione di dose esposte nei precedenti capitoli, relativi a settori industriali che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura, prendendo in considerazione le attività riportate nell'allegato VI della direttiva
2013/59/EURATOM.
II documento evidenzia come <Materials") sono i materiali con elevato contenuto di radioattività naturale;
si rinvengono nelle attività lavorative come materie naturali o come risultato dei processi lavorativi. E' opportuno rimarcare la distinzione tra questo tipo di materiale, non impiegato per le intrinseche proprietà radioattive, e le sostanze radioattive pure di origine naturale che, viceversa, vengono utilizzate proprio in virtù delle suddette proprietà radioattive>>.
Ancora sono riportate le attività soggette agli adempimenti normativi per la valutazione di questa esposizione:
pag. 8 di 12 a) industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per ii commercio all'ingrosso dei fertilizzanti;
b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio da pirocloro e alluminio da bauxite;
c) lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali refrattari;
d) lavorazione di terre rare;
e) lavorazione ed impiego di composti del torio (elettrodi per saldatura, produzione di lenti, reticelle per lampade a gas);
f) produzione di pigmento al biossido di titanio;
g) estrazione e raffinazione di petrolio e estrazione di gas.
II paragrafo 4.3 Valutazione della dose per i lavoratori (stime predittive) presenta al punto 4.3.1 dati relativi all'industria di produzione fertilizzanti.
II documento riporta dati relativi alle possibili modalità di esposizione dei lavoratori, precisando che << Si tratta di un'azienda ove vengono accatastati cumuli di materie prime (fosforiti, acido fosforico, superfosfati, fosfati mono ammonici - MAP) all'interno di un capannone;
le materie prime vengono lavorate, con deposito in cumuli dei prodotti, sempre all'interno di un capannone. Si ipotizza la presenza di un lavoratore a tempo pieno presso i cumuli di materie prime e di un altro, sempre a tempo pieno, presso i cumuli dei prodotti (te = 1800 h/anno).
Le esposizioni che vengono stimate sono: l'irradiazione esterna (eq. 13),
l'inalazione di radionuclidi (eq. 14), l'inalazione di Rn-222 (eq. 15)>>.
II documento presenta, quindi, due tabelle che riportano rispettivamente le concentrazioni dei vari radionuclidi nelle materie prime e nei prodotti di un'industria di fertilizzanti (Tab. 4.17) e le dosi di radiazioni ionizzanti (dose efficace) assunte dai lavoratori (Tab. 4.18).
In condizioni sicuramente di un'esposizione maggiore sia per entità che per durata
(presenza giornaliera di un lavoratore a tempo pieno presso i cumuli di materie prime e di un altro, sempre a tempo pieno, presso i cumuli dei prodotti), rispetto a quella potenzialmente subita dal signor (esposizione occasionale e Parte_1 comunque non giornaliera e a quantitativi certamente ben inferiori di materiali)
pag. 9 di 12 l'esposizione annuale a radiazioni ionizzanti risulta inferiore al limite ritenuto accettabile per la popolazione generale (1 msV) e ben inferiore ai livelli che potrebbero assumere un ruolo causale nella genesi del tumore della tiroide.
Per quanta riguarda il richiamo al Decreto Ministeriale 10/10/2023 che aggiorna le tabelle delle malattie professionali e all'allegato elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 30 giugno
1965, n. 1124, è evidente, per quanto discusso in precedenza, che le patologie elencate al punto 77 (malattie causate da radiazioni ionizzanti) non può essere preso in modo aprioristico, senza considerare la realà dell'esposizione a radiazioni ionizzanti nello specifico caso.
Nel caso specifico del signor la possibile esposizione a radiazioni Parte_1 ionizzanti conseguente alla sua attività lavorativa presso lo stabilimento petrolchimico di Ravenna risulta di entità inferiore a quella consentita per la popolazione generale e del tutto insufficiente a rappresentare un fattore di rischio per il tumore della tiroide da cui lo stesso è stato affetto.
Ricordiamo che come precedentemente evidenziato ii tumore della tiroide costituisce la 3° neoplasia più frequente negli uomini, nella fascia di età alla quale il tumore è stato diagnosticato al sig. (Linee Guida Tumori della Parte_1 tiroide. Edizione 2021 ). Pt_2
Pertanto, ii tumore della tiroide da cui è stato affetto ii sig. non risulta Parte_1 riferibile come momento causale né ad un'esposizione a radiazioni ionizzanti, né ad un'esposizione a fibre di amianto. Non si tratta di tumore di origine professionale.
Per quanto precedentemente riportato, la presenza delle radiazioni ionizzanti come fattore causale nell'elenco dei tumori professionali allegato al D.M. del
10/10/2023 non può in alcun modo essere considerata prova dell'origine professionale del tumore della tiroide del signor (…) >>. Parte_1
A fronte di tali considerazioni, il nominato TU ha, poi, concluso il proprio elaborato peritale affermando: “In sintesi, pertanto, sulla base di quanto finora argomentato, non sono emersi elementi idonei a ricondurre causalmente, ovvero pag. 10 di 12 concausalmente, la malattia patita dal Sig. rappresentata Parte_1 da una neoplasia tiroidea quale in precedenza descritto, ad un'eziologia professionale”.
Le suesposte considerazioni, frutto di un lavoro attento ed accurato, appaiono esaustive e convincenti ed immuni da vizi logico-giuridico e, pertanto, vengono condivise e fatte proprie da questa Corte.
Le conclusioni raggiunte dal TU nominato in prime cure e dal suo ausiliario, fatte proprie dal Tribunale di Ravenna nella gravata sentenza, peraltro, non sono scalfite dalle censure articolate in questa sede dall'odierno appellante che, in estrema sintesi, si è pressoché limitato a reiterare innanzi a questa Corte le osservazioni critiche del proprio CT (seppur arricchendole di nuove argomentazioni) meramente valutative, già disattese in maniera puntuale e ben argomentata dalla consulenza innanzi richiamata /(v. pagine da 30 a 45 della relazione peritale).
A tale proposito si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione in alcune pronunce ha evidenziato che : “……….qualora il Giudice di merito si sia basato sulle conclusioni del C.T.U., affinché sia denunciabile in Cassazione il vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano nella sentenza, si sostanzino in carenze e deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso attribuito dalla parte .” (Cass.
22707 del 8.11.2010)
Nel caso di specie, gli asseriti vizi della consulenza del Dr. Persona_1 denunciati dall'allora ricorrente si concretizzano, per usare le parole della Suprema
Corte, “in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso” attribuito dall'odierna parte appellante.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va rigettato, con conseguente integrale Parte_1
pag. 11 di 12 conferma della pronuncia gravata.
Tenuto conto sia delle notevoli difficoltà ricostruttive della vicenda per cui è causa
(dipanatasi nell'arco di decenni), sia della peculiarità e complessità della fattispecie esaminata da un punto di vista medico legale, ritiene la Corte sussistano
“gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese del grado.
In ragione delle autocertificate condizioni reddituali dell'appellante, non trova applicazione nella fattispecie il disposto del novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12 di 12