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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1499/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Barone;
APPELLANTE IN S EDE DI RINVIO
CONTRO
(C.F. ), in persona E_ P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Febo Battaglia;
APPELLATA IN SEDE DI RINVIO
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2015 il
[...]
di e conveniva in giudizio, Parte_1 CP_2 CP_3 dinanzi al Tribunale di Catania, l , esponendo: di E_
effettuare prestazioni sanitarie specialistiche in regime di accreditamento con il sistema sanitario nazionale, ed in virtù di siffatto accreditamento, di stipulare accordi annuali con l , con la previsione di una apposita tariffa;
che, E_
nonostante la regolare avvenuta esecuzione degli accordi negli anni 2008, 2009 e 2010
(con emissione delle relative fatture da parte di essa attrice, e dei correlativi mandati di pagamento, da parte dell'ente convenuto) l , con nota prot. E_
113444 del 29/10/2014, aveva comunicato “il ripristino con effetto retroattivo delle tariffe di cui al D.A. n. 1977/07”, che prevedevano uno sconto tariffario, e richiedeva la restituzione delle somme scaturenti dalla differenza tra quanto già liquidato e quanto spettante sulla base della diversa valorizzazione delle prestazioni effettuate per gli anni predetti, e precisamente di €. 546.320,61 per l'anno 2008, €. 548.319,39 per l'anno 2009 ed €.
441.182,40 per l'anno 2010, per la somma complessiva di €. 1.535.822,39.
Deduceva che siffatta pretesa era affatto illegittima, e chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione degli atti amministrativi, accertare e dichiarare come non dovute le somme richieste.
Costituitasi in giudizio, l contestava le E_
deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
Il giudice di prime cure respingeva la domanda e il impugnava Parte_1
la decisione.
L'appellata si costituiva in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La Corte d'appello di Catania respingeva l'impugnazione e avverso la sentenza il proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Parte_1
L'intimata si difendeva con controricorso.
Con ordinanza n. 22742/24 del 12 agosto 2024 la Suprema Corte accoglieva, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo (con il quale era dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1
2 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), poiché la ritenuta fondatezza del primo motivo comportava anche una diversa statuizione sulle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato, cassava la sentenza impugnata rinviando la causa a questa Corte di appello, in diversa composizione, per provvedere anche alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Il Parte_1 CP_4 [...] ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo nell'accoglimento CP_3 della domanda di accertamento negativo del credito, limitatamente all'importo di €.
441.182,40, preteso in relazione all'anno 2010.
Costituitasi in giudizio, l ha insistito per il E_
rigetto della domanda.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in primo luogo, che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(Cass., Sez. 2, 31/5/2021, n. 15143).
Tanto premesso, è opportuno evidenziare, in punto di fatto, che la Regione Siciliana, con D.A. n. 1977/2007, in attuazione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009, stabiliva che a far data dal 1° ottobre
2007, a modifica dei valori tariffari precedentemente determinati con il decreto n.
24059/1997 e con il decreto n. 7104/2005, le tariffe massime applicabili in Sicilia per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sarebbero state quelle previste dal D.M. 12 settembre 2006, così recependo anche l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 (che prescriveva uno sconto tariffario da operarsi dalle strutture sanitarie accreditate sul tariffario dei cui al D.M. 22/7/1996, cd. decreto Bindi).
A seguito della contestazione in sede giurisdizionale del detto decreto assessoriale,
3 e della disposta sospensione in sede cautelare dell'efficacia di tale atto da parte del CP_5
, l - effettuata una rinnovata valutazione in merito
[...] Parte_2
alla precedente statuizione sul medesimo oggetto effettuata con il D.A. n. 1977/2007 - con
D.A. n. 336 del 27 febbraio 2008 ripristinava le precedenti tariffe, sospendendo in modo generalizzato l'efficacia delle tariffe determinate con il D.A. n. 1977/2007, nelle more della definizione delle controversie nelle quali erano state adottate le ordinanze cautelari di sospensione dell'efficacia di tale ultimo decreto.
I giudizi amministrativi si concludevano dinanzi al giudice amministrativo con il rigetto dell'appello promosso avverso le pronunce di primo grado, le quali avevano respinto i ricorsi.
Indi, con il D.A. n. 170/2013 (cd. decreto Borsellino) l'Assessorato stabiliva il venire meno dei presupposti ai quali erano collegati gli effetti sospensivi disposti con il D.A. n.
336/2008, con conseguente ripristino dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977/2007, con la decorrenza stabilita in quest'ultimo decreto e con lo stesso D.A. invitava le a CP_1 procedere al recupero di quanto indebitamente corrisposto, ottemperando a ciò l
[...]
con la contestata nota inviata nei confronti dell'attrice. E_ CP_1
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 22742/24, ha ripercorso l'iter amministrativo dei detti sconti tariffari, e partendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 94/2009, con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, nella parte in cui ha previsto gli sconti tariffari, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 Cost. (ivi ricordando il giudice delle leggi che, con la norma richiamata, il legislatore ha inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di
«garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione»), ha evidenziato che: anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la disciplina ex lege ed, in particolare, il meccanismo dello sconto tariffario introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del
2006, è la risultante di un bilanciamento, a cui il legislatore ha inteso procedere, tra le esigenze di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quelle di rendere la spesa sanitaria compatibile con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che
4 è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, la cui imperatività e cogenza per le Regioni non può essere messa in discussione (v. tra le tante Cass., Sez. 1, Ordinanza n.14778 del 10/07/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024); l'intervento operato con il D.A. n.
336/2008 si rivela chiaramente finalizzato a ripristinare il regime tariffario al netto degli sconti, al solo fine di recepire gli effetti della sospensiva disposta dal giudice amministrativo dei precedenti DD.AA. nn. 1745/2007 e 1977/2007, recettivi dello sconto tariffario previsto ex lege, con la conseguenza che la sua efficacia era condizionata alla definizione del contenzioso riguardo a questi ultimi, di modo che al verificarsi della condizione risolutiva in esso prevista quale conseguenza della reiezione dei ricorsi avverso i già menzionati DD.AA., e quindi al venir meno degli effetti delle sospensive ivi adottate la temporanea sospensione degli sconti tariffari ha cessato di produrre ogni effetto ed ha ripreso pieno vigore il relativo meccanismo e con esso anche la riserva di ripetizione delle maggiori somme erogate in pendenza della sospensiva pure contenuta nel D.A. n. 336/2008; per la Sicilia, il D.A. n. 1977/2007 ha recepito integralmente tale normativa nazionale, senza eccezioni;
il diritto vivente della Corte di cassazione è fermo nell'escludere che la disciplina assessoriale sopra ricordata resa in ambito regionale siciliano abbia indebitamente applicato nella regione siciliana il regime di sconti tariffari introdotto dalla legislazione nazionale per il periodo di vigenza della legislazione nazionale- triennio 2007/2009- che viene qui in considerazione.
Ha poi osservato la Suprema Corte che “tuttavia, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-2009 (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 10582 del 04/05/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27007 del 05/10/2021;
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20758 del 28/06/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4832 del
23/02/2024). Tale conclusione è in linea con la pronuncia della Corte costituzionale sopra richiamata, che ha evidenziato l'efficacia temporalmente limitata degli sconti tariffati previsti, ma estesa all'intero triennio 2007/2009 (quindi, essa opera fino al 31 dicembre
2009), con la precisazione che il termine del 31 dicembre 2008, invocato dal parte ricorrente, è riferito alla sola necessità dell'aggiornamento delle tariffe, previsto dall'art. 1, comma 170 l. n. 311 del 2004, nel testo vigente nel 2007, senza peraltro incidere direttamente sulla applicabilità del suddetto sconto nelle more, purché nell'ambito del triennio 2007/2009 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36566 del 30/12/2023; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4832 del 23/02/2024)”, ed ha infine enunciato il seguente principio di diritto, cui questa Corte deve attenersi: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per
5 conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-
2009”.
Ne consegue che la domanda proposta dal , di accertamento negativo del Parte_1
credito, è infondata avuto riguardo alla richiesta di restituzione delle somme indicate nella censurata nota limitatamente agli anni 2008 e 2009. Deve, invece, dichiararsi non dovuta la pretesa creditoria avanzata con la detta nota dall' per E_
l'anno 2010, e dunque in relazione all'importo di €. 441.182,40.
In ragione dell'esito della lite, le spese di tutti i gradi del giudizio vanno compensate nella misura di due terzi, dovendosi il restante terzo porre a carico dell' E_
.
[...]
Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo in sede di rinvio sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , ogni contraria istanza ed eccezione E_
disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
dichiara che non è dovuto
[...] Parte_1
l'importo di €. 441.182,40, richiesto dalla E_
con nota prot. n. 113444 del 29/10/2004 a titolo di restituzione delle somme in eccesso erogate nell'anno 2010;
- Rigetta, nel resto, la domanda;
- Compensa nella misura di 2/3 le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna l a rifondere, in favore del E_ [...]
, il restante terzo Parte_1 Parte_1 che liquida, nella detta quota, in: €. 8.000,00 per compensi del giudizio di primo grado, in €. 5.000,00 per compensi del giudizio di appello, in €. 4.000,00 per compensi del giudizio di cassazione ed in €. 5.000,00 per compensi del presente giudizio di rinvio, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 7
6 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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