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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2892/2024 vg promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
e
RI NN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI C.F._2
PAOLA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di scegliere ciascuno la residenza che preferisce.
A definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e poiché i seguenti patti di natura patrimoniale sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi, in regime di comunione legale dei beni, convengono quanto segue:
i. il Sig si obbliga a cedere in permuta alla signora GI, la quale si obbliga Parte_1
ad acquisire, la propria quota dell'immobile facente parte del fabbricato posto in
Casinalbo di Formigine (MO), via Via Bramante 19 e precisamente:
- un appartamento al secondo piano composto di cucina-pranzo, quattro vani, due bagni e due balconi;
- un solaio al sottotetto;
- un garage al piano seminterrato;
- una cantina al piano seminterrato;
- una porzione di area cortiliva in proprietà esclusiva;
il tutto identificato al NCEU del Comune di Formigine alla partita n. 2514, foglio 23, mappale
124, 124, subalterni 9 e 12, pervenuto in comproprietà ai coniugi con atto a ministero Notaio
Dott in data 15/9/1987, rep. 43957, raccolta 8789, registrato in Modena il Persona_1
25/9/1987 al n.1355 e trascritto in Modena il 26/9/1987 al n. 14007 reg. gen. e 10315 reg.
part..
ii. La signora GI si obbliga a cedere in permuta al signo il quale si Parte_1
obbliga ad acquisire, la propria quota dell'immobile posto in Frassinoro, loc.Piandelagotti (MO), via Via Centrale 97/B e precisamente un fabbricato da terra a tetto ad uso abitativo con annessa area cortiliva esclusiva, comprendente abitazione disposta su piano terra e primo di sei vani catastali, il tutto in un sol corpo. L'immobile risulta identificato al NCEU
del Comune di Frassinoro al foglio 92 map. 55 sub 6, con la precisazione che il terreno sul quale insiste il fabbricato è identificato al Catasto Terreni del Comune di Frassinoro al foglio 92 mappale 55, ente urbano di are 05.60. Detto immobile pervenuto in comproprietà ai coniugi con atto a ministero Notaio Dott in data Persona_2
29/10/2019, rep. 20760, raccolta 15715.
iii. I coniugi promettono al riguardo che:
• L'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, presso Notaio scelto di comune accordo.
• Le spese notarili saranno divise a metà tra le parti. Avendone diritto, i coniugi chiederanno di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74 (Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999) e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine dichiarano e ribadiscono che il presente atto costituisce attuazione ed esecuzione del presente accordo di separazione personale.
• Gli immobili promessi saranno trasferiti, nelle suddette quota, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ben note alle parti, con ogni annesso,
connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi, infissi, con usi,
diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, in particolare con i patti ed i limiti convenuti o richiamati nei sopra citati titoli di provenienza. iv. La Sig.ra GI, contestualmente all'atto pubblico di trasferimento corrisponderà al signo la somma di Euro 30.000,00 (trentamila//00), a titolo di conguaglio, Parte_1
mediante assegno circolare non trasferibile;
v. I coniugi si obbligano a dividere in parti uguali i risparmi indicati in premessa, salvo conguaglio in favore della signora GI in considerazione del minor valore delle sue polizze rispetto a quelle del marito;
vi. Ciascun coniuge resterà unico titolare delle polizze a sé intestate;
vii. L'autovettura Opel IN (targata FN865NL) rimarrà in godimento esclusivo al signor mentre l'autovettura Opel GR (targata GD400PW) rimarrà in Parte_1
godimento esclusivo alla signora GI.
viii. Ciascun coniuge provvederà al pagamento di tutte le spese dell'autovettura che avrà in godimento, comprese le manutenzioni, anche straordinarie, la tassa di bollo e il premio dell'RCA. I coniugi reciprocamente si autorizzano alla vendita delle vetture con rinuncia alla propria quota del ricavato.
ix. Il signo resterà unico titolare della quota societaria, pari al 20% del capitale Parte_1
sociale della Biesse Service s.n.c., c.f , alla quale la signora GI P.IVA_1
espressamente rinuncia, come rinuncia a eventuali utili relativi all'anno in corso. Il signor si obbliga a manlevare la moglie da ogni e qualsiasi pregiudizio dovesse derivare Parte_1
dalla titolarità di detta quota per tutto il periodo in cui è stata oggetto di comunione.
x. I coniugi provvederanno senza indugio a compiere le formalità per volturare le utenze degli immobili.
xi. I coniugi dichiarano di avere già diviso i beni mobili contenuti negli immobili dei quali sono proprietari, ad eccezione di un quadro e di una scrivania (ben noti ai medesimi) che la signora GI si impegna a consegnare al signo a sua semplice richiesta. Parte_1 xii. I coniugi estingueranno il conto corrente comune, dividendo in parti uguali l'eventuale saldo attivo, non appena compiute le formalità connesse alla regolamentazione dei suesposti patti.
In considerazione del fatto che la signora GI non è occupata e pertanto della disparità
reddituale, il signo si obbliga a corrisponderle, quale contributo al suo Parte_1
mantenimento, la somma mensile di euro 1.000,00, entro il giorno 1 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT a far data dal 1 giugno 2025. L'importo del contributo al mantenimento, come sopra determinato, sarà suscettibile di modifica laddove si verifichi un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia della sentenza di separazione, ai sensi dell'art. 156, comma 4 c.c.
Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad impugnare l'emanando provvedimento.
. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in Controparte_1
pari quote.”
Ciascuna parte si farà carico delle rispettive spese di assistenza legale con svincolo dall'obbligo di solidarietà ex art. 13 Nuovo Ordinamento
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da RI NN, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
01/03/1957 e RI NN nata a [...] il [...]
2. recepisce le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1981, atto n.118, Parte I)
4. dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2892/2024 vg promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLANI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
e
RI NN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI C.F._2
PAOLA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di scegliere ciascuno la residenza che preferisce.
A definizione dei rapporti patrimoniali tra loro intercorsi e poiché i seguenti patti di natura patrimoniale sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi, in regime di comunione legale dei beni, convengono quanto segue:
i. il Sig si obbliga a cedere in permuta alla signora GI, la quale si obbliga Parte_1
ad acquisire, la propria quota dell'immobile facente parte del fabbricato posto in
Casinalbo di Formigine (MO), via Via Bramante 19 e precisamente:
- un appartamento al secondo piano composto di cucina-pranzo, quattro vani, due bagni e due balconi;
- un solaio al sottotetto;
- un garage al piano seminterrato;
- una cantina al piano seminterrato;
- una porzione di area cortiliva in proprietà esclusiva;
il tutto identificato al NCEU del Comune di Formigine alla partita n. 2514, foglio 23, mappale
124, 124, subalterni 9 e 12, pervenuto in comproprietà ai coniugi con atto a ministero Notaio
Dott in data 15/9/1987, rep. 43957, raccolta 8789, registrato in Modena il Persona_1
25/9/1987 al n.1355 e trascritto in Modena il 26/9/1987 al n. 14007 reg. gen. e 10315 reg.
part..
ii. La signora GI si obbliga a cedere in permuta al signo il quale si Parte_1
obbliga ad acquisire, la propria quota dell'immobile posto in Frassinoro, loc.Piandelagotti (MO), via Via Centrale 97/B e precisamente un fabbricato da terra a tetto ad uso abitativo con annessa area cortiliva esclusiva, comprendente abitazione disposta su piano terra e primo di sei vani catastali, il tutto in un sol corpo. L'immobile risulta identificato al NCEU
del Comune di Frassinoro al foglio 92 map. 55 sub 6, con la precisazione che il terreno sul quale insiste il fabbricato è identificato al Catasto Terreni del Comune di Frassinoro al foglio 92 mappale 55, ente urbano di are 05.60. Detto immobile pervenuto in comproprietà ai coniugi con atto a ministero Notaio Dott in data Persona_2
29/10/2019, rep. 20760, raccolta 15715.
iii. I coniugi promettono al riguardo che:
• L'atto pubblico di trasferimento verrà stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, presso Notaio scelto di comune accordo.
• Le spese notarili saranno divise a metà tra le parti. Avendone diritto, i coniugi chiederanno di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74 (Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999) e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
a tal fine dichiarano e ribadiscono che il presente atto costituisce attuazione ed esecuzione del presente accordo di separazione personale.
• Gli immobili promessi saranno trasferiti, nelle suddette quota, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, ben note alle parti, con ogni annesso,
connesso, accesso, recesso, adiacenza, pertinenza, accessione, fissi, infissi, con usi,
diritti, ragioni ed azioni inerenti, con le servitù attive e passive se legalmente esistenti e competenti, in particolare con i patti ed i limiti convenuti o richiamati nei sopra citati titoli di provenienza. iv. La Sig.ra GI, contestualmente all'atto pubblico di trasferimento corrisponderà al signo la somma di Euro 30.000,00 (trentamila//00), a titolo di conguaglio, Parte_1
mediante assegno circolare non trasferibile;
v. I coniugi si obbligano a dividere in parti uguali i risparmi indicati in premessa, salvo conguaglio in favore della signora GI in considerazione del minor valore delle sue polizze rispetto a quelle del marito;
vi. Ciascun coniuge resterà unico titolare delle polizze a sé intestate;
vii. L'autovettura Opel IN (targata FN865NL) rimarrà in godimento esclusivo al signor mentre l'autovettura Opel GR (targata GD400PW) rimarrà in Parte_1
godimento esclusivo alla signora GI.
viii. Ciascun coniuge provvederà al pagamento di tutte le spese dell'autovettura che avrà in godimento, comprese le manutenzioni, anche straordinarie, la tassa di bollo e il premio dell'RCA. I coniugi reciprocamente si autorizzano alla vendita delle vetture con rinuncia alla propria quota del ricavato.
ix. Il signo resterà unico titolare della quota societaria, pari al 20% del capitale Parte_1
sociale della Biesse Service s.n.c., c.f , alla quale la signora GI P.IVA_1
espressamente rinuncia, come rinuncia a eventuali utili relativi all'anno in corso. Il signor si obbliga a manlevare la moglie da ogni e qualsiasi pregiudizio dovesse derivare Parte_1
dalla titolarità di detta quota per tutto il periodo in cui è stata oggetto di comunione.
x. I coniugi provvederanno senza indugio a compiere le formalità per volturare le utenze degli immobili.
xi. I coniugi dichiarano di avere già diviso i beni mobili contenuti negli immobili dei quali sono proprietari, ad eccezione di un quadro e di una scrivania (ben noti ai medesimi) che la signora GI si impegna a consegnare al signo a sua semplice richiesta. Parte_1 xii. I coniugi estingueranno il conto corrente comune, dividendo in parti uguali l'eventuale saldo attivo, non appena compiute le formalità connesse alla regolamentazione dei suesposti patti.
In considerazione del fatto che la signora GI non è occupata e pertanto della disparità
reddituale, il signo si obbliga a corrisponderle, quale contributo al suo Parte_1
mantenimento, la somma mensile di euro 1.000,00, entro il giorno 1 di ogni mese. La somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT a far data dal 1 giugno 2025. L'importo del contributo al mantenimento, come sopra determinato, sarà suscettibile di modifica laddove si verifichi un mutamento delle circostanze di fatto esistenti al momento della pronuncia della sentenza di separazione, ai sensi dell'art. 156, comma 4 c.c.
Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
I coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad impugnare l'emanando provvedimento.
. Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in Controparte_1
pari quote.”
Ciascuna parte si farà carico delle rispettive spese di assistenza legale con svincolo dall'obbligo di solidarietà ex art. 13 Nuovo Ordinamento
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da RI NN, ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1
eccezione disattesa:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
01/03/1957 e RI NN nata a [...] il [...]
2. recepisce le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1981, atto n.118, Parte I)
4. dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale