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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 27/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9171/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. CAMPESE STEFANO e GABRIELE ROMAGNUOLO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto CP_ la condanna dell' al pagamento, in proprio favore, della differenza dovuta a titolo di DS agricola di competenza dell'anno 2019, in considerazione delle ulteriori
25 giornate di lavoro riconosciute con provvedimento del 18.09.2024.
L' , regolarmente costituito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_2
eccependo, in particolare, l'intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 30 Aprile 1970
n. 639.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Orbene, occorre ripercorrere i fatti di causa, non oggetto di contestazione tra le parti,
e di seguito sintetizzati: - il ricorrente ha lavorato in qualità di bracciante agricolo nell'anno 2019 per n. 72 giornate e, tuttavia, è stato iscritto negli elenchi OTD per il minor numero di 47 giornate;
- in data 12.1.2020 ha presentato la domanda amministrativa per ottenere la liquidazione della DS agricola di competenza dell'anno 2019; CP_
- con provvedimento del 10.7.2020, l' ha accolto la suddetta domanda, liquidando in favore del ricorrente, l'importo di euro 848,40, a titolo di indennità DS agricola dell'anno 2019, calcolata sulla base di 47 giornate di lavoro;
- avverso tale liquidazione (parziale), il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo;
CP_
- con provvedimento del 18.9.2024, l' ha riconosciuto, in favore del ricorrente, per l'anno 2019 ulteriori 25 giornate di lavoro;
- con domanda del 7.10.2024 il ricorrente ha chiesto la riliquidazione, in sede amministrativa, dell'indennità di disoccupazione agricola, tenuto conto delle ulteriore 25 giornate di lavoro riconosciute;
CP_
- stante il diniego opposto dall' in sede amministrativa, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Tanto chiarito in punto di fatto, in via preliminare e assorbente è fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa resistente.
Invero, l'articolo 47 del D.P.R. 30/04/1970, n. 639, nel testo modificato dal D.L
19/09/1992, n. 384, art. 4, convertito nella legge 14/11/1992, n. 438, stabilisce, per quanto di interesse, che:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (…)
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte
o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Sulla scorta di tale norma, è pacifico in giurisprudenza il principio di diritto per cui
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art.
4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto
1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (cfr. Cass., Sez. Un.,
29/05/2009 n. 12718).
Sicché tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cassazione,
Sezione lavoro, sentenza n. 15969 del 27/06/2017 e, in senso conforme, Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 7527 del 29/03/2010 e Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 17562 del 23/08/2011).
Con riferimento al caso in esame, parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della indennità di disoccupazione in data
18.02.2020, ottenendo in data 10.07.2020 la liquidazione parziale della Ds agricola di competenza dell'anno 2019.
Considerato che il presente ricorso è stato depositato il 22.10.2024, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente, perché presentata allorquando la sequenza decadenziale innanzi illustrata era sicuramente spirata. . CP_ A nulla rileva, la circostanza che con provvedimento del 18.9.2024 l' abbia riconosciuto in favore del ricorrente ulteriori 25 giornate di lavoro. Trattasi di una circostanza che non consente di spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale, per la semplice ragione che parte ricorrente sin dal momento dell'avvenuta liquidazione della DS agricola di competenza dell'anno 2019
(avvenuta nel mese di luglio 2020), era ben consapevole della ragione posta a fondamento della parziale liquidazione della prestazione, derivante dalla circostanza
CP_ che l' aveva considerato come base di calcolo, solo le 47 giornate iscritte negli elenchi OTD, anziché le 72 giornate effettivamente lavorate. Ne consegue che il ricorrente ben avrebbe potuto attivare tempestivamente l'iter procedimentale amministrativo, così rispettando il termine decadenziale di cui innanzi. Tuttavia il ricorrente è rimasto inerte, incorrendo così nel termine decadenziale.
CP_ In tal senso giova rammentare che l' nella circolare n. 95 del 31.7.2014, ha chiarito che il termine decadenziale in esame non trova applicazione a fronte di sopravvenienze che si verifichino dopo il provvedimento di prima liquidazione e che lo rendono parziale. “I fatti sopravvenuti possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica.”
Nella fattispecie in esame, tuttavia non si è al cospetto di un fatto sopravvenuto, laddove la ragione della parziale liquidazione della prestazione previdenziale era circostanza nota al ricorrente sin dal momento in cui ha ottenuto la liquidazione della
DS agricola. Da ultimo, per mera completezza espositiva, è opportuno evidenziare che la Corte di
Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello per cui è causa, involgente la maturazione del termine decadenza di cui al ridetto art. 47 ha statuito:
“osserva il Collegio che, nella fattispecie in esame, è incontestato che:
a) il , una volta ottenuto nei confronti del datore di lavoro, Parte_2 Per_1
, il decreto ingiuntivo n.235 del 2014, avente ad oggetto l'intimazione di
[...] pagamento della somma di € 5.268,66 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro, ha presentato in data 21.09.2015 una espressa domanda
CP_ amministrativa volta ad ottenere dall in qualità di gestore del Fondo di garanzia, il pagamento di dette somme;
b) sebbene tale domanda sia stata respinta dall , con provvedimento del CP_2
06.10.2016 per ritenuta incompletezza della domanda amministrativa, nessun ricorso è s stato presentato nei termini di legge;
c) in data 29.03.2019, all'esito di successivo giudizio volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori differenze retributive maturate nei confronti del detto
, deciso con sentenza del 23.09.2016, ha presentato una nuova Parte_3 Parte_2
istanza amministrativa, richiedendo al Fondo di garanzia il pagamento del T.F.R. (e delle ultime mensilità) maturati nel corso del rapporto, seppur nella maggior somma accertata all'esito del detto giudizio.
In tale situazione, appare evidente che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto depositato in data 10.02.2019, risulta proposto ben oltre il termine di 1 anno e 300 giorni decorrenti dalla originaria domanda amministrativa del
21.09.2015: non potendosi condividere la tesi del Tribunale secondo cui «il dies a quo ai fini della verifica della decadenza va calcolato dal 29/03/2019, data di presentazione della nuova domanda» Osserva infatti il Collegio che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, il procedimento volto al riconoscimento, in capo a , degli importi maturati a titolo di TFR, nell'ambito del rapporto di Parte_2
lavoro svolto alle dipendenze dell'impresa , è stato formalmente avviato con Per_1
CP_ la prima domanda amministrativa ragione per cui il termine di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n.639 del 1970 non può che decorrere da tale data.
Ne consegue che la scelta del lavoratore di non impugnare in sede giudiziale il
CP_ provvedimento di rigetto maturato su tale domanda, ha determinato il formarsi della decadenza di cui all'art. 47, con conseguente inammissibilità del ricorso giudiziale, senza che a diversi fini possa rilevare la successiva istanza amministrativa del 29.03.2019. […]
A diverse conclusioni, peraltro, non conduce la tesi di parte appellata, secondo cui la successiva domanda sarebbe stata giustificata dal formarsi di «un nuovo titolo» per accesso del Fondo di garanzia, atteso che tale titolo comprendeva la medesima voce già richiesta con il decreto ingiuntivo, seppur maggiorata di ulteriori somme
CP_ differenziali, riguardando quindi, nei confronti dell' il medesimo beneficio previdenziale.
Né d'altra parte il tempestivo esercizio del diritto di credito originariamente richiesto con l'istanza amministrativa del 2015 avrebbe impedito al dipendente di proporre, all'esito della sentenza del 23.09.2016, un'ulteriore domanda per le eventuali somme differenziali, essendo noto che il creditore ha sempre facoltà di agire per l'adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo eventualmente inferiore a quello dovuto” (Corte di Appello di Bari n. 1578/2022).
Alla stregua di quanto innanzi la domanda attorea deve dichiararsi inammissibile.
Nulla va disposto sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9171 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla va disposto sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Foggia, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 27/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9171/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. CAMPESE STEFANO e GABRIELE ROMAGNUOLO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto CP_ la condanna dell' al pagamento, in proprio favore, della differenza dovuta a titolo di DS agricola di competenza dell'anno 2019, in considerazione delle ulteriori
25 giornate di lavoro riconosciute con provvedimento del 18.09.2024.
L' , regolarmente costituito, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda CP_2
eccependo, in particolare, l'intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 30 Aprile 1970
n. 639.
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Orbene, occorre ripercorrere i fatti di causa, non oggetto di contestazione tra le parti,
e di seguito sintetizzati: - il ricorrente ha lavorato in qualità di bracciante agricolo nell'anno 2019 per n. 72 giornate e, tuttavia, è stato iscritto negli elenchi OTD per il minor numero di 47 giornate;
- in data 12.1.2020 ha presentato la domanda amministrativa per ottenere la liquidazione della DS agricola di competenza dell'anno 2019; CP_
- con provvedimento del 10.7.2020, l' ha accolto la suddetta domanda, liquidando in favore del ricorrente, l'importo di euro 848,40, a titolo di indennità DS agricola dell'anno 2019, calcolata sulla base di 47 giornate di lavoro;
- avverso tale liquidazione (parziale), il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo;
CP_
- con provvedimento del 18.9.2024, l' ha riconosciuto, in favore del ricorrente, per l'anno 2019 ulteriori 25 giornate di lavoro;
- con domanda del 7.10.2024 il ricorrente ha chiesto la riliquidazione, in sede amministrativa, dell'indennità di disoccupazione agricola, tenuto conto delle ulteriore 25 giornate di lavoro riconosciute;
CP_
- stante il diniego opposto dall' in sede amministrativa, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Tanto chiarito in punto di fatto, in via preliminare e assorbente è fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa resistente.
Invero, l'articolo 47 del D.P.R. 30/04/1970, n. 639, nel testo modificato dal D.L
19/09/1992, n. 384, art. 4, convertito nella legge 14/11/1992, n. 438, stabilisce, per quanto di interesse, che:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. (…)
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte
o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Sulla scorta di tale norma, è pacifico in giurisprudenza il principio di diritto per cui
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art.
4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto
1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (cfr. Cass., Sez. Un.,
29/05/2009 n. 12718).
Sicché tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cassazione,
Sezione lavoro, sentenza n. 15969 del 27/06/2017 e, in senso conforme, Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 7527 del 29/03/2010 e Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 17562 del 23/08/2011).
Con riferimento al caso in esame, parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della indennità di disoccupazione in data
18.02.2020, ottenendo in data 10.07.2020 la liquidazione parziale della Ds agricola di competenza dell'anno 2019.
Considerato che il presente ricorso è stato depositato il 22.10.2024, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente, perché presentata allorquando la sequenza decadenziale innanzi illustrata era sicuramente spirata. . CP_ A nulla rileva, la circostanza che con provvedimento del 18.9.2024 l' abbia riconosciuto in favore del ricorrente ulteriori 25 giornate di lavoro. Trattasi di una circostanza che non consente di spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale, per la semplice ragione che parte ricorrente sin dal momento dell'avvenuta liquidazione della DS agricola di competenza dell'anno 2019
(avvenuta nel mese di luglio 2020), era ben consapevole della ragione posta a fondamento della parziale liquidazione della prestazione, derivante dalla circostanza
CP_ che l' aveva considerato come base di calcolo, solo le 47 giornate iscritte negli elenchi OTD, anziché le 72 giornate effettivamente lavorate. Ne consegue che il ricorrente ben avrebbe potuto attivare tempestivamente l'iter procedimentale amministrativo, così rispettando il termine decadenziale di cui innanzi. Tuttavia il ricorrente è rimasto inerte, incorrendo così nel termine decadenziale.
CP_ In tal senso giova rammentare che l' nella circolare n. 95 del 31.7.2014, ha chiarito che il termine decadenziale in esame non trova applicazione a fronte di sopravvenienze che si verifichino dopo il provvedimento di prima liquidazione e che lo rendono parziale. “I fatti sopravvenuti possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un “arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica.”
Nella fattispecie in esame, tuttavia non si è al cospetto di un fatto sopravvenuto, laddove la ragione della parziale liquidazione della prestazione previdenziale era circostanza nota al ricorrente sin dal momento in cui ha ottenuto la liquidazione della
DS agricola. Da ultimo, per mera completezza espositiva, è opportuno evidenziare che la Corte di
Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello per cui è causa, involgente la maturazione del termine decadenza di cui al ridetto art. 47 ha statuito:
“osserva il Collegio che, nella fattispecie in esame, è incontestato che:
a) il , una volta ottenuto nei confronti del datore di lavoro, Parte_2 Per_1
, il decreto ingiuntivo n.235 del 2014, avente ad oggetto l'intimazione di
[...] pagamento della somma di € 5.268,66 a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro, ha presentato in data 21.09.2015 una espressa domanda
CP_ amministrativa volta ad ottenere dall in qualità di gestore del Fondo di garanzia, il pagamento di dette somme;
b) sebbene tale domanda sia stata respinta dall , con provvedimento del CP_2
06.10.2016 per ritenuta incompletezza della domanda amministrativa, nessun ricorso è s stato presentato nei termini di legge;
c) in data 29.03.2019, all'esito di successivo giudizio volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori differenze retributive maturate nei confronti del detto
, deciso con sentenza del 23.09.2016, ha presentato una nuova Parte_3 Parte_2
istanza amministrativa, richiedendo al Fondo di garanzia il pagamento del T.F.R. (e delle ultime mensilità) maturati nel corso del rapporto, seppur nella maggior somma accertata all'esito del detto giudizio.
In tale situazione, appare evidente che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto depositato in data 10.02.2019, risulta proposto ben oltre il termine di 1 anno e 300 giorni decorrenti dalla originaria domanda amministrativa del
21.09.2015: non potendosi condividere la tesi del Tribunale secondo cui «il dies a quo ai fini della verifica della decadenza va calcolato dal 29/03/2019, data di presentazione della nuova domanda» Osserva infatti il Collegio che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, il procedimento volto al riconoscimento, in capo a , degli importi maturati a titolo di TFR, nell'ambito del rapporto di Parte_2
lavoro svolto alle dipendenze dell'impresa , è stato formalmente avviato con Per_1
CP_ la prima domanda amministrativa ragione per cui il termine di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n.639 del 1970 non può che decorrere da tale data.
Ne consegue che la scelta del lavoratore di non impugnare in sede giudiziale il
CP_ provvedimento di rigetto maturato su tale domanda, ha determinato il formarsi della decadenza di cui all'art. 47, con conseguente inammissibilità del ricorso giudiziale, senza che a diversi fini possa rilevare la successiva istanza amministrativa del 29.03.2019. […]
A diverse conclusioni, peraltro, non conduce la tesi di parte appellata, secondo cui la successiva domanda sarebbe stata giustificata dal formarsi di «un nuovo titolo» per accesso del Fondo di garanzia, atteso che tale titolo comprendeva la medesima voce già richiesta con il decreto ingiuntivo, seppur maggiorata di ulteriori somme
CP_ differenziali, riguardando quindi, nei confronti dell' il medesimo beneficio previdenziale.
Né d'altra parte il tempestivo esercizio del diritto di credito originariamente richiesto con l'istanza amministrativa del 2015 avrebbe impedito al dipendente di proporre, all'esito della sentenza del 23.09.2016, un'ulteriore domanda per le eventuali somme differenziali, essendo noto che il creditore ha sempre facoltà di agire per l'adeguamento della prestazione già riconosciuta in un importo eventualmente inferiore a quello dovuto” (Corte di Appello di Bari n. 1578/2022).
Alla stregua di quanto innanzi la domanda attorea deve dichiararsi inammissibile.
Nulla va disposto sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9171 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- nulla va disposto sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Foggia, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti