Art. 3. 1. La disposizione transitoria di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117 , trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 , limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117 , e non modifica l'ordine di anzianita' del medesimo personale.
2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 11, comma 2, della legge n. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati) e' il seguente: "2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17 , 18 , 50, settimo comma , e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 , con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge".
- La legge n. 186/1982 reca: "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". La tabella A allegata alla citata legge n. 186/1982 riguarda il ruolo del personale di magistratura.
2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 11, comma 2, della legge n. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati) e' il seguente: "2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17 , 18 , 50, settimo comma , e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 , con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge".
- La legge n. 186/1982 reca: "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali". La tabella A allegata alla citata legge n. 186/1982 riguarda il ruolo del personale di magistratura.