Ordinanza cautelare 1 luglio 2020
Sentenza 5 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/01/2021, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2021
N. 00007/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2020, proposto da:
La IC SA di OM RO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Taglialatela e Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Ufficio Locale Marittimo- Guardia Costiera di Amalfi, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot.n.2020.0124075 del 26.2.2020, di decadenza della concessione demaniale n.83/2016, ad opera della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania;
- degli atti nn.11929 del 22.8.2019 e 17015 del 19.11.2019 del Comune di Amalfi;
- dell’atto n.16649 del 7.6.2019 del tecnico istruttore del Comune di Amalfi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art.25, co.2 d.l. n.137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato a mezzo pec il 24.4.2020 ai soggetti epigrafati, nonché tempestivamente depositato in data 18.5.2020, la ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento prot. n. 2020. 0124075 del 26 febbraio 2020 della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania -pervenuto il 28.2.2020, via pec- col quale è stata disposta la decadenza della concessione demaniale n. 83/16 rilasciata alla ricorrente;
- degli atti n. 11929 del 22.8.2019 e n. 17015 del 19 novembre 2019 del Comune di Amalfi;
- dell’atto n. 16649 del 7.6.2019 del tecnico istruttore del Comune di Amalfi;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota n. 0016675 dell’8.6.2019 dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, e, se occorre, le note n. 0412016 dell’1.7.2019, n. 0420123 del 3.7.2019 e n. 0486720 dell’1.8.2019 della Regione Campania.
2. In particolare, la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- i manufatti e l’area pertinenziale esterna, oggetto della concessione demaniale n. 83 del 24 ottobre 2016, avente validità sino al 31.12.2019, e, poi, prorogata per legge, ex art 34 duodecies del D.L. 179/2012, fino al 31.12.2020 e, poi al 31.12.2023 dall’art. 1, comma 682, della l. 145/2018, sono stati costruiti agli inizi del 1900;
- tali manufatti, a meno di alcuni lavori di manutenzione straordinaria eseguiti verso la fine degli anni 90, dietro presentazione, il 18 agosto 1998, prot. n. 6664, di rituale comunicazione di inizio lavori, sono rimasti sostanzialmente inalterati fino ad oggi;
- i dante causa della società ricorrente, familiari degli attuali soci, acquistato l’immobile, conseguirono la concessione demaniale per mantenere l’intero complesso immobiliare;
- in epoca più recente i dante causa, con istanza prot. n. 873962 del 18.11.2011, hanno chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 121/11 allo scopo di mantenere siffatto immobile costituito da una casetta in legno su due livelli di m. 72,79; il primo destinato ad uso cantieristico ed ufficio, il secondo ad alloggio, nonché una baracca in legno e muratura adibita ad uso laboratorio di mq 30,59 e un piccolo manufatto di mq 2,34 adibito a servizio igienico; ciò oltre ad un’area scoperta asservita di mq 242,91, per una superficie complessiva di mq 348,63;
- con la concessione n. 100 del 5 dicembre 2012 la Regione Campania ha rinnovato ai predetti dante causa la concessione in parola fino al 31.12.2015;
- in seguito, la Regione Campania ha volturato in favore della ricorrente (oltre che al cointestatario sig. RO PI), la precedente concessione (n. 57 del 29 dicembre 2014);
- a tale concessione ha fatto poi seguito, sempre ad opera della Regione Campania, il rilascio della concessione n. 83 del 24 ottobre 2016, avente validità fino al 31.12.2019, termine prorogato ex art. 34 duodecies del D.L. 179/2012, al 31.12.2020 e, poi, al 31.12.2023 dall’art. 1, comma 682, della l. 145/2018;
- in esito a sopralluogo effettuato il 29 gennaio 2019 dal Tecnico istruttore del settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi e dal Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, è scaturita relazione, acquisita al prot. n. 16649 del 7.6.2019, con la quale, dopo aver rappresentato che “già nel 1935 esisteva una “baracca in legno” di proprietà privata costruita su suolo demaniale” e che “durante il sopralluogo dell’Ufficio Locale Marittimo del 10.12.1998 si verificava lo stato dei luoghi consistente in: un corpo centrale formato da un piano terra e un soprastante piano primo [...] collegati da una scala interna in cemento armato; un secondo manufatto [...] destinato a laboratorio carpenteria; un terso ed ultimo corpo di fabbrica [...] adibito a servizio igienico”, si è affermato che “lo stato attuale sostanzialmente corrisponde allo stato dei luoghi rilevato durante il sopralluogo dell’Ufficio Locale Marittimo del 10.12.1998 e riportano nei grafici allegati alla concessione 121/2011. Tuttavia da un confronto tra le planimetrie si riscontra che tra il 1998 e il 2011 furono realizzate le fioriere antistanti la fabbrica principale e il laboratorio, nonché il basamento di un gradino che circonda il fabbricato principale. Invece, rispetto allo stato attuale, si nota che l’originaria forma ad L del fabbricato adibito ad officina è stata rettificata in forma di rettangolo con aumento della superficie coperta. Inoltre, si rivela che il piano terra del fabbricato maggiore è utilizzato come abitazione e non come ufficio, con un cambio di destinazione d’uso, mentre il fabbricato adibito ad officina non possiede i requisiti minimi previsti dal d. Lgs 81/2001 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- a tale verbale è seguita la nota n. 0016675 dell’8.6.2019 del Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, indirizzata al Comune di Amalfi ed alla Regione Campania, con la quale è stata chiesta l’adozione dei rispettivi provvedimenti repressivi di competenza;
- la Regione Campania, allora, con gli atti prot. n. 0412016 dell’1.7.2019, e n. 0412013 del 3.7.2019 ha comunicato alla ricorrente, rispettivamente, l’avvio del procedimento di decadenza della concessione 83/2016 “per abusiva occupazione di area demaniale marittima e per innovazioni non autorizzate” e l’avvio del procedimento “per la determinazione dell’indennità di abusiva occupazione e per l’uso difforme” ed ha assegnato termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- la ricorrente, in riscontro, con missiva del 12 luglio 2019 ha rappresentato che le opere oggetto della concessione demaniale 83/16 erano identiche a quelle attuali, presenti, peraltro, da epoca remota, sicché nessuna variazione, né trasformazione, né mutamento d’uso, né occupazione abusiva si erano verificate rispetto a quanto oggetto della predetta concessione;
- la Regione Campania con l’atto prot. n. 2019.0486720 dell’1.8.2019, diretto al Comune di Amalfi e per conoscenza alla ricorrente, alla luce di quanto sostenuto nelle predette osservazioni, ha chiesto al Comune di Amalfi di trasmettere “i titoli urbanistici e paesaggistici relativi al manufatto in questione”.
- il Comune di Amalfi, con l’atto n. 11929 del 22.8.2019, ha rappresentato che “agli atti di questo ufficio non risultano titoli abilitativi di natura urbanistica e/o paesaggistica per la realizzazione dei manufatti ubicati sull’area di cui alla concessione demaniale marittima n. 82/2016, pertanto gli immobili in questione sono da ritenersi realizzati abusivamente”;
- da ultimo la Regione Campania, con provvedimento n. 124075 del 26 febbraio 2020 -pervenuto, via pec, il 28.2.2020- attesa la riconducibilità della condotta contestata all’ipotesi disciplinata dall’art. 47 lett. f) del codice della navigazione, ha dichiarato “la decadenza della concessione demaniale marittima n. 83/16” rilasciata alla ricorrente.
3. Il suddetto provvedimento decadenziale reca la seguente motivazione: “- la concessione demaniale marittima prevede all'art. 4, comma 1, che "la presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare da/ munirsi di ogni altra autorizzazione, concussione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore,
- tra i suddetti atti rientrano, senza alcun dubbio, gli stinsi titoli edilizi, paesaggistici ed ambientali;
- la circostanza evidenziata dà luogo ad un'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi' o di regolamenti, circostanza contemplata dall'art. 47 lett. f) codice della navigazione quale ipotesi di decadenza della concessione; in ogni caso, l'ammissione da parte dell'Amministrazione comunale dell'assenza di titoli abilitativi di natura urbanistica e/o paesaggistica nell'ambito della concessione demaniale marittima preclude la stessa possibilità di utilizzare il bene demaniale per gli scopi indicati nell'atto di concessione; pertanto, viene a concretizzarsi comunque una situazione di impossibilità di utilizzazione del bene demaniale; in forza di quanto esposto, la sussistenza dell'abuso edilizio/paesaggistico impedisce a questa Amministrazione di continuare a conferire efficacia al provvedimento rilasciato.………”.
4. Contro i suddetti provvedimenti insorgeva l’epigrafata ricorrente, evidenziando la piena illegittimità degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:
4.1 VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DELLA L. 1150/1942, DEGLI ARTT. 6 E 23 TER DEL D.P.R. 380/2001, DEL D.P.R. 31/2017 E DELL’ALLEGATO A, DELL’ART. 47 DEL R.D. 327/1942 E DELL’ART. 19 DEL REG. NAV. N. 328 DEL 15.2.1952. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DI MOTI-VAZIONE E DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA’.
Il provvedimento n. 124075 del 26 febbraio 1020 della Regione Campania sarebbe illegittimo, in quanto nessuna inadempienza agli obblighi discendenti dalla concessione 83/2016 ha commesso la ricorrente. Invero sarebbe incontroverso che i manufatti oggetto della concessione demaniale 83/2016 sono stati realizzati agli inizi del 1900, che gli stessi erano sicuramente presenti nel 1935, e che gli stessi risultano anche censiti in catasto sin dal 1939, alle particelle n. 491 sub 1 e 491 sub 2 del foglio 7 del Comune di Amalfi; all’epoca della costruzione dei manufatti de quibus non occorreva dunque alcun titolo abilitativo né edilizio, né paesaggistico, risultando antecedenti sia alla legge Urbanistica (1942) che all’apposizione del vincolo paesaggistico (1955).
Anche le analisi del tecnico istruttore del Comune di Amalfi, relativamente alle difformità riscontrate rispetto alle planimetrie allegate alla concessione del 2011, sarebbero errate.
Invero, viene segnalato che il raffronto è stato compiuto tra le planimetrie esistenti “tra il 1998 e il 2011” e non anche con quelle allegate alla concessione del 2012, richiamate dalla n. 83 del 2016, e rilevato che, salva l’irrilevanza edilizia di tali manufatti, che costituiscono opere di arredo non necessitanti né di titolo edilizio, ex art. 6 del D.P.R. 380/2001, né di autorizzazione paesaggistica ex art. D.P.R. 31/2017, anch’essi sarebbero esistenti da tempo immemorabile, quantomeno dal 1940, come risulterebbe in maniera certa da foto dell’epoca. La differenza tra le planimetrie del 1998 e quelle del 2011 sarebbe dipesa da una maggiore precisione delle seconde rispetto alle prime, non da opere aggiunte successivamente alle prime.
Lo stesso varrebbe anche con riferimento all’asserita rettifica della forma ad L del fabbricato adibito ad officina, anch’esso effettuata decenni fa, per una superficie di appena 1,1 mq.
In ogni caso, le pretese “innovazioni” sarebbero rappresentati nei grafici allegati alla concessione demaniale n. 121 del 2011 e, soprattutto, in quella n. 83 del 24.10.2016, che rinvia alla n. 100/12.
Non vi sarebbe dunque alcuna violazione degli obblighi discendenti dalla concessione, posto che nella concessione 83/2016 (e nei grafici da essa richiamati), di cui è stata dichiarata la decadenza, è stata rappresentato correttamente l’attuale stato dei luoghi.
4.2 VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DELLA L. 1150/1942, DEGLI ARTT. 6 E 23 TER DEL D.P.R. 380/2001, DEL D.P.R. 31/2017 E DELL’ALLEGATO A, DELL’ART. 47 DEL R.D. 327/1942 E DELL’ART. 19 DEL REG. NAV. N. 328 DEL 15.2.1952. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PRO-PORZIONALITA’ DELLE SANZIONI, DI IMPARZIA-LITA’ DELLA P.A. E DI ASSUNZIONE DI ATTI IN AUTOTUTELA. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA’.
I provvedimenti sarebbero altresì viziati da eccesso di potere per illogicità, carenza istruttoria e difetto di motivazione, atteso che solo nel 2019/2020, dopo cioè che sono state rilasciate nel corso di 80 anni decine di concessioni demaniali ed effettuati numerosi sopralluoghi e verifiche, si è affermata l’abusività di manufatti esistenti da notevole tempo, senza alcuna giustificazione, anche in punto di pubblico interesse, circa la scelta di dichiarare la decadenza di una concessione demaniale a danno di soggetto giuridico del tutto incolpevole. Il provvedimento di decadenza, pertanto, si porrebbe anche in contrasto con il principio di affidamento. Del tutto errato sarebbe anche l’istituto utilizzato, decadenza dalla concessione, rispetto alla fattispecie asseritamente ricorrente. Ciò in quanto se effettivamente la consistenza immobiliare data in concessione fosse abusiva, come asserito dal Comune, avrebbe dovuto essere rimossa in autotutela la concessione demaniale 83/2016, piuttosto che dichiararsi la decadenza per pretese violazioni degli obblighi discendenti dalla stessa.
4.3 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E SEGG. DELLA L. 241/1990, COME SUCC. MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVA-ZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA.
La Regione Campania, in violazione degli artt. 3, 7 e segg. della l. 241/1990, non avrebbe in alcun modo riscontrato le giustificazioni fornite nel corso del procedimento dalla società ricorrente, se non con generiche, e, quindi, immotivate, affermazioni.
In tal modo, pertanto, si sarebbe verificato un mero simulacro di procedimento, con violazione dei principi di partecipazione del privato al procedimento amministrativo e di imparzialità della P.A., senza alcuna valutazione nel merito.
5. In data 19.5.2020 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nell’interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ufficio locale marittimo di Amalfi, per resistere al ricorso e, in via preliminare, sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni difese;
6. In data 29.5.2020 si è altresì costituita in giudizio la regione Campania, per respingere i motivi di ricorso e confutare le argomentazioni ex adverso prospettate;
7. Con ordinanza n.383/2020, pubblicata il 1.7.2020, questo Tribunale ha accolto la richiesta di adozione della misura cautelare, evidenziando, anche sulla base della perizia tecnica asseverata, versata in atti da parte ricorrente a sostegno dei motivi di ricorso e non controdedotta, il grave pregiudizio rappresentato dalla società ricorrente in ipotesi di esecuzione del provvedimento gravato
nonché la palesata circostanza per cui lo stato dei luoghi sarebbe nella sostanza coincidente con quello rappresentato nelle planimetrie allegate alla concessione n.100/2012, richiamate dall’atto concessorio n.83/2016;
8. All’udienza del 25 novembre 2020 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento con il quale la Regione Campania ha disposto la decadenza della concessione demaniale marittima da ultimo volturata in favore della società ricorrente (concessione n.83/2016), ai sensi dell’art.47, lett. f) del codice della navigazione, di cui al r.d.30.3.1942, n.327, in riferimento a quanto previsto dall’art.4.1 della concessione n.83/16 ("la presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra riportato e, pertanto, non esime il titolare da/ munirsi di ogni altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti dalle norme in vigore”).
Il provvedimento decadenziale è stato adottato per inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione, in esito alla riscontrata violazione della disciplina edilizio/urbanistica e paesaggistica per la presenza di opere abusive, come rilevate negli atti istruttori, realizzate sine titulo.
In particolare, nel verbale istruttorio prot.n.6854 del 7.6.2019, redatto dal tecnico istruttore del Comune di Amalfi, si constata quanto segue: “costruita su suolo demaniale. Durante il sopralluogo dell'Ufficio Locale Marittimo del 10.12.1998 si verificava Io stato dei luoghi consistente in: un corpo centrale formato da un piano terra e soprastante piano primo b..] collegati da una scala interna in cemento armato; un secondo manufatto b...] destinato a laboratorio carpenteria; un terzo ed ultimo corpo di fabbrica [...) adibito a servizio igienico.
Lo stato attuale sostanzialmente corrisponde allo stato dei luoghi rilevato durante il sopralluogo dell'Ufficio Locale Marittimo del 10.12.1998 e riportato nei grafici allegati alla concessione 121/2011. Tuttavia da un confronto tra le planimetrie si riscontra che tra il 1998 e il 2011 furono realizzate le fioriere antistanti il fabbricato principale e il laboratorio, nonché il basamento di un gradino che circonda il fabbricato principale. Invece, rispetto allo stato attuale, si nota che l'originaria forma ad L del fabbricato adibito ad officina è stata rettificata in forma di rettangolo, con un aumento della superficie coperta.
Inoltre si rileva che il piano terra del fabbricato maggiore è utilizzato come abitazione e non come ufficio, con un cambio di destinazione d'uso, mentre il fabbricato adibito ad officina non possiede i requisiti minimi previsti dal d.Lgs 81/2001, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non sono stati reperiti agli atti di questo ufficio titoli abilitativi per la realizzazione delle opere o altri documenti oltre quelli indicati. Si precisa, tuttavia, che il faldone relativo alla concessione demaniale è stato trasferito, dal 20.11.2007, dal Comune di Amalfi alla Regione Campania”.
Sulla base di quanto rilevato dal tecnico comunale, nonché dall’Ufficio Locale Marittimo, in estrema sintesi, alla società ricorrente (subentrata medio tempore nel rapporto concessorio) viene contestato:
- in termini generali, l’assenza di titoli abilitativi per la struttura principale;
- per ulteriori opere, le seguenti difformità rispetto alla concessione n.121/2001:
a) realizzazione di fioriere antistanti il fabbricato principale e il laboratorio realizzate tra il 1998 e il 2011;
b) realizzazione di un basamento di un gradino che circonda il fabbricato principale;
c) aumento della superficie coperta (l'originaria forma ad L del fabbricato adibito ad officina è stata rettificata in rettangolo);
d) variazione d’uso, da ufficio ad abitazione, del piano terra del fabbricato maggiore;
e) il fabbricato ad uso officina non possiede i requisiti minimi previsti dal D.Igs 81/2001, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. In via preliminare, il Collegio conviene sulla fondatezza dell’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, con esso, delle strutture dipendenti (Ufficio Locale Marittimo- Guardia Costiera di Amalfi), sollevata dall’Avvocatura erariale nella memoria del 21.5.2020. Come correttamente osservato, infatti, gli atti impugnati sono stati adottati dalla Regione Campania e dal Comune di Amalfi, mentre gli atti imputabili all’Ufficio Locale Marittimo (verbali di accertamento e note informative agli organi competenti) rivestono mero carattere istruttorio e comunque endoprocedimentale.
Considerato che l’azione proposta riveste esclusivamente carattere impugnatorio, sussistono pertanto le condizioni per dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, con esso, delle strutture dipendenti (Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera di Amalfi), con conseguente estromissione dal giudizio.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
4. Ad avviso del Collegio, coglie nel segno la censura, riportata ai par. 4.1 e 4.2 della parte in fatto della presente sentenza, afferente al tema del rapporto fra contestazione avanzata con il provvedimento impugnato e stato dei luoghi, come riscontrato negli elaborati planimetrici allegati ai provvedimenti concessori.
Rileva, in proposito, la ricorrente (non smentita sul punto dalle controparti), anche per il tramite di articolata perizia asseverata (versata in atti e parimenti non controdedotta), che:
- nell’anzidetto verbale istruttorio, il tecnico comunale ha confermato che lo stato attuale dei luoghi corrisponde sostanzialmente a quello riprodotto negli allegati alla concessione demaniale n.121/2011 (ad eccezione di ulteriori opere abusive, come sopra descritte, che il Comune ritiene essere state realizzate fra il 1998 e il 2011);
- per la struttura principale, l’opera, con le sue attuali consistenze, è stata realizzata intorno agli anni trenta del secolo scorso. Oltre agli indizi specificamente menzionati nella perizia di parte, la risalenza di tali opere sarebbe attestata vieppiù nella perizia di parte a firma del geom. Francesco RO, versata quale allegato n.1 alla concessione demaniale n.121/2011;
- la concessione oggetto di pronuncia decadenziale (n.83/2016) rinvia, per quanto concerne lo stato dei luoghi, agli allegati alla concessione demaniale n.100/12, successivamente volturata a beneficio dell’odierna ricorrente nel 2014. Negli allegati a tale concessione sono indicati sia le fioriere antistanti il fabbricato principale e il laboratorio, sia il basamento di un gradino che circonda il fabbricato principale. Le stesse sarebbero in ogni caso opere assoggettate al regime dell’edilizia libera, ai sensi dell’art.6 D.p.r. n.380/2001 (quanto al profilo edilizio) e al punto A.10 del D.p.r. n.317/2017 (quanto a quello paesaggistico);
- quanto al cambiamento dell’originaria forma ad L in struttura di forma rettangolare, la variazione, anch’essa risalente nel tempo, è comunque contenuta nella tolleranza costruttiva del 2%, implicando una variazione di appena 1,1 mq.;
- le restanti contestazioni (modifica della destinazione d’uso- da ufficio ad abitazione- e carenza dei requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs.n.81/2008), sono generiche e, soprattutto, non tengono conto della disciplina recata dall’art.23-ter D.p.r. n.380/2001, in merito alle modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti.
Rispetto a tali argomentazioni, come già osservato, le Amministrazioni intimate non hanno replicato, posto che il Comune di Amalfi non si è costituito in giudizio mentre la Regione Campania, sebbene costituita, ha prodotto solo argomentazioni generiche (e inconferenti) a sostegno del provvedimento, relative alla natura vincolata dell’atto e al carattere intuitus personae della concessione e, dunque, alla (astratta) pretesa carenza dell’interesse a ricorrere, laddove invece le ragioni prospettate da parte ricorrente hanno, più correttamente, focalizzato l’attenzione sulla contestata abusività delle opere e sull’utilizzo del rimedio decadenziale.
Tanto premesso, ad avviso del Collegio è comunque dirimente rilevare che il provvedimento impugnato in via immediata (la decadenza della concessione n.83/2016) costituisce atto a contenuto sanzionatorio, rientrante nel genus della revoca sanzionatoria.
Come la giurisprudenza ha reiteratamente osservato, il provvedimento decadenziale delle concessioni demaniali marittime presuppone l’accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti dal titolo o altrimenti dalla legge, imponendosi il temperamento del limite della proporzionalità e della ragionevolezza (cfr. Tar Liguria, 18.2.2020, n.132; Tar Roma, 5.6.2019, n.7298). Il principio in questione trova specifico recepimento per le irregolarità di tipo edilizio relative alla concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, oltre che nei principi generali, sopra richiamati, nel disposto di cui all’art.1, co.2 ter d.l. n.400/93, convertito dalla L.n.494/93, come introdotto dall’art.1, co.250, L.n.296/2006, secondo il quale “le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296”.
Ora, nella fattispecie in esame, manca da parte dell’autorità procedente (Regione) qualsivoglia approfondimento in merito sia alla gravità degli addebiti (ossia delle violazioni urbanistiche e paesaggistiche), che alla rimproverabilità delle opere asseritamente abusive, considerato (sul punto non può che concordarsi con la prospettazione di parte ricorrente), che:
- la società ricorrente è subentrata nella titolarità del rapporto concessorio solo nel 2014;
- la contestata presenza di opere abusivamente realizzate avrebbe dovuto, ove mai ce ne fossero i presupposti, condurre all’adozione dei coerenti provvedimenti di autotutela delle concessioni demaniali (compresa da ultimo quella poi dichiarata decaduta), sub specie di annullamento d’ufficio, in quanto le opere contestate sono ragionevolmente antecedenti all’atto concessorio.
Il provvedimento dichiarativo della decadenza è pertanto illegittimo:
- in via diretta, sotto un duplice profilo: a) nella misura in cui, in violazione di legge nonché dei principi che governano la materia sanzionatoria, non ha considerato i profili della gravità e della rimproverabilità al soggetto inciso delle violazioni di carattere edilizio-urbanistico/paesaggistico riscontrate dal Comune di concerto con l’Autorità marittima; b) ha esercitato il potere sanzionatorio, anziché quello di autotutela nei riguardi dell’atto concessorio (previa valutazione dei presupposti di legge);
- in via derivata, in quanto gli atti del Comune, dichiarativi dell’abusività della struttura principale e dei manufatti ulteriori, come sopra rappresentati, presentano l’evidente difetto di istruttoria, in relazione alla presumibile datazione delle opere, e di motivazione, per le ragioni (non replicate) evidenziate da parte ricorrente.
Per quanto precede, risultano pertanto illegittimi gli atti del Comune dichiarativi dell’abusività delle opere contestate.
5. Per le ragioni sopra evidenziate, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle strutture da esso dipendenti, il ricorso va accolto, e per l’effetto, vanno annullati i seguenti provvedimenti:
- atto della Regione Campania dichiarativo della decadenza della concessione demaniale marittima n.83/2016, di cui al prot. 124075 del 26.2.2020;
- atti del Comune di Amalfi dichiarativi dell’assenza di titoli legittimanti l’edificazione dei manufatti, di cui ai prot.n.11929 del 22.8.2019 e 17015 del 19.11.2019;
Le spese di giudizio seguono la soccombenza delle Amministrazioni soccombenti per venire liquidate come in dispositivo a favore della ricorrente, e sussistendo nondimeno valide ragioni per omettere l’addebito alla ricorrente in favore del Ministero intimato ed estromesso, in considerazione della natura della controversia e della finalità ragionevolmente cautelativa dell’evocazione in giudizio dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle strutture da esso dipendenti, con conseguente estromissione dal giudizio;
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto della Regione Campania dichiarativo della decadenza della concessione demaniale marittima n.83/2016, di cui al prot. 124075 del 26.2.2020, nonché gli atti del Comune di Amalfi dichiarativi dell’assenza di titoli legittimanti l’edificazione dei manufatti, di cui ai prot.n.11929 del 22.8.2019 e 17015 del 19.11.2019;
- condanna altresì la Regione Campania e il Comune di Amalfi, in ragione della metà ciascuno, al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Nulla per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO