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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6065/24 RG iscritta in data 31.7.24, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Celeste Lenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via Udine n. 30;
RICORRENTE
E
(CF: ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 3.4.25, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.24, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 17.6.11 e che dalla loro unione erano nati i figli (24.11.11) Controparte_1 Per_1
e (23.4.14), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che, con Per_2 sentenza non definitiva depositata in data 26.10.16 era stata dichiarata la separazione dei coniugi, per poi definirsi il giudizio di separazione con sentenza del 13.1.20 con la quale era state decise le ulteriori questioni, con accoglimento della domanda di addebito e disciplina del mantenimento, dandosi atto che era stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte del TM a carico del resistente.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con previsione di un assegno di mantenimento in favore dei minori.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, all'esito della rinnovazione della notifica, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Sentita la ricorrente, non essendovi provvedimenti temporanei da assumere, la causa era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Ne segue che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Nessuna statuizione va emessa con riferimento all'affido del figlio, atteso che, in data 3.5.19, il
Tribunale per i minori ha pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, ancora in vigore.
Pertanto, deve darsi atto che la responsabilità genitoriale, stante il provvedimento di decadenza di cui sopra, è esercitata in via esclusiva dalla madre.
Quanto al diritto di visita del padre verso i minori, considerato che il resistente fu allontanato per problemi di tossicodipendenza, non risultando alcun recupero, essi vanno sospesi, disponendosi che potranno essere ripresi solo all'esito di un percorso di disintossicazione con esito positivo ed un percorso di sostegno alla genitorialità con esito positivo da parte del resistente.
Per il mantenimento dei figli minori, si ignora quale sia l'attività lavorativa svolta dal resistente, di talchè, in mancanza di ulteriori elementi, va confermato quanto già statuito nel corso del giudizio di separazione, disponendo un assegno di mantenimento per ciascun figlio di € 200,00 da versarsi mensilmente alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, dovendo entrambi i genitori contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio impone la loro compensazione, considerando, tra l'altro, la condotta processuale del resistente che, non costituendosi, non si è opposto di fatto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra nata a Parte_1
Battipaglia l'8.8.86 e , nato NB (Germania) il 17.2.75, celebrato Controparte_1 in data 17.6.11 nel Comune di Battipaglia e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Dà atto dell'affido esclusivo alla madre del minore, stante l'efficacia del provvedimento di decadenza a carico del padre;
3) Determina in € 200,00 l'assegno di mantenimento da corrispondersi entro il dieci di ogni mese per ciascun minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) Dispone che ciascuno dei genitori partecipi nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
5) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
6) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7.4.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi