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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 180/2020 R.G., avverso la sentenza n. 247/2020 pronunciata il 5.6.2020 dal Tribunale di Campobasso (proc. n. 489/2018 R.G.), avente ad oggetto mutuo ipotecario;
TRA
( ), in persona del procuratore speciale e l. r., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Alberto Toffoletto,
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Domenico D'Amico, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO
pag. 1 di 8 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Nel merito: riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 247 emessa dal Tribunale di
Campobasso in data 5-8 giugno 2020 per ciascuno e tutti i motivi di impugnazione illustrati, rigettando tutte le domande formulate dal signor , perché infondate CP_1 sia in fatto sia in diritto e condannando lo stesso alla restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado, oltre agli interessi e rivalutazione.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
Per l'appellato: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto per le Parte_1 causali di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Campobasso n.247/2020; condannare la al pagamento delle spese di giudizio del presente grado Parte_1
d'appello; in subordine, nella denegata ed increduta ipotesi di riforma parziale della sentenza impugnata, delibare comunque la nullità della clausola del contratto di mutuo che disciplina il tasso di mora e per l'effetto condannare in ogni caso l'appellata alle spese di lite del presente grado d'appello.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 247 del 5.6.2020, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ha: CP_1 Parte_1
dichiarato la nullità, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., della clausola del contratto di mutuo stipulato tra le parti con atto pubblico del 18.12.2006 rogato dal notaio , con cui sono stati pattuiti interessi ab origine usurari;
Persona_1
dichiarato la natura gratuita del contratto di mutuo suddetto e, quindi, non dovuti gli interessi da parte del;
CP_1
dichiarato che il non era obbligato a corrispondere gli interessi per le rate CP_1 scadute versate e che per le rate a scadere la ha diritto a percepire il solo Parte_1 capitale residuo, con esclusione di ogni interesse, ad eccezione di imposte e tasse;
pag. 2 di 8 condannato la banca a rifondere a controparte le spese processuali e quelle di c.t.u.
L'odierno appellato ha agito per la nullità parziale del contratto di mutuo ex art. 1419 comma 2 c.c., chiedendo in via principale di dichiarare nulla la clausola relativa agli interessi moratori, in quanto la misura convenuta, pari al 7,450%, era superiore al tasso soglia per la categoria di credito corrispondente alla data di stipula del contratto (7,155%), con conseguente declaratoria di debenza del solo capitale;
in via gradata ha chiesto di rilevare la nullità per indeterminatezza del tasso variabile convenuto, per illecita manipolazione del tasso interbancario europeo a seguito della sanzione inflitta dalla
Authority UE al 4.12.2013, con conseguente rideterminazione degli interessi nel tasso minimo dei Bot.
Il primo giudice ha recepito quanto prospettato in via principale dall'appellato, ritenendo che il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall'art. 2 della l. n.
108/1996 trovi applicazione sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori e che non rilevi quale parametro utile ai fini del calcolo dell'usura in tema di interessi moratori quello della maggiorazione di 2,1 punti percentuali dei TEG medi pubblicati in sede ministeriale, richiamando, a tale riguardo, l'ordinanza della Cassazione n. 27442/2018 e disattendendo le contrarie prospettazioni difensive della banca, fondate sull'opposto orientamento giurisprudenziale;
ha escluso la sussistenza di una valida ragione giustificativa della clausola di salvaguardia di cui all'art. 4 del contratto di mutuo, in quanto la misura del tasso soglia era già conosciuta al momento della stipula;
infine ha ritenuto che al superamento del tasso soglia per i soli interessi moratori consegua la sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c. della trasformazione del rapporto da oneroso a gratuito e, quindi, l'esclusione della debenza anche degli interessi corrispettivi.
2. Avverso la sentenza, notificata l'8.6.2020, ha proposto appello con atto Parte_1 di citazione notificato l'8.7.2000, chiedendone la riforma integrale, previa sua inibitoria, ove ritenuta dotata di efficacia esecutiva.
Si è costituito in giudizio , il quale ha insistito nel rigetto dell'avversa CP_1 impugnazione e, comunque, in ipotesi di riforma parziale della sentenza impugnata, nella dichiarazione di nullità della clausola del contratto di mutuo che disciplina il tasso di mora.
Con ordinanza del 27.6.2021 l'istanza di inibitoria, in quanto relativa a pronuncia di accertamento relativa alla debenza degli interessi, per sua natura priva di efficacia esecutiva, è stata rigettata.
pag. 3 di 8 Quindi, all'esito dell'udienza del 25.1.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello principale si articola in quattro censure, con cui si deduce: 1) l'inapplicabilità al tasso di mora delle soglie antiusura nei termini indicati dal tribunale e, in ogni caso, la limitazione della sanzione di nullità alla clausola di mora, con conseguente debenza di tutte le somme corrisposte a qualsiasi altro titolo;
2) l'illogicità dell'affermazione relativa alla invalidità della clausola di salvaguardia, tale da escludere in radice l'usurarietà dei tassi;
3) l'inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. all'intero contratto e, quindi, anche alla debenza degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti;
4)
l'ingiustizia, anche in ipotesi di conferma della sentenza impugnata, della pronuncia di condanna alle spese del primo grado.
3. Il primo motivo è fondato.
Non possono nutrirsi dubbi in merito all'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, ma non nei termini indicati dal tribunale.
Le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 19597 del 18.9.2020, dando seguito a un orientamento di legittimità già affermatosi (Cass., n. 26286 del 17.10.2019; Cass., n.
22890 del 13.9.2019; Cass., n. 27442 del 30.10.2018; Cass., n. 5598 del 6.3.2017; Cass.,
pag. 4 di 8 n. 5324 del 4.4.2003), hanno definitivamente chiarito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, dal momento che la stessa “intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
Nel riassumere il dato letterale della disciplina di riferimento (art. 1815 comma 2 cod. civ.; art. 644 comma 4 cod. pen., art. 2 comma 4 della l. n. 108/1996 e art. 1 comma 1 d.l. n.
394/2000, conv. dalla l. n. 24/2001) e gli argomenti posti a sostegno delle contrapposte tesi, la Suprema corte ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non siano estranei all'interesse moratorio, nella prospettiva di una più compiuta tutela al debitore, che non riceverebbe adeguata garanzia dall'applicazione dell'istituto della riduzione ad equità di cui all'art. 1384 cod. civ., la quale sarebbe per forza di cose casistica e difforme sul piano nazionale.
L'autonomo rilievo della disciplina di contrasto all'usura consente, poi, di escludere il rilievo dello mancato computo degli interessi moratori nelle voci dei decreti ministeriali ai fini della rilevazione del t.e.g.m. e, quindi, del relativo tasso soglia, dal momento che la normazione secondaria non può vincolare l'attività interpretativa del giudice.
Il recepimento dell'interpretazione delle Sezioni unite, ribadita anche in pronunce successive (Cass., n. 31615 del 4.11.2021; Cass., n. 16526 del 13.6.2024) comporta conseguenze in tema di determinazione del tasso soglia antiusura relativamente agli interessi moratori.
Non è corretto il metodo indicato dal primo giudice, che, in violazione degli insegnamenti della Suprema corte, ha operato il confronto tra due termini tra loro disomogenei, omettendo di considerare la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, prevista dall'art. 3 comma 4 del d. m. applicabile.
La Cassazione ha affermato che il rispetto del principio di simmetria, già affermato dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018 (secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2 comma 1 l. n.
108/1996, e il tasso effettivo globale della singola operazione), comporta la necessità di utilizzare criteri oggettivi e statistici, quali sono quelli contenuti nella rilevazione ministeriale, quando essa contenga (come nel caso oggetto di giudizio) l'indicazione dei tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali;
così come per gli interessi corrispettivi la legge ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso – soglia, analogamente per gli interessi moratori pag. 5 di 8 “l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali”.
Posto che il criterio di rilevazione dei tassi medi, introdotto dal legislatore del 1996, consente un giudizio oggettivo sulla sussistenza dell'usura, realizzando un equilibrio ragionevole, in un mercato concorrenziale, tra la posizione del prestatore e quella del prenditore di danaro, analoga funzione è realizzata dalle rilevazioni della AN d'LI sulla maggiorazione media, prevista nel mercato, a titolo di interesse moratorio.
Non rileva in senso contrario la circostanza che la misura media dell'incremento suddetto sia rilevata dalla AN d'LI a soli fini statistici (che, peraltro, l'istituto motiva con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo, ed evitare un innalzamento delle soglie), in quanto il presupposto è comune rispetto a quello sotteso alla rilevazione dei tassi medi corrispettivi: nel mercato concorrenziale del credito “il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli
e della vigilanza ad esso propria”.
Ciò che rileva è, quindi, l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica, rispetto ai quali può dirsi che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.
La rilevazione contenuta, sia pure a fini conoscitivi, nell'art. 3 dei decreti ministeriali che indicano i tassi effettivi globali medi (compreso il decreto del 21.9.2006, vigente al momento della stipula del mutuo) costituisce, quindi, il parametro oggettivo di comparazione, che consente valutazioni basate il più possibile su dati fattuali di tipo statistico medio, e quindi prive di quella discrezionalità che porterebbe inevitabilmente ad applicazioni difformi.
Le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il principio di diritto secondo cui “la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del t.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: <
pag. 6 di 8 Una volta riconosciuta l'operatività del principio di simmetria, la soluzione praticata dalle
Sezioni unite del 2020 è l'unica che consente di pervenire alla individuazione oggettiva di tassi moratori “fuori mercato” e per tale motivo usurari.
L'applicazione del principio di diritto stabilito dalle Sezioni unite del 2020 comporta il rilievo del mancato superamento della soglia antiusura per gli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo ipotecario del 18.12.2006, oggetto di causa.
Il decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 21.9.2006, riguardante la rilevazione del trimestre settembre – dicembre 2006, applicabile al contratto oggetto di causa, stabilisce, all'art. 3 comma 4 che “i tassi effettivi globali medi di cui all'art.
1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta
a fini conoscitivi dalla AN d'LI e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Applicando lo stesso metodo indicato dalle Sezioni unite del 2020, al t.e.g.m. relativo agli interessi corrispettivi per il tipo di operazione ("mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile"), pari al 4,77% deve essere aggiunto lo spread di mora del 2,1%, maggiorando il risultato ottenuto (6,87%) del 50% (art. 2 del d. m., secondo cui ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi riportati nella tabella devono essere aumentati della metà).
Il tasso moratorio pattuito nel contratto di mutuo oggetto di causa (7,45%) risulta, quindi, inferiore al tasso soglia (10,305%) risultante dal calcolo sopra indicato.
4. Le ulteriori questioni, poste con il secondo e il terzo motivo, restano assorbite, dovendosi tuttavia osservare, per mera completezza, che le Sezioni unite del 2020 hanno affermato un principio di diritto rilevante anche in relazione alla questione della debenza degli interessi, in forza del quale, in caso di superamento della soglia antiusura, come sopra determinata, in relazione agli interessi moratori “si applica l'art. 1815 comma 2 cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 comma 1 cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.
Deve, poi, darsi atto della mancata riproposizione da parte dell'appellato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., della questione della nullità del tasso variabile basato sul parametro Euribor per
"illecita manipolazione del tasso interbancario europeo", non affrontata dal primo giudice perché assorbita.
pag. 7 di 8 5. La pronuncia di accoglimento integrale dell'impugnazione impone la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, di cui va disposta la compensazione integrale, sussistendo gravi motivi (v. Corte cost. n. 77 del 2018), desumibili dalla circostanza che sulla questione rilevante per la decisione non vi era, al momento dell'introduzione del giudizio, uniformità di vedute nella giurisprudenza di legittimità e di merito e che poco dopo l'instaurazione del giudizio di appello si è avuto l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite del 2020.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 247/2020 pronunciata il
5.6.2020 dal Tribunale di Campobasso, proposto da con citazione Parte_1 notificata l'8.7.2020, nei confronti di , così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal;
CP_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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