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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/05/2024, n. 5683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5683 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE dr.ssa Anna Baroncini in data 15.5.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2258/2023 R.G. cont.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , rappresentate e difese dall'Avv. Valerio Femia
[...] Parte_9
presso il cui studio in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, elettivamente domiciliate
RICORRENTI
E
[...]
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la se- de dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari, avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione dell'anzianità di servizio e differenze retributive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2023, le ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso il Controparte_1
, causa avente ad oggetto:
[...]
1) l'accertamento e la declaratoria del diritto al riconoscimento integrale, sia ai fini econo- mici, sia giuridici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
2) la declaratoria del proprio diritto all'l'esatta ricostruzione della carriera, previa disappli- cazione dell'art.569 del DLgs 297/1994, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, con riconoscimento dell'intera anzianità giu- ridica pregressa maturata e non attribuita in considerazione dell'intero servizio pre ruolo svolto;
3) per l'effetto la condanna del convenuto ad effettuare nuovamente la ricostru- CP_1
zione della carriera con conseguente inquadramento nella relativa fascia stipendiale ed adeguamento degli attuali trattamenti stipendiali;
4) la condanna dell'amministrazione al pagamento in loro favore di eventuali differenze re- tributive maturate per effetto della suddetta ricostruzione, da quantificarsi in separato giudizio;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deducevano le ricorrenti a sostegno della pretesa azionata: di essere assistenti amministrativi ( e o collaboratori Pt_1 Parte_2 Pt_7 Parte_9
scolastici ( , e , cosiddetti ATA, immessi definitiva- Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_8
mente in ruolo dal nelle date per ciascuno specificate;
CP_2
di avere iniziato a rendere la propria prestazione professionale a tempo determinato svol- gendo servizio di precariato negli anni scolastici per ciascuna dedotti e di essersi vista rico- nosciuta un'anzianità nettamente inferiore al servizio effettivamente svolto, con conseguen- te inserimento in una fascia stipendiale che non rispecchia l'effettiva anzianità di servizio;
che tale ricostruzione di carriera operata sulla base della normativa nazionale vigente - in specie art.569 del DLgs 297/1994 e CCNL Comparto Scuola del 2009 - risulta illegittima, disattendendo totalmente la Direttiva comunitaria 1999/70/CE che stabilisce il divieto di di- scriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato,
2 laddove svolgono la stessa mansione, determinando un danno di carriera, patrimoniale e pensionistico.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il – di Controparte_1 cui l costituisce una mera articolazione periferica – si costitui- Controparte_1
Contr va, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del e la prescrizione parziale del credito, nonché contestando la fondatezza nel merito della pretesa – in virtù di considerazioni legate al rapporto tra le fonti del diritto – pretesa di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni do- cumentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da sentenza.
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente rigettarsi, in quanto infondata, l'eccezione di difetto di legittimazione Contr passiva in favore del sollevata dal . Controparte_1
Org La ricostruzione di carriera è infatti attività propria del datore di lavoro – il appunto - mentre il Ministero dell'Economia svolge una mera funzione di “solvens” rispetto alle deter- minazioni dell'amministrazione di appartenenza.
Deve del pari rigettarsi l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive reclamate, in quanto prospettata in modo generico, senza indicare il “dies a quo” assunto per il suo de- corso, né precisare a quale prescrizione - quinquennale o decennale – si intenda fare rife- rimento.
L'art 569 del d.lgs. 297/94 (intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) stabilisce: “
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo pre- stato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre an- ni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei con- tratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 feb- braio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio mili- tare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli ef- fetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono
3 fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi prece- dentemente non riconoscibili”.
L'art. 570 dello stesso d.lgs. prevede: “1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo
e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono consi- derate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il rico- noscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
Il deduce di avere ricostruito la carriera delle ricorrenti valutando al momento della CP_1
loro assunzione a tempo indeterminato il periodo preruolo sulla base del sopra citato dispo- sto della legge nazionale ed è comunque fuor di dubbio che non abbia proceduto al ricono- scimento integrale del suddetto servizio.
D'altronde, il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale
ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, succes- sivamente, i CCNL 4 agosto 1995, 1° agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 lu- glio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3 a 8 anni -).
La clausola 4 dell'Accordo Quadro, intitolata “Principio di non discriminazione”, prevede, nei suoi punti 1 e 4:
1) Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non pos- sono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato compa- rabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
4) I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro do- vranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo inde- terminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
4 La Corte di Giustizia CE aveva già avuto modo di pronunciarsi in materia con la sentenza
13.9.2007 n. 307 e con la sentenza n.444 del 22.12.2010 Persona_1 Per_2
).
[...]
La Corte ha precisato che “La clausola, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impie- go. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice… (punto 78 sent. ); …si deve ram- Persona_3
mentare che gli amministrati qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità …” (punto 82 sentenza Gavieiro).
Si deve quindi concludere innanzitutto che il giudice italiano debba applicare, attesa la su- periorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria in esame, di per sé sufficiente- mente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello Stato pur in qualità di datore di lavoro privato.
Ai fini dell'applicabilità della clausola 4 è poi irrilevante il fatto che la disparità di trattamento produca effetto quando il lavoratore è ormai stato assunto a tempo indeterminato dato che, come si legge nella sentenza CGUE Valenza ed altri: “34. Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza Rosado
Santana, cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell'8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 37).
35. Infatti…le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo in- determinato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare
l'anzianità e l'esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo. Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione dell'anzianità e dunque per la fissazione del livello della retri- buzione, quelli effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, sen- za che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristi- che inerenti a queste ultime. Poiché la discriminazione contraria alla clausola 4
5 dell'accordo quadro, di cui le ricorrenti…si asseriscono vittime, riguarda i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratrici a tempo determinato, nessun rilievo presenta la circostan- za che esse nel frattempo siano divenute lavoratrici a tempo indeterminato (v., in tal sen- so, sentenza Rosado Santana, cit., punto 42). 36. Inoltre, occorre rilevare che la clausola
4 dell'accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando criteri diffe- renti siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta né dal testo di detta disposizione, né dal contesto in cui questa si colloca, che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a rapporti di lavo- ro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in senso contrario (sentenza
Rosado Santana, cit., punto 43). 37. Escludere a priori l'applicazione dell'accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare – in spre- gio all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 – l'ambito della protezione concessa ai lavo- ratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamen- te restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza Rosado
Santana, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).”.
Ciò premesso, la Corte di Giustizia ha pure chiarito che “ La nozione di condizioni di impie- go di cui alla clausola 4 punto 1…deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato , di scatti di anzianità che
l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato;
la clausola 4, punto1, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla me- ra circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno
Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato.” (sentenza Del Cerro Alonso ).
La Corte di Giustizia, ribadendo questi principi, nella sentenza ha affermato: “La Per_2 mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento inter- no e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessa-
6 to è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione
l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro appli- cazione uniforme negli Stati membri …( punto 43 ); la nozione di “ condizione oggettiva “ richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare conte- sto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale di- sparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria…” (punto 55 ).
Di tali principi la Suprema Corte ha fatto puntuale applicazione con riferimento alla presente fattispecie, statuendo che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art.569 del DLgs n.297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, nel- la parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti di due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disappli- care la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 31150/2019).
Non è in discussione che le ricorrenti nel periodo di precariato abbiano svolto le medesime mansioni del personale di ruolo della medesima qualifica e che pertanto l'unica differenza nel servizio prestato sia da ravvisarvi nella sua natura a tempo determinato o indeterminato.
Alla luce dei certificati di servizio in atti, non oggetto di specifica contestazione, ed in as- senza di evidenti errori di metodo e/o di calcolo, non vi è dunque motivo per disattendere la ricostruzione del servizio pre ruolo di ciascuna ricorrente così come operata nell'atto intro- duttivo, da riconoscersi integralmente ai fini giuridici ed economici.
Alla luce di quanto sinora esposto, sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurispru- denza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 del
DLgs 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carrie- ra delle ricorrenti in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo.
7 Orbene, l'anzianità di servizio si dovrà computare integralmente, tenendo conto delle an- nualità corrispondenti agli incarichi di supplenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge
124/99.
Conseguentemente le ricorrenti hanno diritto per il periodo di precariato alla ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici in applicazione delle disposizioni contrattuali pre- viste per il personale assunto a tempo indeterminato, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate sino al deposito del ricorso, da quantificarsi in separato giudizio.
Il resistente va pertanto condannato a ricostruire l'anzianità di servizio a fini giuri- CP_1
dici ed economici della ricorrente considerando integralmente i periodi di servizio effettiva- mente prestato dall'anno scolastico 2005/2006 sino all'assunzione a tempo indeterminato e a corrisponderle le differenze retributive maturate sino al deposito del ricorso, come sopra quantificate, oltre interessi legali.
Deve per contro rigettarsi l'ulteriore domanda di riconoscimento in favore di Parte_1
e di un ulteriore anzianità “di ruolo”, pretesa non sorretta da alcuna specifi- Parte_3
ca allegazione ma espressa unicamente e lapidariamente nelle conclusioni del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede:
1) dichiara, previa disapplicazione delle ricostruzioni di carriera delle ricorrenti, il diritto al riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero del servizio di pre ruolo svol- to da ciascuna come segue:
per periodo precariato dall' a. s. 2000/2001 all' a. s. 2012/2013 con rico- Parte_1 noscimento dell'intero servizio preruolo pari ad anni 9 mesi 0 giorni 8; Or
per periodo precariato dall' s. 2000/2001 all' a.s.2010/2011 con Parte_2 riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo pari ad anni 9 mesi 9 giorni 10; Org_ Org_
per periodo precariato dall' 2006/2007 all' 2011/2012 con rico- Parte_3 noscimento dell'intero servizio pre ruolo pari ad anni 5, mesi 4 giorni 4;
per periodo precariato dall'a.s.2001/2002 all'a. s. 2009/2010 con ricono- Parte_4
8 scimento dell'intero servizio pre ruolo pari ad anni ad anni 8 mesi 10 giorni 27; Or per periodo precariato dall' 2008/2009 all' s. Parte_5 Org_3
2018/2019 con riconoscimento dell'intero servizio pre ruolo pari ad anni 3 mesi 6 giorni 21; Org_ Org_
per periodo precariato dall' 2002/2003 all' 2010/2011 con ri- Parte_6 conoscimento dell'intero servizio pre ruolo pari ad anni 8 mesi 9 giorni 17;
per periodo precariato dall'a .s. 1997/1998 all'a.s.2004/2005 con ricono- Parte_7 scimento dell'intero servizio pre ruolo pari ad anni 7 mesi 5 giorni 18; Org_ Org_
per periodo precariato dall' 2001/2002 all 2015/2016 con ri- Parte_8 conoscimento dell'intero servizio pre ruolo pari ad anni 6 mesi 9 giorni 10; Org_ Org_
per periodo precariato dall' 2000/2001 all' 2010/2011 Parte_9 con riconoscimento dell'intero servizio pari ad anni 9 mesi 7 giorni 14;
2) accerta e dichiara, in disapplicazione dell' art. 569 D.Lgs 297/1994 e in ossequio al prin- cipio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE il diritto delle ricor- renti al riconoscimento dell'intera anzianità giuridica pregressa maturata e non attribuita in considerazione dell'intero servizio pre ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeter- minato;
3) per l'effetto condanna l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostru- zione della carriera con il riconoscimento nei termini suddetti, conseguente applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico, conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutesi nel tempo, nonché conseguente adeguamento degli attuali trattamenti stipendiali.
4) condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle eventuali differenze retributi- ve maturate per effetto del riconoscimento di quanto sopra, da quantificarsi cin separato giudizio;
5) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
6.000,00 compresi esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difen- sore antistatario.
Roma, 15.5.2024
Il GIUDICE
Dott.ssa Anna Baroncini
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