Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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16 novembre 1990
16 novembre 1990
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Pistoia, sentenza 24/10/2022, n. 883Provvedimento: R.G. 866/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISTOIA Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 866/2018 del R.G.A.C., pendente tra c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Godi del Foro di Prato e dall'avv. Marika Devaux del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Martina Giovannelli in Quarrata, Via Europa n. 20, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 08/03/2018; - parte opponente - contro (p.iva ), in …Leggi di più...
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- art. 649 c.p.c.·
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- opposizione a decreto ingiuntivo·
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- risoluzione del contratto·
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