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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2024, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 19.3.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 22155/2023 R.G., alla quale è riunita quella n.
18207/2023 R.G. relativa alla precedente fase ex art. 445 bis c.p.c.
TRA
- , nat a Resina il 25.5.1960 Parte_1
- , nato a [...] il [...] Parte_2
- , nato a [...] il [...] Parte_3
- , nato a [...] il [...] Parte_4
- , nato a [...] il [...] Parte_5
- , nato a [...] il [...] Controparte_1
Tutti nella qualità di eredi di nato Ad Ercolano il 10.10.1946 e Persona_1 deceduto il 10.7.2023, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Ferrante
- ricorrenti -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2021 (al quale veniva assegnato il n. 18207/2022
R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, il de cuius Persona_1 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa “all'assegno di invalidità civile
o in subordine alla pensione di inabilità totale o all'indennità di accompagnamento e alla CP_ pensione di inabilità totale”, sulla base della domanda amministrativa inoltrata all' l'11.2.2021.
Rappresentava che la competente commissione medica (con verbale definito il 18.2.2022) lo aveva riconosciuto invalido “solo nella misura del 68%.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione rappresentando che: Persona_2
“Il periziando è invalido all'86 (ottantasei)% dal mese di maggio del Persona_1
2022 con revisione al mese di maggio del 2024.
Non sussistono i requisiti clinici e medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Il 10.7.2023 il ricorrente decedeva e gli eredi, costituitisi in giudizio, dichiaravano, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del ctu.
Questi ultimi, poi, con il ricorso in esame, depositato il 24.11.2023 (al quale veniva assegnato il n. 22155/2023 R.G.), proponevano opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza deducendo la sussistenza in capo al defunto - fin dalla domanda amministrativa - del requisito sanitario relativo “alla pensione di inabilità totale e all'indennità di accompagnamento, o alla pensione di inabilità totale o in subordine all'assegno mensile di con decorrenza dalla domanda amministrativa del 11/02/2021 alla data del decesso avvento il 10.7.2023”, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
***
Il ricorso è inammissibile.
Esso, infatti, è stato depositato solo il 24.11.2023 e, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione dei ricorrenti di dissenso alle conclusioni del ctu nominato nella precedente fase di Atp (Art. 445 bis, 6° comma, c.p.c.).
Ed invero, visto che tale dichiarazione di dissenso è stata depositata il 24.10.2023, il ricorso in opposizione doveva essere depositato entro il 23.11.2023 (caduto di giovedì), mentre è stato depositato solo il 24.11.2023.
CP_ Deve, inoltre, evidenziarsi che alcuna opposizione è stata presentata dall' in relazione alle suindicate conclusioni del ctu.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la sussistenza in capo al del cuius il requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile a decorrere dal maggio 2022 al 10.7.2023 (data del decesso).
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a CP_ carico dell' e vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione alle risultanze del procedimento per ATPO;
b) dichiara che era persona invalida nella misura dell'86% a Persona_1 decorrere dal l'1.5.2022 al 10.7.2023; c) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ d) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
In Napoli, il 19.3.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 19.3.2024 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 22155/2023 R.G., alla quale è riunita quella n.
18207/2023 R.G. relativa alla precedente fase ex art. 445 bis c.p.c.
TRA
- , nat a Resina il 25.5.1960 Parte_1
- , nato a [...] il [...] Parte_2
- , nato a [...] il [...] Parte_3
- , nato a [...] il [...] Parte_4
- , nato a [...] il [...] Parte_5
- , nato a [...] il [...] Controparte_1
Tutti nella qualità di eredi di nato Ad Ercolano il 10.10.1946 e Persona_1 deceduto il 10.7.2023, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Ferrante
- ricorrenti -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_2
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2021 (al quale veniva assegnato il n. 18207/2022
R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, il de cuius Persona_1 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa “all'assegno di invalidità civile
o in subordine alla pensione di inabilità totale o all'indennità di accompagnamento e alla CP_ pensione di inabilità totale”, sulla base della domanda amministrativa inoltrata all' l'11.2.2021.
Rappresentava che la competente commissione medica (con verbale definito il 18.2.2022) lo aveva riconosciuto invalido “solo nella misura del 68%.
CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione rappresentando che: Persona_2
“Il periziando è invalido all'86 (ottantasei)% dal mese di maggio del Persona_1
2022 con revisione al mese di maggio del 2024.
Non sussistono i requisiti clinici e medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Il 10.7.2023 il ricorrente decedeva e gli eredi, costituitisi in giudizio, dichiaravano, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del ctu.
Questi ultimi, poi, con il ricorso in esame, depositato il 24.11.2023 (al quale veniva assegnato il n. 22155/2023 R.G.), proponevano opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza deducendo la sussistenza in capo al defunto - fin dalla domanda amministrativa - del requisito sanitario relativo “alla pensione di inabilità totale e all'indennità di accompagnamento, o alla pensione di inabilità totale o in subordine all'assegno mensile di con decorrenza dalla domanda amministrativa del 11/02/2021 alla data del decesso avvento il 10.7.2023”, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
***
Il ricorso è inammissibile.
Esso, infatti, è stato depositato solo il 24.11.2023 e, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione dei ricorrenti di dissenso alle conclusioni del ctu nominato nella precedente fase di Atp (Art. 445 bis, 6° comma, c.p.c.).
Ed invero, visto che tale dichiarazione di dissenso è stata depositata il 24.10.2023, il ricorso in opposizione doveva essere depositato entro il 23.11.2023 (caduto di giovedì), mentre è stato depositato solo il 24.11.2023.
CP_ Deve, inoltre, evidenziarsi che alcuna opposizione è stata presentata dall' in relazione alle suindicate conclusioni del ctu.
Conseguentemente, deve essere dichiarata la sussistenza in capo al del cuius il requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile a decorrere dal maggio 2022 al 10.7.2023 (data del decesso).
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a CP_ carico dell' e vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione alle risultanze del procedimento per ATPO;
b) dichiara che era persona invalida nella misura dell'86% a Persona_1 decorrere dal l'1.5.2022 al 10.7.2023; c) compensa le spese di lite tra le parti;
CP_ d) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
In Napoli, il 19.3.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano