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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nelle cause di previdenza obbligatoria promossa da:
, con l'Avv. Mastrocinque Parte_1
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1
dall'avvocato Battiato, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 31.7.24 la ricorrente chiedeva dichiararsi che non vi è alcun indebito relativa alla ds agricola e alla indennità di malattia non avendo mai ricevuto notizia della cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni 2016 e 2017.
L resisteva. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato.
In particolare l ha provato la regolare notifica alla ricorrente dei provvedimenti CP_1 di cancellazione in data 13.1.23, che la stessa non ha mai contestato, essendo ora decaduta dalla possibilità di richiedere l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione negli elenchi stessi.
Peraltro va detto che nel presente ricorso la ricorrente, stante comunque la sussistenza di detti provvedimenti di cancellazione, neppure chiede di provare di aver svolto invece regolarmente attività lavorativa, quale primo momento di conoscibilità del disconoscimento avvenuto. Per cui, pur a voler non ritenere valide le notifiche dei provvedimenti di cancellazione, al massimo la notifica dell'indebito avrebbe funzione recuperatoria del termine per impugnarli, ma non determinerebbe in alcun modo la insussistenza ex se dell'indebito. Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese possono essere compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso
2. nulla per le spese
Taranto, 14.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il giudice dott.ssa Maria LEONE ha pronunziato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nelle cause di previdenza obbligatoria promossa da:
, con l'Avv. Mastrocinque Parte_1
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1
dall'avvocato Battiato, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso del 31.7.24 la ricorrente chiedeva dichiararsi che non vi è alcun indebito relativa alla ds agricola e alla indennità di malattia non avendo mai ricevuto notizia della cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni 2016 e 2017.
L resisteva. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato.
In particolare l ha provato la regolare notifica alla ricorrente dei provvedimenti CP_1 di cancellazione in data 13.1.23, che la stessa non ha mai contestato, essendo ora decaduta dalla possibilità di richiedere l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione negli elenchi stessi.
Peraltro va detto che nel presente ricorso la ricorrente, stante comunque la sussistenza di detti provvedimenti di cancellazione, neppure chiede di provare di aver svolto invece regolarmente attività lavorativa, quale primo momento di conoscibilità del disconoscimento avvenuto. Per cui, pur a voler non ritenere valide le notifiche dei provvedimenti di cancellazione, al massimo la notifica dell'indebito avrebbe funzione recuperatoria del termine per impugnarli, ma non determinerebbe in alcun modo la insussistenza ex se dell'indebito. Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese possono essere compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso
2. nulla per le spese
Taranto, 14.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE