Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 16/03/2026, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01801/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01165/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Prejanò, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in OL alla via L. Settembrini n. 110;
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in OL, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione di rivendita ordinaria di tabacchi n. -OMISSIS- ed annessa Ricevitoria Lotto -OMISSIS- ex art. 25 della Legge n. 1293/1957, sita in OL alla Via -OMISSIS- emesso, dall’ADM – DT Campania, e notificato al Sig. -OMISSIS-, al suo indirizzo di PEC -OMISSIS- - senza data e con Protocollo come da segnatura di Protocollo - in data 02/07.01.2026;
nonché degli atti presupposti e conseguenti e, per essi, anche: b) la comunicazione notificata, dall’ADM – DT Campania, al Sig. -OMISSIS-, al suo indirizzo di PEC -OMISSIS- - senza data e con Protocollo come da segnatura di Protocollo - in data 10.12.2025, con la quale si comunicavano, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di Rinnovo della concessione;
c) la comunicazione notificata, dall’ADM – DT Campania, al Sig. -OMISSIS-, al suo indirizzo di PEC -OMISSIS- - senza data e con Protocollo come da segnatura di Protocollo - in data 11.02.2026, con la quale si comunicava allo stesso, ad agli Uffici competenti, l’avvenuto rigetto del rinnovo della concessione con contestuale revoca della gerenza provvisoria rilasciata con prot. N. -OMISSIS- e chiusura delle stesse privative fiscali in oggetto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Dir. Terr. Campania - Ufficio dei Monopoli Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. MO AS Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di aver chiesto, ex art. 25 della Legge n. 1293/1957, il rinnovo, per un ulteriore novennio, a decorrere dal 01.10.2024, della concessione della Rivendita di Tabacchi n. -OMISSIS-, ed annessa ricevitoria Lotto -OMISSIS-;
- che, con nota protocollo n. -OMISSIS-, l’ADM comunicava ad esso ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo ex art. 25 della Legge n. 1293/1957;
- di aver presentato memorie;
- di aver precisato, in particolare, che la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell’anno 2019, rispetto alla quale era stata disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, non poteva essere riconducibile alle cause di esclusione previste dall’art. 6 della Legge n. 1293/1957 in quanto, originariamente, corredata con la sospensione condizionale della pena;
- che l’Amministrazione, ciò nonostante, adottava il provvedimento impugnato;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi: 1) gli atti impugnati non indicano la data in cui sono stati adottati; 2) il ricorrente ha espressamente chiesto la sua audizione senza che la stessa sia stata disposta prima dell’emanazione del provvedimento di rigetto; 3) carenza di motivazione; il ricorrente ha dimostrato, indipendentemente dalla condanna penale riportata per fatti avvenuti nell’anno 2012, la propria affidabilità economica nella gestione dell’attività di rivendita di Tabacchi, il diniego al rinnovo ex art. 25 L. 1293/1957, nel bilanciamento tra l’interesse pubblico e la dimostrata affidabilità, per costante giurisprudenza amministrativa sarebbe oltremodo sproporzionato;
Ritenuto che il ricorso è infondato;
- che, infatti, quanto alla prima censura, la mancata indicazione della data nel provvedimento è irrilevante ai fini della sua validità (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II stralcio, n. 10887/2021);
- che, in ogni caso, la data del provvedimento impugnato si evince dal protocollo, indicato nella pec con cui il diniego è stato comunicato;
- che, quanto alla seconda censura, ai sensi dell’art. 10 l. n. 241/1990, il privato ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, ma non di essere sentito oralmente; sicché, benché la parte ricorrente abbia espressamente chiesto tale audizione, il provvedimento impugnato non può essere considerato illegittimo sol perché tale audizione non è stata effettivamente disposta; come ritenuto in giurisprudenza, l’audizione personale non è obbligatoria se non è espressamente prevista da norme di settore (T.a.r. Veneto, sez. III, n. 1583/2025);
- che, comunque, il contraddittorio è stato ampiamente garantito, sicché non si vede quale vulnus il ricorrente abbia potuto subire a causa della mancata audizione personale; pertanto, sarebbe comunque applicabile l’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990;
- che, quanto alla terza censura, è anch’essa infondata;
- che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) della l. n. 1293/1957, non può gestire un magazzino chi abbia riportato condanne “ per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena ”;
- che, nel caso di specie, il ricorrente ha subito una condanna di tal natura con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 1°.3.2025, con la sospensione condizionale della pena;
- che, tuttavia, il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato revocato in data 15.01.2025;
- che, pertanto, deve ritenersi corretta la decisione dell’Amministrazione, atteso che – ove la sospensione condizionale della pena sia stata successivamente revocata – deve escludersi che il condannato goda di tale beneficio, con piena operatività della preclusione di cui all’art. 6 l. n. 1293/1957;
- che, come correttamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il “ mancato godimento della sospensione condizionale della pena non può infatti letteralmente non ricomprendere anche il caso in cui la sospensione inizialmente concessa venga successivamente meno poiché anche in questa seconda ipotesi il condannato non godrebbe, seppur per un fatto sopravvenuto, della sospensione della pena ”;
- che, pertanto, in base alla lettera della legge, non può condividersi la tesi di parte ricorrente, secondo cui il rinnovo sarebbe precluso solo in caso di condanna senza concessione di pena sospesa e non anche in caso di condanna con sospensione della pena poi revocata;
- che, come pure eccepito dall’Avvocatura dello Stato, anche in base alla ratio della norma, il disvalore connesso alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è analogo a quello della revoca del beneficio in questione in un momento successivo, sicché non si vede perché il rinnovo dovrebbe essere precluso solo nel caso in cui tale beneficio non sia stato concesso ab origine;
- che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 1165 dell’anno 2026;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO AS Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Consigliere
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MO AS Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.