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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 6 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappr. pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina;
appellante contro
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in c.da Sfaranda appellata contumace
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 5 luglio 2018 la sig.ra Controparte_1
premesso di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
NT LA EB per n. 102 giornate nel 2011 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, impugnava il provvedimento del 6 novembre 2015 con cui l' le aveva intimato la restituzione della somma di € Pt_1
2.437,05 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici. Sostenendo di avere regolarmente lavorato ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione Pt_1
delle somme ingiustamente trattenute
Si costituiva in giudizio l'istituto deducendo preliminarmente la decadenza della domanda proposta, a suo dire, oltre i termini di cui all'art. 22 del D.L. 7/70.
Con sentenza n. 15/24 del 10.01.24 il tribunale di Patti, in accoglimento della domanda della sig.ra , ordinava la reiscrizione della ricorrente negli elenchi Controparte_1 anagrafici del comune di residenza per l'anno 2011 per 102 giornate;
annullava il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge e, conseguentemente, condannava l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla restituzione delle Pt_1
somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese.
Osservava il decidente che l' non avrebbe fornito documentazione idonea a Pt_1
comprovare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici, non potendosi considerare prova idonea la prima pagina dell'elenco di variazione poiché l'annotazione apposta in calce alla stessa della data di pubblicazione non risultava sottoscritta da nessun soggetto legittimato, apparendo postuma e priva di valore legale, non riportando neppure il numero di protocollo. Pertanto, mancando il dies a quo non poteva parlarsi di decadenza.
Tale termine non poteva farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non veniva specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi.
Inoltre,- proseguiva il decidente- dall'escussione dei testi ammessi, era emerso chiaramente che la ricorrente nell'anno in questione aveva lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della ditta NT LA EB, per
102 giornate, eseguendo le direttive del datore.
Con ricorso del 10 luglio 2024 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellante insisteva nella già evidenziata e preliminare decadenza sostanziale del diritto di procedere alla contestazione della cancellazione ai sensi dell'art. 22 del d.l. n.
Pag. 2 di 7 7/70 e nel conseguente rigetto delle domande spiegate ex adverso in primo grado considerate anche nel merito infondate, con spese vinte per l'integrale giudizio.
L'appellata, benché regolarmente citata, con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Carmela Bonina, ritualmente ricevuta in data 10.11.24, non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti, indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'istituto appellante insiste sulla decadenza maturata evidenziando che controparte sarebbe stata cancellata con la seconda variazione trimestrale del 2014 dalle liste anagrafiche dei lavoratori del Comune di residenza pubblicata dal 15.09.14 al
30.09.14 e che pertanto, anche in presenza di ricorso alla commissione CISOA, ex art. 11 del d.lgs 375/1993, alla data di iscrizione a ruolo del giudizio n. 2332/2018 RG, risalente al 05.07.2018, era già decaduta dal diritto e il ricorso al Tribunale risulterebbe proposto ben oltre il termine dei 120 giorni dalla definitività della cancellazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 22 del D.L. 7/70 e 11 del D.Lgs. 375/73
Il motivo di appello è fondato.
Risulta integrata nella fattispecie l'invocata fattispecie decadenziale avuto riguardo alla data di pubblicazione telematica dell'elenco di variazione trimestrale equivalente ex lege ad una forma di notifica per i lavoratori interessati.
Nel secondo elenco nominativo trimestrale del 2014 riguardante il
[...]
prodotto dall'istituto unitamente alla memoria di costituzione di primo Controparte_2
grado effettivamente risulta inserito il nominativo della predetta appellata con l'operata cancellazione delle 102 giornate lavorative per l'anno 2011.
È stata pure prodotta la prima pagina dell'elenco ove risulta una attestazione della pubblicazione di detto elenco avvenuta sul sito Internet dal 15/09/2014 al 30/09/2014 e apposta in calce proprio sotto la firma digitale del OR della Sede Provinciale dell' il che costituisce un elemento di prova sufficiente per ritenere detto Pt_1
adempimento avvenuto ritualmente nei termini ivi indicati.
Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla Pt_1
notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di
Pag. 3 di 7 disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del
Dl 6\7\2011 n. 98 convertito nella l 15\7\2011 n. 111, (vigente ratione temporis).
Non è poi revocabile in dubbio l'efficacia probatoria dei documenti informatici versati agli atti del giudizio dall' . Pt_1
L'art. 20 del d.lgs 82/2005 prevede infatti che: “
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico
a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il file di cui si discute reca la sottoscrizione del OR , legale rappresentante Pt_1 dell' su base territoriale, con il meccanismo previsto dall'art. 3, Controparte_3
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993 il quale prescrive che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è dunque legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, in questo caso il OR della Sede Provinciale dell' . Pt_1
Pag. 4 di 7 In ordine a tali modalità di notifica in via telematica è stata effettivamente sollevata questione di legittimità costituzionale che è stata negativamente risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto - puntualizza la Corte costituzionale - i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. 82/2012 per tale forma di Pt_1
pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui Pt_1
l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista Pt_1 dalla disposizione censurata”. Profili di illegittimità che, tuttavia, questa Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
Dunque, dal 30 settembre 2014, ovvero alla scadenza del periodo di pubblicazione, è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e, stante il suo inutile decorso per la mancata proposizione, alla scadenza (30.10.2014) ha preso avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Essendo quest'ultimo scaduto alla data del 27.2.2015, il ricorso al Tribunale di Patti avvenuto, come già detto, solo in data 5.07.18, è tardivo.
Né evidentemente qui rileva, ai fini di scongiurare gli effetti della decadenza, l'inutile proposizione all' del ricorso amministrativo avverso l'indebito avvenuta il Pt_1
9/01/2018. La definitiva cancellazione comporta anche la perdita della prestazione previdenziale così come maturata nel periodo coperto dalla cancellazione stessa.
Pag. 5 di 7 Vale, infine, solo la pena di precisare che, se è sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
Stante l'accoglimento del primo motivo, le ulteriori doglianze nel merito pure avanzate con l'appello restano assorbite.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n.37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a
Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. Pertanto, va
Pag. 6 di 7 disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta Pt_1
le domande proposte dalla sig.ra con ricorso del 6 luglio 2018; esonera Controparte_1
l'appellata dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa
Luisa Paternò.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 6 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 327/2024 R.G. promossa da
in persona del legale rappr. pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto per mandato generale alle liti, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio di Messina;
appellante contro
, nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1
residente in c.da Sfaranda appellata contumace
Avente ad oggetto: cancellazione elenchi anagrafici braccianti agricoli
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Patti del 5 luglio 2018 la sig.ra Controparte_1
premesso di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
NT LA EB per n. 102 giornate nel 2011 e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, impugnava il provvedimento del 6 novembre 2015 con cui l' le aveva intimato la restituzione della somma di € Pt_1
2.437,05 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici. Sostenendo di avere regolarmente lavorato ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione Pt_1
delle somme ingiustamente trattenute
Si costituiva in giudizio l'istituto deducendo preliminarmente la decadenza della domanda proposta, a suo dire, oltre i termini di cui all'art. 22 del D.L. 7/70.
Con sentenza n. 15/24 del 10.01.24 il tribunale di Patti, in accoglimento della domanda della sig.ra , ordinava la reiscrizione della ricorrente negli elenchi Controparte_1 anagrafici del comune di residenza per l'anno 2011 per 102 giornate;
annullava il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge e, conseguentemente, condannava l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla restituzione delle Pt_1
somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese.
Osservava il decidente che l' non avrebbe fornito documentazione idonea a Pt_1
comprovare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici, non potendosi considerare prova idonea la prima pagina dell'elenco di variazione poiché l'annotazione apposta in calce alla stessa della data di pubblicazione non risultava sottoscritta da nessun soggetto legittimato, apparendo postuma e priva di valore legale, non riportando neppure il numero di protocollo. Pertanto, mancando il dies a quo non poteva parlarsi di decadenza.
Tale termine non poteva farsi decorrere nemmeno dalla data della nota impugnata, stante la palese genericità della stessa ove non veniva specificato l'anno di cancellazione dagli elenchi.
Inoltre,- proseguiva il decidente- dall'escussione dei testi ammessi, era emerso chiaramente che la ricorrente nell'anno in questione aveva lavorato regolarmente come bracciante agricola alle dipendenze della ditta NT LA EB, per
102 giornate, eseguendo le direttive del datore.
Con ricorso del 10 luglio 2024 proponeva appello l' . Pt_1
L'appellante insisteva nella già evidenziata e preliminare decadenza sostanziale del diritto di procedere alla contestazione della cancellazione ai sensi dell'art. 22 del d.l. n.
Pag. 2 di 7 7/70 e nel conseguente rigetto delle domande spiegate ex adverso in primo grado considerate anche nel merito infondate, con spese vinte per l'integrale giudizio.
L'appellata, benché regolarmente citata, con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Carmela Bonina, ritualmente ricevuta in data 10.11.24, non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti, indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'istituto appellante insiste sulla decadenza maturata evidenziando che controparte sarebbe stata cancellata con la seconda variazione trimestrale del 2014 dalle liste anagrafiche dei lavoratori del Comune di residenza pubblicata dal 15.09.14 al
30.09.14 e che pertanto, anche in presenza di ricorso alla commissione CISOA, ex art. 11 del d.lgs 375/1993, alla data di iscrizione a ruolo del giudizio n. 2332/2018 RG, risalente al 05.07.2018, era già decaduta dal diritto e il ricorso al Tribunale risulterebbe proposto ben oltre il termine dei 120 giorni dalla definitività della cancellazione prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 22 del D.L. 7/70 e 11 del D.Lgs. 375/73
Il motivo di appello è fondato.
Risulta integrata nella fattispecie l'invocata fattispecie decadenziale avuto riguardo alla data di pubblicazione telematica dell'elenco di variazione trimestrale equivalente ex lege ad una forma di notifica per i lavoratori interessati.
Nel secondo elenco nominativo trimestrale del 2014 riguardante il
[...]
prodotto dall'istituto unitamente alla memoria di costituzione di primo Controparte_2
grado effettivamente risulta inserito il nominativo della predetta appellata con l'operata cancellazione delle 102 giornate lavorative per l'anno 2011.
È stata pure prodotta la prima pagina dell'elenco ove risulta una attestazione della pubblicazione di detto elenco avvenuta sul sito Internet dal 15/09/2014 al 30/09/2014 e apposta in calce proprio sotto la firma digitale del OR della Sede Provinciale dell' il che costituisce un elemento di prova sufficiente per ritenere detto Pt_1
adempimento avvenuto ritualmente nei termini ivi indicati.
Tale pubblicazione, com'è noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla Pt_1
notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di
Pag. 3 di 7 disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art 38 comma 7 del
Dl 6\7\2011 n. 98 convertito nella l 15\7\2011 n. 111, (vigente ratione temporis).
Non è poi revocabile in dubbio l'efficacia probatoria dei documenti informatici versati agli atti del giudizio dall' . Pt_1
L'art. 20 del d.lgs 82/2005 prevede infatti che: “
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico
a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Il file di cui si discute reca la sottoscrizione del OR , legale rappresentante Pt_1 dell' su base territoriale, con il meccanismo previsto dall'art. 3, Controparte_3
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39 del 1993 il quale prescrive che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Nel caso di emanazione di atti amministrativi a mezzo di sistemi informatici e telematici, la firma autografa è dunque legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, in questo caso il OR della Sede Provinciale dell' . Pt_1
Pag. 4 di 7 In ordine a tali modalità di notifica in via telematica è stata effettivamente sollevata questione di legittimità costituzionale che è stata negativamente risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 45\2021 depositata il 23/3/2021. Sul punto, la Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Piuttosto - puntualizza la Corte costituzionale - i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. 82/2012 per tale forma di Pt_1
pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrale. Pertanto, ha in conclusione precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui Pt_1
l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità di notifica prevista Pt_1 dalla disposizione censurata”. Profili di illegittimità che, tuttavia, questa Corte non ravvisa, prevedendo comunque detta circolare un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo.
Dunque, dal 30 settembre 2014, ovvero alla scadenza del periodo di pubblicazione, è iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e, stante il suo inutile decorso per la mancata proposizione, alla scadenza (30.10.2014) ha preso avvio l'ulteriore termine dei 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. Essendo quest'ultimo scaduto alla data del 27.2.2015, il ricorso al Tribunale di Patti avvenuto, come già detto, solo in data 5.07.18, è tardivo.
Né evidentemente qui rileva, ai fini di scongiurare gli effetti della decadenza, l'inutile proposizione all' del ricorso amministrativo avverso l'indebito avvenuta il Pt_1
9/01/2018. La definitiva cancellazione comporta anche la perdita della prestazione previdenziale così come maturata nel periodo coperto dalla cancellazione stessa.
Pag. 5 di 7 Vale, infine, solo la pena di precisare che, se è sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
Stante l'accoglimento del primo motivo, le ulteriori doglianze nel merito pure avanzate con l'appello restano assorbite.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio ne va disposto l'esonero, alla luce della recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione n.37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a
Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a
“prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”.
Nel caso in esame risulta che l'originaria ricorrente aveva, in primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. Pertanto, va
Pag. 6 di 7 disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta Pt_1
le domande proposte dalla sig.ra con ricorso del 6 luglio 2018; esonera Controparte_1
l'appellata dalle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa
Luisa Paternò.
Pag. 7 di 7