Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 05/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00508/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2025, proposto da
AR DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Antonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cremona e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Prefetto e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
nei confronti
ED YD, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 21.11.2024 (pratica P-CR/L/Q/2024/102676), con il quale la Prefettura di Cremona ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato che aveva rilasciato su istanza del ricorrente in favore del sig. YD ED;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. DI AR, in data 18.3.2024, ha chiesto il nulla osta al lavoro subordinato in favore del sig. YD ED per assumerlo come muratore part time , e il nulla osta è stato rilasciato il 24.5.2024.
2.- Sennonché il 17.6.2024 la Prefettura di Cremona ha comunicato l’avvio del procedimento per la revoca del nulla osta, al quale è seguita la revoca, con il provvedimento in epigrafe del 21.11.2024, avente la seguente motivazione: “ Il datore di lavoro non ha provveduto a d integrare la documentazione richiesta entro il termine assegnato ”.
3.- Il provvedimento è stato impugnato sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, congiuntamente, con il medesimo difensore, con ricorso notificato il 24.1.2025, ma non depositato.
4.- Il 12.3.2025 il datore di lavoro, sig. DI AR, con lo stesso difensore, ha nuovamente impugnato il medesimo provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma stavolta ha agito da solo, e ha indicato il lavoratore sig. YD ED quale controinteressato.
5.- Il 20.3.2025 il datore di lavoro e il lavoratore, sempre tramite il medesimo avvocato, hanno notificato all’Avvocatura dello Stato una dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso giurisdizionale proposto.
6.- Il 16.4.2025 il lavoratore sig. YD ED, stavolta con un altro difensore, presentandosi come controinteressato, e affermando che “ La qualità di controinteressato è stata individuata dal ricorrente ”, ha manifestato opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
7.- Il 23.4.2025 il datore di lavoro ha quindi notificato al lavoratore e alla Prefettura l’atto di costituzione in giudizio davanti a questo Tribunale ai sensi dell’art. 48 c.p.a., e lo ha depositato il giorno seguente.
8.- Il lavoratore sig. YD ED, pur avendo proposto opposizione al ricorso straordinario, non si è costituito nel presente giudizio. L’Amministrazione invece si è costituita resistendo al ricorso.
9.- L’opposizione al ricorso straordinario è inammissibile.
9.1.- Essa infatti è stata proposta da un soggetto (il lavoratore) che, quantunque evocato quale controinteressato, non è tale, ma cointeressato, essendo evidente che egli ha interesse, come il datore di lavoro ricorrente, all’annullamento del provvedimento impugnato di revoca del nulla osta, perché in questo modo il nulla osta rivivrebbe, ed egli potrebbe proseguire il procedimento sottoscrivendo il contratto di soggiorno e chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La circostanza che egli sia stato qualificato come controinteressato nel ricorso straordinario non vale ad attribuirgli tale veste, poiché non può essere rimessa all’arbitrio del ricorrente l’attribuzione di posizioni giuridiche in capo ai soggetti cui scelga di notificare il ricorso straordinario (cfr. il precedente di questa Sezione 25.10.2024 n. 848).
Pertanto, sebbene qualificato nel ricorso straordinario come controinteressato, e sebbene presentatosi come tale proprio in virtù di quella qualificazione operata dal ricorrente, il lavoratore è e resta cointeressato.
9.2.- Nella sostanza è accaduto che il datore di lavoro e il lavoratore, cointeressati, dopo avere impugnato assieme il provvedimento, con l’assistenza del medesimo difensore, notificando il ricorso introduttivo del giudizio davanti a questo Tribunale, per qualche ragione hanno poi preferito non coltivare l’impugnazione proposta, e hanno deciso di non depositare il ricorso notificato, nonché di notificare poi una rinuncia allo stesso.
Nel frattempo il datore di lavoro ha nuovamente impugnato il medesimo provvedimento, stavolta da solo, e con ricorso straordinario, essendo ormai scaduto il termine per riproporre il ricorso giurisdizionale; nel farlo, egli ha qualificato il lavoratore quale controinteressato, e questi si è fatto assistere da un altro difensore, al solo scopo di proporre opposizione, riportando così la controversia davanti a questo Tribunale, senza poi avvalersi del nuovo difensore per la difesa nel presente giudizio, ove non si è nemmeno costituito.
9.3.- Per quanto esposto, ad avviso del Collegio vi è stato un abuso dello strumento dell’opposizione al ricorso straordinario.
Infatti il lavoratore, essendo cointeressato, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento con un ricorso straordinario (giacché erano scaduti i termini per il ricorso giurisdizionale), o autonomamente, o congiuntamente al datore di lavoro, come aveva fatto con il primo ricorso giurisdizionale poi abbandonato (si porrebbe poi la questione dell’ammissibilità di un ricorso straordinario proposto dopo un ricorso giudiziale notificato ma non depositato, questione che però è qui assorbita).
Egli invece non ha operato in questo modo, ma, in sede di ricorso straordinario, ha assunto la veste di apparente controinteressato, che non gli spettava, al solo scopo di riportare la controversia davanti al giudice amministrativo di primo grado, davanti al quale altrimenti non avrebbe potuto essere decisa, a meno che non fosse stata l’Amministrazione a proporre opposizione al ricorso straordinario.
9.4.- Va inoltre considerato che, alla luce dei principi enunciati da Cons. Stato, ad. pl., n. 15/2024, nel giudizio amministrativo il cointeressato può dispiegare solo un intervento principale entro il termine di decadenza per l’impugnazione e, in difetto, non può intervenire in giudizio, nemmeno con un intervento adesivo-dipendente.
Pertanto, nel caso in esame, il lavoratore YD ED non può essere parte del giudizio davanti a questo Tribunale a seguito dell’impugnazione proposta dal datore di lavoro DI AR.
Ne discende che, qualora l’opposizione al ricorso straordinario proposta dal primo fosse considerata ammissibile, egli dovrebbe poi essere estromesso dal giudizio davanti a questo Tribunale: ed è illogico ammettere che possa proporre opposizione, chiedendo che il ricorso sia trattato in sede giurisdizionale, un soggetto che in quella sede non può partecipare al giudizio.
10.- In conclusione, ritenuta l’inammissibilità dell’opposizione formulata dal sig. YD ED, e della consequenziale trasposizione del ricorso straordinario in questa sede giurisdizionale, va disposta la restituzione degli atti di causa al Ministero competente per la prosecuzione della trattazione in sede straordinaria.
11.- Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della natura processuale della pronuncia, emessa a seguito di rilievo officioso, compiuto all’udienza camerale del 28.5.2025 ex art. 73, 3° comma, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità dell’atto di opposizione e della consequenziale trasposizione del ricorso straordinario in questa sede giurisdizionale, disponendo, ai sensi dell’art. 48, comma 3, c.p.a., la restituzione del fascicolo all’Autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO