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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
3154/2025
Tribunale Ordinario di Palermo
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Silvia Ingrassia,
- Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.4.2025;
- Letti gli atti e le richieste formulate dalle parti;
- Ritenuto che l'intimante , producendo in giudizio il contratto di locazione concluso Parte_1 con e registrato in data 22.11.2012 - ove è prevista, all'art. 3, la durata di Controparte_1 sei anni con decorrenza dal 1°.12.2012 al 30.11.2018, rinnovabile per ulteriori anni sei –, nonché la disdetta inviata (tempestivamente) al conduttore in data 17.11.2023 al fine di evitare la seconda rinnovazione del contratto in vista della scadenza il 30.11.2024, ha assolto all'onere probatorio cui era tenuto ai fini dell'intimazione di sfratto per finita locazione;
- Ritenuto, di contro, che l'opposizione proposta da fondata sulla Controparte_1 detenzione dell'immobile di cui è stato chiesto il rilascio in forza di un contratto di locazione concluso tra le parti in data 9.10.1987, rinnovatosi automaticamente in data 9.10.2023 e avente naturale scadenza in data 8.10.2029, non appare, allo stato, fondata su prova scritta, idonea contrastare l'istanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. svolta dall'intimante, atteso che (fatta salva qualsivoglia determinazione verrà resa nella successiva fase di merito in ordine alla dedotta
“continuità soggettiva” dei contratti di locazione di cui si tratta), per stessa ammissione di parte intimata, il contratto in questione è stato concluso con un soggetto diverso dalla
[...]
Controparte_
- Ricordato, poi, che la corresponsione della indennità di avviamento, di cui all'art. 34 terzo comma della legge n. 392 del 1978, è condizione di procedibilità dell'azione esecutiva ma non condiziona la formazione del titolo esecutivo (per tutti, Cass. n. 13636/2001);
- Ritenuto che, ai fini dell'individuazione della data del rilascio, ex art. 56 L. n°392/1978, occorre avere riguardo, da un lato, al tempo della disdetta e, dall'altro, alle esigenze del conduttore di reperire altro immobile ove proseguire la propria attività, sicché risulta congruo fissare per il rilascio un termine di tre mesi;
P.Q.M.
visto l'art. 665 c.p.c., in accoglimento dell'istanza svolta dalla parte intimante,
- ORDINA a (p. iva ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, di rilasciare a , libero da persone e cose, l'immobile sito in Palermo (PA), Via della Parte_1
Libertà n. 103, piano primo, scala A int.
3 - contraddistinto al Catasto fabbricati di detto Comune al
Foglio n.33, Particella 168, sub. 4;
- visto ed applicato l'art. 56 L. n. 392/1978, considerate le ragioni della decisione, fissa la data del
9.7.2025 per il rilascio;
- visti gli artt. 426 e 447 bis c.p.c. dispone il mutamento del rito, fissando l'udienza del 29.9.2025, ore
9,30 per la prosecuzione del giudizio;
- assegna alla parte intimante (ora ricorrente) termine fino a 20 giorni prima dell'udienza suindicata, per deposito di memorie integrative e documenti, ed alla parte intimata (ora resistente) termine fino a 10 giorni prima dell'udienza suindicata, per deposito di memorie integrative e documenti;
- avverte le parti che, una volta disposto il mutamento del rito, la controversia si converte in un'ordinaria lite in materia locatizia, soggetta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D. Lgs.
28/2010.
Si comunichi.
Palermo, 8.4.2025
Il Giudice
Silvia Ingrassia