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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 30.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. iscritto al n. 59/2025 R.G. avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Marco Di Pietro, presso il cui studio in
Catania, via Vincenzo Giuffrida, 107/A, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t., c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso, ex art. 417/bis comma 1 c.p.c., dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3 [...]
, presso il cui Ufficio è eletto domicilio;
Resistente Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.2025, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, esponendo: a) di essere docente assunta con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2022, attualmente in servizio presso il Liceo Marchesi di Mascalucia (CT) e di essere stata utilizzata dal in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento CP_1
a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021; b) di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001, per l'attività lavorativa svolta a tempo determinato nel predetto anno scolastico per un totale di 242 giorni;
c) che l'Amministrazione corrisponde la retribuzione professionale docenti esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
d) che l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 prevede: “1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”; e) che il richiamo dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti;
f) che è illegittima la condotta dell'Amministrazione in danno dei docenti a tempo determinato per violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione posto dagli artt. 6 d.lgs. n. 368/2001 e 45 comma
2 d.lgs. n. 165/2001, nonché della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE.
Parte ricorrente, precisato di avere diffidato il affinché questi corrispondesse il CP_1
summenzionato emolumento senza ottenere positivo riscontro, indicate le somme chieste a titolo di
RPD, ha concluso chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , in favore di parte ricorrente, al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto,
a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €
1.408,44 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”. Fissata l'udienza per il 30.9.2025, con memoria depositata il 4.9.2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il , deducendo: 1) che la retribuzione professionale Controparte_1
docenti (RPD) è stata introdotta, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio, dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001 (che richiama l'art. 25 del CCNL del 31/8/1999); 2) che l'art. 25, comma 1, citato, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche;
3) che i contratti collettivi, succedutisi nel tempo, hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la suddetta disciplina, che deve ritenersi ancora vigente, anche con riferimento al citato art. 25 CCNL del 1999, con la conseguente limitazione della spettanza alla stessa platea dei destinatari, di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999, con esclusione pertanto dei docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria;
4) che in subordine, il ricorso va contenuto, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., solo per i periodi di documentata supplenza breve e saltuaria non coperti dal pagamento dell'emolumento in esame.
Tanto premesso, eccepita la prescrizione quinquennale e rilevato che l'Amministrazione scolastica non ha alcuna competenza nell'elargizione degli emolumenti di qualsiasi natura, ha concluso chiedendo: «Rigettare il ricorso;
- Disporre condanna generica ed illiquida nei limiti della prova raggiunta in ordine ai periodi ed ai contratti oggetto del presente giudizio;
- Contenere ogni statuizione nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale».
Sostituita l'udienza del 30.9.2025, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Oggetto della causa è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla Retribuzione Professionale
Docenti istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.3.2001, art. 7, in relazione al servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021 in virtù dei diversi contratti di insegnamento a tempo determinato, analiticamente indicati in ricorso e documentati.
Al riguardo, vanno richiamati, ex art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di quest'Ufficio relativi a fattispecie analoghe (v. ex multis sentenza n. 4440/2021 emessa il 26.10.2021 nel proc. n. 4723/2021
R.G. – est. dott.ssa Mirenda;
sentenza n. 3777/2022, emessa l'8.11.2022 nel proc. n. 7479/2022 R.G.
– est. dott.ssa P. Mirenda), in cui è stato affermato: “La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico,
è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione
Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la
R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c. “2. l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo 2020, n. 6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Discende da quanto sopra, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti” (Trib. Catania, sez. lav. n. 4440/2021 cit.).
L'applicazione al caso di specie dei richiamati principi di diritto conduce dunque all'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
La retribuzione professionale docenti è stata calcolata in ricorso applicando correttamente i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dall'1.3.2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'art. 87 del CCNL del
29.11.2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base della documentazione in atti.
Pertanto, considerato l'importo lordo giornaliero di € 5,82, la ricostruzione del numero di giorni di lavoro svolti nell'anno scolastico 2020/2021 sulla base dello stato matricolare prodotto, e l'orario di lavoro settimanale completo, la ricorrente ha diritto a percepire la somma pari a € 1.408,44 (giorni
242X5,82) a titolo di Retribuzione professionale docenti non corrisposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con un aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis, in quanto il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo le dette tecniche la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. Parte_1
7 del CCNL del 15.3.2001 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., a pagare, in relazione al servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021, in favore della stessa la somma di € 1.408,44 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l'Amministrazione resistente a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 1.133,00, per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Catania, 30.9.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 30.9.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. iscritto al n. 59/2025 R.G. avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Marco Di Pietro, presso il cui studio in
Catania, via Vincenzo Giuffrida, 107/A, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t., c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso, ex art. 417/bis comma 1 c.p.c., dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del , Controparte_1 Controparte_3 [...]
, presso il cui Ufficio è eletto domicilio;
Resistente Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.1.2025, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, esponendo: a) di essere docente assunta con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2022, attualmente in servizio presso il Liceo Marchesi di Mascalucia (CT) e di essere stata utilizzata dal in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento CP_1
a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021; b) di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001, per l'attività lavorativa svolta a tempo determinato nel predetto anno scolastico per un totale di 242 giorni;
c) che l'Amministrazione corrisponde la retribuzione professionale docenti esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
d) che l'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 prevede: “1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”; e) che il richiamo dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti;
f) che è illegittima la condotta dell'Amministrazione in danno dei docenti a tempo determinato per violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione posto dagli artt. 6 d.lgs. n. 368/2001 e 45 comma
2 d.lgs. n. 165/2001, nonché della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE.
Parte ricorrente, precisato di avere diffidato il affinché questi corrispondesse il CP_1
summenzionato emolumento senza ottenere positivo riscontro, indicate le somme chieste a titolo di
RPD, ha concluso chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , in favore di parte ricorrente, al Controparte_1
pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto,
a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €
1.408,44 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”. Fissata l'udienza per il 30.9.2025, con memoria depositata il 4.9.2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il , deducendo: 1) che la retribuzione professionale Controparte_1
docenti (RPD) è stata introdotta, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio, dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001 (che richiama l'art. 25 del CCNL del 31/8/1999); 2) che l'art. 25, comma 1, citato, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche;
3) che i contratti collettivi, succedutisi nel tempo, hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la suddetta disciplina, che deve ritenersi ancora vigente, anche con riferimento al citato art. 25 CCNL del 1999, con la conseguente limitazione della spettanza alla stessa platea dei destinatari, di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999, con esclusione pertanto dei docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria;
4) che in subordine, il ricorso va contenuto, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., solo per i periodi di documentata supplenza breve e saltuaria non coperti dal pagamento dell'emolumento in esame.
Tanto premesso, eccepita la prescrizione quinquennale e rilevato che l'Amministrazione scolastica non ha alcuna competenza nell'elargizione degli emolumenti di qualsiasi natura, ha concluso chiedendo: «Rigettare il ricorso;
- Disporre condanna generica ed illiquida nei limiti della prova raggiunta in ordine ai periodi ed ai contratti oggetto del presente giudizio;
- Contenere ogni statuizione nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale».
Sostituita l'udienza del 30.9.2025, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Oggetto della causa è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla Retribuzione Professionale
Docenti istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.3.2001, art. 7, in relazione al servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021 in virtù dei diversi contratti di insegnamento a tempo determinato, analiticamente indicati in ricorso e documentati.
Al riguardo, vanno richiamati, ex art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di quest'Ufficio relativi a fattispecie analoghe (v. ex multis sentenza n. 4440/2021 emessa il 26.10.2021 nel proc. n. 4723/2021
R.G. – est. dott.ssa Mirenda;
sentenza n. 3777/2022, emessa l'8.11.2022 nel proc. n. 7479/2022 R.G.
– est. dott.ssa P. Mirenda), in cui è stato affermato: “La Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico,
è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione
Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la
R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c. “2. l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1
secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese". La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo 2020, n. 6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta “…conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Discende da quanto sopra, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti” (Trib. Catania, sez. lav. n. 4440/2021 cit.).
L'applicazione al caso di specie dei richiamati principi di diritto conduce dunque all'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
La retribuzione professionale docenti è stata calcolata in ricorso applicando correttamente i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dall'1.3.2018, di € 10,50, rispetto all'importo di € 164,00 mensili previsto dall'art. 87 del CCNL del
29.11.2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base della documentazione in atti.
Pertanto, considerato l'importo lordo giornaliero di € 5,82, la ricostruzione del numero di giorni di lavoro svolti nell'anno scolastico 2020/2021 sulla base dello stato matricolare prodotto, e l'orario di lavoro settimanale completo, la ricorrente ha diritto a percepire la somma pari a € 1.408,44 (giorni
242X5,82) a titolo di Retribuzione professionale docenti non corrisposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022 con un aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis, in quanto il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo le dette tecniche la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. Parte_1
7 del CCNL del 15.3.2001 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., a pagare, in relazione al servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021, in favore della stessa la somma di € 1.408,44 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l'Amministrazione resistente a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 1.133,00, per compensi, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Catania, 30.9.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi