Articolo 1 della Legge 1 luglio 1997, n. 223
Articolo 2
Versione
20 luglio 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.
Entrata in vigore il 20 luglio 1997