TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/06/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 360 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli Avvocati Lino Nisii e Parte_1
Serena Monina, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi sito in Teramo, via Comi n. 18;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Angelo Palermo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Giulianova alla Via Cerulli;
CONVENUTO
e
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Enzo
Formisani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, via del Baluardo n. 63;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
1)dare atto che l'attore non intende accettare il contraddittorio su eventuali mutamenti delle domande, eccezioni, difese e più in generale su qualsiasi modificazione, ormai preclusa, del sistema difensivo avversario;
2) accogliere tutte le istanze istruttorie di parte attrice articolate con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; 3) nel merito ed in via definitiva, accertare e dichiarare la responsabilità della società nonché del sig. Controparte_1 Controparte_1
personalmente, nella causazione del sinistro occorso al sig. in data 12.08.2018; 4) Parte_1 condannare, per l'effetto, i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore, quantificati nella somma di €. 61.519,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese iva e cap come per legge”
Per parte convenuta Controparte_1
“nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi rappresentati in premessa;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo , tenuta a manlevare e garantire la soc. Controparte_3 [...]
da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere al predetto quanto sarà CP_1
eventualmente tenuto a pagare all'attore, ivi compreso le spese di lite.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e C.P.A. come per legge, nonché al risarcimento danni ex art. 96 cpc nella misura che l'On.le Giudice riterrà di giustizia”.
Per il terzo chiamato Controparte_3 “la domanda attrice e conseguentemente quella di garanzia vengano integralmente rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, perché la stessa, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, venga proporzionalmente ridotta o, comunque, perché venga ricondotta ad equità; in ogni caso perché la domanda di garanzia venga contenuta nei limiti contrattualmente convenuti in polizza, tenuto conto delle limitazioni, della franchigia e di tutte le altre condizioni e pattuizioni in essa previste e da intendere qui per integralmente riportate e trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.01.2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la società e in Controparte_1
proprio il legale rappresentante della società, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa della caduta in piscina nel corso di un ricevimento nuziale.
Segnatamente ha dedotto che in data 11.08.2018, alle ore 01.00 di notte circa, mentre camminava nel giardino della villa di proprietà della convenuta in occasione di un ricevimento nuziale, cadeva accidentalmente nella piscina a sfioro della struttura, procurandosi una frattura della caviglia e riportando un danno permanente quantificato, dal proprio tecnico di parte, nella misura del 18% di invalidità permanete. Ha argomentato, pertanto, come la responsabilità dell'accaduto fosse da addebitare alla convenuta ex art. 2051 c.c. stante il rapporto di custodia tra la struttura e la cosa da cui era scaturito il danno, in quanto la piscina - oltre che sprovvista di ogni protezione e/o segnalazione - non risultava visibile a causa della scarsa illuminazione e che, in ogni caso, ed in via subordinata, sussisterebbero anche gli elementi per la condanna della struttura ai sensi dell'art. 2043
c.c. non essendo stati garantiti standard minimi di sicurezza all'interno del locale. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento di tutti i danni patiti (patrimoniali e non) per la complessiva somma di €
61.519,00.
Si sono costituiti in giudizio la società e la Controparte_1 Controparte_4
quale compagnia assicurativa con cui la società convenuta aveva stipulato contratto di
[...] assicurazione volto a manlevare l'assicurato nelle ipotesi di responsabilità civile verso terzi, da questa chiamata in causa al fine di essere garantita nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, le quali hanno chiesto il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita in via documentale, è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025.
La domanda è infondata e come tale deve essere rigettata. Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha dedotto la sussistenza dei presupposti di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ha chiesto la condanna delle convenute ex art. 2043 c.c.
La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative, atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n.
22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa e l'evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n. 22684/2013;
Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha stabilito, con le ordinanze del 10 febbraio 2018, nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. 2345/2019, Cass. n. 9315/2019). Nelle citate pronunce è stato anche chiarito che l'espressione “fatto colposo” che compare nell'art.1227 c.c. deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza ed è stato inoltre più volte ribadito che la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass n. 25029/2008,
Cass n. 21727/2012, Cass. ord. n. 25838/2017; Cass. 34886/2021).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata al custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo custode.
In quest'ottica la diligenza del comportamento dell'utente deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
30775 del 22/12/2017).
Ebbene, applicando tali coordinate al caso di specie, deve rilevarsi come parte attrice non abbia adeguatamente assolto al prescritto onere probatorio, non avendo fornito un'esaustiva e coerente ricostruzione della dinamica dell'accaduto né del rapporto eziologico tra tale evento e la res soggetta a custodia né circa la riconducibilità dei danni conseguenza alla dinamica fattuale così come rappresentata.
In primo luogo, appare fortemente incerta l'allegazione della dinamica del sinistro, avendo il Pt_1 dedotto, in via del tutto generica, l'assenza di illuminazione e la presenza di acqua stagnante limitrofa alla piscina, circostanze che – di per sé – non sono tali da consentire un vaglio relativo alla dinamica del fatto storico.
D'altra parte l'attore non ha adeguatamente fornito prova (pur essendo suo procipuo onere anche a fronte della natura semi-oggettiva di tale species di responsabilità) del nesso causale, essendo, invece, emerso (sulla base delle più concise allegazioni delle parti convenute) come lo stesso danno evento sia presumibilmente riconducibile ad una condotta poco accorta e negligente dello stesso Pt_1
circostanza che, come sopra dedotto, sarebbe idonea a fungere da fattore interruttivo del nesso causale ex art. 2051 c.c.
Ed infatti la presenza di una piscina in una struttura ricettiva, adibita ad ospitare banchetti e ricevimenti, non rappresenta certo una circostanza fuori dal comune, costituendo piuttosto uno scenario tipicamente deputato a fare da sfondo ai festeggiamenti nuziali. Né è richiesto in tali occasioni, tipicamente connotate da una notevole affluenza di invitati, che il custode della struttura adotti particolari precauzioni atte a delimitare la piscina e ad impedirne l'accesso, essendo rimesso alle comuni regole di prudenza e buon senso l'utilizzo consono della struttura. In altri termini non è esigibile dal custode l'adozione di misure cautelative eccessivamente rigorose che vadano a prevedere tutte le possibili evenienze che sarebbero di converso agevolmente evitabili mediante una condotta prudente e responsabile.
Pertanto, la ricostruzione attorea si rivela carente anche sotto il profilo del nesso causale, non avendo fornito alcuna indicazione circa la concreta dinamica dell'accaduto. L'attrice ha riferito genericamente dell'assenza di recinzione della piscina e di qualsivoglia cartellonistica atta a segnalarne la presenza ed il pericolo di scivolamento, come pure la presenza di acqua stagnante nelle zone limitrofe generata probabilmente dell'umidità presente in loco, soprattutto in piena estate senza tuttavia fornirne alcuna concreta descrizione in termini di pericolosità intrinseca dei suddetti fattori in rapporto al comportamento dello stesso attore.
In altri termini, ritiene il Tribunale che tali circostanze conducano a ritenere generica l'allegazione della ricostruzione del fatto e sfornito di prova il nesso causale nei termini sopra descritti.
Avvedersi della presenza di una piscina in una struttura di ricevimento nel corso di un matrimonio è prerogativa che rientra nella normale condotta di un soggetto mediamente accorto, così come il pericolo di scivolamento a causa della probabile presenza di acqua o umidità nei pressi della stessa.
Tali rilievi, astrattamente considerati, si connotano di maggior pregnanza laddove vengano contestualizzati in riferimento alla situazione concreta.
Infatti, il sinistro è accaduto in occasione di un ricevimento nuziale, dunque in condizioni di illuminazione adeguata e in un contesto in cui non era certamente giustificato il transito al ridosso della piscina non essendo consentito l'utilizzo della stessa, deputata esclusivamente a sfondo scenografico dei festeggiamenti.
Tali circostanze conducono a ritenere sfornito di prova il nesso causale.
Come riferito, infatti, la natura oggettiva della responsabilità in oggetto, non elide in alcun modo l'onere di parte attrice di dimostrare il danno evento, il danno conseguenza ed il nesso causale tra la pericolosità della cosa e l'accidentale caduta. Infatti, l'agevolazione probatoria che deriva dalla concreta applicazione della fattispecie in esame ha, come corollario, che non sia sufficiente – ai fini della prova liberatoria – dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di aver utilizzato la diligenza necessaria in relazione al caso di specie (secondo le ordinarie regole civilistiche) ma che debba essere fornito un quid pluris, ossia la prova di un fatto terzo ed estraneo al controllo del soggetto che abbia il potere sulla res e che lo stesso abbia avuto un'incidenza causale esclusiva dell'evento lesivo.
Conseguentemente, spetta al danneggiato dimostrare il danno e il nesso di causa tra la cosa e l'evento lesivo, mentre grava sul custode (per liberarsi dalla sua responsabilità) l'onere di provare il caso fortuito.
La prova del nesso eziologico è particolarmente rilevante e delicata nei casi - come quello in analisi
- in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa (nel qual caso ricorrerebbe, infatti, la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sè statica e inerte.
Peraltro, a voler prescindere da tali considerazioni, le allegazioni dell'attore, ed in particolare la documentazione medica (vedi doc. 2 verbale di pronto soccorso), non consentono di ritenere provata la sussistenza di una compatibilità causale tra la cosa e il pregiudizio conseguenza lamentato. Ed invero il verbale di pronto soccorso del 12.08.2018 riferisce di “verosimile episodio sincopale”, e di paziente cosciente ma che non ricorda l'accaduto”. I rilievi dei sanitari e la circostanza che il signor non ricordasse, nell'immediatezza, l'evento avverso, fanno ragionevolmente presupporre Pt_1
che la causa della perdita di equilibrio e della conseguente caduta nella piscina della struttura siano stati determinati da fattori estranei alla responsabilità di quest'ultima. Il verosimile episodio sincopale, infatti, considerate anche le circostanze (l'ora tarda, la temperatura tipicamente caldo umida del periodo) varrebbe di per sé quale evento interruttivo del nesso causale in quanto fatto imprevedibile ed estraneo alla sfera di controllo del custode della cosa.
Un ulteriore elemento depone poi a favore dell'insussistenza di una responsabilità in capo al custode nei termini paventati dall'attore, laddove si consideri che le conseguenze pregiudizievoli patite dal signor (trauma con frattura bimalleolare caviglia sn scomposta, si veda documentazione Pt_2
sanitaria in atti) non appaiono compatibili con una caduta in piscina ma piuttosto con un evento lesivo verificatosi prima di pervenire in piscina e proprio a seguito della perdita di coscienza e di equilibrio scaturiti dal suddetto episodio sincopale.
In conclusione, deve rilevarsi che il sinistro de quo si sia verificato per la condotta tenuta dall'attore, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che l'adozione da parte dello stesso di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
La domanda di condanna ex art. 2051 c.c. deve essere rigettata.
Analogamente (ed a fortiori) non si rinvengono i presupposti per una condanna ex art. 2043 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'entità e scarsa complessità delle questioni trattate, oltre che dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto e Controparte_5 alla , a titolo di rimborso delle spese di Controparte_2
giudizio, la somma di € 3809,00 ciascuno, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA.
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 360 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli Avvocati Lino Nisii e Parte_1
Serena Monina, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi sito in Teramo, via Comi n. 18;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Angelo Palermo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Giulianova alla Via Cerulli;
CONVENUTO
e
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E , in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Enzo
Formisani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, via del Baluardo n. 63;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
1)dare atto che l'attore non intende accettare il contraddittorio su eventuali mutamenti delle domande, eccezioni, difese e più in generale su qualsiasi modificazione, ormai preclusa, del sistema difensivo avversario;
2) accogliere tutte le istanze istruttorie di parte attrice articolate con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; 3) nel merito ed in via definitiva, accertare e dichiarare la responsabilità della società nonché del sig. Controparte_1 Controparte_1
personalmente, nella causazione del sinistro occorso al sig. in data 12.08.2018; 4) Parte_1 condannare, per l'effetto, i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attore, quantificati nella somma di €. 61.519,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese iva e cap come per legge”
Per parte convenuta Controparte_1
“nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi rappresentati in premessa;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo , tenuta a manlevare e garantire la soc. Controparte_3 [...]
da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere al predetto quanto sarà CP_1
eventualmente tenuto a pagare all'attore, ivi compreso le spese di lite.
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e C.P.A. come per legge, nonché al risarcimento danni ex art. 96 cpc nella misura che l'On.le Giudice riterrà di giustizia”.
Per il terzo chiamato Controparte_3 “la domanda attrice e conseguentemente quella di garanzia vengano integralmente rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali tutte di cui alla narrativa;
in via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, perché la stessa, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, venga proporzionalmente ridotta o, comunque, perché venga ricondotta ad equità; in ogni caso perché la domanda di garanzia venga contenuta nei limiti contrattualmente convenuti in polizza, tenuto conto delle limitazioni, della franchigia e di tutte le altre condizioni e pattuizioni in essa previste e da intendere qui per integralmente riportate e trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.01.2020, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la società e in Controparte_1
proprio il legale rappresentante della società, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa della caduta in piscina nel corso di un ricevimento nuziale.
Segnatamente ha dedotto che in data 11.08.2018, alle ore 01.00 di notte circa, mentre camminava nel giardino della villa di proprietà della convenuta in occasione di un ricevimento nuziale, cadeva accidentalmente nella piscina a sfioro della struttura, procurandosi una frattura della caviglia e riportando un danno permanente quantificato, dal proprio tecnico di parte, nella misura del 18% di invalidità permanete. Ha argomentato, pertanto, come la responsabilità dell'accaduto fosse da addebitare alla convenuta ex art. 2051 c.c. stante il rapporto di custodia tra la struttura e la cosa da cui era scaturito il danno, in quanto la piscina - oltre che sprovvista di ogni protezione e/o segnalazione - non risultava visibile a causa della scarsa illuminazione e che, in ogni caso, ed in via subordinata, sussisterebbero anche gli elementi per la condanna della struttura ai sensi dell'art. 2043
c.c. non essendo stati garantiti standard minimi di sicurezza all'interno del locale. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento di tutti i danni patiti (patrimoniali e non) per la complessiva somma di €
61.519,00.
Si sono costituiti in giudizio la società e la Controparte_1 Controparte_4
quale compagnia assicurativa con cui la società convenuta aveva stipulato contratto di
[...] assicurazione volto a manlevare l'assicurato nelle ipotesi di responsabilità civile verso terzi, da questa chiamata in causa al fine di essere garantita nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, le quali hanno chiesto il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita in via documentale, è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 25.1.2024 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025.
La domanda è infondata e come tale deve essere rigettata. Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'attrice ha dedotto la sussistenza dei presupposti di responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ha chiesto la condanna delle convenute ex art. 2043 c.c.
La differenza qualificatoria tra le diverse ipotesi invocate, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative, atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n.
22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa e l'evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito. Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato. (Cass. civ., n. 22684/2013;
Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha stabilito, con le ordinanze del 10 febbraio 2018, nn.
2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. 2345/2019, Cass. n. 9315/2019). Nelle citate pronunce è stato anche chiarito che l'espressione “fatto colposo” che compare nell'art.1227 c.c. deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza ed è stato inoltre più volte ribadito che la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ., è esclusa dalla condotta colposa della vittima che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass n. 25029/2008,
Cass n. 21727/2012, Cass. ord. n. 25838/2017; Cass. 34886/2021).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata al custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo custode.
In quest'ottica la diligenza del comportamento dell'utente deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
30775 del 22/12/2017).
Ebbene, applicando tali coordinate al caso di specie, deve rilevarsi come parte attrice non abbia adeguatamente assolto al prescritto onere probatorio, non avendo fornito un'esaustiva e coerente ricostruzione della dinamica dell'accaduto né del rapporto eziologico tra tale evento e la res soggetta a custodia né circa la riconducibilità dei danni conseguenza alla dinamica fattuale così come rappresentata.
In primo luogo, appare fortemente incerta l'allegazione della dinamica del sinistro, avendo il Pt_1 dedotto, in via del tutto generica, l'assenza di illuminazione e la presenza di acqua stagnante limitrofa alla piscina, circostanze che – di per sé – non sono tali da consentire un vaglio relativo alla dinamica del fatto storico.
D'altra parte l'attore non ha adeguatamente fornito prova (pur essendo suo procipuo onere anche a fronte della natura semi-oggettiva di tale species di responsabilità) del nesso causale, essendo, invece, emerso (sulla base delle più concise allegazioni delle parti convenute) come lo stesso danno evento sia presumibilmente riconducibile ad una condotta poco accorta e negligente dello stesso Pt_1
circostanza che, come sopra dedotto, sarebbe idonea a fungere da fattore interruttivo del nesso causale ex art. 2051 c.c.
Ed infatti la presenza di una piscina in una struttura ricettiva, adibita ad ospitare banchetti e ricevimenti, non rappresenta certo una circostanza fuori dal comune, costituendo piuttosto uno scenario tipicamente deputato a fare da sfondo ai festeggiamenti nuziali. Né è richiesto in tali occasioni, tipicamente connotate da una notevole affluenza di invitati, che il custode della struttura adotti particolari precauzioni atte a delimitare la piscina e ad impedirne l'accesso, essendo rimesso alle comuni regole di prudenza e buon senso l'utilizzo consono della struttura. In altri termini non è esigibile dal custode l'adozione di misure cautelative eccessivamente rigorose che vadano a prevedere tutte le possibili evenienze che sarebbero di converso agevolmente evitabili mediante una condotta prudente e responsabile.
Pertanto, la ricostruzione attorea si rivela carente anche sotto il profilo del nesso causale, non avendo fornito alcuna indicazione circa la concreta dinamica dell'accaduto. L'attrice ha riferito genericamente dell'assenza di recinzione della piscina e di qualsivoglia cartellonistica atta a segnalarne la presenza ed il pericolo di scivolamento, come pure la presenza di acqua stagnante nelle zone limitrofe generata probabilmente dell'umidità presente in loco, soprattutto in piena estate senza tuttavia fornirne alcuna concreta descrizione in termini di pericolosità intrinseca dei suddetti fattori in rapporto al comportamento dello stesso attore.
In altri termini, ritiene il Tribunale che tali circostanze conducano a ritenere generica l'allegazione della ricostruzione del fatto e sfornito di prova il nesso causale nei termini sopra descritti.
Avvedersi della presenza di una piscina in una struttura di ricevimento nel corso di un matrimonio è prerogativa che rientra nella normale condotta di un soggetto mediamente accorto, così come il pericolo di scivolamento a causa della probabile presenza di acqua o umidità nei pressi della stessa.
Tali rilievi, astrattamente considerati, si connotano di maggior pregnanza laddove vengano contestualizzati in riferimento alla situazione concreta.
Infatti, il sinistro è accaduto in occasione di un ricevimento nuziale, dunque in condizioni di illuminazione adeguata e in un contesto in cui non era certamente giustificato il transito al ridosso della piscina non essendo consentito l'utilizzo della stessa, deputata esclusivamente a sfondo scenografico dei festeggiamenti.
Tali circostanze conducono a ritenere sfornito di prova il nesso causale.
Come riferito, infatti, la natura oggettiva della responsabilità in oggetto, non elide in alcun modo l'onere di parte attrice di dimostrare il danno evento, il danno conseguenza ed il nesso causale tra la pericolosità della cosa e l'accidentale caduta. Infatti, l'agevolazione probatoria che deriva dalla concreta applicazione della fattispecie in esame ha, come corollario, che non sia sufficiente – ai fini della prova liberatoria – dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di aver utilizzato la diligenza necessaria in relazione al caso di specie (secondo le ordinarie regole civilistiche) ma che debba essere fornito un quid pluris, ossia la prova di un fatto terzo ed estraneo al controllo del soggetto che abbia il potere sulla res e che lo stesso abbia avuto un'incidenza causale esclusiva dell'evento lesivo.
Conseguentemente, spetta al danneggiato dimostrare il danno e il nesso di causa tra la cosa e l'evento lesivo, mentre grava sul custode (per liberarsi dalla sua responsabilità) l'onere di provare il caso fortuito.
La prova del nesso eziologico è particolarmente rilevante e delicata nei casi - come quello in analisi
- in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa (nel qual caso ricorrerebbe, infatti, la fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sè statica e inerte.
Peraltro, a voler prescindere da tali considerazioni, le allegazioni dell'attore, ed in particolare la documentazione medica (vedi doc. 2 verbale di pronto soccorso), non consentono di ritenere provata la sussistenza di una compatibilità causale tra la cosa e il pregiudizio conseguenza lamentato. Ed invero il verbale di pronto soccorso del 12.08.2018 riferisce di “verosimile episodio sincopale”, e di paziente cosciente ma che non ricorda l'accaduto”. I rilievi dei sanitari e la circostanza che il signor non ricordasse, nell'immediatezza, l'evento avverso, fanno ragionevolmente presupporre Pt_1
che la causa della perdita di equilibrio e della conseguente caduta nella piscina della struttura siano stati determinati da fattori estranei alla responsabilità di quest'ultima. Il verosimile episodio sincopale, infatti, considerate anche le circostanze (l'ora tarda, la temperatura tipicamente caldo umida del periodo) varrebbe di per sé quale evento interruttivo del nesso causale in quanto fatto imprevedibile ed estraneo alla sfera di controllo del custode della cosa.
Un ulteriore elemento depone poi a favore dell'insussistenza di una responsabilità in capo al custode nei termini paventati dall'attore, laddove si consideri che le conseguenze pregiudizievoli patite dal signor (trauma con frattura bimalleolare caviglia sn scomposta, si veda documentazione Pt_2
sanitaria in atti) non appaiono compatibili con una caduta in piscina ma piuttosto con un evento lesivo verificatosi prima di pervenire in piscina e proprio a seguito della perdita di coscienza e di equilibrio scaturiti dal suddetto episodio sincopale.
In conclusione, deve rilevarsi che il sinistro de quo si sia verificato per la condotta tenuta dall'attore, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il danno, atteso che l'adozione da parte dello stesso di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
La domanda di condanna ex art. 2051 c.c. deve essere rigettata.
Analogamente (ed a fortiori) non si rinvengono i presupposti per una condanna ex art. 2043 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'entità e scarsa complessità delle questioni trattate, oltre che dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto e Controparte_5 alla , a titolo di rimborso delle spese di Controparte_2
giudizio, la somma di € 3809,00 ciascuno, per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA.
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo