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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8152 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 25.11.2025 e vertente
TRA
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to MATTEO NUZZO, presso il cui studio (cfr. indirizzo pec), è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(C.F./P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Gianluca Mucciarone e Federico Giuseppe Solarolo, con domicilio eletto presso indirizzo pec in atti, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Parte opposta chiede sin d'ora di essere autorizzata a discutere la causa ex artt.
281 terdecies e 281 sexies c.p.c. attesa la natura strumentale/abusiva dell'opposizione, manifestamente inammissibile, e segnalata l'urgenza della decisione, considerato che il GE ha differito l'emissione dell'ordinanza di assegnazione all'esito della duplice decisione in sede di CP_ opposizione a in punto di sospensione ex art. 649 c.p.c. e della presente udienza in punto di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c.; precisa, come da documentazione allegata alla memoria integrativa, che con ordinanza del 14.10.2025 il Tribunale di LA-Giudice competente per
l'opposizione a D.I. ha rigettato con ampia motivazione l'istanza di (recte sospensione della)
1 provvisoria esecutività del D.I. sotteso al precetto opposto;
parte opponente si rimette ai propri atti difensivi, ivi compresa la memoria integrativa” (cfr. verbale dell'udienza del 25.11.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato a mezzo pec alla controparte il 16.06.2025, la società in epigrafe ha contestato il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente suoi confronti per la complessiva somma di € CP_1
411.816,52, in forza di decreto ingiuntivo n. 8449/2025 del 29/05/2025 emesso dal Tribunale di
LA (proc. 13948/2025 R.G.) provvisoriamente esecutivo, tempestivamente opposto avanti al suddetto Tribunale (RG 23872/2025) ed attualmente sub iudice (rigettata in detto giudizio l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. come da documentazione allegata dalla parte opposta alla memoria integrativa-doc. 5).
A fondamento dell'opposizione in esame, la società in epigrafe ha “integralmente trascritto” le contestazioni già sollevate in sede di opposizione a D.I., in punto di insussistenza del credito sotteso al D.I., “pur consapevole che tali eccezioni sono al vaglio di altro Giudice (Tribunale di
LA)” all'asserito fine “di far cogliere l'insussistenza dell'asserito credito e soprattutto la fondatezza della presente opposizione” e, per l'effetto, corroborare la sussistenza dei “gravi motivi” per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, sempre in via preliminare, al fine di ottenere la sospensione del presente giudizio “in attesa che venga definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi il Tribunale di LA”.
Ciò posto, l'opponente ha concluso, chiedendo: “
1. In via preliminare e d'urgenza, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con concessione della medesima inaudita altera parte, per la gravità dei motivi esposti, il pregiudizio subito dal debitore e l'impossibilità di attendere la decisione sul merito della controversia;
2. sempre in via preliminare e pregiudiziale sospendere il presente procedimento in attesa che venga definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi il Tribunale di LA;
3. nel merito, accertare e dichiarare che non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno dell'odierno opponente CP_1
e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente atto;
4. in ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite e professionali, CP_1 comprensive del rimborso spese generali calcolate forfettariamente nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, con aumento del 30% per la presenza di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la ricerca testuale ex art. 4 co.
1-bis D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018”.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improponibilità o comunque il rigetto dell'avversa opposizione (e correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c.), in
2 quanto strumentale e temeraria, oltre che infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite e “condanna per lite temeraria, per un importo pari al triplo delle spese”.
Quindi, frattanto mutato il rito -da ordinario in semplificato di cognizione- con decreto di questo
GI del 21.10.2025, all'udienza del 25.11.2025, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale sotteso al precetto di rilascio opposto, la causa è stata discussa oralmente ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte (cfr. memoria integrativa di parte opposta depositata in data 10.11.2025 recante dichiarazione di antistatarietà/ distrazione delle spese in favore dei difensori di parte opposta) e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che, ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva, occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione preventiva all'esecuzione o a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione preannunciata con il precetto opposto, cioè il diritto del creditore di agire esecutivamente, o il quantum del credito per cui si procede, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 co. 1
c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire asseriti vizi formali del precetto (o atto presupposto/titolo esecutivo, se non notificato).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Sempre in limine, giova ribadire che non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio di opposizione a D.I. e quello di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che i due giudizi (e limiti di cognizione demandati ai due
Giudici) sono nettamente distinti e non sovrapponibili (cfr. infra), al punto che, mutatis mutandis,
“il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività del titolo giudiziale ( nella specie D.I.) fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa” (per il D.I. ai sensi dell'art. 649 c.p.c.) “non é tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione,
a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui il titolo giudiziale si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi”
(Cass. n. 15909 del 13/06/2008).
2- Nel merito dell'opposizione.
3 Ciò precisato, le contestazioni sollevate da parte opponente, afferendo al “merito” del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (e per fatti anteriori alla formazione del titolo), sono inammissibili nel presente giudizio di opposizione “preventiva” all'esecuzione, potendo trovare spazio solo nel giudizio di opposizione a D.I. (attualmente pendente).
É, al riguardo, ius receptum il principio .secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con
l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass. 24027/2009).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
In dettaglio, nel caso di specie, è principio pacifico quello secondo cui “la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - …. non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, ..perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo (a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica) o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo...” (Cass.
n. 8331 del 19/06/2001).
Con la conseguenza che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'inammissibilità dell'opposizione in esame, come proposta.
4 3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate ai minimi tabellari (in ragione della complessità minima della causa e rilievi officiosi già sollevati da questo GI con decreto del 21.10.2025), seguono la soccombenza
(esclusa la fase istruttoria, valutata l'attività processuale espletata).
Il tenore della difesa di parte opponente (reiterata nella memoria integrativa, pur dopo il decreto del 21.10.2025, rilievi d'ufficio in punto di ammissibilità della presente opposizione e consolidati principi giurisprudenziali ivi richiamati), denota, tuttavia, un uso strumentale ed abusivo della presente opposizione, di tal ché, carenti i presupposti oggettivi per la condanna risarcitoria avanzata da parte opposta (art. 96 co. 1 c.p.c.), si impone, tuttavia, la condanna ex art. 96 comma
3 c.p.c. della prima al pagamento, in favore della parte opposta, dell'ulteriore somma equitativamente determinata in € 2.000,00 (pari a circa 1/3 delle spese legali liquidande), avuto riguardo al tenore degli atti, alla condotta processuale delle parti ed al contempo alla ridotta durata del processo (e rito semplificato adoperato).
Trova, infine, applicazione ratione temporis l'ulteriore condanna ex art. 96 co. 4 c.p.c. di parte opponente in favore della Ammende al pagamento della somma determinata in € CP_3
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) Dichiara INAMMISSIBILE l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. come proposta;
2) CONDANNA l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore della parte opposta e per essa in favore dei suoi difensori dichiaratisi distrattari, delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 6.023,00 per compensi professionali , oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge;
3) CONDANNA l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 2.000,00 equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
4) CONDANNA l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. Controparte_4
Così deciso in Bologna, il 18/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8152 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 25.11.2025 e vertente
TRA
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to MATTEO NUZZO, presso il cui studio (cfr. indirizzo pec), è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
(C.F./P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Gianluca Mucciarone e Federico Giuseppe Solarolo, con domicilio eletto presso indirizzo pec in atti, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: “Parte opposta chiede sin d'ora di essere autorizzata a discutere la causa ex artt.
281 terdecies e 281 sexies c.p.c. attesa la natura strumentale/abusiva dell'opposizione, manifestamente inammissibile, e segnalata l'urgenza della decisione, considerato che il GE ha differito l'emissione dell'ordinanza di assegnazione all'esito della duplice decisione in sede di CP_ opposizione a in punto di sospensione ex art. 649 c.p.c. e della presente udienza in punto di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c.; precisa, come da documentazione allegata alla memoria integrativa, che con ordinanza del 14.10.2025 il Tribunale di LA-Giudice competente per
l'opposizione a D.I. ha rigettato con ampia motivazione l'istanza di (recte sospensione della)
1 provvisoria esecutività del D.I. sotteso al precetto opposto;
parte opponente si rimette ai propri atti difensivi, ivi compresa la memoria integrativa” (cfr. verbale dell'udienza del 25.11.2025).
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., notificato a mezzo pec alla controparte il 16.06.2025, la società in epigrafe ha contestato il diritto della creditrice opposta di procedere esecutivamente suoi confronti per la complessiva somma di € CP_1
411.816,52, in forza di decreto ingiuntivo n. 8449/2025 del 29/05/2025 emesso dal Tribunale di
LA (proc. 13948/2025 R.G.) provvisoriamente esecutivo, tempestivamente opposto avanti al suddetto Tribunale (RG 23872/2025) ed attualmente sub iudice (rigettata in detto giudizio l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. come da documentazione allegata dalla parte opposta alla memoria integrativa-doc. 5).
A fondamento dell'opposizione in esame, la società in epigrafe ha “integralmente trascritto” le contestazioni già sollevate in sede di opposizione a D.I., in punto di insussistenza del credito sotteso al D.I., “pur consapevole che tali eccezioni sono al vaglio di altro Giudice (Tribunale di
LA)” all'asserito fine “di far cogliere l'insussistenza dell'asserito credito e soprattutto la fondatezza della presente opposizione” e, per l'effetto, corroborare la sussistenza dei “gravi motivi” per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, sempre in via preliminare, al fine di ottenere la sospensione del presente giudizio “in attesa che venga definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi il Tribunale di LA”.
Ciò posto, l'opponente ha concluso, chiedendo: “
1. In via preliminare e d'urgenza, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con concessione della medesima inaudita altera parte, per la gravità dei motivi esposti, il pregiudizio subito dal debitore e l'impossibilità di attendere la decisione sul merito della controversia;
2. sempre in via preliminare e pregiudiziale sospendere il presente procedimento in attesa che venga definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi il Tribunale di LA;
3. nel merito, accertare e dichiarare che non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno dell'odierno opponente CP_1
e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente atto;
4. in ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite e professionali, CP_1 comprensive del rimborso spese generali calcolate forfettariamente nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, con aumento del 30% per la presenza di tecniche informatiche che agevolano la consultazione e la ricerca testuale ex art. 4 co.
1-bis D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018”.
Si è costituita la parte opposta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità/improponibilità o comunque il rigetto dell'avversa opposizione (e correlata istanza ex art. 615 comma 1 c.p.c.), in
2 quanto strumentale e temeraria, oltre che infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite e “condanna per lite temeraria, per un importo pari al triplo delle spese”.
Quindi, frattanto mutato il rito -da ordinario in semplificato di cognizione- con decreto di questo
GI del 21.10.2025, all'udienza del 25.11.2025, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale sotteso al precetto di rilascio opposto, la causa è stata discussa oralmente ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte (cfr. memoria integrativa di parte opposta depositata in data 10.11.2025 recante dichiarazione di antistatarietà/ distrazione delle spese in favore dei difensori di parte opposta) e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che, ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva, occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione preventiva all'esecuzione o a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione preannunciata con il precetto opposto, cioè il diritto del creditore di agire esecutivamente, o il quantum del credito per cui si procede, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 co. 1
c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire asseriti vizi formali del precetto (o atto presupposto/titolo esecutivo, se non notificato).
Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Sempre in limine, giova ribadire che non sussiste alcuna pregiudizialità in senso tecnico ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio di opposizione a D.I. e quello di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che i due giudizi (e limiti di cognizione demandati ai due
Giudici) sono nettamente distinti e non sovrapponibili (cfr. infra), al punto che, mutatis mutandis,
“il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività del titolo giudiziale ( nella specie D.I.) fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa” (per il D.I. ai sensi dell'art. 649 c.p.c.) “non é tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione,
a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui il titolo giudiziale si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi”
(Cass. n. 15909 del 13/06/2008).
2- Nel merito dell'opposizione.
3 Ciò precisato, le contestazioni sollevate da parte opponente, afferendo al “merito” del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (e per fatti anteriori alla formazione del titolo), sono inammissibili nel presente giudizio di opposizione “preventiva” all'esecuzione, potendo trovare spazio solo nel giudizio di opposizione a D.I. (attualmente pendente).
É, al riguardo, ius receptum il principio .secondo il quale “quando l'esecuzione è minacciata … sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con
l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la sola mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso” (Cass. 24027/2009).
Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (…) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
In dettaglio, nel caso di specie, è principio pacifico quello secondo cui “la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - …. non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, ..perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo (a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica) o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo...” (Cass.
n. 8331 del 19/06/2001).
Con la conseguenza che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass. Sez. III n. 9247 del 07.05.2015).
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'inammissibilità dell'opposizione in esame, come proposta.
4 3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate ai minimi tabellari (in ragione della complessità minima della causa e rilievi officiosi già sollevati da questo GI con decreto del 21.10.2025), seguono la soccombenza
(esclusa la fase istruttoria, valutata l'attività processuale espletata).
Il tenore della difesa di parte opponente (reiterata nella memoria integrativa, pur dopo il decreto del 21.10.2025, rilievi d'ufficio in punto di ammissibilità della presente opposizione e consolidati principi giurisprudenziali ivi richiamati), denota, tuttavia, un uso strumentale ed abusivo della presente opposizione, di tal ché, carenti i presupposti oggettivi per la condanna risarcitoria avanzata da parte opposta (art. 96 co. 1 c.p.c.), si impone, tuttavia, la condanna ex art. 96 comma
3 c.p.c. della prima al pagamento, in favore della parte opposta, dell'ulteriore somma equitativamente determinata in € 2.000,00 (pari a circa 1/3 delle spese legali liquidande), avuto riguardo al tenore degli atti, alla condotta processuale delle parti ed al contempo alla ridotta durata del processo (e rito semplificato adoperato).
Trova, infine, applicazione ratione temporis l'ulteriore condanna ex art. 96 co. 4 c.p.c. di parte opponente in favore della Ammende al pagamento della somma determinata in € CP_3
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) Dichiara INAMMISSIBILE l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. come proposta;
2) CONDANNA l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore della parte opposta e per essa in favore dei suoi difensori dichiaratisi distrattari, delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 6.023,00 per compensi professionali , oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge;
3) CONDANNA l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 2.000,00 equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
4) CONDANNA l'opponente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96 co. 4 c.p.c. Controparte_4
Così deciso in Bologna, il 18/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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