Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo ROndini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4361 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare dell'1 aprile 2025 e vertente tra
TRA
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe de Simone
APPELLANTE
E (che con delibera assembleare del 26/11/2016 è stata trasforma-ta in Società per Controparte_1 Azioni ed ha variato la propria denominazione sociale da “ Controparte_2
a ), società appartenente al Gruppo IVA partita Iva n.
[...] Controparte_1 CP_1
, rappresentata, giusta procura speciale in autentica del No-taio Dott. del 19 P.IVA_1 Persona_1 gennaio 2017, Rep. 45659/13967, dalla propria procura-trice e mandataria Controparte_3
con sede in Modena Via S. Carlo n.16, codice fiscale n. , rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Paolo Tamietti e Claudia Bellachioma;
APPELLATA
Nonché
(codice fiscale, ) per essa quale Controparte_4 P.IVA_3 mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio Dott. di Milano in data 15.12.2022 Persona_2
Rep. 57030 Racc. n. 26588, codice fiscale , Controparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Francesco Surdi;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio , deducendo la nullità delle Parte_1 CP_1 clausole del contratto di mutuo fondiario n. rep. 172082 racc. 28210 stipulato con la banca convenuta il 31/01/2002 e del contratto di conto corrente n. 1050115 stipulato con la medesima banca e ha chiesto, di conseguenza, di accertare e dichiarare la gratuità EI contratti ex art. 1815 c.c. e di rideterminare il dare avere e avere tra le parti in costanza del rapporto;
ha altresì chiesto la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite per effetto dell'illegittimità delle clausole del contratto come precisato, previa eventuale compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca per effetto delle rate a scadere nonché la condanna al risarcimento EI danni conseguenti alla violazione delle norme sulla buona fede, correttezza e trasparenza bancaria e al risarcimento EI danni non patrimoniali subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice depositava perizie contabili dove si afferma l'usurarietà del contratto di mutuo (doc. 1, 2 e 6 allegati all'atto di citazione).
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo nel merito alla domanda e CP_1 chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice (consulenza tecnico – contabile e ordine di esibizione) la causa, all'udienza del 15/01/2020, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione EI termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto la domanda attrice e la domanda ex art. 96 CPC di parte convenuta, compensando tra le parti le spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice - per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni:
«[…In primo luogo va evidenziato che la domanda proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure.
Nel caso specifico EI contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica EI fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale RO, sez. IX, 07/01/2015, n. 366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Tribunale Monza, 20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.),anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione EI fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide inoltre l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alle perizie di parte), in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione EI fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione EI criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di RO ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione EI fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del Giudice e il diritto di difesa del convenuto”
(Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Inoltre tali perizie contabili costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (così Cassazione civile, sez. I, 06/08/2015, n. 16552 e Cass. Civ., S.U. 3 giugno 2013 n. 13902; Tribunale
RO, sentenza n. 7449 del 13 aprile 2016).
Nel caso di specie la domanda attrice come svolta in atto di citazione, ben lungi dal contenere le indicazioni specifiche di cui si è detto, si limita ad asserire che “il Consulente parte, in relazione ai succitati rapporti oggetto di contestazione, ha accertato l'indebita ed illegittima applicazione, da parte della di interessi ed oneri, in via principale a titolo di CP_1 usura ed anatocismo, ed ha quindi rideterminato il dare – avere tra le parti” (cfr. atto di citazione p. 2) proseguendo ad esporre nozioni generiche del contenzioso bancario ed estratti di giurisprudenza, prescindendo dal caso di specie. Peraltro, le doglianze di parte attrice vengono chiarite soltanto con comparsa conclusionale.
Tale assoluta genericità unitamente all'integrale rinvio alla consulenza di parte rappresenta già un grave indice di carenza di allegazione.
3. Quanto al primo motivo la domanda è infondata.
Nella prima parte della comparsa conclusionale l'attore afferma che “il rispetto della soglia di legge deve essere quindi verificato con riferimento al costo complessivo del credito, comprensivo di tutte le remunerazioni ed i vantaggi previsti in favore della BA mutuante” e ancora “il tasso di interesse rilevante ai fini dell'usura è dato, unicamente, dall'art. 644
c.p.. Detta norma, in modo chiarissimo, accoglie una concezione omnicomprensiva di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, laddove, in detto tasso, devono ricomprendersi tutti i tassi (corrispettivi, moratori), nonché le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all'erogazione del credito” (p. 2). È stato stipulato tra le parti il contratto di mutuo fondiario a tasso variabile n. rep. 172082 racc. 28210 del 31/01/2002 per
€ 138.711,54 con un piano di ammortamento di 240 rate a rimborso mensile;
il tasso di interesse corrispettivo è stato convenuto nella misura del 5,092 % e parimenti in contratto è stato determinato il tasso di mora, nella misura di due punti in più del tasso dell'operazione.
Il tasso soglia del periodo era pari al 8,265 %.
Parte attrice asserisce inoltre che tra le medesime parti è stato stipulato il contratto di conto corrente n. 1050115.
Quanto alla pretesa illegittimità del mutuo per sommatoria tra tasso convenzionale e tasso di mora, come ormai affermato dall'orientamento giurisprudenziale più che consolidato, anche di questa sezione del Tribunale di RO (cfr. ex multiis,
Tribunale di RO, 1 marzo 2018, Tribunale di RO, sentenza n. 20564/2017, Tribunale di RO, ord. 7/5/2015,
26/1/2016 sent. n. 1463, 15/6/2016 sent. n. 12292), si tratta di operazione matematica finanziaria scorretta.
L'erroneità della metodologia è stata sottolineata dalla recente dottrina ma anche dalla giurisprudenza (cfr., ex multiis,
Tribunale di Milano ordinanza del 28.01.2014, Tribunale di Napoli, 18 aprile 2014 n. 5949, Tribunale di Trani,
10.03.2014, Tribunale di Verona, 27 aprile 2014, Tribunale di Torino, 17.09.2014, Tribunale di RO del 25 giugno
2015, Tribunale di Trento del 25 febbraio 2016, Tribunale di Lanciano, sentenza n. 127 del 16.03.2016, Tribunale di
Reggio Emilia del 14 aprile 2016, Tribunale di Pavia del 1 giugno 2016, Tribunale Bologna del 24 febbraio 2016,
Tribunale di Rimini del 28 maggio 2016, Tribunale di Monza del 7/9/2016 Tribunale Milano 21.9.2016 n. 10450,
Tribunale Cagliari 19.10.2016), nonché dal Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 1875 del 28 marzo 2014).
La tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori si fonda su un'errata interpretazione della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall'avere consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà.
Come lucidamente affermato dalla giurisprudenza di merito “la tesi della sommatoria del tasso di mora a quello corrispettivo, connotata da una insanabile impossibilità logico-matematica, non trova conferma nemmeno nella sentenza della Cassazione n.350/2013, che si limita ad affermare il principio, certamente condiviso, secondo cui si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo” (cfr. Tribunale di Milano sentenza n. 8755 del 16.7.2015).
In relazione alla errata lettura della giurisprudenza di Cassazione citata, espressamente si è infatti evidenziato che:
“Fortunatamente la Cassazione non ha mai detto una simile mostruosità poiché la citata decisione ha solo detto che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione dell'usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia (…). Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, (…) è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto” (cfr.
Tribunale di Padova, 10 marzo 2015).
Infatti la differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituirebbe un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo: gli interessi moratori rientrano infatti tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore e rappresentano quindi una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria, del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi rappresentano il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. Civ., 22 dicembre 2011,
n. 28204).
La più recente giurisprudenza di merito ha ribadito quindi “la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi” (cfr. Tribunale di RO,
20.04.2015).
La sommatoria infatti “rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 20.06.2016, n. 939; nello stesso senso Tribunale di Bergamo, 25.02.2016, n. 734; Trib. Reggio Emilia, 24 febbraio 2015, Trib. RO, ord. 2 novembre
2016; Trib. RO 12 maggio 2016; Trib. RO 26 gennaio 2016; Tribunale di Verona, 30 aprile 2014).
Ancora come anche statuito da questa sezione del Tribunale di RO “I due tipi di interessi, corrispettivi e di mora, sono infatti diversi e adempiono a funzioni differenti, i primi rappresentano il corrispettivo concordato per il finanziamento l'inadempimento del debitore all'obbligo di restituire le somme come concordato. Del resto l'applicazione degli interessi di mora è meramente eventuale, avvenendo solamente nel caso di inadempimento del debitore, ipotesi ovviamente non fisiologica del rapporto. Posizione del resto conforme con le indicazioni della BA d'Italia, per la quale “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la del mancato adempimento, CP_1 se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria del credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (BA d'Italia, nota di
“Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 3.7.2013, in www.bancaditalia.it). Posizione che conferma, ove necessario, la differenza tra tassi convenzionali e tassi di mora e, quindi, la non accoglibilità della richiesta attrice di elidere tutti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento, solo per la pretesa usurarietà EI tassi di mora”
(cfr. Tribunale di RO, sentenza n. 23549/2016).
In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere che la sentenza n. 350 del 2013 affermi la regola della cumulabilità delle diverse voci di interessi, tale principio “per quanto autorevolmente enunciato” non potrebbe essere condiviso per i motivi esposti.
Nel caso di specie alla data di stipula il tasso convenzionale (pari al 5,092 %) ed il tasso di mora (pari al 7,092), da considerare separatamente data la loro diversa natura, erano al di sotto del tasso soglia usura pro tempore vigente, pari al
8,265 %.
La domanda, sotto questo profilo, va quindi rigettata.
4. Nessun pregio può riconoscersi all'eccezione relativa al c.d. ammortamento alla francese.
Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono quindi una quota di capitale ed una quota di interessi le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli n anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Nel merito, va osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è quindi quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
Il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale: ogni rata comprende gli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale (cfr. Tribunale di RO, sez.
IX, 26 settembre 2017).
Come è stato osservato dalla giurisprudenza di merito, anche di questa sezione del Tribunale di RO, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicchè non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di RO, 9° sezione, ordinanza 20.4.2015).
Ancora, chiaramente, “tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura EI contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Tribunale Milano, 29-01-2015).
Ancora, “l'ammortamento alla francese non comporta la violazione del divieto di anatocismo, posto che in tal caso la quota di interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, mentre l'anatocismo consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi” (cfr. Trib. Milano, 8-
03-2016, n. 3012).
Recentemente il Tribunale di RO ha affermato che “l'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute, è conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.00, legittimata dall'art. 120 T.U. a disciplinare l'anatocismo ai rapporti bancari, e pertanto non può per sé stessa essere reputata illegittima né può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni di-stinti ed autonomamente disciplinati” (cfr. Tribunale di RO,
25.1.2018, n. 2029/18, nello stesso senso Tribunale di RO, 28.2.2018, n. 5584/18, Tribunale di RO, 28.3.2018 n.
6471/18).
Ancora il Tribunale di RO ha rilevato che: «il piano di ammortamento alla francese non incide sulla determinatezza del contenuto del contratto di mutuo che deve ritenersi sufficientemente individuato attraverso l'indicazione EI tassi di interesse, delle modalità di pagamento e dell'arco temporale entro il quale il debito deve essere estinto. Pertanto, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, la convenzione relati-va agli interessi deve ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto conforme alle disposizioni di legge di cui all'art. 117 TUB e agli artt. 1284 e 1346 c.c., posto che nel contratto è stato esattamente indicato il tasso nominale annuo, che non deve essere confuso con il Tasso Effettivo
Annuale, ossia con il tasso al lordo dell'effetto prodotto dalla rateizzazione infrannuale, per il quale non si applicano le citate di-sposizioni di legge essendo sufficiente la corretta indicazione delle rate previste dal piano di ammortamento»
(cfr. Tribunale di RO, 12.9.2018, n. 17185/2018).
5. Relativamente alla dedotta nullità dell'indice di determinazione del tasso di interesse del contratto di mutuo in esame, si condivide l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'Euribor soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole.
Il richiamo all'Euribor nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, inoltre, nell'addotta violazione della legge n. 287/1990 ed in particolare dell'art. 2 della citata legge, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché
l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. L'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee;
esso viene determinato (“fissato”) dalla European Banking Federation (EBF) come media EI tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'Italia, sono IN AO, UN, TE EI HI di EN e UB BA). Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% EI valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione EI dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.
6. Quanto alle eccepite violazioni relative al rapporto di conto corrente, la carenza di allegazione, insieme alla genericità delle doglianze, non ha consentito l'approfondimento delle domande, che pertanto vanno integralmente rigettate.
7. E' appena il caso di sottolineare che per questo motivo e, ancor prima per mancato assolvimento dell'onere della prova,
è stata rigettata la richiesta di CTU avanzata dall'attore.
Si osserva infatti che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione EI fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.
Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887).
Infatti, “ … il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati…” (Cass. Civ., sez. 2°, 15 aprile 2002, n. 5422 nonché, ex multiis, Cass. Civ., sez. 6°, ordinanza n. 3130 del 08/02/2011). Ancora, la Suprema Corte ha rilevato che “La consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 06 dicembre 2011, n. 26151).
Non c'è dubbio che “la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati": in altri termini “ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega” (Cass. civ., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219).
L'orientamento riferito non è mutato all'indomani della pronuncia della Suprema Corte che “esclude la natura esplorativa della consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza” (cfr. Cass., civ., 15/03/2016, n. 5091): tale affermazione, interpretata da alcuni come un definitivo avallo alla possibilità di disporre la consulenza tecnica in materia bancaria anche in caso di lacune documentali gravi, ad una attenta lettura delle restanti motivazioni della sentenza, viene specificata con il richiamo alla precedente giurisprudenza che, se pure ha sempre affermato la possibilità di deroga “al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti” ha espressamente limitato tale possibilità di deroga “sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., civ., 15/03/2016, n. 5091, che richiama Cass. civ, sez. 3°, 14 febbraio 2006, n. 3191).
Questa è l'unica lettura della giurisprudenza citata compatibile con i principi sostanziali (art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.) relativi all'onere della prova: diversamente si legittimerebbe la proposizione indiscriminata di azioni giudiziali sprovviste ab origine EI relativi fondamenti normativi.
Nel caso di specie, alla luce EI principi sopra compendiati, deve affermarsi la natura esplorativa della consulenza richiesta da parte attrice, che a sostegno della domanda ha prodotto una perizia di parte del tutto non attendibile perché fondata su principi di diritto non condivisibili.
8. Deve infine rilevarsi l'inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto.
Come noto infatti, l'ordine di esibizione è uno strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (Tribunale RO, ordinanza del 14 marzo 2016;
Tribunale Foggia, sentenza n. 56 dell'11 gennaio 2016; Tribunale Verona, sentenza n. 160 del 28 gennaio 2016; Tribunale di RO, ordinanza del 14 gennaio 2016 su www.expartecreditoris.it). Tale mezzo istruttorio in materia di contratti bancari, non è ammissibile ove il richiedente non dimostri di avere inutilmente avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca di acquisizione della detta documentazione contabile ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, che riconosce al cliente di una banca il diritto sostanziale di chiedere e ottenere tutta la documentazione contabile inerente al rapporto.
La giurisprudenza di merito ha infatti ritenuto ammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., escludendone la natura esplorativa, solo se preceduto, in fase stragiudiziale, da una istanza ex art. 119 TUB non evasa o evasa in modo incompleto da parte della banca: in altri termini, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del codice di rito non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
Si condivide in proposito quanto affermato da recente giurisprudenza di merito secondo cui “Non vi è chi non veda che iniziare una causa in cui si lamenta usura, anatocismo, interessi ultralegali, patti nulli, violazioni di legge (…) senza neppure premurarsi di leggere la documentazione bancaria che si ha ricevuto tempo per tempo e che ai fini fiscali la società attrice deve conservare e che in ogni caso si può ottenere dalla banca disvela la condotta esplorativa dell'intero procedimento” (così Tribunale di Padova, sentenza 29 maggio 2016).
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte, stabilendo che “è principio fermo (Sez. L, Sentenza n. 17948 del 2006) quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (cfr., ex multiis, Cass. Civ., 4/04/2016, n. 6511).
Va ricordato che “per antica e mai mutata giurisprudenza della S.C. (cfr. sent n. 2056/72) “Il potere conferito al giudice dall'art. 210 c.p.c. di ordinare ad una delle parti o ad un terzo la esibizione di un documento deve essere tenuto distinto dall'onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l'esibizione, assolvere con altro mezzo l'onere probatorio. Conseguentemente l'ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza” (cfr.
Tribunale di RO, sez. 3°, ordinanza del 02 aprile 2016).
Come chiarito dalla recente giurisprudenza di merito, “il contratto contenente le condizioni pattuite è nella disponibilità di ciascuno EI contraenti, pertanto la parte stipulante non può richiedere alla controparte che sia ordinata l'esibizione del contratto, salvo che deduca e dimostri di aver, senza colpa, smarrito il documento contrattuale in suo possesso e quindi che nel caso in esame non possa darsi seguito alla richiesta attorea ex art. 210 c.p.c., atteso che la società attrice – pur avendo agito in giudizio per far valere la nullità delle clausole di cui ai contratti di conto corrente stipulati con la banca convenuta - non ha allegato alcuna idonea circostanza che valga a fondare e giustificare l'ordine, nei termini sopra indicati” (Tribunale RO, ordinanza del 14 marzo 2016).
Nel caso di specie parte attrice non ha in alcun modo dimostrato di avere tempestivamente inoltrato alla convenuta, CP_1 la richiesta ex art. 119 TUB essendo stata quest'ultima notificata contestualmente all'atto di citazione.
Peraltro si consideri che, nella consulenze di parte depositate dall'attore (cfr. doc. n. 1, 2 e 5 del fascicolo di parte attrice), il ricalcolo degli interessi passivi è stato effettuato sulla base degli estratti conto bancari. Risulta pertanto evidente che l'ordine di esibizione della documentazione richiesto non può trovare accoglimento in considerazione del fatto che in tal modo l'attore ha dimostrato di essere in possesso della suddetta documentazione precedentemente all'introduzione del presente giudizio.
In applicazione EI principi sopra esposti, l'istanza ex art. 210 c.p.c. è dunque inammissibile.
9. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sollevata da parte attrice, in difetto EI presupposti di legge.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “…in riforma integrale della sentenza impugnata, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA:
A) ordinare alla appellata, ex art. 210 c.p.c., di esibire e depositare i seguenti documenti: 1) CP_1 originale del contratto di conto corrente sottoscritto;
2) estratti conto e movimenti scalari completi dall'accensione del rapporto alla chiusura per passaggio a sofferenza;
3) comunicazioni di variazione delle condizioni economiche;
4) piano aggiornato di ammortamento del mutuo, con evidenza di tutti gli importi addebitati alla parte mutuataria, a titolo di interessi, mora, commissioni
e spese;
B) disporre CTU per la determinazione EI legittimi saldi EI rapporti controversi, comportando la decisione della controversia la valutazione e l'esame di questioni richiedenti specifiche capacità e cognizioni tecniche, specie sotto il profilo della scienza attuariale.
IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE:
1) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni, delle spese e della capitalizzazione degli interessi medesimi per difetto di forma scritta e di specifica pattuizione, con conseguente ricalcolo, senza capitalizzazione alcuna, al tasso legale ovvero al tasso ex art. 117 TUB;
2) accertare e dichiarare la nullità degli interessi, degli oneri, delle commissioni e delle spese per come variati dalla nel corso del rapporto, per mancata prova dell'avvenuta comunicazione CP_1 delle variazioni medesime nelle forme di legge;
3) accertare e dichiarare la previsione e/o applicazione di condizioni usurarie, anche in sede di esercizio del ius variandi, con conseguente ricalcolo ex art. 1815 c.c.;
4) per effetto di quanto sopra, determinare il legittimo saldo del rapporto controverso riconoscendo, ove emergano saldi attivi in favore della parte appellante, i corrispondenti interessi.
IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI MUTUO:
1) accertare e dichiarare che il regime finanziario utilizzato dalla nella predisposizione del CP_1 piano di rimborso non è stato oggetto di specifica ed esaustiva pattuizione scritta né, comunque, di indicazione alcuna;
2) accertare e dichiarare che il regime finanziario utilizzato dalla banca ha dato origine ad un piano di rimborso in cui la quota interessi di ciascuna rata è stata determinata inglobando nel capitale anche l'interesse a sua volta produttivo di ulteriore interesse di mese in mese;
3) accertare e dichiarare che, per effetto del regime finanziario utilizzato, il costo effettivo del credito
a carico della parte mutuataria risulta difforme rispetto a quello apparente ed, in particolare, rispetto
a quello dovuto utilizzando il regime della capitalizzazione semplice;
4) per gli effetti di quanto sub numeri 1), 2) e 3) , accertare e dichiarare la nullità assoluta, ex articoli 1283, 1284, comma tre,
1344, 1346, 1418, 1419 c.c., articolo 6, Delibera CICR, 9 febbraio 2000 e Circolare BDI n. 229/1999, della misura degli interessi a carico della parte mutuataria e rideterminare il piano di ammortamento con rata costante in regime finanziario di interesse semplice, con applicazione dell'interesse nella misura legale ovvero nella misura di cui all'art. 117 TUB;
5) accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contempla un costo del credito in violazione dell'art. 644 c.p. e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso secondo giustizia;
6) accertare e dichiarare che la banca, con riferimento ai ritardati pagamenti del mutuatario, ha applicato commissioni e remunerazioni in violazione della Legge 108/1996 e, per gli effetti, adottare
i provvedimenti di giustizia conseguenti.
In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e EI compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario” .
Ha resistito la banca appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello - di cui ha comunque chiesto anche il rigetto - _ex artt. 342 e 348 bis CPC, nonché la presenza di domande e allegazioni nuove ex art. 345 CPC anch'esse inammissibili.
In data 10.5.23 depositava per via telematica intervento ex art. 111 CPC Controparte_4 per essa quale mandataria riportandosi alle difese di
[...] Controparte_5 parte appellata.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023. Parte appellante depositava note conclusive anticipate (21 pagine) con le quali , oltre a reiterare richieste anche istruttorie già formulate in gravame, ha contestato l'ammissibilità e la legittimità dell'intervento sopra indicato con riguardo sia alla posizione della mandataria (validità della procura con particolare riguardo all'azione di recupero giudiziale) sia alla posizione della cessionaria (prova della cessione del credito, rituale pubblicazione, non individuabilità EI crediti ceduti).
Parte appellata ha depositato le note conclusive (4 pagine) ribadendo le proprie posizioni difensive.
Parte intervenuta ha depositato le note conclusive (1 pagine) ribadendo le proprie posizioni difensive.
Le note di trattazione cartolare sono state depositate da parte appellante (6 pagine) e da parte appellata
(1 pagina), nonché dalla parte intervenuta che, in particolare, si è soffermata sulle eccezioni preliminari sollevate dall'appellante nei suoi confronti.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 21, appare – dalla lettura complessiva - articolato in sei motivi.
§ 3.1 — Dopo aver reiterato le istanze istruttorie citando ordinanze (ammissive ex art. 210 CPC e di
CTU) emesse dalla Corte di appello di RO in casi similari, richiamata giurisprudenza di legittimità in ordine al diritto di ottenere dalla banca (da parte del correntista) la documentazione afferente al rapporto, col primo motivo (pag. 4) - titolato “ SULL'ONERE PROBATORIO NELL'ACCERTAMENTO BANCARIO” – invoca il principio di “vicinanza della prova” per asserire che il Tribunale avrebbe errato nel porre solo a carico di parte attrice detto onere, gravante invece sulla banca, affermando che in ogni caso detto onere sarebbe stato da egli assolto in ragione del deposito degli estratti conto, del contratto di mutuo, di perizie di parte e di comunicazioni della banca.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 6) – titolato “ SUL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE” - parte appellante così argomenta: “ Nell'evocare l'integrale riforma della sentenza di prime cure, si contesta alla BA appellata:
1) l'indebita applicazione di anatocismo, anche successivamente al 1 gennaio 2014;
2) l'applicazione di interessi ultra legali non convenuti per iscritto, in violazione degli artt. 1284 e
1282 c.c.;
3) l'indebita variazione in peius della misura EI tassi debitori, in quanto la maggiorazione EI medesimi è costantemente avvenuta in violazione dell'art. 118 TUB;
4) l'applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni analoghe nonché di spese, anche forfettarie, mai convenute per iscritto e comunque applicate in difetto di esplicita previsione del metodo di calcolo e di computo e, di conseguenza, la nullità delle medesime;
5) la violazione dell'art. 644 c.p., anche a seguito dell'esercizio (ancorchè illegittimo) dello ius variandi;
6) la nullità di tutte le annotazioni per differenza di valuta, per tutte le operazioni di addebito, dalla prima all'ultima, nessuna esclusa od eccettuata, con eliminazione delle relative partite di interessi annotate a debito della parte attrice, derivanti dal “gioco delle valute” o dai cosiddetti “giorni banca”, quale differenza tra la valuta effettiva e quella fittizia per effetto della antergazione delle valute a debito della correntista e della postergazione delle valute a credito della medesima, atteso che le scoperture di valuta hanno operato come erogazione di credito, mai di fatto pattuita, con aggravio EI relativi interessi e commissioni per il corrispondente periodo”. Cont Richiama, quindi, l'appellante la perizia di parte allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 dalla quale si evincerebbe che: A) la ha applicato condizioni non pattuite per iscritto;
B) la CP_1
nell'esercizio del ius variandi, ha applicato un TEG superiore la soglia di usura nei trimestri CP_1
II e IV 2005, III e IV 2006, I 2007, III e IV 2012, I, II e III 2013.
Conclude l'appellante: “ La Relazione di parte prodotta, a differenza di quanto affermato dal
Tribunale, indica esattamente sia il TEG applicato, trimestre per trimestre, sia la soglia corrispondente.
La differenza tra il saldo e quello ricalcolato è risultata scomponibile in euro 4.453,23 per CP_1 interessi, euro 903,08 per commissioni, spese ed oneri enucleati nel riconteggio”.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 7) – titolato “ SUL RAPPORTO DI MUTUO: REGIME
FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA E VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1284,
1325, 1344, 1346 E 1418 C.C., 116 E 117 TUB, NONCHÉ DELLA DELIBERA CICR 4.3.2003 E
DELLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 229/1999” - parte appellante sostiene che dal testo del contratto di mutuo non emergerebbe l'oggetto dell'accordo, che la clausola relativa ai tassi sarebbe indeterminata, con conseguente nullità della stessa.
§3.4 – Col quarto motivo (pag. 9) – titolato “ SUL RAPPORTO DI MUTUO: REGIME FINANZIARIO
DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA E VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ANATOCISMO” –
l'appellante ripropone la questione dell'anatocismo vietato e rilevabile nel contratto di mutuo con l'ammortamento alla francese, giungendo ad affermare una differenza economica di Euro 37.637,60, riportando dottrina e formule di matematica finanziaria.
§3.5 – Col quinto motivo (pag. 13) – titolato “RAPPORTO DI MUTUO: VIOLAZIONE DELLA
LEGGE 108/1996” – l'appellante devolve la questione dell'usura, evidenziando che il TEG va calcolato con modalità diverse da quanto indicato dalla BA d'Italia e includendo tutte le voci ed oneri secondo il principio di onnicomprensività, ivi compresa la penale da estinzione anticipata del mutuo.
§3.6 – Col sesto motivo (pag. 16) – titolato “ RILEVANZA DEL COMPENSO DI ESTINZIONE
ANTICIPATA NELLA VERIFICA DELL'USURA” – il richiama giurisprudenza di merito Pt_1 favorevole alla inclusione di detta voce nel TEG, concludendo di aver l'obbligo di restituire esclusivamente il capitale percepito.
§ 4 — La Corte è preliminarmente chiamata a delibare sulle eccezioni preliminari in rito con le quali parte appellante ha posto in discussione la legittimazione attiva della società intervenuta sotto il duplice profilo processuale e sostanziale. Ebbene, oltre che ribadire quanto alla questione della cessione di credito ed alla sua prova quanto già più volte espresso da questo Collegio ex art. 118 disp. Att. CPC, non può che evidenziarsi come la stessa parte appellata risultata la cedente il credito del non abbia mai contestato ma anzi abbia Pt_1 confermato e quindi del tutto ratificato la cessione del proprio credito alla società intervenuta ex art. 111 CPC, elemento del quale evidentemente parte appellante non si è affatto avveduta, pur essendo dirimente.
In ogni caso, il Collegio ritiene di richiamare le proprie considerazioni sull'argomento.
Va, innanzitutto, evidenziato che nell'atto di intervento la cessionaria ha esplicitamente indicato, nella parte espositiva, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pure allegata (v. Cass. 8975/20).
L'appellante formula eccezione in ordine alla assenza del contratto di cessione o comunque di elementi che consentano di ritenere il credito oggetto di giudizio oggetto della cessione.
Sul punto, va richiamato il principio secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" EI crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie EI rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno EI rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza EI presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c”. (v. Cass. N. 31188/17).
E' indubbio che (v. Cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione del debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie EI rapporti esclusi dalla cessione nonché il collegamento testuale dal quale emerge l'elenco delle posizioni e EI numeri clienti, tra i quali (come si evince con facilità di consultazione) anche quello della debitrice principale (profilo mai posto in dubbio dai garanti e comunque emergente dalla documentazione relativa ai rapporti intercorsi), sicchè tale prova (in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti) ben può ritenersi raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N.
4277/23).
Quanto, poi, alla legittimazione della mandataria, si osserva quanto segue.
È palesemente infondata l'eccezione sulla carenza di legittimazione della mandataria in ordine all'attività giudiziale, atteso che alla lettera e) della procura speciale è chiaramente indicata anche l'attività di natura giudiziale (e non stragiudiziale) per il recupero EI crediti, profilo che peraltro era già ricavabile dalle lettere precedenti ove si indicava qualsiasi “attività” utile al fine del recupero, senza limitazione alcuna.
Di qui, ovviamente, la piena validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante della mandataria di CP_5 CP_4
Il profilo, peraltro, specificamente sollevato riguarda l'art. 115 TULPS in quanto, secondo parte appellante, la relativa licenza giustifica ed autorizza solo attività stragiudiziale e non giudiziale: in realtà, la norma prevede la necessità di specifica licenza proprio per l'attività stragiudiziale, ma non esclude l'utilizzo del mandato per attività di carattere giudiziale. Vale a dire che la necessità di avere l'autorizzazione (per motivi di pubblica sicurezza) al recupero crediti in una realtà non giudiziale – ove cioè non vi sia un organo di controllo terzo ed imparziale – non significa affatto (come vorrebbe parte appellante) che anche per l'attività dinanzi ad un organo giudiziario occorre una specifica autorizzazione, non essendo ciò previsto in alcun modo a pena di applicazione di una sanzione. A parte che la licenza viene rilasciata anche per le attività connesse alla gestione, all'incasso ed al recupero EI crediti insoluti, è evidente la ratio della norma: le società di recupero crediti devono rispettare un codice etico e non può (ovviamente) utilizzare strumenti di minaccia nei confronti del debitore, strumenti da escludersi nell'ambito del recupero in sede giudiziale ove tale pericolo non può ovviamente configurarsi.
Da ultimo, la normativa richiamata dall'appellante ha rilievo solo in sede amministrativa, senza alcuna ricaduta sul piano civilistico e, quindi, tanto meno sulla validità del mandato.
Tutto ciò determina la palese infondatezza delle eccezioni preliminari in rito, sollevate dall'appellante nelle note finali anticipate.
Nel merito, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Va, preliminarmente, evidenziato che il Tribunale ha in modo espresso e molto argomentato evidenziato come l'atto di introduzione del giudizio e comunque la condotta processuale di parte attrice era carente sotto il profilo dell'allegazione e della specificità della stessa, sì da non poter consentire al giudice neppure di comprendere e di cogliere questioni eventualmente rilevabili d'ufficio.
Ebbene, su questo passaggio motivazionale – costituente il cardine fondamentale sul quale poggia poi il resto della motivazione – non vi è alcuna impugnativa specifica né alcuna
contro
- argomentazione, essendosi l'appellante limitato a prospettare (con il primo motivo) una diversa Pt_1 ripartizione dell'onere probatorio.
Ma questo profilo di doglianza non può essere accolto, proprio alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che pone a carico del correntista/cliente – che agisce, come in questo caso, in sede di accertamento negativo e di ripetizione di indebito – di allegare e provare le ragioni di carenza di causa/illegittimità delle voci economiche poste a suo carico, al fine di rideterminare i rapporti dare avere.
Il principio di c.d. vicinanza della prova – invocato dall'appellante – è invece ampiamente superato, come si evince anche dalle ultime sentenze di legittimità (v. Cass. Nn. 11735/24; 12818/24).
Nel caso in esame, la banca – peraltro – ha formulato domanda riconvenzionale, ma non per rivendicare un credito, bensì per essere risarcita ex art. 96 CPC, situazione che non sposta affatto la detta ripartizione.
Ora, con il gravame l'appellante ha voluto distinguere i due diversi contratti e la Corte si fa carico di esaminare – viste anche le eccezioni di novità ex art. 345 CPC formulate da parte appellata – le doglianze che, invero, appaiono di difficile riconducibilità ai parametri di cui all'art. 342 CPC, tenuto conto che anche il richiamo alle consulenze di parte (quella sul mutuo depositata sin dall'atto di citazione originario e quella sul conto corrente depositata solo con la memoria istruttoria n. 2) è del tutto generico, ma soprattutto privo delle indicazione di quali documenti si tratti , tanto è vero che la
Corte (con apposita ordinanza in atti) ha dovuto invitare l'appellante a completare il proprio fascicolo ed a depositare tutti gli atti difensivi, tra i quali era allegata anche la detta CTP relativa al conto corrente.
Esaminando, allora, il gravame con riguardo al contratto di conto corrente, emerge – dal documento depositato sin dalla comparsa di costituzione di primo grado ad opera della banca convenuta - che si tratta di un conto corrente aperto dal (qualificatosi ingegnere nel profilo dell'attività Pt_1 economica svolta) sul quale sono poi avvenuti affidamenti e rinunce, con conseguenti modificazioni di cui però parte appellante/attore non ha mai dato conto né nelle sue allegazioni né tanto meno nella perizia di parte.
Quanto alle voci economiche contestate, dall'atto di citazione (v. pag. 4) emergeva la devoluzione della questione “interessi e oneri”, specificata poi in usura e anatocismo, voci peraltro riferite anche al mutuo.
La indicazione di una perizia di parte, peraltro, era puramente generica, anticipando che sarebbe stata depositata successivamente, come poi è avvenuto: nell'atto di citazione, in realtà, era indicata come
“definitiva”, ma nulla veniva allegato a tal fine, con la conseguenza che quelle allegazioni (peraltro generiche, come ha detto il Tribunale), rimanevano pure congetture.
Anche ad esaminare la perizia di parte – lettura della quale questa Corte si fa carico in assenza di puntuali indicazioni da parte dell'appellante – emerge che le voci indicate come illegittime sono usura, anatocismo , CMS e spese illegittime, il tutto però senza alcun serio riferimento al contratto di conto corrente che pure in giudizio era stato già depositato dalla banca convenuta. La superficilità con la quale le allegazioni di parte attrice oggi appellante sono state formulate è dimostrata dall'affermazione di una carenza di clausola di reciprocità (per la capitalizzazione) che invece è rinvenibile nel detto contratto del 2001 (successivo, cioè, alla delibera CICR). A ciò si aggiunga che gli estratti conto depositati sono solo gli scalari (così dice comunque il perito di parte relativamente al materiale contabile esaminato) dal 31 dicembre 2003 al 30 settembre 2014, chiaramente insufficiente a coprire sin dall'origine lo svolgimento del rapporto.
Né sono stati forniti altri elementi che consentono di valutare quelle voci in modo completo o di rilevante attendibilità, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, viene reiterata dall'appellante l'istanza ex art. 210 CPC : è ormai superata la questione relativa alla tempestività o meno della istanza ex art. 119 TUB (v. da ultimo Cass. N. 17584/24), ma ciò non esclude che a tale richiesta istruttoria non si deve dare seguito, atteso che come dimostrato dalla presenza degli estratti scalari e dalla mancata contestazione da parte del circa l'assenza Pt_1 di comunicazioni e consegne da parte della banca durante lo svolgimento del rapporto, non è dato comprendere per quale ragione la banca debba essere onerata di tale produzione documentale.
D'altro canto, si tratta di un professionista (le comunicazioni risultano inviate allo studio dell'ingegner ) che, appunto, non ha mai formulato doglianze circa questi aspetti, sicchè non Pt_1 può tale istanza istruttoria fungere da inversione dell'onere probatorio. Tra l'altro, essendo appunto un professionista, aveva anche l'onere di conservare quella documentazione contabile, sicchè l'istanza anche in questa sede non può che essere respinta, come già ha fatto questa Corte nella ordinanza in atti. Cont A ciò si aggiunga che con la memoria ex art. 183 , sempre con riguardo al conto corrente, l'attore aveva individuato – mediante il richiamo alla perizia di parte – le voci di usura (oggettiva e soggettiva), di anatocismo, di CMS e di spese non dovute, aggiungendo poi la questione dello ius variandi e della usura ad esso dovuta.
Come si è detto, tutto ciò è argomentato senza alcun riferimento preciso al contratto di conto corrente e senza alcun riferimento – neppure in questa sede – alle singole voci come emergenti negli estratti depositati. Citare, pertanto, la normativa e la giurisprudenza senza alcun riferimento al caso concreto rappresentata l'esposizione di mere congetture, come d'altra parte è avvenuto nella perizia di parte nella quale si giunge alla conclusione di un indebito pari ad Euro 5.340,31 senza effettivi elementi riscontrabili sotto il profilo giuridico. Peraltro, anche l'usura (oggettiva e soggettiva, quest'ultima non ammissibile) viene individuata in alcuni trimestri come, quindi, sopravvenuta, senza che vi sia alcuna spiegazione circa una possibile riconducibilità allo ius variandi che viene, meglio, richiamato solo in appello, imponendo così peraltro un tema di indagine del tutto nuovo e inammissibile.
Venendo ad esaminare il contratto di mutuo, oltre a doversi ribadire quanto già esposto a proposito della genericità ed apoditticità rilevata , in modo del tutto condivisibile, dal Tribunale e che, come già esposto, la indicazione era meramente generica ed apodittica, accompagnata da una perizia di parte cui era allegato un parere pro-veritate, con l'accostamento dell'ammortamento alla francese e quello all'italiana, e con l'ulteriore nota esplicativa sugli interessi di mora nel calcolo del TEG, con la conclusione sostanziale di una sommatoria tra corrispettivi e moratori.
Già quest'ultimo profilo è chiaramente in contrasto con quanto ormai la giurisprudenza di legittimità ha dettato per la netta distinzione quanto alla “soglia” tra le due distinte voci.
Poi l'attore, in primo grado, con la memoria istruttoria – ripetendo sostanzialmente quanto già indicato in quelle note che accompagnavano la perizia di parte sul mutuo – contesta le istruzioni della
BA d'Italia circa le modalità di calcolo delle voci ai fini del vaglio sul tasso soglia, ma sul punto il Tribunale è stato chiaro nell'affermare la non condivisibilità della tesi di parte attrice senza che quest'ultima, in questa sede (ove ripresenta gli stessi conteggi), spieghi alcunchè sotto un profilo
contro
-argomentativo. Si profilava, peraltro, la gratuità del mutuo stesso, sempre sulla base di mere affermazioni teoriche (includenti diverse voci), ma sempre senza alcun riferimento al caso concreto.
Peraltro, mettendo a confronto i tassi – corrispettivi e di mora – con il tasso soglia essi non risultano superarlo. Cont Pertanto, anche in questo caso, la richiesta ex art. 210 non è ammissibile per le ragioni già spese.
Per il lamentato anatocismo “occulto”, non può che ricordarsi quanto già più volte rilevato da questa
Corte in vicende similari in materia di ammortamento c.d. alla francese.
Quanto a questo primo profilo, va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito. Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
– di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio.
Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.
Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero EI periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata.
Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento Cont anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. in vicende similari - non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra.
L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza.
Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.
Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale.
Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.
In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante. Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e EI rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione
(c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca.
Di qui la reiezione della specifica doglianza.
Residua, a questo punto, la delibazione circa l'istanza di nomina CTU.
Anche in questo caso, va richiamato l'orientamento di questa Corte per vicende similari.
Al fine di procedere ad un accertamento contabile d'ufficio, è necessaria – quanto meno – una valida pista probatoria che, in realtà, nel caso in esame non sussiste in ragione della portata meramente congetturale delle perizie di parte (che pur integrando atti difensivi, andavano specificamente Cont richiamate ex art. 342 nel loro contenuto e, invece, non sono state neppure indicate come allegazione documentale in modo che la Corte potesse individuarle, essendosi piuttosto reso necessario un ordine di deposito a parte appellante al fine di poter realmente comprenderne la portata)
e della altrettanta apoditticità del gravame, sicchè l'istanza si palesa come meramente esplorativa e comunque di difficile realizzabilità considerato che vi è, quanto meno per il conto corrente, l'assenza di documentazione completa EI movimenti contabili dall'inizio del rapporto.
Infine, va dato atto che è ormai definitiva la statuizione in punto di determinatezza o meno del tasso del mutuo, atteso che nella memoria istruttoria l'attore aveva fatto riferimento al parametro
EURIBOR sul quale il Tribunale si è ampiamente speso nell'argomentare il rigetto.
La riproposizione generica (e senza riferimento al contratto così come al detto parametro) della questione dell'indeterminatezza viola il disposto di cui all'art. 342 CPC e comunque non soddisfa la conferenza del gravame rispetto alla declinazione che la questione ha ricevuto ad opera dello stesso attore che ha riferito il tutto all'esistenza del parametro EURIBOR, oggi del tutto ignorato nell'appello.
Il gravame, quindi, va respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia nonché EI parametri massimi – in considerazione della molteplicità delle questioni ,anche processuali, sollevate infondatamente da parte appellante – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.382,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 2.765,00
Fase decisionale, valore massimo: € 2.867,00 Compenso tabellare (valori massimi) € 8.715,00
La rifusione, inoltre, va disposta sia nei confronti di parte appellata, sia in favore di parte intervenuta, tenuto conto del principio di causalità.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9475/20 del tribunale di RO , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore sia di parte appellata sia di parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano in Euro 8.715,00 in favore di ciascuna di dette parti, oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in RO nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore