TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2457 del Ruolo Generale dell'anno 2024 del Tribunale Ordinario di
Taranto avente per oggetto: USUCAPIONE
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Parte_1 C.F._1
ZO giusta mandato allegato all'atto di citazione – attore-
CONTRO
( ), ( , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 CodiceFiscale_3
( ) c.f.. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 C.F._5
( ), CP_5 CodiceFiscale_6 Parte_1
(c.f. ), ( , C.F._7 Controparte_6 CodiceFiscale_8 CP_7
(c.f. ) , ( ),
[...] CodiceFiscale_9 Controparte_8 CodiceFiscale_10
( ), ( ), Parte_1 CodiceFiscale_11 Parte_2 CodiceFiscale_12
( ), ( ), Controparte_9 CodiceFiscale_13 Controparte_4 CodiceFiscale_14
(c.f. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._15
-convenuti contumaci-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 9.05.2025 il sig. assumeva di aver Parte_1 posseduto per oltre venti anni, ininterrottamente, senza alcuna soluzione di continuità, pacificamente ed in maniera esclusiva, animo domini senza alcuna ingerenza degli intestati dell'immobile e di chiunque dal terreno, in tutta la sua consistenza, sito in agro di AN Marzano di AN SE (TA) identificato in C.T. del Comune di AN Marzano di AN SE al Foglio 14, p.lla 398 coltivato ad uliveto e non già a vigneto come riportato nella visura catastale .
L'attore asseriva :
-di aver ,sin dall'anno 2000, provveduto ad effettuare a sua cura e spese lavori di ripristino del muretto di pietra di recinzione, già esistente ed a realizzare due colonne di cemento armato su cui aveva apposto una catena con lucchetto per impedire a chiunque l'accesso; inoltre aveva sempre provveduto alla conduzione, alla pulizia, alla potatura degli alberi di ulivo ed alla coltivazione dei terreni, sostenendo in via esclusiva tutte le spese necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi, nel godimento del detto cespite, come esclusivo proprietario senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né a corrispondere alcunché per il relativo godimento, inoltre aveva chiuso con un lucchetto la catena posta tra le due colonne per impedire l'accesso al fondo ad estranei le cui chiavi erano sempre e solo state in suo possesso. Tanto premesso il sig. , ritenuto che vi fossero i presupposti per richiedere Parte_1 la declaratoria di intervenuta usucapione ex art 1158 c.c. dopo aver promosso il procedimento di mediazione obbligatorio dinanzi all'Organismo di Mediazione Madiaforense s.r.l. che aveva avuto, però, esito negativo, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto i sig.ri , Controparte_1
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Parte_1
, , , , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Parte_1 Parte_2
, e affinché così s provvedesse: Controparte_9 Controparte_4 Parte_1
“ Accertare e dichiarare acquisita in favore del Sig. Parte_1
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]di AN C.F._1
SE (TA) alla via De Chirico n. 10, per intervenuta usucapione, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno, in tutta la sua consistenza, sito in agro di AN Marzano di AN SE (TA) identificato in C.T. del Comune di AN Marzano di AN SE al Foglio 14,p.lla 398
2 Conseguentemente munire l'emananda Sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti Registri Immobiliari della Conservatoria di Taranto e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Taranto ufficio provinciale del territorio servizi catastali, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo.
3 Con vittoria di spese e compensi di lite in caso di eventuale ingiustificata opposizione”.
Instauratosi il contraddittorio non si costituivano né comparivano in giudizio i convenuti per cui veniva dichiarata la loro contumacia.
La causa, istruita con la prova documentale e la sola prova testimoniale non essendo comparsi gli interrogandi per rendere l'interrogatorio formale loro deferito, all'udienza del 14.11.2025 veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art 281 quinques cpc con modalità a trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, così come proposta è fondata. In punto di diritto va precisato che perché si configuri un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza da parte di chi intende far valere il proprio diritto, del possesso continuato, non interrotto, pacifico e pubblico sulla cosa, tale da dimostrare in maniera non equivoca, l'intenzione di possedere la cosa uti dominus, e segnatamente esercitare sul bene un potere di signoria corrispondente a quello del titolare di uno ius in re aliena.
Sotto il profilo probatorio, il soggetto che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. In particolare, il requisito della continuità, essenziale per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Ne consegue che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, desumibile dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. (cfr. “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà” Cass. n. 22667/2017, n. 14092/2010). Orbene nel caso de quo attraverso:
- la prova documentale (fotografie,_planimetria, visure)
- le dichiarazioni testimoniali rese dai sig.ri . ( “il sig. sin CP_10 Parte_1 dall'anno 2000 ha posseduto il terreno oggetto di causa in maniera esclusiva…. dall'anno 2000 l'attore ha iniziato a ripristinare il muretto a secco terminandolo nell'arco di due anni. Ha anche posto due colonne di cemento su cui ha messo una catena con un lucchetto per impedire l'accesso ad altre persone. Ho visto l'attore, dal 2000 ad oggi, coltivare da solo il detto terreno, potare gli alberi di ulivo e raccogliere le olive. Non ho mai visto altre persone all'interno del terreno. …... Ho visto sempre e solo l'attore aprire il lucchetto sulla catena per entrare nel terreno. …. l'attore dal 2000 si è sempre comportato pubblicamente come proprietario del terreno senza interruzioni. Riconosco Co dalle foto che la mi mostra contenute nel fascicolo di parte attrice il terreno condotto dall'attore. Il terreno confinante con quello oggetto di contezioso è appartenuto dapprima a mia suocera ed alla sua morte a mia moglie. Detto terreno è stato da me frequentato dal 1982 e dal 2000 ho visto il sig. occuparsi del terreno per cui è causa) e dalla teste (“ Parte_1 Controparte_4 Confermo che mio fratello dal 2000 ha posseduto il terreno oggetto di lite in maniera esclusiva e pubblicamente sino ad oggi. Da allora si è comportato come proprietario escludendo chiunque altro. Confermo la circostanza sub B dell'atto di citazione. In particolare che mi fratello ha provveduto a restaurare il muretto di pietre e ad apporre due colonne in cemento su cui ha messo una catena con il lucchetto per impedire l'accesso ad altre persone. Ha sempre da solo, a sue spese, provveduto alla coltivazione del detto terreno e a raccogliere i frutti , cioè le olive. Preciso che si tratta di un uliveto ma vi sono anche alcuni alberi da frutto. Mai alcuno ha contestato a mio fratello l'utilizzo esclusivo del terreno. Le chiavi del lucchetto le ha solo mio fratello. Come ho già detto mio fratello dal 2000 ha posseduto il terreno in maniera esclusiva comportandosi come proprietario. Il suo possesso è stato continuo e pubblico sino ad oggi e mai nessuno lo ha contestato. Riconosco dalle foto contenute nel Co fascicolo di parte attrice che la mi mostra il terreno condotto da mio fratello e le colonne di cemento che lui ha fatto su cui ha messo la catena con il lucchetto”) .
-il comportamento dei convenuti, che rimanendo contumaci nel presente giudizio hanno di fatto negletto ogni difesa, ed hanno reso l'assunto attoreo “fatto non contestato” ex art.115 cpc come stabilito dalla sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti il principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia il principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente, i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. Difatti la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, “l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso”. Per tali ragioni considerato che risultanze istruttorie hanno dimostrato il possesso ultra ventennale continuato, mai interrotto, nonché pacifico e pubblico, da parte dell'attore del bene oggetto di causa tale da giustificare nello stesso l'animus possidendi e, quindi, l'acquisizione della proprietà esclusiva dell'immobile de quo, la domanda del sig. deve essere accolta Parte_1 con la conseguenziale declaratoria di acquisizione ex art.1158 c.c. della proprietà dell'immobile sopra descritto in suo favore .
Le spese del giudizio come da richiesta attorea tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti a contrastare la domanda attorea vengono compensate .
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Carmen Nacci, presso la I° Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Taranto, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
− accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara in favore del sig. Parte_1
(c.f. ) , nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._1
Marzano di AN SE (TA) alla via De Chirico n. 10l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. del bene immobile sito in agro di AN Marzano di AN SE (TA) identificato in C.T. del Comune di AN Marzano di AN SE al Foglio 14,;p.lla 398;
− ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di effettuare la trascrizioni e volturazioni dei predetti immobili come sopra indicati in favore dell'attore con esonero da ogni sua responsabilità;
− compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti. Così deciso in Taranto lì 25.11.2025
IL G.O d P
Avv. Carmen Nacci