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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 22.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 22.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 9163 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2019 deciso e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata ad [...] l'[...] (C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi legittime del C.F._2
Sig. , rappresentate e difese dall'Avv. Aniello Natale presso il cui studio sono elettivamente Parte_3 domiciliate in Capaccio Scalo in Viale della Repubblica, 45
Attori
E
AVV. , C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Controparte_1 C.F._3
Di AS presso il cui studio elettivamente dimicilia in Via Magna Grecia, 269, Capaccio Paestum (SA)
Convenuta
NONCHE' sede di Capaccio, in persona del legale rappresentante p.t.. CP_2
Convenuto Contumace
(P.IVA ), con sede in Milano, Viale Certosa 222, in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Vaiana presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Riviera di Chiaia, 276; pagina 1 di 7 ZA TA in Garanzia
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di eredi di , convenivano in giudizio l'Avv. e il PA hiedendo Parte_3 Controparte_1 CP_2
l'accertamento della loro responsabilità professionale e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'omessa proposizione di un ricorso giudiziario in materia previdenziale che avrebbe avuto elevate chance di successo, nella prospettiva attorea.
In particolare, le attrici deducevano che , deceduto il 02.01.2017, aveva presentato il Parte_3
31.07.2015 una domanda all' di Salerno per il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e CP_4 dell'indennità di accompagnamento. La Commissione Medica di Salerno, con verbale del 27.06.2016, CP_4 aveva riconosciuto l'invalidità al 100% a decorrere dal 31.07.2015, ma aveva differito l'erogazione dell'indennità di accompagnamento solo dal 01.06.2016.
Secondo le attrici, si era recato presso il PA di Capaccio per chiedere Parte_3 CP_2 supporto relativamente alla erroneità della decorrenza dell'indennità stabilita dalla commissione medica
CP_4
Le attrici sostenevano di aver ricevuto continue rassicurazioni dal PA circa la presentazione del ricorso e di essere state invitate a rivolgersi all'Avv. – il legale individuato dal PA – per CP_1 chiarimenti;
ma appuravano successivamente che in realtà il ricorso non era stato mai depositato. Le attrici quantificano il danno patrimoniale in € 5.104,45, corrispondente a 10 mensilità arretrate dell'indennità di accompagnamento (Agosto 2015 - Maggio 2016), oltre a danni non patrimoniali.
Chiedevano, pertanto, previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna nei confronti dei convenuti al pagamento in solido del danno patrimoniale quantificato in euro 5.104,45 oltre interessi in misura legale e maggior danno a decorrere dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfatto. Vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , contestando e impugnando tutto quanto dedotto Controparte_1 dalle attrici e opponendosi all'accoglimento della domanda. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici, non avendo fornito prova della qualità di eredi e della legittimazione ad agire in proprio nonché
l'infondatezza della pretesa risarcitoria per difetto di costituzione di un rapporto professionale con Pt_3
o con le attrici.
[...]
Affermava la convenuta di essersi limitata a fornire un parere a un collaboratore del PA, esaminando documentazione medica e ritenendo l'assenza dei presupposti per proporre ricorso.
pagina 2 di 7 Precisava poi che lo stesso aveva dichiarato di non aver avuto contatti diretti con lei Parte_3
e che nessun mandato o procura alle liti era stato firmato o autenticato. A sostegno della sua posizione,
l'Avv. produceva il decreto di archiviazione del procedimento disciplinare attivato nei suoi CP_1 confronti dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, che non aveva ravvisato alcuna violazione deontologica. Contestava poi l'arbitrarietà e l'infondatezza del quantum richiesto.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, a garanzia, della sua compagnia assicurativa a norma dell'art. 269 c.p.c. e concludeva per il rigetto della domanda attrice perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi di soccombenza, anche parziale, essere manlevata da ogni pretesa attorea, condannando la compagnia garante a Controparte_3 tenerla indenne da ogni e qualsivoglia pagamento;
vittoria di spese di lite con attribuzione.
Autorizzata la chiamata in causa e regolarmente citata, si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava in fatto e in diritto la domanda di manleva e/o garanzia, nonché la Controparte_3 richiesta di risarcimento formulata dalle attrici. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia per mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, deduceva che l'accoglimento della domanda di garanzia era subordinato alla prova di un contratto di assicurazione valido ed efficace e all'operatività della garanzia in relazione all'evento dannoso. Richiamava le condizioni generali e particolari di polizza, in particolare l'Art. 29 delle CGA, che limita la copertura alle richieste presentate per la prima volta all nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i Parte_4 comportamenti colposi non siano stati posti in essere oltre due anni prima della data di effetto della polizza, e alle richieste presentate entro un anno dalla cessazione del contratto se il fatto avveniva durante la validità. Amissima evidenziava che l'Avv. aveva ricevuto una richiesta stragiudiziale di CP_1 risarcimento il 14.06.2017, mentre la polizza n. 801444786 aveva validità dal 23.02.2018 al 23.02.2019 ed era cessata per disdetta dell'Avv. . CP_1
Dichiarava di aver avuto conoscenza della richiesta solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa.
Eccepiva la violazione degli Artt. 1892 e 1893 c.c. da parte dell'Avv. per aver omesso di dichiarare CP_1 la richiesta di risarcimento ricevuta il 14.06.2017 al momento del rinnovo della polizza il 23.02.2018, circostanza che avrebbe privato della possibilità di scegliere se rinnovare o a quali condizioni. CP_3
Richiamava l'Art. 36 delle CGA sul "Vincolo di Solidarietà", affermando che l'assicurazione copre solo la responsabilità personale e diretta dell' , escludendo quella derivante in via solidale da rapporti con Parte_4 altri professionisti. Deduceva infine che la domanda attorea era infondata, ribadendo che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, e che la responsabilità del legale sussiste solo se l'inadempienza è causalmente rilevante sull'esito della controversia. Contestava la prova del nesso di causalità e l'infondatezza del quantum richiesto. Concludeva pertanto, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza dell'obbligatorio tentativo di negoziazione nonché nulla, inammissibile, improcedibile ed pagina 3 di 7 infondata la chiamata in garanzia nei confronti della per le causali esposte anche per Controparte_3 mancanza dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
dichiarare che nulla sarà dovuto in favore dell'assicurato alla luce delle previsioni delle CGA per come descritte nella narrativa;
accertare e dichiarare sempre e comunque il diritto alla manleva operante nei limiti di quanto dedotto in narrativa, con ulteriore accertamento subordinato della ripartizione del rischio, il tutto entro il massimale di polizza richiamato in precedenza, con riserva di azione di regresso e rivalsa nei confronti dei soggetti di cui sia eventualmente accertata la responsabilità esclusiva;
dichiarare l'infondatezza della domanda;
vittoria di spese di lite.
Il PA benchè regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva quindi CP_2 dichiarato contumace nell'udienza del 13.10.2020.
Il G.I. istruiva la causa con prova testimoniale escutendo i testi figlia di Testimone_1 Pt_3
, sentita il 10.01.2023, che confermava di aver ritirato il fascicolo dall'Avv. , ma non di aver
[...] CP_1 verificato i documenti presenti al suo interno né ha conferito personalmente alcun mandato;
ed il teste
, ex dipendente del PA sentito il 20.06.2023, che dichiarava di non ricordare Testimone_2 CP_2 che si fosse recata presso il PA nel periodo indicato e negava di aver fatto firmare Parte_2 alcun mandato per l'Avv. , affermando che il PA non si occupava di ricorsi e non aveva CP_1 rapporti con l'Avv. per tale attività. CP_1
Espletata la prova testimoniale e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente, va rilevata la contumacia del
PA regolarmente citato ma non costituitosi. CP_2
Per quanto attiene la posizione dell'Avv. , le attrici hanno basato la loro pretesa Controparte_1 risarcitoria sulla responsabilità professionale, deducendo la sussistenza di un rapporto di mandato, seppur mediato dal PA CP_2
Hanno argomentato che le stesse dichiarazioni dell'Avv. nel procedimento disciplinare e il CP_1 suo coinvolgimento nella gestione della pratica di costituissero prova della sua Parte_3 responsabilità.
Tuttavia, il convenuto ha costantemente negato l'esistenza di un rapporto professionale diretto con il o le sue eredi, limitando il proprio ruolo a un mero parere legale fornito a un collaboratore del Pt_3
PA.
Tale circostanza è stata corroborata dalla dichiarazione del stesso nell'esposto al Consiglio Pt_3
Distrettuale di Disciplina Forense, in cui affermava “di non aver avuto contatti diretti con l'Avv. . CP_1
pagina 4 di 7 E' da tenere, inoltre, in considerazione l'esito del procedimento disciplinare a carico dell'Avv.
, che è stato archiviato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, non avendo ravvisato CP_1 alcuna violazione deontologica.
La prova testimoniale, in particolare la dichiarazione di , ha ulteriormente indebolito Testimone_2 la tesi attorea di un incarico conferito tramite il PA, in quanto il teste ha negato di aver fatto firmare mandati per l'Avv. e ha dichiarato che il PA non gestiva ricorsi né aveva rapporti con il CP_1 legale per tale attività.
Neppure la testimonianza di ha offerto elementi probatori a sostegno di un mandato Testimone_1 formale o di un rapporto diretto. In assenza di un formale rapporto professionale, non è configurabile alcuna violazione di obblighi contrattuali da parte dell'Avv. . Infatti il PA funge da mediatore CP_1 tra l'utenza e gli avvocati con essi convenzionati, allorquando è necessario intentare un'azione giudiziaria contro l' e una volta individuato il legale, il cliente deve sottoscrivergli il mandato difensivo per agire CP_4 in giudizio;
circostanza che non si è verificata nel caso di specie, per cui non vi è alcuna responsabilità attribuibile all'avv . CP_1
Ad abundantiam si osserva che la convenuta ha eccepito che secondo la sua valutazione tecnica non vi fossero gli estremi per promuovere l'azione giudiziaria con successo, come avrebbe relazionato ad un esponente del PA;
anche a voler concedere che detta sua valutazione tecnica fosse errata, nulla avrebbe vietato agli utenti, che non la condividevano, di rivolgersi ad altro legale.
Pertanto, la domanda di accertamento della responsabilità professionale nei confronti dell'Avv.
deve essere rigettata. Controparte_1
Tale rigetto assorbe la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti di ed assorbe tutte le eccezioni formulate dalla terza chiamata sulla Controparte_3 inoperatività della polizza professionale.
Per quanto riguarda la posizione del PA dichiarato contumace, gli attori ne invocano la CP_2 responsabilità per violazione degli artt 8 e 9 della Legge n. 152/2001, che prevedono che gli istituti di patronato assicurino la tutela in sede giudiziaria anche tramite convenzioni con avvocati.
Le attrici hanno dedotto una condotta colposa e omissiva del PA per nom aver informato correttamente la sig sullo stato dell'azione giudiziaria;
nell'aver fornito informazioni non veritiere Pt_5 circa la presentazione del ricorso da parte dell'avv che in realtà non era mai avvenuto. CP_1
Poiché il PA non presenta ricorsi in proprio a favore dei suoi clienti, ma funge da mediatore con gli avvocati con esso convenzionati affinchè li rappresentino in sede giudiziaria per la tutela dei loro diritti, la responsabilità del PA ussisterebbe esclusivamente nella falsa informazione data alla CP_2
che il ricorso giudiziario era stato presentato dall'avv . Pt_5 CP_1
pagina 5 di 7 Deducono gli attori che questa condotta inadempiente avrebbe impedito loro di conseguire il diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento del loro genitore per ulteriori dieci mensilità rispetto alla decorrenza indicata dalla Commissione medica CP_4
Anche a voler concedere che il ricorso giudiziario per ottenere la diversa decorrenza dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento avesse avuto chance di accoglimento prossime alla certezza, come sostenuto dagli attori, ed anche assumendo la responsabilità del PA per aver mentito sulla CP_2 presentazione del relativo ricorso giudiziario, non ci si può esimere dall'evidenziare che gli attori hanno concorso colposamente ex art 1227 c.c. alla produzione del danno con la loro condotta inerte e passiva dopo aver scoperto “la bugia” del PA.
Infatti, dopo aver appurato che alcun ricorso era stato presentato, gli attori ben potevano rivolgersi ad altro PA o ad altro legale per far presentare il ricorso giudiziario così da conseguire il bene della vita agognato, fino a quando non fosse maturato il termine di prescrizione del diritto.
In altri termini, la falsa informazione data dal PA di per sé non ha prodotto alcun CP_2 danno, soprattutto perché gli attori si sono accorti tempestivamente che l'avv , indicato dal CP_1
PA medesimo come legale incaricato della loro pratica, non aveva presentato il ricorso;
quindi, gli attori ben avrebbero potuto ovviare rivolgendosi ad altro PA. Il danno per gli attori è scaturito dalla loro successiva inerzia nel coltivare l'azione giudiziaria contro l' entro il termine di prescrizione del CP_4 diritto, essendosi invece concentrati solo sull'inadempimento contrattuale ascritto al PA ed CP_2 all'avv . CP_1
Gli attori vanno condannati alle spese di lite secondo soccombenza nei confronti della convenuta costituita con applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari dello scaglione di valore della causa determinato dalla domanda giudiziale. Vanno compensate le spese tra la convenuta e la compagnia assicurativa da ella evocata in giudizio. Nulla sulle spese nei confronti del rimasto CP_2 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 9163/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia del convenuto PA sede di Capaccio. CP_2
➢ Rigetta la domanda attorea;
➢ Dichiara assorbite la domanda di manleva e garanzia proposta dall'Avv. nei Controparte_1 confronti di e le eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa Controparte_3 da quest'ultima sollevate;
pagina 6 di 7 ➢ Condanna agli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, , Controparte_1 che si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese al 15% IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
➢ Compensa integralmente le spese di lite tra la convenuta e Controparte_1 [...]
Controparte_3
Salerno,
22.10.2025
Il Giudice
Dr Gustavo Danise
pagina 7 di 7
Ud del 22.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 22.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 9163 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2019 deciso e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata ad [...] l'[...] (C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi legittime del C.F._2
Sig. , rappresentate e difese dall'Avv. Aniello Natale presso il cui studio sono elettivamente Parte_3 domiciliate in Capaccio Scalo in Viale della Repubblica, 45
Attori
E
AVV. , C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Controparte_1 C.F._3
Di AS presso il cui studio elettivamente dimicilia in Via Magna Grecia, 269, Capaccio Paestum (SA)
Convenuta
NONCHE' sede di Capaccio, in persona del legale rappresentante p.t.. CP_2
Convenuto Contumace
(P.IVA ), con sede in Milano, Viale Certosa 222, in Controparte_3 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Vaiana presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Riviera di Chiaia, 276; pagina 1 di 7 ZA TA in Garanzia
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di eredi di , convenivano in giudizio l'Avv. e il PA hiedendo Parte_3 Controparte_1 CP_2
l'accertamento della loro responsabilità professionale e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'omessa proposizione di un ricorso giudiziario in materia previdenziale che avrebbe avuto elevate chance di successo, nella prospettiva attorea.
In particolare, le attrici deducevano che , deceduto il 02.01.2017, aveva presentato il Parte_3
31.07.2015 una domanda all' di Salerno per il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e CP_4 dell'indennità di accompagnamento. La Commissione Medica di Salerno, con verbale del 27.06.2016, CP_4 aveva riconosciuto l'invalidità al 100% a decorrere dal 31.07.2015, ma aveva differito l'erogazione dell'indennità di accompagnamento solo dal 01.06.2016.
Secondo le attrici, si era recato presso il PA di Capaccio per chiedere Parte_3 CP_2 supporto relativamente alla erroneità della decorrenza dell'indennità stabilita dalla commissione medica
CP_4
Le attrici sostenevano di aver ricevuto continue rassicurazioni dal PA circa la presentazione del ricorso e di essere state invitate a rivolgersi all'Avv. – il legale individuato dal PA – per CP_1 chiarimenti;
ma appuravano successivamente che in realtà il ricorso non era stato mai depositato. Le attrici quantificano il danno patrimoniale in € 5.104,45, corrispondente a 10 mensilità arretrate dell'indennità di accompagnamento (Agosto 2015 - Maggio 2016), oltre a danni non patrimoniali.
Chiedevano, pertanto, previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna nei confronti dei convenuti al pagamento in solido del danno patrimoniale quantificato in euro 5.104,45 oltre interessi in misura legale e maggior danno a decorrere dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfatto. Vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , contestando e impugnando tutto quanto dedotto Controparte_1 dalle attrici e opponendosi all'accoglimento della domanda. Eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle attrici, non avendo fornito prova della qualità di eredi e della legittimazione ad agire in proprio nonché
l'infondatezza della pretesa risarcitoria per difetto di costituzione di un rapporto professionale con Pt_3
o con le attrici.
[...]
Affermava la convenuta di essersi limitata a fornire un parere a un collaboratore del PA, esaminando documentazione medica e ritenendo l'assenza dei presupposti per proporre ricorso.
pagina 2 di 7 Precisava poi che lo stesso aveva dichiarato di non aver avuto contatti diretti con lei Parte_3
e che nessun mandato o procura alle liti era stato firmato o autenticato. A sostegno della sua posizione,
l'Avv. produceva il decreto di archiviazione del procedimento disciplinare attivato nei suoi CP_1 confronti dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, che non aveva ravvisato alcuna violazione deontologica. Contestava poi l'arbitrarietà e l'infondatezza del quantum richiesto.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa, a garanzia, della sua compagnia assicurativa a norma dell'art. 269 c.p.c. e concludeva per il rigetto della domanda attrice perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi di soccombenza, anche parziale, essere manlevata da ogni pretesa attorea, condannando la compagnia garante a Controparte_3 tenerla indenne da ogni e qualsivoglia pagamento;
vittoria di spese di lite con attribuzione.
Autorizzata la chiamata in causa e regolarmente citata, si costituiva in giudizio
[...]
la quale contestava in fatto e in diritto la domanda di manleva e/o garanzia, nonché la Controparte_3 richiesta di risarcimento formulata dalle attrici. In via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda di garanzia per mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito, deduceva che l'accoglimento della domanda di garanzia era subordinato alla prova di un contratto di assicurazione valido ed efficace e all'operatività della garanzia in relazione all'evento dannoso. Richiamava le condizioni generali e particolari di polizza, in particolare l'Art. 29 delle CGA, che limita la copertura alle richieste presentate per la prima volta all nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i Parte_4 comportamenti colposi non siano stati posti in essere oltre due anni prima della data di effetto della polizza, e alle richieste presentate entro un anno dalla cessazione del contratto se il fatto avveniva durante la validità. Amissima evidenziava che l'Avv. aveva ricevuto una richiesta stragiudiziale di CP_1 risarcimento il 14.06.2017, mentre la polizza n. 801444786 aveva validità dal 23.02.2018 al 23.02.2019 ed era cessata per disdetta dell'Avv. . CP_1
Dichiarava di aver avuto conoscenza della richiesta solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa.
Eccepiva la violazione degli Artt. 1892 e 1893 c.c. da parte dell'Avv. per aver omesso di dichiarare CP_1 la richiesta di risarcimento ricevuta il 14.06.2017 al momento del rinnovo della polizza il 23.02.2018, circostanza che avrebbe privato della possibilità di scegliere se rinnovare o a quali condizioni. CP_3
Richiamava l'Art. 36 delle CGA sul "Vincolo di Solidarietà", affermando che l'assicurazione copre solo la responsabilità personale e diretta dell' , escludendo quella derivante in via solidale da rapporti con Parte_4 altri professionisti. Deduceva infine che la domanda attorea era infondata, ribadendo che l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato, e che la responsabilità del legale sussiste solo se l'inadempienza è causalmente rilevante sull'esito della controversia. Contestava la prova del nesso di causalità e l'infondatezza del quantum richiesto. Concludeva pertanto, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancanza dell'obbligatorio tentativo di negoziazione nonché nulla, inammissibile, improcedibile ed pagina 3 di 7 infondata la chiamata in garanzia nei confronti della per le causali esposte anche per Controparte_3 mancanza dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
dichiarare che nulla sarà dovuto in favore dell'assicurato alla luce delle previsioni delle CGA per come descritte nella narrativa;
accertare e dichiarare sempre e comunque il diritto alla manleva operante nei limiti di quanto dedotto in narrativa, con ulteriore accertamento subordinato della ripartizione del rischio, il tutto entro il massimale di polizza richiamato in precedenza, con riserva di azione di regresso e rivalsa nei confronti dei soggetti di cui sia eventualmente accertata la responsabilità esclusiva;
dichiarare l'infondatezza della domanda;
vittoria di spese di lite.
Il PA benchè regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva quindi CP_2 dichiarato contumace nell'udienza del 13.10.2020.
Il G.I. istruiva la causa con prova testimoniale escutendo i testi figlia di Testimone_1 Pt_3
, sentita il 10.01.2023, che confermava di aver ritirato il fascicolo dall'Avv. , ma non di aver
[...] CP_1 verificato i documenti presenti al suo interno né ha conferito personalmente alcun mandato;
ed il teste
, ex dipendente del PA sentito il 20.06.2023, che dichiarava di non ricordare Testimone_2 CP_2 che si fosse recata presso il PA nel periodo indicato e negava di aver fatto firmare Parte_2 alcun mandato per l'Avv. , affermando che il PA non si occupava di ricorsi e non aveva CP_1 rapporti con l'Avv. per tale attività. CP_1
Espletata la prova testimoniale e precisate le rispettive conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, preliminarmente, va rilevata la contumacia del
PA regolarmente citato ma non costituitosi. CP_2
Per quanto attiene la posizione dell'Avv. , le attrici hanno basato la loro pretesa Controparte_1 risarcitoria sulla responsabilità professionale, deducendo la sussistenza di un rapporto di mandato, seppur mediato dal PA CP_2
Hanno argomentato che le stesse dichiarazioni dell'Avv. nel procedimento disciplinare e il CP_1 suo coinvolgimento nella gestione della pratica di costituissero prova della sua Parte_3 responsabilità.
Tuttavia, il convenuto ha costantemente negato l'esistenza di un rapporto professionale diretto con il o le sue eredi, limitando il proprio ruolo a un mero parere legale fornito a un collaboratore del Pt_3
PA.
Tale circostanza è stata corroborata dalla dichiarazione del stesso nell'esposto al Consiglio Pt_3
Distrettuale di Disciplina Forense, in cui affermava “di non aver avuto contatti diretti con l'Avv. . CP_1
pagina 4 di 7 E' da tenere, inoltre, in considerazione l'esito del procedimento disciplinare a carico dell'Avv.
, che è stato archiviato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, non avendo ravvisato CP_1 alcuna violazione deontologica.
La prova testimoniale, in particolare la dichiarazione di , ha ulteriormente indebolito Testimone_2 la tesi attorea di un incarico conferito tramite il PA, in quanto il teste ha negato di aver fatto firmare mandati per l'Avv. e ha dichiarato che il PA non gestiva ricorsi né aveva rapporti con il CP_1 legale per tale attività.
Neppure la testimonianza di ha offerto elementi probatori a sostegno di un mandato Testimone_1 formale o di un rapporto diretto. In assenza di un formale rapporto professionale, non è configurabile alcuna violazione di obblighi contrattuali da parte dell'Avv. . Infatti il PA funge da mediatore CP_1 tra l'utenza e gli avvocati con essi convenzionati, allorquando è necessario intentare un'azione giudiziaria contro l' e una volta individuato il legale, il cliente deve sottoscrivergli il mandato difensivo per agire CP_4 in giudizio;
circostanza che non si è verificata nel caso di specie, per cui non vi è alcuna responsabilità attribuibile all'avv . CP_1
Ad abundantiam si osserva che la convenuta ha eccepito che secondo la sua valutazione tecnica non vi fossero gli estremi per promuovere l'azione giudiziaria con successo, come avrebbe relazionato ad un esponente del PA;
anche a voler concedere che detta sua valutazione tecnica fosse errata, nulla avrebbe vietato agli utenti, che non la condividevano, di rivolgersi ad altro legale.
Pertanto, la domanda di accertamento della responsabilità professionale nei confronti dell'Avv.
deve essere rigettata. Controparte_1
Tale rigetto assorbe la domanda di manleva e garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti di ed assorbe tutte le eccezioni formulate dalla terza chiamata sulla Controparte_3 inoperatività della polizza professionale.
Per quanto riguarda la posizione del PA dichiarato contumace, gli attori ne invocano la CP_2 responsabilità per violazione degli artt 8 e 9 della Legge n. 152/2001, che prevedono che gli istituti di patronato assicurino la tutela in sede giudiziaria anche tramite convenzioni con avvocati.
Le attrici hanno dedotto una condotta colposa e omissiva del PA per nom aver informato correttamente la sig sullo stato dell'azione giudiziaria;
nell'aver fornito informazioni non veritiere Pt_5 circa la presentazione del ricorso da parte dell'avv che in realtà non era mai avvenuto. CP_1
Poiché il PA non presenta ricorsi in proprio a favore dei suoi clienti, ma funge da mediatore con gli avvocati con esso convenzionati affinchè li rappresentino in sede giudiziaria per la tutela dei loro diritti, la responsabilità del PA ussisterebbe esclusivamente nella falsa informazione data alla CP_2
che il ricorso giudiziario era stato presentato dall'avv . Pt_5 CP_1
pagina 5 di 7 Deducono gli attori che questa condotta inadempiente avrebbe impedito loro di conseguire il diritto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento del loro genitore per ulteriori dieci mensilità rispetto alla decorrenza indicata dalla Commissione medica CP_4
Anche a voler concedere che il ricorso giudiziario per ottenere la diversa decorrenza dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento avesse avuto chance di accoglimento prossime alla certezza, come sostenuto dagli attori, ed anche assumendo la responsabilità del PA per aver mentito sulla CP_2 presentazione del relativo ricorso giudiziario, non ci si può esimere dall'evidenziare che gli attori hanno concorso colposamente ex art 1227 c.c. alla produzione del danno con la loro condotta inerte e passiva dopo aver scoperto “la bugia” del PA.
Infatti, dopo aver appurato che alcun ricorso era stato presentato, gli attori ben potevano rivolgersi ad altro PA o ad altro legale per far presentare il ricorso giudiziario così da conseguire il bene della vita agognato, fino a quando non fosse maturato il termine di prescrizione del diritto.
In altri termini, la falsa informazione data dal PA di per sé non ha prodotto alcun CP_2 danno, soprattutto perché gli attori si sono accorti tempestivamente che l'avv , indicato dal CP_1
PA medesimo come legale incaricato della loro pratica, non aveva presentato il ricorso;
quindi, gli attori ben avrebbero potuto ovviare rivolgendosi ad altro PA. Il danno per gli attori è scaturito dalla loro successiva inerzia nel coltivare l'azione giudiziaria contro l' entro il termine di prescrizione del CP_4 diritto, essendosi invece concentrati solo sull'inadempimento contrattuale ascritto al PA ed CP_2 all'avv . CP_1
Gli attori vanno condannati alle spese di lite secondo soccombenza nei confronti della convenuta costituita con applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi tabellari dello scaglione di valore della causa determinato dalla domanda giudiziale. Vanno compensate le spese tra la convenuta e la compagnia assicurativa da ella evocata in giudizio. Nulla sulle spese nei confronti del rimasto CP_2 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 9163/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia del convenuto PA sede di Capaccio. CP_2
➢ Rigetta la domanda attorea;
➢ Dichiara assorbite la domanda di manleva e garanzia proposta dall'Avv. nei Controparte_1 confronti di e le eccezioni di inoperatività della polizza assicurativa Controparte_3 da quest'ultima sollevate;
pagina 6 di 7 ➢ Condanna agli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, , Controparte_1 che si liquidano in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario spese al 15% IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
➢ Compensa integralmente le spese di lite tra la convenuta e Controparte_1 [...]
Controparte_3
Salerno,
22.10.2025
Il Giudice
Dr Gustavo Danise
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