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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10289 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
( , con sede legale in (80040) Terzigno (NA), Corso Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Volta n. 576, in persona del legale rappresentante pro temporesig. cod. fisc. Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Generoso BLOISE, Giuseppe PETROSINO e Loredana
DEL SORBO, elettivamente domiciliata in Roma in Viale di Trastevere 209, presso lo studio dell'Avv. Petrosino in Pompei (NA) alla via Anastasio Rossi n. 14;
- OPPONENTE –
già ( , con sede legale in St. Julians Central CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Business Center 2 2050 e con stabile organizzazione in Italia, Roma, Via degli CP_2
Aldobrandeschi n. 300, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe Binetti elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Boezio n.16, Roma;
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:“1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, anche parzialmente, l'efficacia esecutiva e/o esecuzione decreto ingiuntivo opposto, la sussistenza di gravi motivi (fumus boni iuris e periculum in mora) esposti nella istanza che precede;
1 2) in via principale, dichiarare non dovute le somme tutte richieste sia a titolo di mancati riversamenti che a titolo di penali, per i motivi esposti in opposizione;
3) in via gradata dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedono
l'applicazione delle penali previste dall'art. 13.9 e 13.12 del contratto prodotto dalla opposta, o quantomeno operare la riduzione delle stesse ex art. 1384 c.c. secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
4) in caso di applicazione delle penali, anche se ridotte ex art. 1384 c.c., dichiarare espressamente che alle stesse non si applicano gli interessi moratori;
5) condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, anche generali, oltre accessori di legge”.
PER IL CONVENUTO: “In via preliminare e pregiudiziale in rito, accertare la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 20683/2022 del 29.11.2022, n. RG
66772/2022, notificato il 07.05.2023, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 17752/2023 del 30.06.2023;
In via subordinata, nel merito previo rigetto dell'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20683/2022 del 29.11.2022, n. RG
66772/2022, notificato il 07.05.2023, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 17752/2023 del 30.06.2023;
In via, ulteriormente, subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, comunque, previo rigetto dell'avversa opposizione, perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto, accertare la debenza di parte opponente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare P.Iva CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , P.IVA_1 Parte_2 cod. fisc. , al pagamento, a favore dell'opposta : C.F._1 Controparte_2 della somma non contestata, di € 72.072,56 a titolo di passività indicate nelle apposite sezioni del software messo a disposizione dalla Società per l'esercizio delle attività oggetto di contratti, nonché della somma di € 50.000,00 a titolo di penali per le violazioni degli articoli dei contratti indicati, ovvero della diversa somma, minore o maggiore, che sarà riconosciuta di giustizia tenuto conto degli interessi reciproci illustrati in narrativa;
oltre gli interessi per il ritardato pagamento dalla scadenza fino al soddisfo, interessi di mora come previsti nei contratti;
Con vittoria di spese, onorari e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
2
FATTO E DIRITTO
1. La presente vicenda processuale prende origine dal decreto ingiuntivo n. 20683/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 29 novembre 2022 nel procedimento monitorio iscritto al NRG 66772/2022, notificato il 07.05.2023, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà del 30.06.2023 notificato ex art 143 cpc, con il quale si ingiungeva a in persona del legale rapp.te p.t., di corrispondere in CP_4 favore della società opposta la somma di € 22.072,56 oltre ad interessi come richiesti, alle spese del procedimento monitorio, liquidate in €. 406,50 per esborsi ed €. 2.135,00 per compensi oltre IVA e CPA e successive occorrende, a titolo di passività e clausole penali dovute per l'inadempimento dei contratti stipulati tra le parti in data 18.01.2017 per l'esercizio delle attività di raccolta dei giochi pubblici presso il
Punto di Raccolta sito in Terzigno (NA), Corso Alessandro Volta n. 576 .
1.2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposto ai sensi dell'art. 650 c.p.c., in persona del legale rapp.te p.t radicava il presente giudizio Parte_1
nei confronti di concludendo come in epigrafe. Controparte_2
1.3. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_5
nella quale erano rassegnate le conclusioni riportate in epigrafe chiedendo in via preliminare e pregiudiziale in rito di dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dalla controparte, in quanto notificata oltre il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto.
1.4. Con decreto del 08.07.2024 questo Giudice disponeva il differimento della prima udienza di comparizione delle parti indicata in citazione al 18.12.2024, sostituendola con il deposito di note scritte, concedendo i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c..
1.5 All'esito della predetta udienza, lette le note depositate dalle parti nel termine concesso, esaminati gli atti e i documenti prodotti e lette le eccezioni preliminari questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 20683/2022, disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. e rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies all'udienza del 20.3.2025 ove i procuratori delle parti concludevano come in verbale d'udienza.
1.6 E' premesso che l'art. 3 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
3 2. Parte opposta eccepisce preliminarmente che l'opposizione sarebbe tardiva per essere stato notificato il decreto ingiuntivo in data 07.05.2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mentre l'opposizione è stata notificata il 26.02.2024 e dunque oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato ordinariamente dagli artt. 641 e 645 c.p.c.
2.1. Appare, quindi, imprescindibile passare ad esaminare la questione attinente alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 20683/2022 (NRG 66772/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 29 novembre 2022, notificato il 07.05.2023, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà del 30.06.2023, onde valutare la ricorrenza dei presupposti per l'opposizione tardiva.
2.2 La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata dalla società Controparte_5
ex art. 143 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentante pro tempore di
[...]
, , deve ritenersi pienamente valida per i motivi di seguito Parte_1 Parte_2
esposti.
2.3 In tema di notificazione degli atti giudiziari alle persone giuridiche occorre osservare che l'art. 145, comma l, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2 co 1 , lett. c), n. 1), della legge 28 dicembre
2005 n. 263, ha introdotto, a modifica della precedente versione, forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell'atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per la notifica dell'atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e
141 c.p.c., "qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale" (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6693 del
03/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 22957 de/ 13/12/2012).
2.4 Alla seconda parte del primo comma deve essere correlata la disposizione del terzo comma dell'art. 145 c.p.c. ove è previsto espressamente che se la notifica non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, il richiedente può procedere nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., ma soltanto nei confronti della "persona fisica indicata nell'atto che rappresenta l'Ente”.
2.5 La modifica normativa è intervenuta sostanzialmente a recepire l'orientamento giurisprudenziale precedentemente formatosi in assenza di espressa previsione normativa che consentisse l'applicabilità alla notifica alle persone giuridiche degli artt. 140 e 143 c.p.c..
2.6 In sostanza la norma, nel testo riformato, ha escluso la relazione di sussidiarietà e la sequenza obbligata delle forme notificatorie (sede legale/rappresentante legale persona fisica), istituendo
4 modalità alternative di notifica, qualora nell'atto notificando siano specificamente indicate le generalità, la qualità nonché la residenza, domicilio od abituale dimora della persona fisica che rappresenta l'ente, se diverse dalla sede legale, disponendo che, in caso di notifica negativa nei confronti dell'ente impersonale mediante consegna dell'atto presso la sede legale od effettiva, ovvero nei confronti del rappresentante legale, a mani proprie, presso il diverso luogo di residenza, domicilio, abituale dimora, può procedersi alla notifica nei confronti della persona fisica, dovendosi seguire quella prevista dall'art. 140 c.p.c. se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143, nel caso d'irreperibilità della persona fisica medesima.
2.7 Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che, ottenuto il decreto ingiuntivo n. 20683/2022 del
29.11.2022 – ove erano specificamente indicate le generalità, la qualità nonché la residenza della persona fisica rappresentante la società opponente ( - Parte_2 C.F._2 CP_5
tentava una prima notifica in proprio a mezzo del servizio postale in data 13.12.2022 presso
[...]
la residenza risultante dal certificato di residenza del legale rappresentante in Via Parte_2
Capone n. 112 Scafati (SA), non andata a buon fine per “irreperibilità” del destinatario;
successivamente richiedeva la notifica del provvedimento monitorio a mezzo Ufficiale Giudiziario al medesimo indirizzo confermato sia nel certificato anagrafico aggiornato al 17.01.2023 sia nella visura camerale entrambi allegati, ma anche tale richiesta non andava a buon fine perché il destinatario risultava trasferito come riportato dall'ufficiale Giudiziario nella relata di notifica;
infine, dopo l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini del 10.03.2023, in data 28.03.2023 richiedeva la notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c. stante le due precedenti notifiche negative e il nuovo certificato anagrafico aggiornato attestante la non immutazione della residenza del legale rappresentante della società Trascorsi i 40 giorni, dunque, la società opposta Controparte_4
chiedeva la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. che veniva concessa, a seguito delle verifiche operate da parte del Giudice della fase monitoria, con decreto di esecutorietà n. cronol.
17752/2023 del 30.06.2023.
2.8 Alla luce di quanto esposto, risultando documentalmente provata la correttezza dell'iter notificatorio eseguito dalla società opposta – oltretutto già vagliato dal Giudice del monitorio che ha concesso l'esecutorietà ex art 647 c.p.c., - ne consegue che l'opposizione è stata proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni e deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
5 3. Per contro parte opponente configurava la spiegata opposizione come opposizione tardiva ex art
650 cpc ma, anche sotto tale profilo, l'azione intrapresa da risulta inammissibile CP_4 poiché a mente dell'art 650 cpc “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso
l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
3.1 Nel caso di specie, anche in ragione di quanto argomentato ai punti precedenti, non sussiste alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, notifica che dunque deve ritenersi correttamente perfezionata, né sussiste alcuna prova, neppure presuntiva, che in ragione della notifica ex art 143 cpc la società sia stata impossibilitata ad aver conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
3.2 Ed invero non vi è negli atti processuali alcuna allegazione né in ordine al fatto che tutti i processi notificatori non hanno avuto buon esito nonostante siano stati effettuati presso l'indirizzo indicato nei certificati di residenza e risultato poi corretto a seguito di notifica dell'atto di precetto, né tanto meno alcuna dimostrazione è stata fornita rispetto all'impossibilità del legale rappresentante di di avere conoscenza del CP_4
decreto ingiuntivo nonostante il deposito in busta chiusa sigillata nella Casa Comunale del
Comune ove anche nella costituzione nel presente giudizio ha dichiarato di risiedere.
3.3 Per i motivi esposti l'opposizione tardiva ex art 650 cpc spiegata da è CP_4
inammissibile non ricorrendo i presupposti richiesti dal dato normativo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, dello scaglione di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta, tenuto conto della limitata complessità della questione.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da in persona del CP_4
legale rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo n. 20683/2022 emesso dal
6 Tribunale di Roma in data 29 novembre 2022 per la somma di €. 122.072,56 oltre ad interessi come richiesti;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t al pagamento delle CP_4
spese di questo giudizio in favore di già in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t. che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali oltre spese generali 15 % rivalsa Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 3.4.2025
IL GIUDICE
Maria Pia De Lorenzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia Di Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10289 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
( , con sede legale in (80040) Terzigno (NA), Corso Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Volta n. 576, in persona del legale rappresentante pro temporesig. cod. fisc. Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Generoso BLOISE, Giuseppe PETROSINO e Loredana
DEL SORBO, elettivamente domiciliata in Roma in Viale di Trastevere 209, presso lo studio dell'Avv. Petrosino in Pompei (NA) alla via Anastasio Rossi n. 14;
- OPPONENTE –
già ( , con sede legale in St. Julians Central CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
Business Center 2 2050 e con stabile organizzazione in Italia, Roma, Via degli CP_2
Aldobrandeschi n. 300, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe Binetti elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Boezio n.16, Roma;
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:“1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, anche parzialmente, l'efficacia esecutiva e/o esecuzione decreto ingiuntivo opposto, la sussistenza di gravi motivi (fumus boni iuris e periculum in mora) esposti nella istanza che precede;
1 2) in via principale, dichiarare non dovute le somme tutte richieste sia a titolo di mancati riversamenti che a titolo di penali, per i motivi esposti in opposizione;
3) in via gradata dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedono
l'applicazione delle penali previste dall'art. 13.9 e 13.12 del contratto prodotto dalla opposta, o quantomeno operare la riduzione delle stesse ex art. 1384 c.c. secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
4) in caso di applicazione delle penali, anche se ridotte ex art. 1384 c.c., dichiarare espressamente che alle stesse non si applicano gli interessi moratori;
5) condannare la controparte alla refusione delle spese di lite, anche generali, oltre accessori di legge”.
PER IL CONVENUTO: “In via preliminare e pregiudiziale in rito, accertare la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare inammissibile
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 20683/2022 del 29.11.2022, n. RG
66772/2022, notificato il 07.05.2023, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 17752/2023 del 30.06.2023;
In via subordinata, nel merito previo rigetto dell'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20683/2022 del 29.11.2022, n. RG
66772/2022, notificato il 07.05.2023, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol. 17752/2023 del 30.06.2023;
In via, ulteriormente, subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, comunque, previo rigetto dell'avversa opposizione, perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto, accertare la debenza di parte opponente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare P.Iva CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , P.IVA_1 Parte_2 cod. fisc. , al pagamento, a favore dell'opposta : C.F._1 Controparte_2 della somma non contestata, di € 72.072,56 a titolo di passività indicate nelle apposite sezioni del software messo a disposizione dalla Società per l'esercizio delle attività oggetto di contratti, nonché della somma di € 50.000,00 a titolo di penali per le violazioni degli articoli dei contratti indicati, ovvero della diversa somma, minore o maggiore, che sarà riconosciuta di giustizia tenuto conto degli interessi reciproci illustrati in narrativa;
oltre gli interessi per il ritardato pagamento dalla scadenza fino al soddisfo, interessi di mora come previsti nei contratti;
Con vittoria di spese, onorari e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
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FATTO E DIRITTO
1. La presente vicenda processuale prende origine dal decreto ingiuntivo n. 20683/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 29 novembre 2022 nel procedimento monitorio iscritto al NRG 66772/2022, notificato il 07.05.2023, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà del 30.06.2023 notificato ex art 143 cpc, con il quale si ingiungeva a in persona del legale rapp.te p.t., di corrispondere in CP_4 favore della società opposta la somma di € 22.072,56 oltre ad interessi come richiesti, alle spese del procedimento monitorio, liquidate in €. 406,50 per esborsi ed €. 2.135,00 per compensi oltre IVA e CPA e successive occorrende, a titolo di passività e clausole penali dovute per l'inadempimento dei contratti stipulati tra le parti in data 18.01.2017 per l'esercizio delle attività di raccolta dei giochi pubblici presso il
Punto di Raccolta sito in Terzigno (NA), Corso Alessandro Volta n. 576 .
1.2. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposto ai sensi dell'art. 650 c.p.c., in persona del legale rapp.te p.t radicava il presente giudizio Parte_1
nei confronti di concludendo come in epigrafe. Controparte_2
1.3. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_5
nella quale erano rassegnate le conclusioni riportate in epigrafe chiedendo in via preliminare e pregiudiziale in rito di dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dalla controparte, in quanto notificata oltre il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto.
1.4. Con decreto del 08.07.2024 questo Giudice disponeva il differimento della prima udienza di comparizione delle parti indicata in citazione al 18.12.2024, sostituendola con il deposito di note scritte, concedendo i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c..
1.5 All'esito della predetta udienza, lette le note depositate dalle parti nel termine concesso, esaminati gli atti e i documenti prodotti e lette le eccezioni preliminari questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 20683/2022, disponeva il mutamento del rito da ordinario a semplificato ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. e rinviava la causa per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies all'udienza del 20.3.2025 ove i procuratori delle parti concludevano come in verbale d'udienza.
1.6 E' premesso che l'art. 3 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
3 2. Parte opposta eccepisce preliminarmente che l'opposizione sarebbe tardiva per essere stato notificato il decreto ingiuntivo in data 07.05.2023 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mentre l'opposizione è stata notificata il 26.02.2024 e dunque oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato ordinariamente dagli artt. 641 e 645 c.p.c.
2.1. Appare, quindi, imprescindibile passare ad esaminare la questione attinente alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 20683/2022 (NRG 66772/2022) emesso dal
Tribunale di Roma in data 29 novembre 2022, notificato il 07.05.2023, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà del 30.06.2023, onde valutare la ricorrenza dei presupposti per l'opposizione tardiva.
2.2 La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata dalla società Controparte_5
ex art. 143 c.p.c. presso la residenza del legale rappresentante pro tempore di
[...]
, , deve ritenersi pienamente valida per i motivi di seguito Parte_1 Parte_2
esposti.
2.3 In tema di notificazione degli atti giudiziari alle persone giuridiche occorre osservare che l'art. 145, comma l, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2 co 1 , lett. c), n. 1), della legge 28 dicembre
2005 n. 263, ha introdotto, a modifica della precedente versione, forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo il richiedente liberamente optare per la notifica dell'atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per la notifica dell'atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e
141 c.p.c., "qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale" (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6693 del
03/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 22957 de/ 13/12/2012).
2.4 Alla seconda parte del primo comma deve essere correlata la disposizione del terzo comma dell'art. 145 c.p.c. ove è previsto espressamente che se la notifica non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, il richiedente può procedere nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., ma soltanto nei confronti della "persona fisica indicata nell'atto che rappresenta l'Ente”.
2.5 La modifica normativa è intervenuta sostanzialmente a recepire l'orientamento giurisprudenziale precedentemente formatosi in assenza di espressa previsione normativa che consentisse l'applicabilità alla notifica alle persone giuridiche degli artt. 140 e 143 c.p.c..
2.6 In sostanza la norma, nel testo riformato, ha escluso la relazione di sussidiarietà e la sequenza obbligata delle forme notificatorie (sede legale/rappresentante legale persona fisica), istituendo
4 modalità alternative di notifica, qualora nell'atto notificando siano specificamente indicate le generalità, la qualità nonché la residenza, domicilio od abituale dimora della persona fisica che rappresenta l'ente, se diverse dalla sede legale, disponendo che, in caso di notifica negativa nei confronti dell'ente impersonale mediante consegna dell'atto presso la sede legale od effettiva, ovvero nei confronti del rappresentante legale, a mani proprie, presso il diverso luogo di residenza, domicilio, abituale dimora, può procedersi alla notifica nei confronti della persona fisica, dovendosi seguire quella prevista dall'art. 140 c.p.c. se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143, nel caso d'irreperibilità della persona fisica medesima.
2.7 Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che, ottenuto il decreto ingiuntivo n. 20683/2022 del
29.11.2022 – ove erano specificamente indicate le generalità, la qualità nonché la residenza della persona fisica rappresentante la società opponente ( - Parte_2 C.F._2 CP_5
tentava una prima notifica in proprio a mezzo del servizio postale in data 13.12.2022 presso
[...]
la residenza risultante dal certificato di residenza del legale rappresentante in Via Parte_2
Capone n. 112 Scafati (SA), non andata a buon fine per “irreperibilità” del destinatario;
successivamente richiedeva la notifica del provvedimento monitorio a mezzo Ufficiale Giudiziario al medesimo indirizzo confermato sia nel certificato anagrafico aggiornato al 17.01.2023 sia nella visura camerale entrambi allegati, ma anche tale richiesta non andava a buon fine perché il destinatario risultava trasferito come riportato dall'ufficiale Giudiziario nella relata di notifica;
infine, dopo l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini del 10.03.2023, in data 28.03.2023 richiedeva la notifica ex artt. 140 e 143 c.p.c. stante le due precedenti notifiche negative e il nuovo certificato anagrafico aggiornato attestante la non immutazione della residenza del legale rappresentante della società Trascorsi i 40 giorni, dunque, la società opposta Controparte_4
chiedeva la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. che veniva concessa, a seguito delle verifiche operate da parte del Giudice della fase monitoria, con decreto di esecutorietà n. cronol.
17752/2023 del 30.06.2023.
2.8 Alla luce di quanto esposto, risultando documentalmente provata la correttezza dell'iter notificatorio eseguito dalla società opposta – oltretutto già vagliato dal Giudice del monitorio che ha concesso l'esecutorietà ex art 647 c.p.c., - ne consegue che l'opposizione è stata proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni e deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
5 3. Per contro parte opponente configurava la spiegata opposizione come opposizione tardiva ex art
650 cpc ma, anche sotto tale profilo, l'azione intrapresa da risulta inammissibile CP_4 poiché a mente dell'art 650 cpc “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso
l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
3.1 Nel caso di specie, anche in ragione di quanto argomentato ai punti precedenti, non sussiste alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, notifica che dunque deve ritenersi correttamente perfezionata, né sussiste alcuna prova, neppure presuntiva, che in ragione della notifica ex art 143 cpc la società sia stata impossibilitata ad aver conoscenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
3.2 Ed invero non vi è negli atti processuali alcuna allegazione né in ordine al fatto che tutti i processi notificatori non hanno avuto buon esito nonostante siano stati effettuati presso l'indirizzo indicato nei certificati di residenza e risultato poi corretto a seguito di notifica dell'atto di precetto, né tanto meno alcuna dimostrazione è stata fornita rispetto all'impossibilità del legale rappresentante di di avere conoscenza del CP_4
decreto ingiuntivo nonostante il deposito in busta chiusa sigillata nella Casa Comunale del
Comune ove anche nella costituzione nel presente giudizio ha dichiarato di risiedere.
3.3 Per i motivi esposti l'opposizione tardiva ex art 650 cpc spiegata da è CP_4
inammissibile non ricorrendo i presupposti richiesti dal dato normativo.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi, dello scaglione di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta, tenuto conto della limitata complessità della questione.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da in persona del CP_4
legale rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo n. 20683/2022 emesso dal
6 Tribunale di Roma in data 29 novembre 2022 per la somma di €. 122.072,56 oltre ad interessi come richiesti;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t al pagamento delle CP_4
spese di questo giudizio in favore di già in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t. che liquida in € 4.217,00 per compensi professionali oltre spese generali 15 % rivalsa Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 3.4.2025
IL GIUDICE
Maria Pia De Lorenzo
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