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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1992/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 18/06/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PANTUSO GAETANO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
D'ISIDORO VINCENZO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.09.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2023, notificato in data 7.08.2023, emesso da Codesto Tribunale il 04/08/2023 in favore della per la somma di Euro 8354,00 CP_1 oltre interessi, rivalutazione e spese, dovuti a titolo di contribuzione per gli anni 2017-2019; eccepiva l'illegittimità della pretesa contributiva vantata dalla che lo aveva Pt_2 illegittimamente iscritto d'ufficio, con decorrenza dall'1.1.2013, nonostante lo stesso facesse parte dei c.d. soggetti facoltizzati, essendo iscritto ad altra forma di previdenza . A sostegno della propria pretesa citava giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto l'illegittimità delle norme regolamentari, aventi ad oggetto l'ampliamento dell'obbligo associativo nei confronti di soggetti esonerati ai sensi dell'art. 22 della l. n. 773 del 1982, anche alla luce dell'art. 1 comma 763 della l. n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488 della l. n. 147 del
2013 ( cfr. ex multis Cass. 16564/2020).
Tanto premesso, così concludeva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,respinta ogni contraria istanza ed in accoglimento dei motivi della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia
l'opposto decreto ingiuntivo n. 72/2023 emesso dal Tribunale di Crotone Sez. Lavoro in data
04/08/2023 Con vittoria di spese e competenze di lite , oltre accessori come per legge.”.
La Controparte_2 nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza della domanda attorea.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
L'opposizione è infondata.
Come noto, il D.Lgs. n. 509/94 e la legge n. 335/95 sono intervenuti prevedendo la privatizzazione delle Casse sostitutive, assicurandone autonomia gestionale, organizzativa e contabile ed attribuendone la facoltà di deliberazione in materia di contributi e prestazioni previdenziali.
Occorre ricordare che l'art. 22 della legge n. 773 del 20 ottobre 1982 “Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” aveva distinto gli iscritti all'albo che esercitavano la libera professione con carattere di continuità, a seconda che li stessi fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo solo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Nel sistema di tale ultima legge, l'occasionalità dell'attività Pt_2 svolta dall'iscritto all'albo che poteva rilevare ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della provvedere Pt_2 periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risultasse dimostrata, ai sensi del co. 7 del citato articolo 22), non operava anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).
La nell'esercizio del suo potere regolamentare, a decorrere al 2003, ha ribadito Pt_2
l'automatismo di iscrizione e specificato che l'obbligo di contribuzione minima sussiste sempre nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale e finanche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Il sistema regolamentare, dunque, non ha esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi.
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al Pt_2 pagamento dei contributi minimi, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. Pt_2
In questo senso, cfr. Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 28188 del 28/09/2022 “Al riguardo, la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del
Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo), affermata da Cass. n. 5375 del 2019, risulta consapevolmente superata dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione. Invero, questa Corte ha poi affermato (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del
19/02/2021, Rv. 660620 - 01), in tema di casse previdenziali privatizzate che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è Pt_2 condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - Pt_2 essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -
, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla
degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme Pt_2 la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua Pt_2 privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021;
28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri.
Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_3 confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile Pt_2 con la contestuale iscrizione a un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
… L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa contributiva non Parte_3 viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Pt_2
Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni Pt_2 fissate dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte Pt_2 Pt_2 ed ai redditi prodotti”.
In sostanza, dall'iscrizione all'albo discende, automaticamente, l'obbligo di iscrizione alla cassa e la necessità di applicazione delle norme regolamentari della stessa ( cfr. in questo senso anche C.d.A di Catanzaro sentenza n. 1177/2024, a conferma della sentenza n.
357/2023 resa da questo giudice tra le odierne parti in causa).
Tanto chiarito, premesso che ai sensi dell'art. 9 co. 1 del Regolamento il contributo soggettivo supplementare è sempre dovuto per gli iscritti, quanto al contributo soggettivo e al contributo integrativo si richiamano, rispettivamente, gli articoli 8 e 10 del
Regolamento.
In particolare, il contributo soggettivo ai sensi del disposto dell'art. 8 co. 6 e 7 del citato
Regolamento, non è dovuto: “a) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di altra attività; b) dai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare di vecchiaia a carico della che non hanno percepito alcun reddito Pt_2 derivante dallo svolgimento dell'attività professionale di ragioniere commercialista o di esperto contabile;
c) dai titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività che non hanno percepito alcun reddito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale”.
Mentre il successivo art. 10. disciplina il contributo integrativo, prevedendo che l'importo minimo non è dovuto: “a) dai non iscritti all'Associazione di cui al comma 1, lettera b); b) dai titolari di pensione diretta a carico dell' ; c) dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per Parte_4 effetto di altra attività; d) dai titolari di pensione diretta a carico di una forma di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività; e) per l'anno di prima iscrizione e per i 6 (sei) anni successivi entro l'anno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età compreso;
f) dagli iscritti che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva ma non quello di età anagrafica per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 19”.
Orbene, tanto premesso rispetto alle disposizioni regolamentari, si osserva che le somme poste alla base del decreto ingiuntivo opposto sono state richieste dalla al dott. Pt_2
per tutto il periodo 2017-2019, sia a titolo di contributo integrativo Parte_1 supplementare che a titolo di contributo soggettivo e integrativo.
Ciò posto occorre differenziare il periodo intercorrente dal 2017 al 31.3.2018, data di pensionamento del dott. da quello successivo. Parte_1
Invero, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, sino al 31.3.2018 lo stesso non godeva di alcun trattamento pensionistico, risultando titolare di pensione solo a decorrere dall'1 aprile 2018 (cfr. certificato pensionistico fascicolo ricorrente), né vi è stato versamento contributivo ad altro ente di previdenza obbligatoria per effetto di altra attività, invero non risulta l'iscrizione del ad altro albo professionale ( si è gia visto come Parte_1 la mera iscrizione alla Gestione Separata non è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei CP_3 confronti della previdenza di categoria,; peraltro, dall'esame della documentazione versata in atti si evince come la copertura previdenziale del ragioniere presso la gestione separata CP_3 si arresti all'anno 2013, vale a dire al momento in cui, divenuta obbligatoria l'iscrizione alla
Cassa di appartenenza (CNPR), veniva altresì meno l'obbligo di versamento contributivo alla gestione separata . CP_3
Pertanto, non configurandosi alcuna delle ipotesi d'esclusione previste dal Regolamento, certamente risultano dovute tutte le somme richieste dalla dal 2017 e sino alla data Pt_2 del pensionamento (31.3.2018).
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche per il periodo successivo, ossia dal pensionamento del dott. (1.4.2018) e sino all'anno 2019. Parte_1
Invero, sebbene è pacifico che con decorrenza dall'1.4.2018 l'odierno ricorrente percepisca una pensione di vecchiaia, è altrettanto pacifico che lo stesso abbia continuato ad esercitare la professione di ragioniere, come visibile dal volume di affari di cui alla dichiarazione
(tardivamente) inoltrata alla Cassa relativa all'anno 2018 - volume di affari pari a 22.254,00 euro- ( cfr. all. 2 fascicolo opposta ), sicchè è venuto meno il presupposto regolamentare che consente al titolare di pensione diretta di vecchiaia l'esonero dal pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo minimo ( avendo l'odierno ricorrente percepito reddito derivante dall'attività professionale). Infine, per quanto concerne l'anno 2019 la correttamente, non avendo ricevuto Pt_2 alcuna dichiarazione dei redditi da parte del dott. ha richiesto unicamente il Parte_1 contributo soggettivo supplementare in misura minima (dovuto per tutti gli iscritti all'Associazione), presupponendo una continuità e non occasionalità nell'esercizio della professione, in considerazione dei redditi dichiarati, sia per l'anno 2017 ( pari a 18.704,00 euro) che per l'anno 2018 ( pari a 22.254,00 euro), sempre superiori all'importo di euro
5.000,00.
Tanto premesso, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 8 co 7 e 10 co. 11 del
Regolamento citato, validi per ottenere un'esenzione dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo, la pretesa contributiva avanzata dalla per l'intero periodo Pt_2
2017-2019, deve ritenersi fondata nella misura risultante dall'attestazione di credito emessa dal Direttore e posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto che, pertanto, deve essere confermato.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e smi, espunta la fase istruttoria non svolta, sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1992/2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 72/2023 emesso il
4.8.2023 che, per l'effetto, dichiara esecutivo;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 1.865,00, oltre spese generali 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. D'Isidoro Vincenzo.
Crotone, 18/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei