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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4293/2020 riunita con la 4298/2020 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Lungarno Parte_1 C.F._1
Mediceo n.56 a Pisa, presso e nello studio dell'Avv. Marco Salvatelli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa alla Controparte_1 C.F._2 via Borgo Stretto n. 46, presso e nello studio dell'avv. Luca Nocco che lo rappresenta e lo difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente nella causa riunita n. rg. 4298/2020
P.IVA – quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_1 speciale della quest'ultima a sua volta Parte_2 mandataria di – elettivamente domiciliata in Roma alla Via Orazio Parte_3
n. 30, presso e nello studio dell'avv. Stefano Pucci che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
P. IVA ) – quale mandataria di Controparte_3 P.IVA_2 [...]
– elettivamente domiciliata in Roma alla Via Sabotino n 45, presso e nello Parte_3 studio dell'avv. Stefano Pucci che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di intervento.
1 Intervenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 06.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 1073/2020 R.G. 2466/2020 il Tribunale di Pisa ha ingiunto al sig. al sig. e alla società , Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 in solido tra loro, il pagamento di 444.830,00 euro oltre interessi e spese di procedura, quale debito relativo ad un conto corrente aperto dalla Società, per cui il e il CP_1 Pt_1 hanno rilasciato una fideiussione a favore della a Controparte_5 garanzia di qualsiasi obbligazione verso quest'ultima banca da parte della debitrice principale (d'ora in avanti Parte_4 CP_4
).
[...]
Ha proposto rituale opposizione il sig. chiedendo di revocare e dichiarare Parte_1 nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, nel merito di accertare la prescrizione di ogni credito azionato nei confronti dell'opponente, in via principale, accertata la nullità del modello ABI 2002 e/o la nullità totale del contratto di fideiussione dedotto in giudizio,
e/o l'estinzione della fideiussione per la decadenza ex art 1957 c.c. e dichiarare che nullo è dovuto dall'opponente nei confronti della società opposta.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. La giustificazione dei poteri di rappresentanza dei soggetti agenti in via monitoria manca o risulta allegata in modo equivoca,
2. Vi è carenza di legittimazione attiva della non essendo Parte_3
documentata la cessione del credito asseritamente vantato dalla
[...]
nei confronti della debitrice principale Controparte_5 CP_4
3. La convenuta opposta ha proposto azione monitoria per la tutela del credito asseritamente vantato dalla nei confronti della Controparte_5 debitrice principale – la società – dopo un lunghissimo periodo di CP_4 inattività;
4. in particolare, sono stati indicati due titoli del 2007 e 2008 e una diffida del 8.6.2015 che sarebbe stata inviata sia alla debitrice principale che al fideiussore, il sig. Pt_1
2 5. Risulta allegato dalla convenuta opposta un mero saldaconto certificato autentico dalla
Banca di Pescia e Cascina, mentre nono sono stati allegati gli estratti conto certificati autentici;
6. L'art. 50 del T.U. 385/1983 richiede l'estratto conto certificato conforme e non il semplice saldaconto, con la con la conseguenza che il saldaconto non può essere considerato una prova del credito asseritamente ceduto;
7. Per quanto concerne il rapporto di garanzia, la fideiussione c.d. omnibus presenta diversi profili di invalidità che comportano la nullità del contratto quali:
➢ L'ampia differenza fra i valori garantiti ed il massimale pattuito rende la fideiussione di fatto illimitata, in aperta violazione dell'art. 1938 c.c. così come modificato dalla L. 17/02/1992 n. 154;
➢ L'art. 6 del contratto di fideiussione contiene una deroga assoluta alla disciplina dell'art. 1957 c.c.: pertanto la clausola contrattuale (che deroghi all'art. 1957 c.c. senza prevedere un termine di decadenza diverso da quello legale) deve ritenersi nulla per violazione di norma imperativa;
ne consegue l'inesistenza dell'effetto derogatorio dell'art. 1957 c.c. e la vigenza del termine semestrale di decadenza;
➢ Nel caso di specie parte convenuta opposta non ha esercitato le proprie istanze contro il debitore principale nel termine di legge, in quanto sono passati diversi anni da ciascuna delle presunte diffide che la creditrice asserisce di aver inviato alla
; ne consegue che la fideiussione risulta estinta per decadenza ex art. CP_4
1957 c.c. del creditore garantito e che la pretesa azionata nel procedimento monitorio risulta infondata;
➢ Il contratto fideiussorio ha un contenuto conforme rispetto al modello elaborato nel 2002 dall'Associazione Banche Italiane (ABI), tuttavia vi sono tre clausole contenute nel modello ABI da considerarsi invalide e la nullità di queste tre clausole si riverbera sulla validità dei contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale, come la fideiussione proposta al sig. che, pertanto, risulta nulla;
Pt_1
8. Da ultimo, risulta configurata la responsabilità civile ai sensi della legge 287/1990 della convenuta opposta nei confronti dell'opponente, a fronte del fatto che il contraente ha
3 subìto l'applicazione di una clausola anticoncorrenziale imposta da parte di soggetti che hanno beneficiato dell'intesa anticoncorrenziale.
Ha proposto rituale opposizione anche il sig. incardinando il giudizio con Controparte_1
n. R.G. 4298/2020, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società convenuta opposta in relazione al credito controverso, ovvero, in subordine, dichiarare che il credito richiesto dalla convenuta non è dovuto, in quanto inesistente e/o prescritto e, per l'effetto, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
9. Manca la prova della legittimazione attiva della società e Controparte_2
difetta altresì la prova dell'esistenza della cessione del credito e del credito fatto valere;
10. È prescritto il credito asseritamente vantato da parte convenuta opposta;
11. Nulla è dovuto dall'attore opponente anche in conseguenza della nullità, ovvero della nullità parziale, della fideiussione prestata dallo stesso e della conseguente decadenza per inutile decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c.;
12. Nella fideiussione sottoscritta dal Sig. a favore della sono CP_1 Controparte_5
state riprodotte delle clausole contenute nel modello elaborato nel 2002 dall'Associazione Banche Italiane (ABI) denominato “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle obbligazioni bancarie” e - posto che tale modello è stato dichiarato illegittimo - ne consegue la nullità delle clausole numeri 2, 6 e 8 della citata lettera di fideiussione.
Si è regolarmente costituita, nel giudizio n. RG 4293/2020 la società
[...]
– quale procuratrice speciale della Controparte_2 Parte_2
quest'ultima a sua volta mandataria di – chiedendo in via
[...] Parte_3 preliminare di emettere ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, di rigettare l'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e di condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c. Parte_1
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
13. La società nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai Parte_3 sensi della Legge 130/1999, ha acquistato pro soluto in data 25/6/2018, crediti derivanti
4 da i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e
ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti;
14. Tra i crediti oggetto di cessione sono ricompresi quelli vantati nei confronti della società Parte_4
15. In data 29.02.2008 i Sig.ri e hanno sottoscritto una fideiussione omnibus CP_1 Pt_1
di euro 700.000,00;
16. In data 08.06.2015 la ha inviato a Controparte_5 Parte_4
e comunicazione di recesso dal rapporto di conto
[...] Controparte_1 Parte_1 corrente e diffida al pagamento dell'importo di euro 376.314,34, specificando che la comunicazione era inviata loro in qualità di garanti in ordine alla fideiussione omnibus a suo tempo rilasciata;
17. In data 28.09.2018 ha inviato apposita diffida intimando il Parte_2 pagamento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
18. La società stante il mancato adempimento spontaneo da parte degli Parte_2
ingiunti si è vista costretta ad agire per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta dell'incontestabile estratto ex art. 50 TUB;
19. Le domande spiegate dagli attori opponenti circa la nullità, totale o parziale, dei contratti di fideiussione sono infondate dal momento che:
- la nullità per contrarietà alla normativa antitrust non involge l'intera fideiussione (la cui causa intesa quale finzione economico – sociale perseguita dalle parti rimane perfettamente lecita), ma solo le singole clausole ritenute abusive dalla Banca
d'Italia;
- la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deve essere ritenuta validamente pattuita;
- è tardiva l'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. formulata dall'opponente.
Analoghe difese sono state spiegate in replica all'opposizione di cui al n. R.G. 4298/2020.
All'udienza del 29.10.2021 il Giudice precedentemente assegnatario ha disposto la riunione del procedimento con r.g. n. 4298/2020 al procedimento più risalente oggetto della presente causa ed ha assegnato i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
5 In data 13.05.2024 ha proposto atto di intervento la società Controparte_3
quale mandataria di In particolare, ha
[...] Parte_3 Controparte_3 proposto intervento in giudizio per successione a titolo particolare nel diritto controverso in sostituzione della al fine di far valere le ragioni Controparte_5 di credito di cui è divenuta titolare esclusiva e chiedendo l'estromissione di quest'ultimo istituto di credito dal giudizio.
Nello specifico, l'intervenuta società ha insistito per l'accoglimento delle Parte_5 conclusioni rassegnate, richiamando tutti gli atti depositati dal creditore cedente il credito,
e dall'altro lato ha impugnato e contestato le avversarie deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni.
All'udienza del 06.02.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In virtù dell'applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014;
Cass. n. 23621/2011), si analizzerà esclusivamente il profilo del difetto di titolarità del credito azionato in via monitoria.
In via preliminare si osserva che parte opponente ha contestato puntualmente ed Pt_1 espressamente la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, eccependo l'irrilevanza a tal fine della pubblicazione in GU, la mancata prova della cessione del credito oggetto di monitorio e la carenza di prova di un collegamento o corrispondenza con i crediti originariamente ed asseritamente vantati dalla CP_5
verso la ovvero con i riferimenti di conto
[...] Controparte_5 Parte_4
6 corrente e di fideiussione alla base dell'azione monitoria (cfr. pag. 4 atto di citazione); analoghe puntuali contestazioni sono state svolte dall'opponente il quale contesta CP_1 anche la mancata possibilità di collegare il numero di ID Report e di NDG con i nominativi dei soggetti ingiunti o con i rapporti bancari qui esaminati;
aggiunge che di tale numeri identificativi non vi è traccia nemmeno nel ricorso monitorio. Entrambe le parti in ultimo hanno contestato di non aver mai intrattenuto rapporti con la
[...]
Controparte_6
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cassazione Civile sentenza n. 17944 del 2024); pertanto la mera produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione la quale presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Alla luce delle contestazioni delle parti opponenti, parte opposta in sede di costituzione e risposta ha ribadito la propria titolarità del credito senza nulla aggiungere, limitandosi sostanzialmente a richiamare la documentazione prodotta in sede monitoria:
a) Contratto di apertura di credito stipulato con la Controparte_5
b) Fideiussioni sottoscritte dagli opponenti con la Controparte_5
,
[...]
c) Raccomandata a.r. contenente la comunicazione recesso dai rapporti bancari, priva di prova dell'avvenuta ricezione,
d) Lettera di cessione del credito e contestuale diffida al pagamento del 08.06.2015 inoltrata tramite raccomandata a.r. a tutti i soggetti debitori di cui non viene fornita
7 la prova dell'avvenuta ricezione e che indica quale soggetto cedente la Banca di
Pescia e Ca, diversa da quella con cui i soggetti hanno stipulato i contratti richiamati,
e) Gazzetta ufficiale in cui si dà atto della cessione dei seguenti credito “In particolare, i
Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione”
Parte opposta in nessun punto della sua costituzione – atto nella quale avrebbe dovuto prendere espressa posizione sulle contestazioni di parte opponente – giustifica le diverse banche indicate, allega come collegare i nominativi delle parti e il rapporto bancario dedotto in via monitoria ai numeri ID Report e di NDG e non produce il contratto di cessione – o un suo estratto nella parte che qui interessava -.
In sede di I memoria istruttoria parte opposta ha prodotto dichiarazione della Banca
Cedente, Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, in cui dà atto che tra i crediti oggetto di cessione sono ricompresi quelli originariamente vantati nei confronti di
[...]
P. IVA – NDG 181248, in Parte_4 P.IVA_3 relazione al contratto di conto corrente n. 001/036507/35.
Dalla documentazione allegata agli atti non risulta provata né la cessione del credito, in quanto la parte opposta – anche in ragione del principio di vicinanza alla prova – avrebbe ben potuto e dovuto produrre almeno l'estratto del contratto di cessione del credito, soprattutto in ragione delle precise contestazioni delle parte opponenti, né ha comunque dato prova che nell'elenco dei crediti ceduti come indicati, per categorie, nella Gazzetta
Ufficiale fosse ricompreso quello degli opponenti;
in particolare nel caso concreto manca l'allegazione necessaria per collegare il NDG indicato – solamente nella dichiarazione del cedente – con il rapporto bancario ceduto oggetto di ricorso monitorio.
È onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare la titolarità del diritto fatto valere, giustificando la sua domanda e producendo adeguata documentazione a sostegno di quanto dedotto, così come richiesto dal dettato dell'art. 2697 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in punto di vertenze bancarie;
nel caso concreto l'opposta si è
8 limitata a ripetere quanto dedotto in sede di ricorso monitorio senza nulla aggiungere in replica alle contestazione dei debitori, con conseguente accoglimento dell'eccezione delle parti opponenti.
Per le ragioni di cui sopra, ritenuto che parte opposta non abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento dell'eccezione di cui sopra assorbe l'esame delle altre eccezioni e contestazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4293/2020, disattesa ogni contraria istanza accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1073/2020 emesso dal Tribunale di Pisa nei confronti di e Parte_6 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3 liquidate in € 11.229,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di Parte_1 spese generali ed € 634,00 per esborsi,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3 liquidate in € 11.229,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% Controparte_1 di spese generali ed € 634,00 per esborsi.
Pisa, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4293/2020 riunita con la 4298/2020 promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Lungarno Parte_1 C.F._1
Mediceo n.56 a Pisa, presso e nello studio dell'Avv. Marco Salvatelli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pisa alla Controparte_1 C.F._2 via Borgo Stretto n. 46, presso e nello studio dell'avv. Luca Nocco che lo rappresenta e lo difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore opponente nella causa riunita n. rg. 4298/2020
P.IVA – quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_1 speciale della quest'ultima a sua volta Parte_2 mandataria di – elettivamente domiciliata in Roma alla Via Orazio Parte_3
n. 30, presso e nello studio dell'avv. Stefano Pucci che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta opposta
P. IVA ) – quale mandataria di Controparte_3 P.IVA_2 [...]
– elettivamente domiciliata in Roma alla Via Sabotino n 45, presso e nello Parte_3 studio dell'avv. Stefano Pucci che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di intervento.
1 Intervenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 06.02.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 1073/2020 R.G. 2466/2020 il Tribunale di Pisa ha ingiunto al sig. al sig. e alla società , Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 in solido tra loro, il pagamento di 444.830,00 euro oltre interessi e spese di procedura, quale debito relativo ad un conto corrente aperto dalla Società, per cui il e il CP_1 Pt_1 hanno rilasciato una fideiussione a favore della a Controparte_5 garanzia di qualsiasi obbligazione verso quest'ultima banca da parte della debitrice principale (d'ora in avanti Parte_4 CP_4
).
[...]
Ha proposto rituale opposizione il sig. chiedendo di revocare e dichiarare Parte_1 nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, nel merito di accertare la prescrizione di ogni credito azionato nei confronti dell'opponente, in via principale, accertata la nullità del modello ABI 2002 e/o la nullità totale del contratto di fideiussione dedotto in giudizio,
e/o l'estinzione della fideiussione per la decadenza ex art 1957 c.c. e dichiarare che nullo è dovuto dall'opponente nei confronti della società opposta.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. La giustificazione dei poteri di rappresentanza dei soggetti agenti in via monitoria manca o risulta allegata in modo equivoca,
2. Vi è carenza di legittimazione attiva della non essendo Parte_3
documentata la cessione del credito asseritamente vantato dalla
[...]
nei confronti della debitrice principale Controparte_5 CP_4
3. La convenuta opposta ha proposto azione monitoria per la tutela del credito asseritamente vantato dalla nei confronti della Controparte_5 debitrice principale – la società – dopo un lunghissimo periodo di CP_4 inattività;
4. in particolare, sono stati indicati due titoli del 2007 e 2008 e una diffida del 8.6.2015 che sarebbe stata inviata sia alla debitrice principale che al fideiussore, il sig. Pt_1
2 5. Risulta allegato dalla convenuta opposta un mero saldaconto certificato autentico dalla
Banca di Pescia e Cascina, mentre nono sono stati allegati gli estratti conto certificati autentici;
6. L'art. 50 del T.U. 385/1983 richiede l'estratto conto certificato conforme e non il semplice saldaconto, con la con la conseguenza che il saldaconto non può essere considerato una prova del credito asseritamente ceduto;
7. Per quanto concerne il rapporto di garanzia, la fideiussione c.d. omnibus presenta diversi profili di invalidità che comportano la nullità del contratto quali:
➢ L'ampia differenza fra i valori garantiti ed il massimale pattuito rende la fideiussione di fatto illimitata, in aperta violazione dell'art. 1938 c.c. così come modificato dalla L. 17/02/1992 n. 154;
➢ L'art. 6 del contratto di fideiussione contiene una deroga assoluta alla disciplina dell'art. 1957 c.c.: pertanto la clausola contrattuale (che deroghi all'art. 1957 c.c. senza prevedere un termine di decadenza diverso da quello legale) deve ritenersi nulla per violazione di norma imperativa;
ne consegue l'inesistenza dell'effetto derogatorio dell'art. 1957 c.c. e la vigenza del termine semestrale di decadenza;
➢ Nel caso di specie parte convenuta opposta non ha esercitato le proprie istanze contro il debitore principale nel termine di legge, in quanto sono passati diversi anni da ciascuna delle presunte diffide che la creditrice asserisce di aver inviato alla
; ne consegue che la fideiussione risulta estinta per decadenza ex art. CP_4
1957 c.c. del creditore garantito e che la pretesa azionata nel procedimento monitorio risulta infondata;
➢ Il contratto fideiussorio ha un contenuto conforme rispetto al modello elaborato nel 2002 dall'Associazione Banche Italiane (ABI), tuttavia vi sono tre clausole contenute nel modello ABI da considerarsi invalide e la nullità di queste tre clausole si riverbera sulla validità dei contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale, come la fideiussione proposta al sig. che, pertanto, risulta nulla;
Pt_1
8. Da ultimo, risulta configurata la responsabilità civile ai sensi della legge 287/1990 della convenuta opposta nei confronti dell'opponente, a fronte del fatto che il contraente ha
3 subìto l'applicazione di una clausola anticoncorrenziale imposta da parte di soggetti che hanno beneficiato dell'intesa anticoncorrenziale.
Ha proposto rituale opposizione anche il sig. incardinando il giudizio con Controparte_1
n. R.G. 4298/2020, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società convenuta opposta in relazione al credito controverso, ovvero, in subordine, dichiarare che il credito richiesto dalla convenuta non è dovuto, in quanto inesistente e/o prescritto e, per l'effetto, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
9. Manca la prova della legittimazione attiva della società e Controparte_2
difetta altresì la prova dell'esistenza della cessione del credito e del credito fatto valere;
10. È prescritto il credito asseritamente vantato da parte convenuta opposta;
11. Nulla è dovuto dall'attore opponente anche in conseguenza della nullità, ovvero della nullità parziale, della fideiussione prestata dallo stesso e della conseguente decadenza per inutile decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c.;
12. Nella fideiussione sottoscritta dal Sig. a favore della sono CP_1 Controparte_5
state riprodotte delle clausole contenute nel modello elaborato nel 2002 dall'Associazione Banche Italiane (ABI) denominato “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle obbligazioni bancarie” e - posto che tale modello è stato dichiarato illegittimo - ne consegue la nullità delle clausole numeri 2, 6 e 8 della citata lettera di fideiussione.
Si è regolarmente costituita, nel giudizio n. RG 4293/2020 la società
[...]
– quale procuratrice speciale della Controparte_2 Parte_2
quest'ultima a sua volta mandataria di – chiedendo in via
[...] Parte_3 preliminare di emettere ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, di rigettare l'opposizione avversa, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, e di condannare al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c. Parte_1
Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
13. La società nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai Parte_3 sensi della Legge 130/1999, ha acquistato pro soluto in data 25/6/2018, crediti derivanti
4 da i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e
ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti;
14. Tra i crediti oggetto di cessione sono ricompresi quelli vantati nei confronti della società Parte_4
15. In data 29.02.2008 i Sig.ri e hanno sottoscritto una fideiussione omnibus CP_1 Pt_1
di euro 700.000,00;
16. In data 08.06.2015 la ha inviato a Controparte_5 Parte_4
e comunicazione di recesso dal rapporto di conto
[...] Controparte_1 Parte_1 corrente e diffida al pagamento dell'importo di euro 376.314,34, specificando che la comunicazione era inviata loro in qualità di garanti in ordine alla fideiussione omnibus a suo tempo rilasciata;
17. In data 28.09.2018 ha inviato apposita diffida intimando il Parte_2 pagamento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
18. La società stante il mancato adempimento spontaneo da parte degli Parte_2
ingiunti si è vista costretta ad agire per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta dell'incontestabile estratto ex art. 50 TUB;
19. Le domande spiegate dagli attori opponenti circa la nullità, totale o parziale, dei contratti di fideiussione sono infondate dal momento che:
- la nullità per contrarietà alla normativa antitrust non involge l'intera fideiussione (la cui causa intesa quale finzione economico – sociale perseguita dalle parti rimane perfettamente lecita), ma solo le singole clausole ritenute abusive dalla Banca
d'Italia;
- la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. deve essere ritenuta validamente pattuita;
- è tardiva l'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c. formulata dall'opponente.
Analoghe difese sono state spiegate in replica all'opposizione di cui al n. R.G. 4298/2020.
All'udienza del 29.10.2021 il Giudice precedentemente assegnatario ha disposto la riunione del procedimento con r.g. n. 4298/2020 al procedimento più risalente oggetto della presente causa ed ha assegnato i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
5 In data 13.05.2024 ha proposto atto di intervento la società Controparte_3
quale mandataria di In particolare, ha
[...] Parte_3 Controparte_3 proposto intervento in giudizio per successione a titolo particolare nel diritto controverso in sostituzione della al fine di far valere le ragioni Controparte_5 di credito di cui è divenuta titolare esclusiva e chiedendo l'estromissione di quest'ultimo istituto di credito dal giudizio.
Nello specifico, l'intervenuta società ha insistito per l'accoglimento delle Parte_5 conclusioni rassegnate, richiamando tutti gli atti depositati dal creditore cedente il credito,
e dall'altro lato ha impugnato e contestato le avversarie deduzioni, eccezioni, richieste e conclusioni.
All'udienza del 06.02.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In virtù dell'applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014;
Cass. n. 23621/2011), si analizzerà esclusivamente il profilo del difetto di titolarità del credito azionato in via monitoria.
In via preliminare si osserva che parte opponente ha contestato puntualmente ed Pt_1 espressamente la carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, eccependo l'irrilevanza a tal fine della pubblicazione in GU, la mancata prova della cessione del credito oggetto di monitorio e la carenza di prova di un collegamento o corrispondenza con i crediti originariamente ed asseritamente vantati dalla CP_5
verso la ovvero con i riferimenti di conto
[...] Controparte_5 Parte_4
6 corrente e di fideiussione alla base dell'azione monitoria (cfr. pag. 4 atto di citazione); analoghe puntuali contestazioni sono state svolte dall'opponente il quale contesta CP_1 anche la mancata possibilità di collegare il numero di ID Report e di NDG con i nominativi dei soggetti ingiunti o con i rapporti bancari qui esaminati;
aggiunge che di tale numeri identificativi non vi è traccia nemmeno nel ricorso monitorio. Entrambe le parti in ultimo hanno contestato di non aver mai intrattenuto rapporti con la
[...]
Controparte_6
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cassazione Civile sentenza n. 17944 del 2024); pertanto la mera produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione la quale presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Alla luce delle contestazioni delle parti opponenti, parte opposta in sede di costituzione e risposta ha ribadito la propria titolarità del credito senza nulla aggiungere, limitandosi sostanzialmente a richiamare la documentazione prodotta in sede monitoria:
a) Contratto di apertura di credito stipulato con la Controparte_5
b) Fideiussioni sottoscritte dagli opponenti con la Controparte_5
,
[...]
c) Raccomandata a.r. contenente la comunicazione recesso dai rapporti bancari, priva di prova dell'avvenuta ricezione,
d) Lettera di cessione del credito e contestuale diffida al pagamento del 08.06.2015 inoltrata tramite raccomandata a.r. a tutti i soggetti debitori di cui non viene fornita
7 la prova dell'avvenuta ricezione e che indica quale soggetto cedente la Banca di
Pescia e Ca, diversa da quella con cui i soggetti hanno stipulato i contratti richiamati,
e) Gazzetta ufficiale in cui si dà atto della cessione dei seguenti credito “In particolare, i
Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione”
Parte opposta in nessun punto della sua costituzione – atto nella quale avrebbe dovuto prendere espressa posizione sulle contestazioni di parte opponente – giustifica le diverse banche indicate, allega come collegare i nominativi delle parti e il rapporto bancario dedotto in via monitoria ai numeri ID Report e di NDG e non produce il contratto di cessione – o un suo estratto nella parte che qui interessava -.
In sede di I memoria istruttoria parte opposta ha prodotto dichiarazione della Banca
Cedente, Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, in cui dà atto che tra i crediti oggetto di cessione sono ricompresi quelli originariamente vantati nei confronti di
[...]
P. IVA – NDG 181248, in Parte_4 P.IVA_3 relazione al contratto di conto corrente n. 001/036507/35.
Dalla documentazione allegata agli atti non risulta provata né la cessione del credito, in quanto la parte opposta – anche in ragione del principio di vicinanza alla prova – avrebbe ben potuto e dovuto produrre almeno l'estratto del contratto di cessione del credito, soprattutto in ragione delle precise contestazioni delle parte opponenti, né ha comunque dato prova che nell'elenco dei crediti ceduti come indicati, per categorie, nella Gazzetta
Ufficiale fosse ricompreso quello degli opponenti;
in particolare nel caso concreto manca l'allegazione necessaria per collegare il NDG indicato – solamente nella dichiarazione del cedente – con il rapporto bancario ceduto oggetto di ricorso monitorio.
È onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare la titolarità del diritto fatto valere, giustificando la sua domanda e producendo adeguata documentazione a sostegno di quanto dedotto, così come richiesto dal dettato dell'art. 2697 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in punto di vertenze bancarie;
nel caso concreto l'opposta si è
8 limitata a ripetere quanto dedotto in sede di ricorso monitorio senza nulla aggiungere in replica alle contestazione dei debitori, con conseguente accoglimento dell'eccezione delle parti opponenti.
Per le ragioni di cui sopra, ritenuto che parte opposta non abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
L'accoglimento dell'eccezione di cui sopra assorbe l'esame delle altre eccezioni e contestazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 4293/2020, disattesa ogni contraria istanza accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1073/2020 emesso dal Tribunale di Pisa nei confronti di e Parte_6 Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3 liquidate in € 11.229,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di Parte_1 spese generali ed € 634,00 per esborsi,
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3 liquidate in € 11.229,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% Controparte_1 di spese generali ed € 634,00 per esborsi.
Pisa, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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