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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 9643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9643 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11753/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Berlettano per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: esenzione parziale dal pagamento ticket sanitario ex art. 6 d.m. 1 febbraio 1991. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 28 marzo 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. – decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo – e ha domandato di accertare il proprio stato di invalida civile in misura sufficiente a beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 6 d.m. 1 febbraio 1991. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha precisato di essere affetta dalle patologie indicate in ricorso, che la rendono inabile al lavoro in misura quantomeno pari al 67%, specificamente contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP dello stato invalidante. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Acquisito il fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che in base alle emergenze del fascicolo telematico il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 13 marzo 2025 e il presente ricorso è stato depositato in forma telematica il 28 marzo 2025, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità delle contestazioni attoree. L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 27010 del 24 ottobre 2018, Cass., sez. lav., n. 9755 dell'8 aprile 2019, Cass., sez. lav., n. 17787 del 26 agosto 2020, nonché, negli stessi termini, Cass., sez., lav., n. 29721 del 19 novembre 2024). Nel caso in esame, tuttavia, parte ricorrente ha censurato in modo pieno, specifico ed esaustivo la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, contestando sotto plurime sfaccettature il giudizio del consulente tecnico, e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento, dovendosi limitare la presente pronuncia al solo accertamento dello stato invalidante e non anche al diritto alla prestazione assistenziale.
3. Nel merito, posto l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in merito all'ambito del giudizio di opposizione, circoscritto alla sola sussistenza dei presupposti sanitari per beneficiare di una determinata prestazione assistenziale, il ricorso è fondato e va accolto. Disposto il rinnovo della perizia medico-legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale ha infatti concluso la sua relazione affermando che “Sussistono i requisiti e le condizioni di cui:
- dall'art. 5, comma 4, legge 407/90 (esenzione parziale dal pagamento dei ticket sanitari). Percentuale: 70 % Tali benefici sussistono dalla data della domanda amministrativa: 28/11/2023”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, frutto peraltro degli accertamenti medico legali eseguiti. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente può affermarsi che la ricorrente è in possesso, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, del requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 6 d.m. 1 febbraio 1991 (cfr. relazione di consulenza, in atti). D'altro canto, nelle note di trattazione scritta, sostitutive della odierna discussione orale, l - che aveva mancato di trasmettere note critiche alla CP_1 relazione di bozza peritale - ha omesso qualsiasi contestazione specifica delle risultanze della C.T.U., senza evidenziarne alcun errore logico-giuridico o medico-legale.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, ex art. 6 d.m. 1 febbraio 1991, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.697, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 2 ottobre 2025. Il giudice Cesare Russo