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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2479/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2479/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BARDESONO LICIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
25/10/1966 Con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA CARLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) revocare il contributo al mantenimento già previsto in sede di sentenza di separazione e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per già posto a carico del Sig. Parte_2 CP_1 2) sostituire il contributo al manteni con la cessione- d padre- alla stessa e alla Persona_1 sorella , in parti uguali tra le stesse, che accettano, della nuda proprietà relativamente alla quota del 50% della Pt_2 casa coniugale sita in Galliate (NO) vicolo Alberto Villano n. 6 già di proprietà del sig. conferendo inoltre CP_1 alla sig.ra già proprietaria del 50% dell'immobile, che accetta, il diritto di usufrutto sulla medesima quota Parte_1 del 50% trasferita in nuda proprietà alle figlie. Il tutto in esecuzione delle obbligazioni familiari già assunte e concordate
Pag. 1 nell'atto di divorzio e nella presente modifica, senza richiedere alcun corrispettivo economico o finanziario da parte della sig.ra o dalle figlie, come da verbale allegato al presente ricorso. Parte_1
3) Dare atto che le parti dichiarano di aver regolato tra di loro ogni pregresso rapporto patrimoniale ed economico, ivi espressamente compresi:
- quello di debito/credito tra mutuatari con riguardo al pagamento delle rate pregresse del mutuo co-intestato tra le odierne parti, acceso in data 21.11.2003 con la , relativo all'immobile familiare e attualmente estinto;
CP_2
- con riferimento al contributo al mantenimento indiretto ordinario e straordinario delle figlie dovuto dal sig. CP_1 fino alla data di deposito del presente atto, per le quali la sig.ra dichiara di non aver più nulla a Parte_1
4) Dare atto che per l'effetto di quanto sopra, i Sig.ri e dichiarano di non avere più nulla a CP_1 Parte_1 pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragio ut zionato e/o richiesto/eccepito. Premesso quanto sopra, gli odierni ricorrenti chiedono l'accoglimento delle su estese condizioni, con spese di lite integralmente compensate.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno adito il Tribunale deducendo che con Parte_1 Controparte_1
T ciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e successivamente con sentenza n. 162/2016, pubblicata il 1.03.2016, ha stabilito:
- affido esclusivo delle figlie minori e con collocazione presso la madre;
Pt_2 Per_1
- a carico del Sig. , un assegno di mantenimento in favore delle figlie Controparte_1
e ensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_2 Per_1 Istat costo-vita FOI, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario;
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente stabilito, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio: revocare il contributo al mantenimento per , già posto a carico del Sig. ; Parte_2 CP_1 sostituire il contributo al mantenimento di on la cessione- da parte del Persona_1 stessa e alla sorella in parti uguali tra le stesse, che accettano, della nuda proprietà Pt_2 relativamente alla qu della casa coniugale sita in Galliate (NO) vicolo Alberto Villano n. 6 già di proprietà del sig. , conferendo inoltre alla sig.ra già proprietaria del 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile, il diritto to sulla medesima quota del ta in nuda proprietà alle figlie. All'udienza del 4/11/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Controparte_1
Pag. 2 a parziale modifica della sentenza n. 162/2016 resa dal Tribunale di Novara, così provvede:
1. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di e della Per_1 Parte_2 nuda proprietà relativamente alla quota del 50% della casa coniugale sita in Galliate (NO) vicolo Alberto Villano n. 6 e del diritto di usufrutto a favore della sig.ra sulla Parte_1 medesima quota del 50% trasferita in nuda proprietà alle figlie;
2. revoca l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alle figlie e CP_1 Pt_2 Per_1
la somma di euro 160,00 a titolo di contributo al mantenimento;
[...]
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI Il Giudice Relatore ed Estensore Dr.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2479/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BARDESONO LICIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
25/10/1966 Con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA CARLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) revocare il contributo al mantenimento già previsto in sede di sentenza di separazione e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per già posto a carico del Sig. Parte_2 CP_1 2) sostituire il contributo al manteni con la cessione- d padre- alla stessa e alla Persona_1 sorella , in parti uguali tra le stesse, che accettano, della nuda proprietà relativamente alla quota del 50% della Pt_2 casa coniugale sita in Galliate (NO) vicolo Alberto Villano n. 6 già di proprietà del sig. conferendo inoltre CP_1 alla sig.ra già proprietaria del 50% dell'immobile, che accetta, il diritto di usufrutto sulla medesima quota Parte_1 del 50% trasferita in nuda proprietà alle figlie. Il tutto in esecuzione delle obbligazioni familiari già assunte e concordate
Pag. 1 nell'atto di divorzio e nella presente modifica, senza richiedere alcun corrispettivo economico o finanziario da parte della sig.ra o dalle figlie, come da verbale allegato al presente ricorso. Parte_1
3) Dare atto che le parti dichiarano di aver regolato tra di loro ogni pregresso rapporto patrimoniale ed economico, ivi espressamente compresi:
- quello di debito/credito tra mutuatari con riguardo al pagamento delle rate pregresse del mutuo co-intestato tra le odierne parti, acceso in data 21.11.2003 con la , relativo all'immobile familiare e attualmente estinto;
CP_2
- con riferimento al contributo al mantenimento indiretto ordinario e straordinario delle figlie dovuto dal sig. CP_1 fino alla data di deposito del presente atto, per le quali la sig.ra dichiara di non aver più nulla a Parte_1
4) Dare atto che per l'effetto di quanto sopra, i Sig.ri e dichiarano di non avere più nulla a CP_1 Parte_1 pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo o ragio ut zionato e/o richiesto/eccepito. Premesso quanto sopra, gli odierni ricorrenti chiedono l'accoglimento delle su estese condizioni, con spese di lite integralmente compensate.”
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno adito il Tribunale deducendo che con Parte_1 Controparte_1
T ciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e successivamente con sentenza n. 162/2016, pubblicata il 1.03.2016, ha stabilito:
- affido esclusivo delle figlie minori e con collocazione presso la madre;
Pt_2 Per_1
- a carico del Sig. , un assegno di mantenimento in favore delle figlie Controparte_1
e ensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_2 Per_1 Istat costo-vita FOI, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario;
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente stabilito, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio: revocare il contributo al mantenimento per , già posto a carico del Sig. ; Parte_2 CP_1 sostituire il contributo al mantenimento di on la cessione- da parte del Persona_1 stessa e alla sorella in parti uguali tra le stesse, che accettano, della nuda proprietà Pt_2 relativamente alla qu della casa coniugale sita in Galliate (NO) vicolo Alberto Villano n. 6 già di proprietà del sig. , conferendo inoltre alla sig.ra già proprietaria del 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile, il diritto to sulla medesima quota del ta in nuda proprietà alle figlie. All'udienza del 4/11/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore al fine di formalizzare un trasferimento immobiliare. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Controparte_1
Pag. 2 a parziale modifica della sentenza n. 162/2016 resa dal Tribunale di Novara, così provvede:
1. prende atto del trasferimento immobiliare in favore di e della Per_1 Parte_2 nuda proprietà relativamente alla quota del 50% della casa coniugale sita in Galliate (NO) vicolo Alberto Villano n. 6 e del diritto di usufrutto a favore della sig.ra sulla Parte_1 medesima quota del 50% trasferita in nuda proprietà alle figlie;
2. revoca l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alle figlie e CP_1 Pt_2 Per_1
la somma di euro 160,00 a titolo di contributo al mantenimento;
[...]
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dr. Andrea GHINETTI Il Giudice Relatore ed Estensore Dr.ssa Maria AMORUSO
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