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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 2403 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento e ad avvisi di addebito.
promosso da: , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), ivi residente nella via La Marmora, n.115 rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. VERNUCCIO LAURA, con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
in persona del legale rappresentante Controparte_2
( C.F. ) P.IVA_2
Opposto - contumace
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con il presente ricorso, la sig.ra , ha proposto opposizione – previa sospensiva - Parte_1 avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 297 2024 9002319109 notificato in data
04/09/2024 e per la Giurisdizione di Codesto Giudice avverso due avvisi di addebito.
La ricorrente eccepisce l'illegittimità degli avvisi di addebiti per prescrizione dei crediti contributivi in mancanza di notifica degli avvisi di addebito tenuto conto delle annualità richieste, eccepisce anche la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito volendola ritenere regolare.
L' si è costituito, depositando atti relativi alla notifica degli avvisi di addebito e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che non è maturata alcuna prescrizione in considerazione del periodo di sospensione durante l'emergenza da covid 19.
Non si è costituita , sebbene ritualmente citata (risulta in atti che il ricorso, il decreto di CP_2 comparizione delle parti sono stati notificati in data 21/10/2025 presso l'indirizzo pec
« t») e quindi va dichiarata contumace. Email_1
La causa è istruita documentalmente, e previa udienza del 24 novembre 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base degli atti di difesa delle parti costituite, e delle note di trattazione scritta, decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Premesso
-che l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione (art.615 c.p.c. richiamato dall'art.29 D.Lgs 46/1999) perché si contesta l'ommessa notifica degli avvisi di addebito e quindi la prescrizione già maturata, si contesta anche il verificarsi della prescrizione successivamente alla data di notifica di ciascun avviso di addebito e quindi si contesta il diritto di agire in esecuzione.
1)L'eccezione di prescrizione è infondata:
Per come emerge dagli atti del giudizio, gli avvisi di addebito risultano notificati, e precisamente:
- l'avviso di addebito n. 597 2018 0000984359 per il pagamento di €.7.170,93 risulta notificato direttamente dall' tramite raccomandata a/r presso l'indirizzo in RI , CP_1
P.le Micheli Porcelli n.5 ( indirizzo non contestato) plico non consegnato e restituito per compiuta giacenza. Nel caso di compiuta giacenza il plico si considera recapitato al destinatario alla data in cui si perfeziona la compiuta giacenza (dopo 10 giorni dalla data
2 dell'emissione dell'avviso) (Cass.Civ. 27526/2013) e quindi nella fattispecie alla data del
23/07/2018. (doc.
1. memoria di costituzione ). CP_1
-l'avviso di addebito n. 597 2018 0002859929 per il pagamento di €.2.836,04 risulta notificato tramite raccomandata a/r presso l'indirizzo in RI Via La Marmora n.115 ma non consegnato e il plico restituito per compiuta giacenza,il quale si considera recapitato in data 28-01-2019 (doc.
2. memoria di costituzione ). CP_1
Nessuna prescrizione, è maturata considerato che i termini di prescrizione per l'attività di
Riscossione, sono stati sospesi durante l'emergenza da covid-19 per il periodo dal 08/03/2020 al
31/08/2021 (art.68 D.L.18/2020-art.12 D.L. 159/2015).
I termini di prescrizione che sarebbero scaduti rispettivamente il 23-07-2023 e il 28-01-2024 subiscono la sospensione di 542 giorni disposta dall'art.68 d.l. n.18/2020 e sono stati tempestivamente interrotti dall'intimazione di pagamento notificata in data 04/09/2024.
Le somme richieste sono dovute perché non prescritte.
Il pagamento dei contributi previdenziali richiesto con i suddetti avvisi di addebito è dovuto perché non è maturata alcuna prescrizione e l'opposizione va rigettata.
2) L'eccezione in relazione alle incongruenze formali delle notifiche degli avvisi di addebito
è inammissibile perché formulata per la prima volta il 14-11-2025 quindi ben oltre il primo termine per il deposito di note per trattazione scritta fissato per il 20-01-2025 (art.420 comma
1 c.p.c.), essa comunque è priva di fondamento risultando ciascuna notifica rituale.
3) L'eccezione che l'art.68 D.L.18/2020 non si applica ai contributi previdenziali i quali per il regime della sospensione sarebbero disciplinati dall'art.37 comma 2 D.L18/2020 e dall'art.11 comma 9 D.L. 183/2020 è ormai superata.
Infatti, con provvedimento del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali in quanto la questione dell'interpretazione dell'art. 67 d.l. n. 18/2020 è stata nelle more “affrontata e risolta” dalla Suprema Corte, Sez. I civile, con l'ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960.
La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 960/2025, ha chiarito la portata generale dell'art.68 D.L.
18/2020 applicabile anche ai contributi previdenziali e ha specificato che la norma ha comportato uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e di decadenza per tutta la durata della sospensione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €. 26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti CP_2 contumace, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Rigetta l'opposizione.
Condanna a rifondere all' le spese del giudizio che si liquidano in Parte_1 CP_1
€.2.500,00 per compenso professionale oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Ragusa, 10 dicembre 2025.
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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