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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 25/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI Parte_1 P.IVA_1
GABRIELLA
APPELLANTE contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. TAMBERI MARIO C.F._2
APPELLATI e con contumace Controparte_3
PROCESSUALE CP_4 avverso la sentenza n. 561/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il
06/08/2020
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, e così:
In tesi: Annullare la sentenza n. 561/2020 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 06/08/2020 e per l'effetto rigettare ogni e qualsiasi domanda di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto, rigettando l'opposizione in quanto infondata e confermare il decreto ingiuntivo n. 770/2016 del 17.08.2016 emesso dal Giudice del Tribunale di Grosseto e notificato in data 30.09.2016, riducendo l'importo richiesto alla Sig.ra nei limiti di € 36.000,00, per i motivi esposti in narrativa. CP_2
In ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare il Sig. al CP_1 pagamento della somma di € 44.384,80 oltre interessi al tasso leg 15 al saldo nonché in solido con la Sig.ra all'ulteriore somma di € CP_2
39.605,62, limitando l'importo per quest'ulti ,00; o comunque la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese e dei compensi difensivi (maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% prevista dai vigenti parametri forensi e degli accessori previdenziali e fiscali di legge), che si chiedono porsi solidalmente a carico della
[...]
e della e distrarsi in favore del difensore Pt_1 Controparte_3 llati, ch
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso della il Tribunale di Grosseto Controparte_3 ingiungeva a e il pagamento della somma di CP_1 CP_2 euro 44.384,80, a titolo di saldo di tre conti correnti (n. 2492, intestato alla impresa Luna Morena di Brunetti Carlo;
n. 2246, intestato a;
n. CP_1
2707, intestato a “L'altra Luna di Brunetti e Berti s.n.c.” di cui era CP_2 garante). Avverso tale decreto proponevano opposizione gli ingiunti, i quali contestavano che i saldi passivi erano la conseguenza di addebiti illegittimi
(anatocismo, interessi passivi usurari e non pattuiti, commissione di massimo pagina 2 di 10 scoperto e commissione di affidamento unilateralmente applicate, oltre ad altre spese e costi non pattuiti né giustificati). Deducevano altresì gli opponenti il mancato invio degli estratti conto periodici.
Quanto alla fideiussione, disconosceva la propria firma sul contratto CP_2 ed eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c., oltre a rilevare il superamento dell'importo massimo garantito nella domanda con ricorso per decreto ingiuntivo.
Si costituiva la deducendo l'infondatezza e mancanza di prova delle CP_5 allegazioni avversarie, domandando quindi il rigetto integrale dell'opposizione. La domandava anche la verificazione della firma sul contratto di fideiussione e CP_3 riduceva la richiesta di garanzia entro il limite dedotto nel contratto (36.000 euro).
La causa veniva posta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 561/2020 pubblicata il 06/08/2020 il Tribunale di Grosseto così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Mario Tamberi, che liquida in € 10.000 oltre accessori di legge se dovuti”.
Il Tribunale in particolare riteneva assorbente rispetto ad ogni altra questione, e quindi ragione più liquida, la mancanza di prova del credito, non avendo la CP_3 prodotto, nel giudizio di opposizione, gli estratti conto, ma solo i saldaconti, validi ai sensi del provvedimento ex art. 50 TUB, ma non sufficienti a dare prova del credito vantato.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) in quanto cessionaria del credito da conveniva in CP_5
pagina 3 di 10 giudizio innanzi questa Corte di Appello e (di CP_1 CP_2 seguito anche APPELLATI), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) errata interpretazione e applicazione dell'art. 2697 c.c. laddove ha ritenuto non provata la domanda della banca. di motivazione in merito alle CP_6 istanze istruttorie di quest'ultima; Contr
2) Omessa pronuncia sull'an del diritto fatto valere in giudizio dalla banca
(oggi circa la debenza delle somme portate in decreto Parte_1 ingiuntivo;
3) Erroneità della sentenza per errata applicazione DM 55/2014 laddove ha Contr condannato banca al pagamento delle spese di lite quantificate in euro
10.000 oltre accessori.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in CP_1 CP_2 giudizio contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo ordinando che il contraddittorio venisse esteso alla
[...]
, parte del giudizio di primo grado. Controparte_3
Effettuato l'incombente, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione, proposta da parte appellata, di difetto di rappresentanza e legittimazione processuale di Parte_1
In sostanza, viene evidenziato che l'appello è stato proposto da Parte_1 per il tramite della mandataria , a sua volta però rappresentata
[...] CP_7 dalla mandataria “già ”. Si contesta però che Controparte_8 CP_9
sia succeduta a , per cui non avrebbe alcuna Controparte_8 CP_9 procura né disporrebbe di alcun potere di rappresentanza.
L'eccezione è infondata. Parte appellante ha infatti depositato verbale di assemblea della del 21.4.2020 con il quale è stato deciso di modificare la CP_9 denominazione sociale, assumendo appunto la denominazione “
[...]
”. Tale atto è successivo al rilascio della procura di in CP_8 CP_7 favore , per cui questa deve intendersi oggi resa in favore di CP_9 [...]
Controparte_10
Deve essere altresì respinta l'eccezione sollevata dagli appellati di inammissibilità dell'appello per carenza di titolarità del credito, fondata sull'assunto che Contr mancherebbe la prova della cessione dello stesso da parte di alla società appellante.
La cessione del credito, al contrario, risulta dai documenti prodotti: estratto dalla
GU, depositato con la citazione in appello, nonché gli ulteriori documenti (doc. 10, avviso di cessione in Registro delle imprese;
doc. 12, uno stampato di quanto risulta dal registro online;
doc 13, una dichiarazione di cessione che specificamente menziona il credito in oggetto).
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ritiene non soddisfatto l'onere probatorio in primo grado. pagina 5 di 10 In particolare, viene dedotto che il credito era stato adeguatamente provato attraverso la produzione dei contratti e dei saldaconti ex art. 50 TUB.
Ad ogni buon conto l'appellante ha prodotto nel presente giudizio gli estratti conto integrali.
Con riferimento a tale aspetto si osserva che la giurisprudenza ha più volte ribadito che "l'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri
e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (Sez. 1, Sentenza n. 6705 del 19/03/2009; conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019).
I documenti prodotti in primo grado, riportando il solo saldo finale, e non l'elencazione analitica dei movimenti, sono chiaramente dei saldaconti. Questi, quindi, se erano validi per l'emissione del decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione, nella quale è stato espressamente contestato il credito, hanno perso ogni valore probatorio. Non è infatti condivisibile l'assunto da cui muove l'appellante, ovvero che la contestazione fosse generica, per cui i documenti potevano ritenersi sufficienti a provare il credito. Gli opponenti, infatti, hanno espressamente contestato che i saldaconti rappresentassero il reale andamento del conto.
Inoltre, sono state sollevate specifiche obiezioni con riferimento ai tre conti correnti, contestando il valore iniziale indicato e la presenza di addebiti illegittimi.
Né si poteva richiedere agli opponenti di indicare specificamente gli addebiti pagina 6 di 10 illegittimi, considerando che gli stessi non emergevano dalla documentazione che la controparte era tenuta a produrre.
Come evidenzia la Suprema Corte, infatti, “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica
e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
La banca, a fronte di una espressa contestazione del credito, quindi, avrebbe dovuto provare l'andamento del rapporto attraverso la produzione della serie completa degli estratti conto, riportanti in termini analitici la movimentazione.
Questo però non è avvenuto.
Non può attribuirsi ai saldaconti neppure un valore indiziario, in quanto riportano esclusivamente il saldo iniziale, al quale vengono aggiunte somme non meglio dettagliate a titolo di spese ed interessi, ed il saldo finale, non consentendo di comprendere come si sia formato tale saldo iniziale, né tanto meno come vengano conteggiati gli ulteriori addebiti.
La lacuna probatoria non può essere colmata per effetto della produzione di tali documenti nel presente giudizio, trattandosi di una integrazione istruttoria inammissibile, in quanto tardiva.
L'art. 345 c.p.c., infatti, consente la produzione di nuovi documenti in appello soltanto laddove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, visto che i documenti erano nella disponibilità della parte sin pagina 7 di 10 dall'introduzione del giudizio, o quanto meno questa avrebbe dovuto procurarseli prima dell'introduzione del giudizio.
Risulta pertanto corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto sguarnita di prova la domanda di parte convenuta opposta.
2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui si è limitata all'esame della ragione più liquida, senza entrare nel merito della vicenda.
In particolare, vengono riproposte tutte le difese già spiegate in primo grado, relative alla contestazione dell'eccezione di usurarietà degli interessi e dell'invalidità delle condizioni praticate. Aggiunge inoltre l'appellante che la mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura costituirebbe un mancato assolvimento dell'onere di allegazione/prova. Quanto all'anatocismo, rileva l'appellante che i contratti sono successivi alla delibera CICR
2000 e previsti con pari periodicità. Anche le commissioni sullo scoperto sarebbero pattuite e legittime.
Quanto poi alla fideiussione, gli appellanti contestano il disconoscimento della firma, che sarebbe palesemente attribuibile alla e ribadiscono l'istanza per CP_2 la verificazione. Viene altresì dedotta la validità della garanzia ed in particolare della deroga all'art. 1957 c.c. in essa contenuta. Ancora, sarebbe da disattendere l'eccezione di controparte relativa al fatto che la fideiussione sarebbe prestata a favore di e non della società L'Altra Luna, titolare del c.c. 2707, dal CP_1 momento che con raccomandata del 16.2.16 inviata alla sig.ra veniva fatto CP_2 riferimento al conto n. 2707 e alla fideiussione da lei sottoscritta. Quanto allo sconfinamento della garanzia, si evincerebbe dal ricorso per decreto ingiuntivo l'infondatezza dell'affermazione di controparte, posto che la richiesta era entro i limiti della garanzia prestata.
Con riferimento a tale aspetto deve ritenersi pienamente valida la decisione del giudice di primo grado, che ha assorbito tutte le questioni oggi riproposte nella preliminare considerazione della mancanza di prova del credito. pagina 8 di 10 L'esame delle ulteriori eccezioni, di cui oggi si controbatte, era infatti logicamente subordinato al previo rinvenimento della prova del credito dedotto. In assenza della prova dei movimenti del conto corrente, infatti, risulta del tutto superfluo verificare se le varie annotazioni fossero o meno legittime.
Risulta pertanto superfluo anche nel presente giudizio esaminare il contenuto del motivo.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è da accogliere.
Col terzo motivo, l'appellante lamenta l'eccessività della liquidazione delle spese di lite, pari a 10.000,00 euro, non coerente con i parametri dello scaglione di riferimento.
In effetti, applicando i criteri pro tempore vigenti rapportati al valore di causa
(83.990,42 euro, ossia l'importo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo) ed eliminando la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, si ottiene l'importo di euro
8.030,00, anche applicando i parametri o valori medi.
Il giudice non ha fornito alcuna giustificazione per l'applicazione di valori superiori alla media, che certamente non erano giustificati dalla complessità della vicenda, quanto meno rientrante nella media dei giudizi usualmente trattati.
Sotto tale profilo, quindi, la sentenza deve essere riformata, con conseguente necessità di rivalutare la liquidazione delle spese anche per il primo grado.
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi gli appellati e CP_1 CP_2 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per l'appello, alla luce della scarsa complessità delle questioni trattate, ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 561/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
06/08/2020, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite e per l'effetto condanna Parte_1
a rifondere agli appellati e le spese del
[...] CP_1 CP_2 primo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 8.030,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
2. Rigetta gli altri motivi di appello, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
3. Condanna a rifondere agli appellati Parte_1 CP_1
e le spese del presente giudizio in complessivi euro 4.997,00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Firenze, camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 25/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI Parte_1 P.IVA_1
GABRIELLA
APPELLANTE contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. TAMBERI MARIO C.F._2
APPELLATI e con contumace Controparte_3
PROCESSUALE CP_4 avverso la sentenza n. 561/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il
06/08/2020
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, e così:
In tesi: Annullare la sentenza n. 561/2020 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data 06/08/2020 e per l'effetto rigettare ogni e qualsiasi domanda di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto, rigettando l'opposizione in quanto infondata e confermare il decreto ingiuntivo n. 770/2016 del 17.08.2016 emesso dal Giudice del Tribunale di Grosseto e notificato in data 30.09.2016, riducendo l'importo richiesto alla Sig.ra nei limiti di € 36.000,00, per i motivi esposti in narrativa. CP_2
In ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare il Sig. al CP_1 pagamento della somma di € 44.384,80 oltre interessi al tasso leg 15 al saldo nonché in solido con la Sig.ra all'ulteriore somma di € CP_2
39.605,62, limitando l'importo per quest'ulti ,00; o comunque la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese e dei compensi difensivi (maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% prevista dai vigenti parametri forensi e degli accessori previdenziali e fiscali di legge), che si chiedono porsi solidalmente a carico della
[...]
e della e distrarsi in favore del difensore Pt_1 Controparte_3 llati, ch
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso della il Tribunale di Grosseto Controparte_3 ingiungeva a e il pagamento della somma di CP_1 CP_2 euro 44.384,80, a titolo di saldo di tre conti correnti (n. 2492, intestato alla impresa Luna Morena di Brunetti Carlo;
n. 2246, intestato a;
n. CP_1
2707, intestato a “L'altra Luna di Brunetti e Berti s.n.c.” di cui era CP_2 garante). Avverso tale decreto proponevano opposizione gli ingiunti, i quali contestavano che i saldi passivi erano la conseguenza di addebiti illegittimi
(anatocismo, interessi passivi usurari e non pattuiti, commissione di massimo pagina 2 di 10 scoperto e commissione di affidamento unilateralmente applicate, oltre ad altre spese e costi non pattuiti né giustificati). Deducevano altresì gli opponenti il mancato invio degli estratti conto periodici.
Quanto alla fideiussione, disconosceva la propria firma sul contratto CP_2 ed eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c., oltre a rilevare il superamento dell'importo massimo garantito nella domanda con ricorso per decreto ingiuntivo.
Si costituiva la deducendo l'infondatezza e mancanza di prova delle CP_5 allegazioni avversarie, domandando quindi il rigetto integrale dell'opposizione. La domandava anche la verificazione della firma sul contratto di fideiussione e CP_3 riduceva la richiesta di garanzia entro il limite dedotto nel contratto (36.000 euro).
La causa veniva posta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 561/2020 pubblicata il 06/08/2020 il Tribunale di Grosseto così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Mario Tamberi, che liquida in € 10.000 oltre accessori di legge se dovuti”.
Il Tribunale in particolare riteneva assorbente rispetto ad ogni altra questione, e quindi ragione più liquida, la mancanza di prova del credito, non avendo la CP_3 prodotto, nel giudizio di opposizione, gli estratti conto, ma solo i saldaconti, validi ai sensi del provvedimento ex art. 50 TUB, ma non sufficienti a dare prova del credito vantato.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) in quanto cessionaria del credito da conveniva in CP_5
pagina 3 di 10 giudizio innanzi questa Corte di Appello e (di CP_1 CP_2 seguito anche APPELLATI), proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) errata interpretazione e applicazione dell'art. 2697 c.c. laddove ha ritenuto non provata la domanda della banca. di motivazione in merito alle CP_6 istanze istruttorie di quest'ultima; Contr
2) Omessa pronuncia sull'an del diritto fatto valere in giudizio dalla banca
(oggi circa la debenza delle somme portate in decreto Parte_1 ingiuntivo;
3) Erroneità della sentenza per errata applicazione DM 55/2014 laddove ha Contr condannato banca al pagamento delle spese di lite quantificate in euro
10.000 oltre accessori.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in CP_1 CP_2 giudizio contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Dopo essere stata trattenuta una prima volta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo ordinando che il contraddittorio venisse esteso alla
[...]
, parte del giudizio di primo grado. Controparte_3
Effettuato l'incombente, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali. pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione, proposta da parte appellata, di difetto di rappresentanza e legittimazione processuale di Parte_1
In sostanza, viene evidenziato che l'appello è stato proposto da Parte_1 per il tramite della mandataria , a sua volta però rappresentata
[...] CP_7 dalla mandataria “già ”. Si contesta però che Controparte_8 CP_9
sia succeduta a , per cui non avrebbe alcuna Controparte_8 CP_9 procura né disporrebbe di alcun potere di rappresentanza.
L'eccezione è infondata. Parte appellante ha infatti depositato verbale di assemblea della del 21.4.2020 con il quale è stato deciso di modificare la CP_9 denominazione sociale, assumendo appunto la denominazione “
[...]
”. Tale atto è successivo al rilascio della procura di in CP_8 CP_7 favore , per cui questa deve intendersi oggi resa in favore di CP_9 [...]
Controparte_10
Deve essere altresì respinta l'eccezione sollevata dagli appellati di inammissibilità dell'appello per carenza di titolarità del credito, fondata sull'assunto che Contr mancherebbe la prova della cessione dello stesso da parte di alla società appellante.
La cessione del credito, al contrario, risulta dai documenti prodotti: estratto dalla
GU, depositato con la citazione in appello, nonché gli ulteriori documenti (doc. 10, avviso di cessione in Registro delle imprese;
doc. 12, uno stampato di quanto risulta dal registro online;
doc 13, una dichiarazione di cessione che specificamente menziona il credito in oggetto).
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ritiene non soddisfatto l'onere probatorio in primo grado. pagina 5 di 10 In particolare, viene dedotto che il credito era stato adeguatamente provato attraverso la produzione dei contratti e dei saldaconti ex art. 50 TUB.
Ad ogni buon conto l'appellante ha prodotto nel presente giudizio gli estratti conto integrali.
Con riferimento a tale aspetto si osserva che la giurisprudenza ha più volte ribadito che "l'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri
e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi" (Sez. 1, Sentenza n. 6705 del 19/03/2009; conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 14357 del 27/05/2019).
I documenti prodotti in primo grado, riportando il solo saldo finale, e non l'elencazione analitica dei movimenti, sono chiaramente dei saldaconti. Questi, quindi, se erano validi per l'emissione del decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione, nella quale è stato espressamente contestato il credito, hanno perso ogni valore probatorio. Non è infatti condivisibile l'assunto da cui muove l'appellante, ovvero che la contestazione fosse generica, per cui i documenti potevano ritenersi sufficienti a provare il credito. Gli opponenti, infatti, hanno espressamente contestato che i saldaconti rappresentassero il reale andamento del conto.
Inoltre, sono state sollevate specifiche obiezioni con riferimento ai tre conti correnti, contestando il valore iniziale indicato e la presenza di addebiti illegittimi.
Né si poteva richiedere agli opponenti di indicare specificamente gli addebiti pagina 6 di 10 illegittimi, considerando che gli stessi non emergevano dalla documentazione che la controparte era tenuta a produrre.
Come evidenzia la Suprema Corte, infatti, “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica
e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”
(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
La banca, a fronte di una espressa contestazione del credito, quindi, avrebbe dovuto provare l'andamento del rapporto attraverso la produzione della serie completa degli estratti conto, riportanti in termini analitici la movimentazione.
Questo però non è avvenuto.
Non può attribuirsi ai saldaconti neppure un valore indiziario, in quanto riportano esclusivamente il saldo iniziale, al quale vengono aggiunte somme non meglio dettagliate a titolo di spese ed interessi, ed il saldo finale, non consentendo di comprendere come si sia formato tale saldo iniziale, né tanto meno come vengano conteggiati gli ulteriori addebiti.
La lacuna probatoria non può essere colmata per effetto della produzione di tali documenti nel presente giudizio, trattandosi di una integrazione istruttoria inammissibile, in quanto tardiva.
L'art. 345 c.p.c., infatti, consente la produzione di nuovi documenti in appello soltanto laddove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, visto che i documenti erano nella disponibilità della parte sin pagina 7 di 10 dall'introduzione del giudizio, o quanto meno questa avrebbe dovuto procurarseli prima dell'introduzione del giudizio.
Risulta pertanto corretta la decisione nella parte in cui ha ritenuto sguarnita di prova la domanda di parte convenuta opposta.
2. Con il secondo motivo, l'appellante contesta la decisione nella parte in cui si è limitata all'esame della ragione più liquida, senza entrare nel merito della vicenda.
In particolare, vengono riproposte tutte le difese già spiegate in primo grado, relative alla contestazione dell'eccezione di usurarietà degli interessi e dell'invalidità delle condizioni praticate. Aggiunge inoltre l'appellante che la mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura costituirebbe un mancato assolvimento dell'onere di allegazione/prova. Quanto all'anatocismo, rileva l'appellante che i contratti sono successivi alla delibera CICR
2000 e previsti con pari periodicità. Anche le commissioni sullo scoperto sarebbero pattuite e legittime.
Quanto poi alla fideiussione, gli appellanti contestano il disconoscimento della firma, che sarebbe palesemente attribuibile alla e ribadiscono l'istanza per CP_2 la verificazione. Viene altresì dedotta la validità della garanzia ed in particolare della deroga all'art. 1957 c.c. in essa contenuta. Ancora, sarebbe da disattendere l'eccezione di controparte relativa al fatto che la fideiussione sarebbe prestata a favore di e non della società L'Altra Luna, titolare del c.c. 2707, dal CP_1 momento che con raccomandata del 16.2.16 inviata alla sig.ra veniva fatto CP_2 riferimento al conto n. 2707 e alla fideiussione da lei sottoscritta. Quanto allo sconfinamento della garanzia, si evincerebbe dal ricorso per decreto ingiuntivo l'infondatezza dell'affermazione di controparte, posto che la richiesta era entro i limiti della garanzia prestata.
Con riferimento a tale aspetto deve ritenersi pienamente valida la decisione del giudice di primo grado, che ha assorbito tutte le questioni oggi riproposte nella preliminare considerazione della mancanza di prova del credito. pagina 8 di 10 L'esame delle ulteriori eccezioni, di cui oggi si controbatte, era infatti logicamente subordinato al previo rinvenimento della prova del credito dedotto. In assenza della prova dei movimenti del conto corrente, infatti, risulta del tutto superfluo verificare se le varie annotazioni fossero o meno legittime.
Risulta pertanto superfluo anche nel presente giudizio esaminare il contenuto del motivo.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è da accogliere.
Col terzo motivo, l'appellante lamenta l'eccessività della liquidazione delle spese di lite, pari a 10.000,00 euro, non coerente con i parametri dello scaglione di riferimento.
In effetti, applicando i criteri pro tempore vigenti rapportati al valore di causa
(83.990,42 euro, ossia l'importo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo) ed eliminando la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, si ottiene l'importo di euro
8.030,00, anche applicando i parametri o valori medi.
Il giudice non ha fornito alcuna giustificazione per l'applicazione di valori superiori alla media, che certamente non erano giustificati dalla complessità della vicenda, quanto meno rientrante nella media dei giudizi usualmente trattati.
Sotto tale profilo, quindi, la sentenza deve essere riformata, con conseguente necessità di rivalutare la liquidazione delle spese anche per il primo grado.
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi gli appellati e CP_1 CP_2 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per l'appello, alla luce della scarsa complessità delle questioni trattate, ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 avverso la sentenza n. 561/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
06/08/2020, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e riforma la sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese di lite e per l'effetto condanna Parte_1
a rifondere agli appellati e le spese del
[...] CP_1 CP_2 primo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 8.030,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
2. Rigetta gli altri motivi di appello, confermando per il resto la sentenza di primo grado;
3. Condanna a rifondere agli appellati Parte_1 CP_1
e le spese del presente giudizio in complessivi euro 4.997,00 per CP_2 compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Firenze, camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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