CA
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/04/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 455/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 455/2022, promossa da
”, in persona del Parte_1 [...]
– legale rappresentante pro tempore, Avv. Barbara Zanieri, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Luciano Costanzo appellante contro
in persona del legale RO
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cappuccilli appellata nonché
c.f. , e c.f. _2 C.F._1 Parte_3
, rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Lucarelli C.F._2
appellate
per la riforma della ordinanza emessa in data 13 aprile 2022 dal Tribunale di Pescara, a conclusione del procedimento R.g.a.c. n. 292/2021.
L'udienza del 13 febbraio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2024, con assegnazione dei termini di venti giorni per comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
Conclusioni dell'appellante:
“riformare l'ordinanza resa in data 13.04.2022 e pubblicata il 14.04.2022 dal Tribunale di
Pescara, in relazione al ricorso ex art. 702 bis R.G. n. 292/2021 e, per l'effetto:
In via principale
A) accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere la restituzione Parte_1 della somma di € 7.520,71, dalla CP_1 RO
per le ragioni sopra esposte;
[...]
B) per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la
[...]
al pagamento della somma di € 7.520,71, in favore della RO
CI , oltre interessi dalla data della maturazione del credito sino al Parte_1
soddisfo;
In via gradata
C) Accertare che per effetto delle circostanze sopra esposte la sig.ra e la sig.ra _2 [...]
hanno beneficiato di un indebito arricchimento in danno della società amatori cane Parte_3 corso, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per una somma pari ad € 7.520,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
D) per l'effetto, ed in ogni caso, condannare e al pagamento in _2 Parte_3 favore della società amatori cane corso della somma di € 7.520,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
E) condannare, altresì, la e RO
la sig.ra e , al pagamento delle spese processuali e delle competenze _2 Parte_3
professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, nei confronti del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Conclusioni dell'appellata : CP_1 “ 1) dichiarare inammissibile, improcedibile e respingere l'appello confermando l'ordinanza del
Tribunale di Pescara ed il rigetto delle domande della società ; Parte_1
2) in via gradata: nell'eventualità che venga accolto l'appello e la venga condannata a CP_1
restituire la somma ricevuta, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla nei confronti CP_1 del Dr. in virtù del decreto ingiuntivo 2124/2014 (ivi inclusa la somma di € 32,45 e CP_3 per fatture DPC 217, 867, 1279, 1496) è tuttora insoddisfatto per € 7.520,71, ed al contempo accertare e dichiarare che tenute al pagamento sono le eredi di o CP_3 _2 [...]
(nata a [...] il [...], C.F.: ) e (nata a [...] C.F._1 Parte_3
Campobasso il 31.5.1951 C.F.: ), e per l'effetto condannarle in solido a C.F._2 pagare alla la somma di € 7.520,71, ovvero quella, maggiore o minore, che la sarà CP_1 CP_1
costretta eventualmente condannata a versare, oltre interessi, al tasso di cui al decreto ingiuntivo, maturati e maturandi dal 5.1.2015, oltre a farsi carico delle spese legali che la dovesse CP_1
eventualmente essere condannata a pagare in favore dell'attore, nonché a rivalerla delle competenze legali per la propria difesa.
- in ogni caso con rivalsa delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Conclusioni delle appellate e : _2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: rigettare lo spiegato appello poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa del presente atto, con integrale conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara in data 13.04.2022 e pubblicata in data 14.04.2022; con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1) Il provvedimento impugnato. Con ordinanza emessa in data 13 aprile 2022 il Tribunale di
Pescara, a conclusione del procedimento R.g.a.c. n. 292/2021, rigettava le domande proposte dalla associazione ” nei confronti della Parte_1 [...]
e nei confronti di ed terze Controparte_4 _2 Parte_3
chiamate in causa, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte resistente e delle terze chiamate.
Il giudice riteneva infondata la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. formulata dall'associazione nei confronti della e successivamente estesa ad ed CP_1 _2 Parte_3
- chiamate in causa dalla resistente per eventuale rivalsa, quali eredi di ed
[...] CP_3
avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di euro 7.520,71, versata dalla
[...]
” in data 15.11.2015 per estinguere un debito personale di che Parte_1 CP_3 dell'associazione era all'epoca amministratore, e pertanto in ipotesi non dovuta dalla ricorrente. Il rigetto della domanda derivava, in particolare, dalla ritenuta estraneità della fattispecie in esame sia all'istituto dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., sia dell'indebito soggettivo, ex art. 2036
c.c., dovendo invece ravvisarsi nel pagamento effettuato da in qualità di Commissario CP_3
Straordinario della , in nome e per conto della CI, attraverso il Parte_1
bonifico in favore della della somma di € 7.520,71, con espressa indicazione nella causale CP_1 della destinazione “a saldo atto di precetto e spese legali”, la diversa fattispecie del pagamento del terzo, disciplinata dall'art. 1180 c.c.
2) Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado proponeva appello la Parte_1
corso”, per i motivi di seguito indicati:
I – “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1180 c.c. errore in judicando”.
L'ordinanza impugnata doveva ritenersi, nella prospettazione dell'appellante, palesemente errata ed ingiusta nella parte in cui rigettava la domanda di restituzione dell'indebito, sul presupposto che il pagamento effettuato dal dott. nella qualità di Commissario straordinario dell'associazione, _2
in favore della al fine di saldare un debito personale, integrasse la fattispecie CP_1 dell'adempimento del terzo, di cui all'art. 1180 c.c.
Evidenziava la mancanza, in relazione a tale istituto, sia della volontà della società di estinguere un debito altrui sia della spontaneità del pagamento;
sosteneva, inoltre, che il prima di _2
effettuare il pagamento in una situazione di conflitto di interessi, comportante depauperamento del patrimonio societario, avrebbe dovuto preventivamente renderne edotti i soci. Né la volontà di estinguere il debito avrebbe potuto provenire, nella fattispecie contemplata dall'art. 1180 c.c., dallo stesso debitore anziché dal terzo.
Sosteneva, inoltre, l'appellante l'invalidità, secondo le previsioni contenute nell'art. 1395 c.c., dell'atto compiuto dal rappresentante in conflitto di interessi con l'associazione rappresentata, senza autorizzazione di quest'ultima.
II. – “Violazione art. 112 c.p.c. omessa pronuncia rispetto alla domanda operata dalla societa' amatori cane corso nei confronti delle terze chiamate in causa”.
Con il secondo motivo di appello l'associazione si doleva della illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui era stato omesso l'esame della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti delle chiamate in causa, e . Ove invece ravvisata, nell'appellato _2 Parte_3 provvedimento, una pronuncia di rigetto nel merito dell'azione esercitata nei confronti delle terze chiamate, contestava la correttezza della decisione, lamentando l'omessa riqualificazione da parte del giudice della domanda proposta. Per tale ragione, nell'ipotesi di ritenuta infondatezza dell'azione di ripetizione dell'indebito avanzata nei confronti della la CP_1 Parte_1 ”, proponeva in questa sede, in via subordinata, azione di arricchimento senza causa, ai sensi
[...] dell'art. 2041 c.c. nei confronti di e , nella evidenziata qualità. _2 Parte_3
2.1. Si costituivano in grado di appello sia la RO
che le appellate ed tutte contestando nel
[...] _2 Parte_3
merito la fondatezza del proposto gravame.
3) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene l'appello infondato.
3.1. Con il primo motivo di appello si duole l'associazione “CI cane corso” della Pt_1
“violazione e/o errata applicazione dell'art. 1180 c.c. errore in judicando”. Sostiene, in particolare, che avrebbe errato il primo giudice nel rigettare la domanda di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c., sul presupposto che il pagamento effettuato dell'associazione in favore della al fine CP_1
di saldare un debito personale del dott. integrasse la diversa fattispecie dell'adempimento _2
del terzo, di cui all'art. 1180 c.c.
La censura esposta con tale motivo di appello risulta infondata.
3.2. Non è oggetto di contestazione tra le parti ed emerge del resto dalla documentazione in atti la ricostruzione del fatto storico all'origine dell'azione esercitata, controverse risultando solo la qualificazione giuridica della fattispecie e le conseguenze in termini di obblighi restitutori che ne derivano.
Può ritenersi, pertanto, accertato in punto di fatto che in data 5.11.2015, allorquando il dott.
[...] era Commissario straordinario della associazione ”, CP_3 Parte_1
l'associazione effettuò un bonifico dell'importo di euro 7.520,71 in favore della , con CP_1
causale “saldo atto di precetto e ” (sulla base di quanto è dato leggere nell'estratto conto della società – doc. 14 allegato all'atto di appello), ed inoltre che con tale pagamento venne estinto un debito personale del nei confronti della la quale, ricevuto il pagamento, rinunciò alla _2 CP_1
procedura esecutiva mobiliare presso terzi dalla stessa intrapresa in danno del debitore (R.g. esec. mob. n. 401/2015 del Tribunale di Campobasso). E' del pari incontestato che a seguito del decesso del dott. avvenuto nel 2016, venne nominata Commissario Straordinario dell'associazione _2
l'avv. Barbara Zanieri e che in data 21.10.2019 la , con nota indirizzata Parte_1
al “dott. in qualità di ex amministratore” e alla , chiese la CP_3 Org_1
restituzione della somma di euro 7520,71, in ipotesi indebitamente versata dalla Parte_1
alla invitando quest'ultima “a voler
[...] Parte_4 fornire chiarimenti in ordine alla causale del pagamento ricevuto in data 15.11.2015”.
3.4. Tanto accertato in fatto, si osserva quanto segue in merito alla qualificazione giuridica della fattispecie. L'art. 2033 co I c.c. disciplina l'istituto dell'indebito oggettivo, la cui applicazione è invocata dalla parte appellante, nei termini che seguono: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato..”.
Sulla base di tale previsione e dell'assunto “che tra la RO
, e la società , non sussisteva alcun rapporto obbligatorio”, ritiene
[...] Controparte_5
l'associazione appellante vertersi in tema di indebito oggettivo e non di adempimento del terzo, disciplinato dall'art. 1180 c.c., difettando in capo all'associazione, rispetto a tale diversa ipotesi, sia la volontà di estinguere un debito altrui che la spontaneità del pagamento in relazione ad un atto dispositivo compiuto dal legale rappresentante in conflitto di interessi con la rappresentata.
Osta, tuttavia, alla riconducibilità della fattispecie all'istituto disciplinato dall'art. 2033 c.c. la circostanza che il presupposto per la ripetizione dell'indebito oggettivo viene individuato nel carattere non dovuto della prestazione, risultando invece fatto pacifico nel caso in esame l'esistenza di una obbligazione di pagamento facente capo al dr. nei confronti della _2 CP_1
Proprio tale elemento distintivo consente di ricondurre l'ipotesi in esame, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, alla diversa fattispecie contemplata dall'art. 1180 c.c., dell'adempimento del terzo, in virtù della quale “L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.
Ciò non significa che non rilevi la volontà del mandante, laddove l'adempimento del debito altrui avvenga per il tramite di un mandatario, dovendo anzi ritenersi che “in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/11/2020, n. 24976; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/4/2020).
A tal fine è tuttavia sufficiente osservare come il nella veste di commissario straordinario e _2 legale rappresentante della associazione ”, ha compiuto, nell'esercizio Parte_1
dei propri poteri dispositivi e rappresentativi, un pagamento pienamente valido ed efficace nei confronti della creditrice in buona fede, nei cui confronti non rileva l'astratta configurabilità di una responsabilità del disponente che si sia dolosamente avvalso, per utilità personale, di fondi della rappresentata.
Trattandosi, infatti, di negozio astratto non rilevano i rapporti interni tra debitore e terzo, in relazione agli effetti estintivi della obbligazione e alla conseguente soddisfazione del creditore, senza che quest'ultimo possa esser inciso dall'esercitata azione di indebito oggettivo. Ne consegue che nel caso di specie il giudice di primo grado, correttamente riconducendo l'ipotesi prospettata all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., ha escluso la fondatezza dell'azione esercitata dalla ricorrente, odierna appellante.
3.5. Con il secondo motivo di appello l'associazione ” lamenta Parte_1
l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, in merito alla domanda formulata nei confronti delle chiamate in causa, ed nella qualità di eredi di _2 Parte_3 [...]
CP_3
La doglianza risulta infondata.
E' opportuno in primo luogo evidenziare che la domanda in questione, proposta in primo grado dall'odierna appellante, sia la medesima azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033
c.c., originariamente formulata dall'associazione attrice solo nei confronti della ed estesa nel CP_1
corso del giudizio, e precisamente nell'udienza del 15 settembre 2021, alle eredi di a CP_3
seguito della chiamata di terzo promossa nei confronti di queste ultime dalla convenuta, con finalità di rivalsa nella ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Ne consegue che la pronuncia di rigetto della domanda di ripetizione di indebito ha interessato tutti i soggetti passivi dell'azione, ivi comprese dunque ed come _2 Parte_3 puntualmente espresso nel dispositivo dell'appellata ordinanza.
Peraltro, ulteriore riferimento specifico - ancorché non necessario, nella ritenuta insussistenza dei presupposti dell'azione esercitata- alle terze chiamate è rinvenibile nella motivazione relativa alla infondatezza della domanda di ripetizione di indebito, laddove nella parte conclusiva il giudice evidenzia “… che qualsivoglia doglianza gestionale “eventualmente” posta in essere all'epoca dal
con conseguente possibile responsabilità patrimoniale in capo agli eredi, andrebbe _2 comunque provata e riportata nell'ambito esclusivo di un esercizio “scorretto” del potere conferito nei rapporti tra gestore ed ente gestito così come disciplinati dallo Statuto dell'Ente e dalla legge”.
3.6. Sotto altro profilo, con il secondo motivo di appello viene esercitata, ove non ravvisata l'omessa pronuncia sulla domanda nei confronti delle eredi e comunque in via subordinata _2 all'eventuale rigetto in sede di gravame della richiesta di riforma dell'ordinanza e di condanna della alla restituzione dell'indebito, azione generale di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 CP_1
c.c.
Anche ove una tale domanda, proposta solo in sede di gravame, superasse il vaglio di ammissibilità ex art. 345 c.p.c., al quale ostano tuttavia i principi enunciati dalla Corte di legittimità (di recente
Cass.sez. II ord. 3 gennaio 2024, n. 2024; conforme, tra le altre, Cass. sez. III, sentenza n. 7083 del
28 marzo 2006), la proponibilità dell'azione impingerebbe in ogni caso nel difetto del requisito della sussidiarietà, previsto dall'art. 2042 c.c.. Ed invero, secondo la statuizione contenuta in tale norma, intitolata “Carattere sussidiario dell'azione”, “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Giova a tal fine richiamare il principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la recentissima sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023, secondo il quale “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del tito lo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”.
Ebbene, nel caso in esame risulta in astratto ipotizzabile l'esercizio da parte dell'associazione attrice dell'azione tipica di responsabilità nei confronti di il quale nella veste di CP_3 legale rappresentante della associazione “ ”, spendendone i poteri dispositivi Parte_1
e rappresentativi, avrebbe dolosamente effettuato il contestato pagamento per scopi personali, utilizzando fondi della associazione;
è precluso, pertanto, alla danneggiata l'esercizio dell'azione residuale ex art. 2041 c.c. nei confronti delle eredi del _2
3.7. Le spese di questo grado seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo, esclusa la fase istruttoria non svolta in grado di appello.
3.8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n.
18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla associazione Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l'ordinanza resa dal
[...]
Tribunale di Pescara in data 13 aprile 2022, a conclusione del procedimento R.g.a.c. n. 292/2021, così provvede: rigetta l'appello;
dichiara l'impoponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. esercitata nei confronti di _2
e , nella qualità di eredi di Parte_3 CP_3
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di queste ultime e della
in persona del RO
legale rappresentante, liquidate per ciascuna parte in € 3.966,00 oltre al 15% di rimborso spese forfettarie e Iva e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore delle dichiaratosi antistatario;
_2
dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
Il Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 455/2022, promossa da
”, in persona del Parte_1 [...]
– legale rappresentante pro tempore, Avv. Barbara Zanieri, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Luciano Costanzo appellante contro
in persona del legale RO
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Cappuccilli appellata nonché
c.f. , e c.f. _2 C.F._1 Parte_3
, rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Lucarelli C.F._2
appellate
per la riforma della ordinanza emessa in data 13 aprile 2022 dal Tribunale di Pescara, a conclusione del procedimento R.g.a.c. n. 292/2021.
L'udienza del 13 febbraio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 14 febbraio 2024, con assegnazione dei termini di venti giorni per comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica, ex art. 190 c.p.c..
Conclusioni dell'appellante:
“riformare l'ordinanza resa in data 13.04.2022 e pubblicata il 14.04.2022 dal Tribunale di
Pescara, in relazione al ricorso ex art. 702 bis R.G. n. 292/2021 e, per l'effetto:
In via principale
A) accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere la restituzione Parte_1 della somma di € 7.520,71, dalla CP_1 RO
per le ragioni sopra esposte;
[...]
B) per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la
[...]
al pagamento della somma di € 7.520,71, in favore della RO
CI , oltre interessi dalla data della maturazione del credito sino al Parte_1
soddisfo;
In via gradata
C) Accertare che per effetto delle circostanze sopra esposte la sig.ra e la sig.ra _2 [...]
hanno beneficiato di un indebito arricchimento in danno della società amatori cane Parte_3 corso, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per una somma pari ad € 7.520,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
D) per l'effetto, ed in ogni caso, condannare e al pagamento in _2 Parte_3 favore della società amatori cane corso della somma di € 7.520,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
E) condannare, altresì, la e RO
la sig.ra e , al pagamento delle spese processuali e delle competenze _2 Parte_3
professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, nei confronti del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Conclusioni dell'appellata : CP_1 “ 1) dichiarare inammissibile, improcedibile e respingere l'appello confermando l'ordinanza del
Tribunale di Pescara ed il rigetto delle domande della società ; Parte_1
2) in via gradata: nell'eventualità che venga accolto l'appello e la venga condannata a CP_1
restituire la somma ricevuta, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla nei confronti CP_1 del Dr. in virtù del decreto ingiuntivo 2124/2014 (ivi inclusa la somma di € 32,45 e CP_3 per fatture DPC 217, 867, 1279, 1496) è tuttora insoddisfatto per € 7.520,71, ed al contempo accertare e dichiarare che tenute al pagamento sono le eredi di o CP_3 _2 [...]
(nata a [...] il [...], C.F.: ) e (nata a [...] C.F._1 Parte_3
Campobasso il 31.5.1951 C.F.: ), e per l'effetto condannarle in solido a C.F._2 pagare alla la somma di € 7.520,71, ovvero quella, maggiore o minore, che la sarà CP_1 CP_1
costretta eventualmente condannata a versare, oltre interessi, al tasso di cui al decreto ingiuntivo, maturati e maturandi dal 5.1.2015, oltre a farsi carico delle spese legali che la dovesse CP_1
eventualmente essere condannata a pagare in favore dell'attore, nonché a rivalerla delle competenze legali per la propria difesa.
- in ogni caso con rivalsa delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Conclusioni delle appellate e : _2 Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: rigettare lo spiegato appello poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa del presente atto, con integrale conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara in data 13.04.2022 e pubblicata in data 14.04.2022; con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1) Il provvedimento impugnato. Con ordinanza emessa in data 13 aprile 2022 il Tribunale di
Pescara, a conclusione del procedimento R.g.a.c. n. 292/2021, rigettava le domande proposte dalla associazione ” nei confronti della Parte_1 [...]
e nei confronti di ed terze Controparte_4 _2 Parte_3
chiamate in causa, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte resistente e delle terze chiamate.
Il giudice riteneva infondata la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. formulata dall'associazione nei confronti della e successivamente estesa ad ed CP_1 _2 Parte_3
- chiamate in causa dalla resistente per eventuale rivalsa, quali eredi di ed
[...] CP_3
avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di euro 7.520,71, versata dalla
[...]
” in data 15.11.2015 per estinguere un debito personale di che Parte_1 CP_3 dell'associazione era all'epoca amministratore, e pertanto in ipotesi non dovuta dalla ricorrente. Il rigetto della domanda derivava, in particolare, dalla ritenuta estraneità della fattispecie in esame sia all'istituto dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., sia dell'indebito soggettivo, ex art. 2036
c.c., dovendo invece ravvisarsi nel pagamento effettuato da in qualità di Commissario CP_3
Straordinario della , in nome e per conto della CI, attraverso il Parte_1
bonifico in favore della della somma di € 7.520,71, con espressa indicazione nella causale CP_1 della destinazione “a saldo atto di precetto e spese legali”, la diversa fattispecie del pagamento del terzo, disciplinata dall'art. 1180 c.c.
2) Appello. Avverso la predetta decisione di primo grado proponeva appello la Parte_1
corso”, per i motivi di seguito indicati:
I – “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1180 c.c. errore in judicando”.
L'ordinanza impugnata doveva ritenersi, nella prospettazione dell'appellante, palesemente errata ed ingiusta nella parte in cui rigettava la domanda di restituzione dell'indebito, sul presupposto che il pagamento effettuato dal dott. nella qualità di Commissario straordinario dell'associazione, _2
in favore della al fine di saldare un debito personale, integrasse la fattispecie CP_1 dell'adempimento del terzo, di cui all'art. 1180 c.c.
Evidenziava la mancanza, in relazione a tale istituto, sia della volontà della società di estinguere un debito altrui sia della spontaneità del pagamento;
sosteneva, inoltre, che il prima di _2
effettuare il pagamento in una situazione di conflitto di interessi, comportante depauperamento del patrimonio societario, avrebbe dovuto preventivamente renderne edotti i soci. Né la volontà di estinguere il debito avrebbe potuto provenire, nella fattispecie contemplata dall'art. 1180 c.c., dallo stesso debitore anziché dal terzo.
Sosteneva, inoltre, l'appellante l'invalidità, secondo le previsioni contenute nell'art. 1395 c.c., dell'atto compiuto dal rappresentante in conflitto di interessi con l'associazione rappresentata, senza autorizzazione di quest'ultima.
II. – “Violazione art. 112 c.p.c. omessa pronuncia rispetto alla domanda operata dalla societa' amatori cane corso nei confronti delle terze chiamate in causa”.
Con il secondo motivo di appello l'associazione si doleva della illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui era stato omesso l'esame della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti delle chiamate in causa, e . Ove invece ravvisata, nell'appellato _2 Parte_3 provvedimento, una pronuncia di rigetto nel merito dell'azione esercitata nei confronti delle terze chiamate, contestava la correttezza della decisione, lamentando l'omessa riqualificazione da parte del giudice della domanda proposta. Per tale ragione, nell'ipotesi di ritenuta infondatezza dell'azione di ripetizione dell'indebito avanzata nei confronti della la CP_1 Parte_1 ”, proponeva in questa sede, in via subordinata, azione di arricchimento senza causa, ai sensi
[...] dell'art. 2041 c.c. nei confronti di e , nella evidenziata qualità. _2 Parte_3
2.1. Si costituivano in grado di appello sia la RO
che le appellate ed tutte contestando nel
[...] _2 Parte_3
merito la fondatezza del proposto gravame.
3) Motivi della decisione. Questa Corte ritiene l'appello infondato.
3.1. Con il primo motivo di appello si duole l'associazione “CI cane corso” della Pt_1
“violazione e/o errata applicazione dell'art. 1180 c.c. errore in judicando”. Sostiene, in particolare, che avrebbe errato il primo giudice nel rigettare la domanda di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c., sul presupposto che il pagamento effettuato dell'associazione in favore della al fine CP_1
di saldare un debito personale del dott. integrasse la diversa fattispecie dell'adempimento _2
del terzo, di cui all'art. 1180 c.c.
La censura esposta con tale motivo di appello risulta infondata.
3.2. Non è oggetto di contestazione tra le parti ed emerge del resto dalla documentazione in atti la ricostruzione del fatto storico all'origine dell'azione esercitata, controverse risultando solo la qualificazione giuridica della fattispecie e le conseguenze in termini di obblighi restitutori che ne derivano.
Può ritenersi, pertanto, accertato in punto di fatto che in data 5.11.2015, allorquando il dott.
[...] era Commissario straordinario della associazione ”, CP_3 Parte_1
l'associazione effettuò un bonifico dell'importo di euro 7.520,71 in favore della , con CP_1
causale “saldo atto di precetto e ” (sulla base di quanto è dato leggere nell'estratto conto della società – doc. 14 allegato all'atto di appello), ed inoltre che con tale pagamento venne estinto un debito personale del nei confronti della la quale, ricevuto il pagamento, rinunciò alla _2 CP_1
procedura esecutiva mobiliare presso terzi dalla stessa intrapresa in danno del debitore (R.g. esec. mob. n. 401/2015 del Tribunale di Campobasso). E' del pari incontestato che a seguito del decesso del dott. avvenuto nel 2016, venne nominata Commissario Straordinario dell'associazione _2
l'avv. Barbara Zanieri e che in data 21.10.2019 la , con nota indirizzata Parte_1
al “dott. in qualità di ex amministratore” e alla , chiese la CP_3 Org_1
restituzione della somma di euro 7520,71, in ipotesi indebitamente versata dalla Parte_1
alla invitando quest'ultima “a voler
[...] Parte_4 fornire chiarimenti in ordine alla causale del pagamento ricevuto in data 15.11.2015”.
3.4. Tanto accertato in fatto, si osserva quanto segue in merito alla qualificazione giuridica della fattispecie. L'art. 2033 co I c.c. disciplina l'istituto dell'indebito oggettivo, la cui applicazione è invocata dalla parte appellante, nei termini che seguono: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato..”.
Sulla base di tale previsione e dell'assunto “che tra la RO
, e la società , non sussisteva alcun rapporto obbligatorio”, ritiene
[...] Controparte_5
l'associazione appellante vertersi in tema di indebito oggettivo e non di adempimento del terzo, disciplinato dall'art. 1180 c.c., difettando in capo all'associazione, rispetto a tale diversa ipotesi, sia la volontà di estinguere un debito altrui che la spontaneità del pagamento in relazione ad un atto dispositivo compiuto dal legale rappresentante in conflitto di interessi con la rappresentata.
Osta, tuttavia, alla riconducibilità della fattispecie all'istituto disciplinato dall'art. 2033 c.c. la circostanza che il presupposto per la ripetizione dell'indebito oggettivo viene individuato nel carattere non dovuto della prestazione, risultando invece fatto pacifico nel caso in esame l'esistenza di una obbligazione di pagamento facente capo al dr. nei confronti della _2 CP_1
Proprio tale elemento distintivo consente di ricondurre l'ipotesi in esame, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, alla diversa fattispecie contemplata dall'art. 1180 c.c., dell'adempimento del terzo, in virtù della quale “L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.
Ciò non significa che non rilevi la volontà del mandante, laddove l'adempimento del debito altrui avvenga per il tramite di un mandatario, dovendo anzi ritenersi che “in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/11/2020, n. 24976; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/4/2020).
A tal fine è tuttavia sufficiente osservare come il nella veste di commissario straordinario e _2 legale rappresentante della associazione ”, ha compiuto, nell'esercizio Parte_1
dei propri poteri dispositivi e rappresentativi, un pagamento pienamente valido ed efficace nei confronti della creditrice in buona fede, nei cui confronti non rileva l'astratta configurabilità di una responsabilità del disponente che si sia dolosamente avvalso, per utilità personale, di fondi della rappresentata.
Trattandosi, infatti, di negozio astratto non rilevano i rapporti interni tra debitore e terzo, in relazione agli effetti estintivi della obbligazione e alla conseguente soddisfazione del creditore, senza che quest'ultimo possa esser inciso dall'esercitata azione di indebito oggettivo. Ne consegue che nel caso di specie il giudice di primo grado, correttamente riconducendo l'ipotesi prospettata all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., ha escluso la fondatezza dell'azione esercitata dalla ricorrente, odierna appellante.
3.5. Con il secondo motivo di appello l'associazione ” lamenta Parte_1
l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, in merito alla domanda formulata nei confronti delle chiamate in causa, ed nella qualità di eredi di _2 Parte_3 [...]
CP_3
La doglianza risulta infondata.
E' opportuno in primo luogo evidenziare che la domanda in questione, proposta in primo grado dall'odierna appellante, sia la medesima azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033
c.c., originariamente formulata dall'associazione attrice solo nei confronti della ed estesa nel CP_1
corso del giudizio, e precisamente nell'udienza del 15 settembre 2021, alle eredi di a CP_3
seguito della chiamata di terzo promossa nei confronti di queste ultime dalla convenuta, con finalità di rivalsa nella ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Ne consegue che la pronuncia di rigetto della domanda di ripetizione di indebito ha interessato tutti i soggetti passivi dell'azione, ivi comprese dunque ed come _2 Parte_3 puntualmente espresso nel dispositivo dell'appellata ordinanza.
Peraltro, ulteriore riferimento specifico - ancorché non necessario, nella ritenuta insussistenza dei presupposti dell'azione esercitata- alle terze chiamate è rinvenibile nella motivazione relativa alla infondatezza della domanda di ripetizione di indebito, laddove nella parte conclusiva il giudice evidenzia “… che qualsivoglia doglianza gestionale “eventualmente” posta in essere all'epoca dal
con conseguente possibile responsabilità patrimoniale in capo agli eredi, andrebbe _2 comunque provata e riportata nell'ambito esclusivo di un esercizio “scorretto” del potere conferito nei rapporti tra gestore ed ente gestito così come disciplinati dallo Statuto dell'Ente e dalla legge”.
3.6. Sotto altro profilo, con il secondo motivo di appello viene esercitata, ove non ravvisata l'omessa pronuncia sulla domanda nei confronti delle eredi e comunque in via subordinata _2 all'eventuale rigetto in sede di gravame della richiesta di riforma dell'ordinanza e di condanna della alla restituzione dell'indebito, azione generale di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 CP_1
c.c.
Anche ove una tale domanda, proposta solo in sede di gravame, superasse il vaglio di ammissibilità ex art. 345 c.p.c., al quale ostano tuttavia i principi enunciati dalla Corte di legittimità (di recente
Cass.sez. II ord. 3 gennaio 2024, n. 2024; conforme, tra le altre, Cass. sez. III, sentenza n. 7083 del
28 marzo 2006), la proponibilità dell'azione impingerebbe in ogni caso nel difetto del requisito della sussidiarietà, previsto dall'art. 2042 c.c.. Ed invero, secondo la statuizione contenuta in tale norma, intitolata “Carattere sussidiario dell'azione”, “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
Giova a tal fine richiamare il principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la recentissima sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023, secondo il quale “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del tito lo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con
l'ordine pubblico”.
Ebbene, nel caso in esame risulta in astratto ipotizzabile l'esercizio da parte dell'associazione attrice dell'azione tipica di responsabilità nei confronti di il quale nella veste di CP_3 legale rappresentante della associazione “ ”, spendendone i poteri dispositivi Parte_1
e rappresentativi, avrebbe dolosamente effettuato il contestato pagamento per scopi personali, utilizzando fondi della associazione;
è precluso, pertanto, alla danneggiata l'esercizio dell'azione residuale ex art. 2041 c.c. nei confronti delle eredi del _2
3.7. Le spese di questo grado seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo, esclusa la fase istruttoria non svolta in grado di appello.
3.8. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n.
18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla associazione Parte_1
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l'ordinanza resa dal
[...]
Tribunale di Pescara in data 13 aprile 2022, a conclusione del procedimento R.g.a.c. n. 292/2021, così provvede: rigetta l'appello;
dichiara l'impoponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. esercitata nei confronti di _2
e , nella qualità di eredi di Parte_3 CP_3
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di queste ultime e della
in persona del RO
legale rappresentante, liquidate per ciascuna parte in € 3.966,00 oltre al 15% di rimborso spese forfettarie e Iva e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore delle dichiaratosi antistatario;
_2
dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024
Il Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono