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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 22871/2024, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Lonato del Parte_1 C.F._1
Garda (BS), presso lo studio degli Avv. BOLLANI DAVIDE e BOLLANI ANDREA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
E da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. BERTUZZI JENNIFER, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 11.4.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica della minore con la madre che continuerà a vivere nella casa familiare, di proprietà del sig. il quale Pt_2
continuerà a pagare il mutuo e le spese condominiali straordinarie - mentre le spese condominiali ordinarie e di gestione della casa - ivi comprese le utenze - sono a carico della sig.ra Pt_1
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa.
3. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti la figlia.
4. Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Al momento della sottoscrizione del presente accordo, il sig. restituirà alla le chiavi Pt_2 Pt_1 dell'immobile che ha ancora a sue mani e si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro il 31.12.2024 ed entro medesimo termine a liberare la casa dai propri effetti personali.
6. Entro medesimo termine la sig.ra si impegna a volturare a suo nome tutte le utenze della Pt_1
casa famigliare.
7. Il sig. i impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile Pt_2 Per_1 di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, il tutto oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% come previsto dal protocollo in uso che verranno rimborsate dal genitore che non le ha sostenute entro il medesimo termine.
8. In riferimento alle spese straordinarie, il sig. presta già il consenso affinché la figlia continui Pt_2
ad essere in carico dalla pediatra dott.ssa accettando così di sostenere la spesa pro Controparte_1
quota relativa.
9. I benefici di cui all'Assegno Unico verranno percepiti dalla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
10. Il sig. si fa carico al 100% del costo dell'asilo nido e pertanto provvederà a rimborsare detto Pt_2
importo alla sig.ra che lo anticiperà. Detto rimborso dovrà avvenire contestualmente al Pt_1
pagamento del mantenimento mensile.
11. Per quanto riguarda le modalità di visita, attesa la tenera età della bambina, i pernottamenti presso la casa del padre potranno avvenire solo a partire dal compimento del terzo anno di età. 12. Per quanto riguarda invece le visite infrasettimanali, le stesse avverranno in base al seguente calendario alternato:
- 1 e 3 settimana: Lunedi / Mercoledi / Venerdi dalle 17.30 alle 19.30 (sino alle 20.00 quando il sig. avrà reperito idonea soluzione abitativa); Pt_2
- 2 e 4 settimana: Martedi / giovedi delle 17.30 alle 19.30 (sino alle 20.00 quando il sig. avrà Pt_2
reperito idonea soluzione abitativa);
Dette visite avverranno presso la casa della sig.ra non avendo lo al momento, la Pt_1 Pt_2
disponibilità di un immobile adeguato alla permanenza con la bambina, che si impegna in ogni caso a reperire entro il 31.03.2025.
13. Il sig. avrà cura di avvisare con congruo preavviso la sig.ra nel caso, per esigenze Pt_2 Pt_1
lavorative, non possa rispettare il calendario.
14. Per quanto riguarda le frequentazioni nel week end, si prevede una frequentazione alternata nella giornata del sabato dalle 7.30 sino alle 14.00.
15. Anche per tale ipotesi, in assenza di alloggio, le visite avverranno presso la casa della sig.ra che, sin da ora, presta il consenso al fatto che il padre possa uscire con la figlia e portarla, Pt_1
se lo ritiene, a visitare i nonni paterni.
16. Dal compimento del terzo anno d'età verrà introdotto il pernottamento presso l'abitazione paterna ed il sig. potrà tenere con sé a fine settimana alternati secondo la seguente modalità: Pt_2 Per_1
- il martedì, dall'uscita dall'asilo/scuola sino al mattino successivo, con onere per il padre di condurre la figlia all'asilo/scuola e dalle ore 07.30 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica
- il martedì ed il giovedì dall'uscita dall'asilo/scuola sino al mattino successivo, con onere per il padre di condurre la figlia all'asilo/scuola);. potrà trascorrere le vacanze estive con il padre per 15 Per_1
giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto, secondo modalità
e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con un preavviso di almeno 30 giorni.
17. Anche in tal caso il pernotto presso il padre partirà a far data dal compimento del terzo anno d'età;
18. trascorrerà con il padre almeno cinque giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze Per_1
natalizie, e due giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
19. Anche in tal caso il pernotto presso il padre partirà a far data dal compimento del terzo anno d'età
20. La minore trascorrerà, infine, con ciascun genitore il rispettivo compleanno nonché la festa della mamma e del papà.
21. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà. 22. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
23. Le parti dichiarano di non avere nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione conseguente dalla fine della relazione e della convivenza.
24. Le parti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia in Per_1
data 25.8.2023, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figlia.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e la figlia appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone Per_1
in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore e ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 22871/2024, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Lonato del Parte_1 C.F._1
Garda (BS), presso lo studio degli Avv. BOLLANI DAVIDE e BOLLANI ANDREA, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
E da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. BERTUZZI JENNIFER, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 11.4.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica della minore con la madre che continuerà a vivere nella casa familiare, di proprietà del sig. il quale Pt_2
continuerà a pagare il mutuo e le spese condominiali straordinarie - mentre le spese condominiali ordinarie e di gestione della casa - ivi comprese le utenze - sono a carico della sig.ra Pt_1
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni della stessa.
3. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti la figlia.
4. Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Al momento della sottoscrizione del presente accordo, il sig. restituirà alla le chiavi Pt_2 Pt_1 dell'immobile che ha ancora a sue mani e si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro il 31.12.2024 ed entro medesimo termine a liberare la casa dai propri effetti personali.
6. Entro medesimo termine la sig.ra si impegna a volturare a suo nome tutte le utenze della Pt_1
casa famigliare.
7. Il sig. i impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile Pt_2 Per_1 di € 1.000,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, il tutto oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% come previsto dal protocollo in uso che verranno rimborsate dal genitore che non le ha sostenute entro il medesimo termine.
8. In riferimento alle spese straordinarie, il sig. presta già il consenso affinché la figlia continui Pt_2
ad essere in carico dalla pediatra dott.ssa accettando così di sostenere la spesa pro Controparte_1
quota relativa.
9. I benefici di cui all'Assegno Unico verranno percepiti dalla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
10. Il sig. si fa carico al 100% del costo dell'asilo nido e pertanto provvederà a rimborsare detto Pt_2
importo alla sig.ra che lo anticiperà. Detto rimborso dovrà avvenire contestualmente al Pt_1
pagamento del mantenimento mensile.
11. Per quanto riguarda le modalità di visita, attesa la tenera età della bambina, i pernottamenti presso la casa del padre potranno avvenire solo a partire dal compimento del terzo anno di età. 12. Per quanto riguarda invece le visite infrasettimanali, le stesse avverranno in base al seguente calendario alternato:
- 1 e 3 settimana: Lunedi / Mercoledi / Venerdi dalle 17.30 alle 19.30 (sino alle 20.00 quando il sig. avrà reperito idonea soluzione abitativa); Pt_2
- 2 e 4 settimana: Martedi / giovedi delle 17.30 alle 19.30 (sino alle 20.00 quando il sig. avrà Pt_2
reperito idonea soluzione abitativa);
Dette visite avverranno presso la casa della sig.ra non avendo lo al momento, la Pt_1 Pt_2
disponibilità di un immobile adeguato alla permanenza con la bambina, che si impegna in ogni caso a reperire entro il 31.03.2025.
13. Il sig. avrà cura di avvisare con congruo preavviso la sig.ra nel caso, per esigenze Pt_2 Pt_1
lavorative, non possa rispettare il calendario.
14. Per quanto riguarda le frequentazioni nel week end, si prevede una frequentazione alternata nella giornata del sabato dalle 7.30 sino alle 14.00.
15. Anche per tale ipotesi, in assenza di alloggio, le visite avverranno presso la casa della sig.ra che, sin da ora, presta il consenso al fatto che il padre possa uscire con la figlia e portarla, Pt_1
se lo ritiene, a visitare i nonni paterni.
16. Dal compimento del terzo anno d'età verrà introdotto il pernottamento presso l'abitazione paterna ed il sig. potrà tenere con sé a fine settimana alternati secondo la seguente modalità: Pt_2 Per_1
- il martedì, dall'uscita dall'asilo/scuola sino al mattino successivo, con onere per il padre di condurre la figlia all'asilo/scuola e dalle ore 07.30 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica
- il martedì ed il giovedì dall'uscita dall'asilo/scuola sino al mattino successivo, con onere per il padre di condurre la figlia all'asilo/scuola);. potrà trascorrere le vacanze estive con il padre per 15 Per_1
giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto, secondo modalità
e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con un preavviso di almeno 30 giorni.
17. Anche in tal caso il pernotto presso il padre partirà a far data dal compimento del terzo anno d'età;
18. trascorrerà con il padre almeno cinque giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze Per_1
natalizie, e due giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
19. Anche in tal caso il pernotto presso il padre partirà a far data dal compimento del terzo anno d'età
20. La minore trascorrerà, infine, con ciascun genitore il rispettivo compleanno nonché la festa della mamma e del papà.
21. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della figlia, nonché nel rispetto della sua volontà. 22. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
23. Le parti dichiarano di non avere nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo o ragione conseguente dalla fine della relazione e della convivenza.
24. Le parti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia in Per_1
data 25.8.2023, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figlia.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e la figlia appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione in considerazione della tenera età di , pertanto, il Tribunale dispone Per_1
in conformità ad esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore e ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209