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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/06/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. Un. N. 68-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 68-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
(P. Iva: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con sede legale in Cagliari (CA), Via Controparte_2
Gaetano Cima n. 1 – Pec: elettivamente domiciliata nella Email_1
via Alessandro Manzoni numero 33 presso lo studio degli Avv. Davide Meloni (CF:
- PEC: e l'Avv. Tiziano Tatti (CF: C.F._1 Email_2
PEC: che la rappresentano in virtù CodiceFiscale_2 Email_2
di procura speciale in atti proposta da corrente in Mantova, Viale Fiume n. 55, (P. IVA: Controparte_3
- in persona del suo legale P.IVA_2 Email_3
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Francesco Benedini
( ) e Milena Cervetti ( ) del Foro di C.F._3 C.F._4
Mantova ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli stessi in Mantova,
Via P. Amedeo n. 42/a, in virtù di delega in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2025, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in un decreto ingiuntivo per l'importo di € 28.927,40, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 27/01/2025.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio e, dopo aver ricostruito le cause che hanno determinato la propria crisi finanziaria, ha dichiarato di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali, e in ogni caso il superamento degli stessi si evince dal bilancio relativo all'esercizio 2023, nel quale risultano ricavi superiori ad Euro 500.000.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, “ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena
2 attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 21834/2009).
L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, “il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice” (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).
In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro.
Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.
Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.
Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.
Nel caso di specie, la società, oltre a non aver contestato la sussistenza della insolvenza allegata dalla ricorrente, risulta essere stata cancellata dal Registro
Imprese in data 19.3.2025, nella persistenza del debito nei confronti della ricorrente e con la presenza di una esposizione debitoria nei confronti della Agenzia delle
Entrate, che risulta essere pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 151.779,88.
E' pertanto evidente che la società sia insolvente non potendo soddisfare integralmente tutti i creditori con il proprio patrimonio.
3 5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della ricorrente.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
(P. Iva: ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con sede legale in Cagliari Controparte_2
(CA), Via Gaetano Cima n. 1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la d.ssa , con studio in Cagliari;
Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale,
4 se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 20.10.2025 ore 10.15 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 18/06/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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