Articolo 16 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 marzo 1962
Art. 16.
Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui alla lettera d) dell'articolo 1, lo Stato partecipa con un contributo annuo di lire 200 milioni;
Il contributo di cui al precedente comma decorre dalla data di stipula della convenzione prevista alla stessa lettera d) dell'articolo 1.
Entrata in vigore il 22 marzo 1962