Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2331 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: interdizione, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla Toledo n. 156, presso lo studio degli avv.ti Nicola Noviello e Antonio
Cavallo, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
INTERDICENDO
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 16.04.2025 concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, rimettendo al Tribunale la valutazione circa l'individuazione dell'istituto di tutela ritenuto più adeguato, ivi compresa l'amministrazione di sostegno e chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di legge.
Il P.M. il 23.04.2025 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Brevemente in fatto giova evidenziare che con ricorso depositato il 14.03.2025, la ricorrente chiedeva pronunciarsi l'interdizione del figlio , assumendo che le condizioni di Controparte_1
salute dello stesso erano tali da renderlo non autosufficiente ed incapace di provvedere in via autonoma ai propri interessi, in quanto affetto da “Encefalopatia Ipossico-Ischemica con grave ritardo psico- motorio”.
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
La domanda d'interdizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, sebbene nel corso dell'esame effettuato dal giudice istruttore in data 16.04.2025 l'interdicendo non abbia risposto alle domande a lui rivolte dal magistrato, è emerso che i di lui genitori riescono a interagire con lo stesso, seppur limitatamente alla esigenze basilari dello stesso Invero, la ricorrente, madre dell'interdicendo, ha riferito che “[…] Io riesco a comunicare in qualche modo con
[...]
, sebbene sia complicato soprattutto quando sta male […]”. Inoltre, in considerazione della CP_1
patologia che affligge il beneficiando come documentato in atti, ovvero “Encefalopatia Ipossico-
Ischemica con grave ritardo psico-motorio”, che ne limita l'autonomia, il Collegio ritiene che nella fattispecie il beneficiando possa essere adeguatamente tutelato attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno prevista dagli artt. 404 e ss c.c., non apparendo necessaria la pronuncia di interdizione, tenuto conto della circostanza che l'interdicendo svolge la propria esistenza in via prevalente nell'ambito familiare.
Appare opportuno, preliminarmente, sottolineare che l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno non ha comportato l'abolizione delle tradizionali forme di incapacità legale, pur avendo al contempo apportato significative modifiche (artt. 414 e 427 c.c.) con riferimento ai presupposti ed effetti dei provvedimenti ablativi della capacità di agire, allo scopo di adeguare detti istituti alla finalità proclamata dell'art. 1 della legge 9.1.04 n. 6, a tenore del quale la tutela delle persone in tutto o in parte prive di autonomia deve avvenire “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.
Orbene, senza volere ripercorrere il complesso dibattito che per lungo tempo ha accompagnato i giuristi nell'affrontare la tematica in esame, da tempo era avvertita l'esigenza di rivedere la disciplina prevista dal codice civile in materia, stante l'esistenza di differenti e varie situazioni giuridiche in cui si può trovare un soggetto infermo. D'altro canto, in altri ordinamenti giuridici europei la riforma della materia è stata affrontata sin dagli anni Sessanta, nell'intento di predisporre un sistema di protezione che fosse, come è stato detto, a “misura” del soggetto da tutelare, non potendo l'incapacità essere racchiusa in rigidi schemi, avendo cura di salvaguardare la cura della persona, la sua dignità ed il suo sviluppo. L'intenzione del legislatore, dunque, come è stato osservato, è stata quella di prevedere uno strumento flessibile, che potesse “far fronte alla varietà di situazioni di debolezza e di fragilità”, con riguardo sia alla cura della persona che del patrimonio del soggetto debole. Il nuovo istituto, quindi, contempla le più diverse forme di “disagio” in cui può venire a trovarsi un soggetto, giacché riferito all'infermità in generale (e quindi, ad esempio, alla senilità, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, alla cecità, al sordomutismo) oltre che alla menomazione fisica e\o psichica, che tuttavia non ha rilevanza di per se stessa, ma solo nel caso in cui si traduca nell'inidoneità per il soggetto di tutelare i propri interessi e sempre che ciò sia effettivamente necessario per la salvaguardia dello stesso. In tale contesto è mutato in particolare lo stesso concetto di infermità mentale, non più sorretto da una “logica cautelativa”, avente lo scopo di salvaguardare il patrimonio della famiglia dell'infermo e la tutela dei terzi nella circolazione dei beni, ma tendente a promuovere misure di sostegno ed assistenza dello stesso, valorizzando la residua capacità in esso esistente, come da tempo aveva sollecitato la dottrina più autorevole, che aveva posto in luce la non rispondenza degli istituti dell'interdizione ed inabilitazione alle norme costituzionali.
Non vi è dubbio che l'introduzione del nuovo istituto abbia comportato non pochi problemi interpretativi laddove si è trattato di stabilire se in caso di incapacità di agire, ed in particolare di infermità mentale, si debba ricorrere alle forme di tutela più invasive dell'interdizione o dell'inabilitazione ovvero all'amministrazione di sostegno.
La Corte Costituzionale, come è noto, ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405 n. 3 e n. 4 e 409 c.c., laddove non indicherebbero “chiari criteri selettivi per distinguere l'istituto dell'amministrazione di sostegno da quelli preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione…”, ritenendo che “soltanto se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (cfr. Corte Cost.
9.12.05 n. 440, che peraltro si è pronunciata anche in merito alla problematica della composizione delle eventuali diverse valutazioni da parte del giudice tutelare ed del Tribunale in composizione monocratica, ritenendo anche in questo caso la questione di legittimità costituzionale sollevata infondata stante la possibilità di impugnare entrambi i provvedimenti ed il meccanismo di raccordo tra i procedimenti di cui all'art. 429 c.c.; cfr. anche le numerose pronunce di merito anteriori a detta sentenza e conformi a tali principi, come T. Messina
14.9.04, in Dir. Fam. 05, 129; T. Bari 15.6.04, in Giur. Merito 04, 1942;).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha poi precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”, precisando che la distinzione fra gli istituti preesistenti e l'amministrazione di sostegno vada effettuata “non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale”, con la conseguenza che “ciò induce a non escludere che, in linea generale in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello dell'interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (cfr. Cass. 12.6.06 n. 13584 e Cass. 29.11.06 n. 23536). Più di recente, la Cassazione ha ribadito tali principi, sottolineando che “rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 comma 5, n. 3 e 4 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. 22.4.09 n. 9628; cfr. anche Cass. n. 4866/10;).
Tanto premesso, sulla scorta dei principi esposti ed in particolare del carattere residuale dell'istituto dell'interdizione, la scelta della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno appare idonea a salvaguardare il sig. potendo il giudice tutelare, laddove lo ritenga, Controparte_1
adottare uno strumento di sostegno che tenga conto delle effettive e concrete necessità del beneficiando sia sotto il profilo di cura della persona che di amministrazione del patrimonio.
, infatti, nonostante la patologia dalla quale è affetto, può contare sul Controparte_1
costante aiuto dei familiari ed in particolare della madre – ricorrente nonché del padre, come emerso dalle dichiarazioni in udienza.
Le considerazioni su delineate, unitamente alla consistenza del patrimonio di cui lo stesso risulta essere titolare, che consiste nell'appartamento ove vive, nei sussidi statali percepito per l'invalidità da cui è affetto e nel capitale di circa € 400,00 riscosso a titolo di risarcimento danni, consentono di ritenere adeguata al caso di specie la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno.
Ai sensi dell'art. 418 c.c., 3° comma, il presente procedimento deve essere quindi trasmesso al giudice tutelare previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza.
Ritiene sussistano motivi di equità per non disporre la ripetizione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, tenuto conto della materia trattata e del tenore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda d'interdizione del sig. , nato a [...] il [...]; Controparte_1
- provvede come da separata ordinanza in ordine alla nomina della ricorrente, quale Parte_1
amministratrice di sostegno provvisoria a beneficio del sig. ; Controparte_1
- dispone la trasmissione di copia degli atti al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale;
- nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 28.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro