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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/09/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 970/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA Avv. Claudio Fasulo, nato a [...] il [...],
( ) rappresentato e difeso da se stesso, il quale elegge CodiceFiscale_1
domicilio digitale ai sensi dell'art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, presso il proprio indirizzo pec comunicato all'Ordine professionale di appartenenza:
Email_1
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato in alla
[...] CP_1
via Foschini presso la sede dell'ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv.
Atanasio Maurizio GRECO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 26/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/03/2025 parte ricorrente ha chiesto di “annullare stante il difetto di titolarità dal lato passivo dell'odierno ricorrente in ordine al
1 rapporto obbligatorio sanzionatorio di natura previdenziale l'ORDINANZA -
INGIUNZIONE N. OI-002481226 emessa dall' Controparte_1
di ; 4)- condannare controparte al
[...] CP_1
pagamento delle spese di lite, nonché alla restituzione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha chiesto CP_2
Dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto a seguito do un controllo effettivamente il ricorrente risultava aver cessato nel 2016 la carica di legale rappresentate del Condominio di Via Francesco Flora n. 31, quale soggetto obbligato in solido della predetta compagine condominiale al versamento dei relativi contributi previdenziali per l'anno 2020, oggetto dell'impugnata intimazione, che veniva pertanto annullata.
In ragione di ciò deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la
2 verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del
3 principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_2
documentazione in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
4 Il suddetto annullamento da parte dell' è avvenuto antecedentemente alla CP_2
celebrazione della prima udienza.
La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, tenuto CP_1
conto che l'annullamento antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite. La restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale ed è posta a carico del convenuto. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_2
liquidano in € 656,00 per compensi, oltre c.u., oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge,
Così deciso in Benevento, 27/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 970/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA Avv. Claudio Fasulo, nato a [...] il [...],
( ) rappresentato e difeso da se stesso, il quale elegge CodiceFiscale_1
domicilio digitale ai sensi dell'art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012, presso il proprio indirizzo pec comunicato all'Ordine professionale di appartenenza:
Email_1
- parte ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
elettivamente domiciliato in alla
[...] CP_1
via Foschini presso la sede dell'ufficio legale, rappresentato e difeso dall'avv.
Atanasio Maurizio GRECO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 26/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/03/2025 parte ricorrente ha chiesto di “annullare stante il difetto di titolarità dal lato passivo dell'odierno ricorrente in ordine al
1 rapporto obbligatorio sanzionatorio di natura previdenziale l'ORDINANZA -
INGIUNZIONE N. OI-002481226 emessa dall' Controparte_1
di ; 4)- condannare controparte al
[...] CP_1
pagamento delle spese di lite, nonché alla restituzione di quanto anticipato a titolo di contributo unificato.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha chiesto CP_2
Dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto a seguito do un controllo effettivamente il ricorrente risultava aver cessato nel 2016 la carica di legale rappresentate del Condominio di Via Francesco Flora n. 31, quale soggetto obbligato in solido della predetta compagine condominiale al versamento dei relativi contributi previdenziali per l'anno 2020, oggetto dell'impugnata intimazione, che veniva pertanto annullata.
In ragione di ciò deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la
2 verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del
3 principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_2
documentazione in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
4 Il suddetto annullamento da parte dell' è avvenuto antecedentemente alla CP_2
celebrazione della prima udienza.
La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, tenuto CP_1
conto che l'annullamento antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite. La restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale ed è posta a carico del convenuto. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_2
liquidano in € 656,00 per compensi, oltre c.u., oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge,
Così deciso in Benevento, 27/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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