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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1032 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma (RM) in Via Nomentana n. 63, presso lo studio legale dell'Avvocato Jacopo Baldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti in via Cintia n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Manno;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/1971.
Ha dedotto di avere presentato in data 23 maggio 2022 apposita domanda amministrativa, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non è stata accolta in data
27 dicembre 2022.
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, parte ricorrente ha CP_1
adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' che ha dedotto l'inammissibilità della domanda per mancate specifiche CP_1
contestazioni sollevate dalla ricorrente;
ulteriormente il convenuto ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; da ultimo, ha domandato la infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto nel merito.
In via preliminare ritiene il Tribunale di dover respingere l'eccezione di inammissibilità, essendo state svolte dalla ricorrente specifiche contestazioni all'operato del c.t.u., nonché
l'eccezione di decadenza.
Sul punto infatti, a fronte del respingimento amministrativo della domanda avvenuto il 27 dicembre 2022, la ricorrente ha depositato il ricorso per a.t.p. il 3 febbraio 2023, entro il termine semestrale fissato dalla legge a pena di decadenza.
Ciò posto, nel merito la domanda non è fondata.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle
2 patologie, indicate meglio in perizia, le quali tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento del beneficio economico richiesto (pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971 o assegno mensile di assistenza ex art. 13 della predetta legge).
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Invero, dall'esame del ricorso in opposizione, è emerso come la ricorrente si sia limitata ad esporre delle generiche critiche alla c.t.u. consistenti in un mero dissenso diagnostico.
Invero, come recentemente affermato anche dal Tribunale di Roma, “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte” (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017).
Più in dettaglio, con riferimento alla questione relativa al rinnovo delle operazioni peritali in sede di opposizione a.t.p., va richiamata anche la costante giurisprudenza di legittimità (tra cui Corte di Cassazione, ordinanza n. 36259 del 13 dicembre 2022), la quale ha più volte statuito che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte,
a disporre una rinnovazione della CTU.
In particolare, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il relativo ricorso, ha affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una rinnovazione, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (nella specifica vicenda fattuale, peraltro, le critiche di nullità della sentenza di merito per non aver considerato alcune certificazioni e la gravità della patologia sofferta, essendosi limitata a richiamare
3 acriticamente le conclusioni rese dal CTU, sono state considerate un mero dissenso diagnostico, non idonee a confutare i fatti e le circostanze accertate e valutate dal Tribunale).
Ancora, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico, che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
Ebbene, da tali princìpi si evince come non esista alcun diritto incondizionato e automatico a ottenere il rinnovo delle operazioni peritali (rientrando tale decisione nel potere discrezionale valutativo del Giudice), a meno che parte ricorrente dimostri, in modo puntuale, preciso e specifico, che il c.t.u., in sede di a.t.p., abbia reso valutazioni totalmente avulse dalle nozioni correnti della scienza medica oppure abbia omesso accertamenti strumentali, non di qualunque tipologia, ma decisivi e necessari ai fini di un corretto inquadramento diagnostico, con specifico e relativo onere dimostrativo a carico della parte invocante il rinnovo della c.t.u.
Nel caso di specie la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale redatto in sede di a.t.p.
(come dimostrato, tra l'altro, dal puntuale richiamo alle tabelle, operato dal consulente alle pagg. 5 e 6 della perizia, in relazione alle singole patologie ravvisate) in uno con la formulazione, da parte della ricorrente in opposizione, di censure generiche e non decisive, giustificano il rigetto della domanda.
Per quanto riguarda le spese processuali ai sensi dell'art. 42, comma 11, del D.l. 30-9-2003,
n. 269 conv. con mod. nella L. 24-11-2003, n. 326, che ha sostituito l'art. 152 disp. att. c.p.c., in caso di soccombenza il ricorrente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, quando risulti titolare nell'anno precedente a quello della pronuncia di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3 e 77 del T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R.
115/2002.
4 L'interessato che nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio si trovi nelle condizioni economiche menzionate deve formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni del ricorso e deve impegnarsi a comunicare le variazioni finché il processo non sia definito.
Nel caso di specie, visto il deposito, già in sede di a.t.p., di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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