Ordinanza collegiale 9 marzo 2022
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02846/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05353/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5353 del 2021, proposto da
DI RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Carmine D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. M_D GMIL REG2021 0377391 25-08-2021, notificato il 09.10.2021, con cui il ricorrente veniva “sospeso dall’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 1051, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quanto si trova nella condizione prevista dal 2, lett. A) del predetto articolo. Al cessare della causa impeditiva e salvo impedimenti, il predetto militare sarà incluso nella prima aliquota utile di avanzamento, ai sensi dell’articolo 1051, comma 7 del citato Decreto Legislativo n. 66/2010”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la ……… del …….., con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. DI RO, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento in epigrafe dettagliato e chiesto l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nella prima aliquota utile per l’avanzamento ex art. 1051, co. 7, del d.lgs. n. 66/2010.
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa.
Con atto depositato in data 18.111.2024, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
In considerazione della dichiarazione del ricorrente, al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a.
L’esito della lite e la particolare rilevanza degli interessi fatti valere giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO