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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/07/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 325/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 325 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. , sito in Bagheria (PA) via Parte_2
Dante n. 79, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sofia Gigante, sito in Bagheria (PA) via
Gregorietti n. 6, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
22.05.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 3755/2020 del 20.02.2020, depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo di cui ai punti 1) - 3) e 4), come confermate dalle parti con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale prende altresì atto di quanto stabilito dalle parti ai punti 2), e 5).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
PQM.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.10.2009 in Bagheria (PA) da e , trascritto nel registro di stato Parte_1 Controparte_1 civile del medesimo comune al n. 148, parte II, serie A, anno 2009;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 325 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. , sito in Bagheria (PA) via Parte_2
Dante n. 79, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sofia Gigante, sito in Bagheria (PA) via
Gregorietti n. 6, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
22.05.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 3755/2020 del 20.02.2020, depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo di cui ai punti 1) - 3) e 4), come confermate dalle parti con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale prende altresì atto di quanto stabilito dalle parti ai punti 2), e 5).
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
PQM.
il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.10.2009 in Bagheria (PA) da e , trascritto nel registro di stato Parte_1 Controparte_1 civile del medesimo comune al n. 148, parte II, serie A, anno 2009;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle