TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7732/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7732/2025 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Gaetano Del Noce Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: cessata materia
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe chiedeva il pagamento dei ratei della prestazione dell'assegno di invalidità civile riconosciuta con verbale amministrativo del 30.1.2025; spese vinte CP_1
con attribuzione.
Egli deduceva che allo stato l' non provvedeva a liquidare l'importo dovuto in suo CP_1 favore e, stante l'inerzia dell'ente previdenziale, adiva il Tribunale.
L' si costituiva tardivamente in giudizio e concludeva per la cessata materia del CP_1
contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il
2 risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui
è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di
3 cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87,
n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, la liquidazione della prestazione in favore dell'istante da parte dell' , in data successiva al deposito del CP_1
ricorso, è stata rilevata anche dalla parte ricorrente, la quale nelle note di trattazione scritta ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80,
n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate nella misura di cui al CP_1
dispositivo considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria nonché in ragione delle riduzioni previste per l'assenza di questioni di diritto. A tal proposito, occorre richiamare i principi della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10206/2021) secondo cui “Ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il
4 giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali”. Allo stesso modo, ad avviso di altra giurisprudenza (Cass. 5807/2024),
“Secondo il comma 3 dell'art. 12 del d.m. 55/2014, l'avvocato ha diritto a un compenso per la fase introduttiva, che comprende atti come esposti, denunce e citazioni, ma non è previsto alcun compenso per la fase istruttoria, che comprende attività come la ricerca di mezzi di prova e l'esame di consulenti, testimoni e indagati, e che, nella specie, non è stata svolta nel processo, conclusosi con una pronuncia di non luogo a procedere”.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) Condanna l al pagamento della metà delle spese del giudizio in favore della CP_1
parte ricorrente che si liquidano in tale misura ridotta in euro 932,50, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) Compensa tra le parti la residua metà.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7732/2025 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Gaetano Del Noce Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: cessata materia
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe chiedeva il pagamento dei ratei della prestazione dell'assegno di invalidità civile riconosciuta con verbale amministrativo del 30.1.2025; spese vinte CP_1
con attribuzione.
Egli deduceva che allo stato l' non provvedeva a liquidare l'importo dovuto in suo CP_1 favore e, stante l'inerzia dell'ente previdenziale, adiva il Tribunale.
L' si costituiva tardivamente in giudizio e concludeva per la cessata materia del CP_1
contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il
2 risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui
è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di
3 cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87,
n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, la liquidazione della prestazione in favore dell'istante da parte dell' , in data successiva al deposito del CP_1
ricorso, è stata rilevata anche dalla parte ricorrente, la quale nelle note di trattazione scritta ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80,
n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
La correttezza del comportamento della parte convenuta, che ha pagato evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al pagamento della residua metà, liquidate nella misura di cui al CP_1
dispositivo considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria nonché in ragione delle riduzioni previste per l'assenza di questioni di diritto. A tal proposito, occorre richiamare i principi della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10206/2021) secondo cui “Ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il
4 giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali”. Allo stesso modo, ad avviso di altra giurisprudenza (Cass. 5807/2024),
“Secondo il comma 3 dell'art. 12 del d.m. 55/2014, l'avvocato ha diritto a un compenso per la fase introduttiva, che comprende atti come esposti, denunce e citazioni, ma non è previsto alcun compenso per la fase istruttoria, che comprende attività come la ricerca di mezzi di prova e l'esame di consulenti, testimoni e indagati, e che, nella specie, non è stata svolta nel processo, conclusosi con una pronuncia di non luogo a procedere”.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) Condanna l al pagamento della metà delle spese del giudizio in favore della CP_1
parte ricorrente che si liquidano in tale misura ridotta in euro 932,50, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) Compensa tra le parti la residua metà.
Aversa, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5