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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8229 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE IO Massimo Fabio LI, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33755/2021 R.G., promossa da:
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Stucchi (c.f. ), presso il quale C.F._2
è elettivamente domiciliata in Milano, Via Lentasio n. 9 (PEC:
; Email_1
-attrice- contro (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
OR NO (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._4 in Siracusa, Viale Santa Panagia n° 136/A (FAX: 0931/1933379 – PEC:
; Email_2
-convenuto- con atto di citazione notificato a mezzo PEC il giorno 20.7.2021;
e con p.IVA ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore Dott. e Dott. , rappresentata e difesa Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f. ) (FAX: 095382264, PEC: C.F._5
; Email_3
-terza chiamata dal convenuto-
avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocato – domanda di condanna a risarcimento danni – domanda di garanzia assicurativa;
conclusioni dell'attrice:
<<- accertare l'inadempimento della prestazione professionale di nella Controparte_1 difesa di nella vertenza contro e per l'effetto dichiarare la Parte_1 Controparte_5 risoluzione contratto d'opera professionale e conseguentemente condannare CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali, ai sensi degli art. 1218 e 1223 cod. civ. e
[...] ogni altra norma di legge applicabile al caso di specie, il tutto quantificato in una somma pari a € 27.606,27. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o nella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre CPA, IVA.
- in via istruttoria: senza voler invertire l'onere probatorio, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero è che nel mese di luglio del 2019 era a cena con e Parte_1 Controparte_1 presso la trattoria del Nuovo Macello di Milano in via Lombroso?”;
2 2) “Vero è che durante la cena nel mese di luglio 2019 presso la trattoria del Nuovo Macello di Milano in via Lombroso affermava di avere dimenticato la procura per la Controparte_1 causa di appello contro e chiedeva a di firmare un foglio in bianco?”; CP_5 Pt_1
3) “Vero è che l'arch. firmava il foglio in bianco?”; Pt_1
4) “Vero è che l'avv. e l'architetto hanno rapporti professionali e forniscono CP_1 Pt_1 pareri al Ministero dell'ambiente?”;
5) “Vero è che tra l'avv. e l'arch. , oltre al rapporto professionale, intercorre CP_1 Pt_1 amicizia di vecchia data?”.
Si indicano a testi:
residente in [...]. residente Testimone_1 Testimone_2 in Milano, Via Archimede 98.>> conclusioni del convenuto:
<
1) differire la prima udienza del 10.05.2022 allo scopo di consentire all'odierno convenuto di evocare nel presente giudizio la ..., nel rispetto dei termini di cui Controparte_2 all'art.163-bis c.p.c.;
2) rigettare la domanda giudiziale ex adverso proposta;
3) condannare l'attrice, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 dell'importo di € 10.000,00 o di quella somma maggiore o minore che verrà liquidata in via equitativa.
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi dei quali si chiede la distrazione nei confronti del sottoscritto difensore antistatario.>>
conclusioni della terza chiamata:
<<- rigettare la domanda attorea;
- in subordine ridurla nei limiti del danno subito e rigorosamente provato;
- in ogni caso contenere la domanda di garanzia nell'ambito dell'oggetto di essa e tenuto conto del massimale e dello scoperto contrattualmente convenuti.
Spese e compensi>>
3 Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'Arch. ha dedotto: Parte_1
- di avere chiesto all'Avv. di assisterla nella controversia con Controparte_1 [...]
fornitore di materiali per la ristrutturazione di alcuni locali dell'abitazione CP_5 dell'attrice, in Milano, via Boschetti 1;
- che l'Avv. aveva presentato, nell'interesse della , opposizione al decreto CP_1 Pt_1 ingiuntivo del pagamento di € 37.638,79 (oltre interessi) a questa notificato il 16.6.2017;
- che aveva chiesto al Tribunale di Milano la revoca del decreto ingiuntivo (n. CP_1
11181/2017), sostenendo non dovuto il pagamento delle fatture n. 73 del 31.12.2015 e n. 14 del 27.2.2015, e, in via riconvenzionale subordinata, aveva chiesto di accordare alla la Pt_1 riduzione del prezzo nella misura di € 15.000,00;
- che il Giudice dell'opposizione aveva negato la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. e formulato proposta transattiva, accettata da ma non dalla;
Controparte_5 Pt_1
- che, con la sentenza definitiva del giudizio (RG 41899/2017), l'opposizione era stata (solo) parzialmente accolta (con riguardo alla fatt. n. 14/2015, ritenuta non dovuta) e il d.i. n.
11181/2017 era stato revocato, ma era stata condannata a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 32.466,30 (in luogo di € 37.638,79 richiesti dalla e portati CP_5 CP_5 dal d.i. opposto) oltre interessi e spese legali;
- di avere incaricato l'Avv. di proporre appello avverso tale sentenza (n. 7056/2019 CP_1 pubblicata il 15.7.2019) ma quegli non vi aveva provveduto, lasciando trascorrere i “termini di legge”;
- di avere il 2.3.2020 sottoscritto con transazione che la impegnava al CP_5 pagamento, in 12 rate mensili, della somma onnicomprensiva di € 34.039,27;
- che la sentenza del Tribunale, nel rigettare la domanda di riduzione del prezzo, aveva ritenuto “del tutto sfornita di prova la quantificazione della domanda”;
4 - che l'Avv. aveva a disposizione documentazione idonea a dimostrare i “disagi” e CP_1 gli “oneri aggiuntivi” patiti da in conseguenza dei difetti del materiale fornito;
Pt_1
- che inoltre la strategia processuale adottata dall'Avv. consistita nel negare CP_1
l'esistenza di rapporto contrattuale tra e per essere esso intercorso con Pt_1 CP_5
era “errata ab origine”; Controparte_6
- che dunque il convenuto non aveva adempiuto la prestazione professionale con la diligenza
(ex art. 1176 co. II c.c.);
- che da quanto sopra era derivato per l'attrice danno patrimoniale, pari al “minor valore della merce fornita da , quantificato in € 27.606,27. CP_5
Per tali ragioni ha chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento del Parte_1 contratto d'opera professionale intercorso con il convenuto e la condanna dell'Avv. CP_1 al risarcimento dei danni.
[...]
Il convenuto, Avv. costituitosi con comparsa di risposta depositata Controparte_1 telematicamente il 20.4.2022, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto, osservando che l'opposizione a d.i. da lui proposta quale difensore di Pt_1 aveva indotto il Giudice a non concedere la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e, infine, in parziale accoglimento dell'opposizione, a revocare il decreto.
Inoltre ha sostenuto di avere operato con la necessaria diligenza professionale, ha negato di avere avuto dalla , prima della costituzione in giudizio della tutta la Pt_1 CP_5 documentazione afferente il rapporto in questione e ha altresì negato di avere avuto incarico di promuovere appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano n. 7056/2019 pubblicata il 15.7.2019.
In ogni caso ha formulato domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore,
che ha provveduto a chiamare in causa. Controparte_2
La terza chiamata costituitasi con comparsa di risposta trasmessa Controparte_2 telematicamente il 27.10.2022, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, anche con riguardo alla misura del risarcimento preteso, e ha segnalato che la polizza stipulata con
5 l'assicurato convenuto ha un massimale di € 1.000,000,00 e prevede uno scoperto del 5%, con un minimo di € 500,00.
*
La domanda proposta dall'attrice, Arch. , non può trovare accoglimento. Parte_1
Ai fini della presente decisione occorre muovere dal principio, consolidato in giurisprudenza, che < configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente>> (Cass. 20.3.2025 ord.
n. 7462; in senso conforme Cass. ord. n. 30169/2018; Cass. n. 11906/2016).
Inoltre occorre considerare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. 20 agosto 2015, n. 17016).
Nel caso in esame l'attrice non ha specificamente indicato i documenti che, sebbene – a suo dire - fossero stati messi a disposizione dell'Avv. non erano stati da questo prodotti CP_1 nel giudizio di opposizione al d.i. ottenuto da Né l'attrice ha precisato quali CP_5 siano i documenti da cui trarre prova della tempestivamente avvenuta consegna al convenuto
6 della documentazione rilevante ai fini di conclusione integralmente vittoriosa dell'opposizione.
In ogni caso, secondo questo giudice, al fine di valutare la fondatezza della deduzione attorea di responsabilità professionale per negligente adempimento della prestazione da parte del convenuto, occorre tenere conto che:
- l'opposizione proposta dall'Avv. ha comunque prodotto il risultato della negata CP_1
concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, con la sentenza definitiva, la revoca dell'ingiunzione, in parziale accoglimento delle ragioni della e con Pt_1 riduzione del debito di questa rispetto all'importo del d.i.;
- la medesima ha dato atto di avere avuto interesse a stimolare la controparte Pt_1 CP_5 ad addivenire a soluzione concordata della vicenda, ciò che rende giustificata la
[...] proposizione dell'opposizione;
- la scelta del Giudice che ha deciso quell'opposizione di non disporre CTU volta a valorizzare i difetti del materiale fornito (a fini di riduzione del prezzo), nonostante le fotografie e la relazione di perito di parte versate agli atti di quel processo, non pare, a questo giudicante, fosse giuridicamente o processualmente obbligata;
- ritiene cioè questo giudice (della controversia di responsabilità professionale) che la valutazione di quel Giudice (dell'opposizione a d.i.) circa l'insufficienza delle allegazioni di a giustificare l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sarebbe potuta Parte_1
(anche) essere diversa;
- in altre parole, l'accoglimento solo parziale delle ragioni della non è – giusta la Pt_1 giurisprudenza sopra riportata e secondo la valutazione di questo giudice - di per sé indice di negligenza o di imperizia nell'adempimento dell'incarico professionale;
- la stessa attrice, del resto, a pag. 15 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, afferma che “la CTU aveva buone possibilità di essere disposta nel giudizio di secondo grado”, così mostrando di ritenere opinabile (e censurabile) la decisione del Giudice dell'opposizione sul punto;
- atteso il complesso delle motivazioni della sentenza di questo, nessun danno è derivato a dall'avere il difensore dell'opponente in principalità negato, sulla base di Parte_1
7 fatture emesse da soggetto diverso da , l'esistenza di un rapporto CP_5 Controparte_6 contrattuale fra le parti di quel giudizio;
- non è stata data alcuna prova documentale del conferimento a dell'incarico di CP_1 proporre appello avverso la sentenza n. 7056 in data 15.7.2019 del Tribunale di Milano;
- tale carenza probatoria non sarebbe stata colmata neppure dalle prove testimoniali richieste dall'attrice sul capitolato trascritto nell'epigrafe della presente sentenza (volte a provare la consegna a quel fine, durante una cena in un ristorante, di un foglio firmato in bianco);
- considerato infatti che la non risulta essere affatto aliena dall'uso della posta Pt_1 elettronica, l'assenza di un riscontro o di una traccia del conferimento dell'incarico nella corrispondenza inter partes prodotta in giudizio avrebbe reso le testimonianze comunque insufficienti alla prova dell'effettivo conferimento del mandato professionale;
- in ogni caso, anche alla luce di quanto sopra, l'esito favorevole del giudizio di appello non sarebbe stato affatto scontato, ciò che esclude che possa ravvisarsi nesso causale tra la mancata proposizione del gravame e il danno lamentato dalla . Pt_1
Per le considerazioni che precedono le domande attoree devono essere respinte.
Atteso il rigetto delle domande proposte da , non vi è luogo a provvedere in Parte_1 ordine alla domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dell'assicuratore
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che, secondo l'insegnamento di Cass.
6.12.2019 ord. n. 31889, < principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente
8 arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>, l'attrice deve essere condannata a rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna a rifondere al convenuto le spese processuali, liquidate in € Parte_1
7.000,00 per onorari (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% per CPA);
condanna a rifondere alla terza chiamata le spese Parte_1 Controparte_2
processuali, liquidate in € 7.000,00 per compensi (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% per CPA).
Milano, 30.10.2025.
Il giudice
RE IO LI
9
Il Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE IO Massimo Fabio LI, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33755/2021 R.G., promossa da:
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Stucchi (c.f. ), presso il quale C.F._2
è elettivamente domiciliata in Milano, Via Lentasio n. 9 (PEC:
; Email_1
-attrice- contro (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
OR NO (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato C.F._4 in Siracusa, Viale Santa Panagia n° 136/A (FAX: 0931/1933379 – PEC:
; Email_2
-convenuto- con atto di citazione notificato a mezzo PEC il giorno 20.7.2021;
e con p.IVA ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore Dott. e Dott. , rappresentata e difesa Controparte_3 Controparte_4 dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f. ) (FAX: 095382264, PEC: C.F._5
; Email_3
-terza chiamata dal convenuto-
avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocato – domanda di condanna a risarcimento danni – domanda di garanzia assicurativa;
conclusioni dell'attrice:
<<- accertare l'inadempimento della prestazione professionale di nella Controparte_1 difesa di nella vertenza contro e per l'effetto dichiarare la Parte_1 Controparte_5 risoluzione contratto d'opera professionale e conseguentemente condannare CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali, ai sensi degli art. 1218 e 1223 cod. civ. e
[...] ogni altra norma di legge applicabile al caso di specie, il tutto quantificato in una somma pari a € 27.606,27. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o nella maggiore o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre CPA, IVA.
- in via istruttoria: senza voler invertire l'onere probatorio, si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova:
1) “Vero è che nel mese di luglio del 2019 era a cena con e Parte_1 Controparte_1 presso la trattoria del Nuovo Macello di Milano in via Lombroso?”;
2 2) “Vero è che durante la cena nel mese di luglio 2019 presso la trattoria del Nuovo Macello di Milano in via Lombroso affermava di avere dimenticato la procura per la Controparte_1 causa di appello contro e chiedeva a di firmare un foglio in bianco?”; CP_5 Pt_1
3) “Vero è che l'arch. firmava il foglio in bianco?”; Pt_1
4) “Vero è che l'avv. e l'architetto hanno rapporti professionali e forniscono CP_1 Pt_1 pareri al Ministero dell'ambiente?”;
5) “Vero è che tra l'avv. e l'arch. , oltre al rapporto professionale, intercorre CP_1 Pt_1 amicizia di vecchia data?”.
Si indicano a testi:
residente in [...]. residente Testimone_1 Testimone_2 in Milano, Via Archimede 98.>> conclusioni del convenuto:
<
1) differire la prima udienza del 10.05.2022 allo scopo di consentire all'odierno convenuto di evocare nel presente giudizio la ..., nel rispetto dei termini di cui Controparte_2 all'art.163-bis c.p.c.;
2) rigettare la domanda giudiziale ex adverso proposta;
3) condannare l'attrice, ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 dell'importo di € 10.000,00 o di quella somma maggiore o minore che verrà liquidata in via equitativa.
Con ogni conseguenziale statuizione in ordine a spese e compensi difensivi dei quali si chiede la distrazione nei confronti del sottoscritto difensore antistatario.>>
conclusioni della terza chiamata:
<<- rigettare la domanda attorea;
- in subordine ridurla nei limiti del danno subito e rigorosamente provato;
- in ogni caso contenere la domanda di garanzia nell'ambito dell'oggetto di essa e tenuto conto del massimale e dello scoperto contrattualmente convenuti.
Spese e compensi>>
3 Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'Arch. ha dedotto: Parte_1
- di avere chiesto all'Avv. di assisterla nella controversia con Controparte_1 [...]
fornitore di materiali per la ristrutturazione di alcuni locali dell'abitazione CP_5 dell'attrice, in Milano, via Boschetti 1;
- che l'Avv. aveva presentato, nell'interesse della , opposizione al decreto CP_1 Pt_1 ingiuntivo del pagamento di € 37.638,79 (oltre interessi) a questa notificato il 16.6.2017;
- che aveva chiesto al Tribunale di Milano la revoca del decreto ingiuntivo (n. CP_1
11181/2017), sostenendo non dovuto il pagamento delle fatture n. 73 del 31.12.2015 e n. 14 del 27.2.2015, e, in via riconvenzionale subordinata, aveva chiesto di accordare alla la Pt_1 riduzione del prezzo nella misura di € 15.000,00;
- che il Giudice dell'opposizione aveva negato la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. e formulato proposta transattiva, accettata da ma non dalla;
Controparte_5 Pt_1
- che, con la sentenza definitiva del giudizio (RG 41899/2017), l'opposizione era stata (solo) parzialmente accolta (con riguardo alla fatt. n. 14/2015, ritenuta non dovuta) e il d.i. n.
11181/2017 era stato revocato, ma era stata condannata a pagare a Parte_1 [...] la somma di € 32.466,30 (in luogo di € 37.638,79 richiesti dalla e portati CP_5 CP_5 dal d.i. opposto) oltre interessi e spese legali;
- di avere incaricato l'Avv. di proporre appello avverso tale sentenza (n. 7056/2019 CP_1 pubblicata il 15.7.2019) ma quegli non vi aveva provveduto, lasciando trascorrere i “termini di legge”;
- di avere il 2.3.2020 sottoscritto con transazione che la impegnava al CP_5 pagamento, in 12 rate mensili, della somma onnicomprensiva di € 34.039,27;
- che la sentenza del Tribunale, nel rigettare la domanda di riduzione del prezzo, aveva ritenuto “del tutto sfornita di prova la quantificazione della domanda”;
4 - che l'Avv. aveva a disposizione documentazione idonea a dimostrare i “disagi” e CP_1 gli “oneri aggiuntivi” patiti da in conseguenza dei difetti del materiale fornito;
Pt_1
- che inoltre la strategia processuale adottata dall'Avv. consistita nel negare CP_1
l'esistenza di rapporto contrattuale tra e per essere esso intercorso con Pt_1 CP_5
era “errata ab origine”; Controparte_6
- che dunque il convenuto non aveva adempiuto la prestazione professionale con la diligenza
(ex art. 1176 co. II c.c.);
- che da quanto sopra era derivato per l'attrice danno patrimoniale, pari al “minor valore della merce fornita da , quantificato in € 27.606,27. CP_5
Per tali ragioni ha chiesto dichiararsi la risoluzione per inadempimento del Parte_1 contratto d'opera professionale intercorso con il convenuto e la condanna dell'Avv. CP_1 al risarcimento dei danni.
[...]
Il convenuto, Avv. costituitosi con comparsa di risposta depositata Controparte_1 telematicamente il 20.4.2022, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, di cui ha chiesto il rigetto, osservando che l'opposizione a d.i. da lui proposta quale difensore di Pt_1 aveva indotto il Giudice a non concedere la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e, infine, in parziale accoglimento dell'opposizione, a revocare il decreto.
Inoltre ha sostenuto di avere operato con la necessaria diligenza professionale, ha negato di avere avuto dalla , prima della costituzione in giudizio della tutta la Pt_1 CP_5 documentazione afferente il rapporto in questione e ha altresì negato di avere avuto incarico di promuovere appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano n. 7056/2019 pubblicata il 15.7.2019.
In ogni caso ha formulato domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore,
che ha provveduto a chiamare in causa. Controparte_2
La terza chiamata costituitasi con comparsa di risposta trasmessa Controparte_2 telematicamente il 27.10.2022, ha sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, anche con riguardo alla misura del risarcimento preteso, e ha segnalato che la polizza stipulata con
5 l'assicurato convenuto ha un massimale di € 1.000,000,00 e prevede uno scoperto del 5%, con un minimo di € 500,00.
*
La domanda proposta dall'attrice, Arch. , non può trovare accoglimento. Parte_1
Ai fini della presente decisione occorre muovere dal principio, consolidato in giurisprudenza, che < configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente>> (Cass. 20.3.2025 ord.
n. 7462; in senso conforme Cass. ord. n. 30169/2018; Cass. n. 11906/2016).
Inoltre occorre considerare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, dovendosi accertare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (Cass. 5 febbraio 2013 n.2638, Cass. 20 agosto 2015, n. 17016).
Nel caso in esame l'attrice non ha specificamente indicato i documenti che, sebbene – a suo dire - fossero stati messi a disposizione dell'Avv. non erano stati da questo prodotti CP_1 nel giudizio di opposizione al d.i. ottenuto da Né l'attrice ha precisato quali CP_5 siano i documenti da cui trarre prova della tempestivamente avvenuta consegna al convenuto
6 della documentazione rilevante ai fini di conclusione integralmente vittoriosa dell'opposizione.
In ogni caso, secondo questo giudice, al fine di valutare la fondatezza della deduzione attorea di responsabilità professionale per negligente adempimento della prestazione da parte del convenuto, occorre tenere conto che:
- l'opposizione proposta dall'Avv. ha comunque prodotto il risultato della negata CP_1
concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, con la sentenza definitiva, la revoca dell'ingiunzione, in parziale accoglimento delle ragioni della e con Pt_1 riduzione del debito di questa rispetto all'importo del d.i.;
- la medesima ha dato atto di avere avuto interesse a stimolare la controparte Pt_1 CP_5 ad addivenire a soluzione concordata della vicenda, ciò che rende giustificata la
[...] proposizione dell'opposizione;
- la scelta del Giudice che ha deciso quell'opposizione di non disporre CTU volta a valorizzare i difetti del materiale fornito (a fini di riduzione del prezzo), nonostante le fotografie e la relazione di perito di parte versate agli atti di quel processo, non pare, a questo giudicante, fosse giuridicamente o processualmente obbligata;
- ritiene cioè questo giudice (della controversia di responsabilità professionale) che la valutazione di quel Giudice (dell'opposizione a d.i.) circa l'insufficienza delle allegazioni di a giustificare l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sarebbe potuta Parte_1
(anche) essere diversa;
- in altre parole, l'accoglimento solo parziale delle ragioni della non è – giusta la Pt_1 giurisprudenza sopra riportata e secondo la valutazione di questo giudice - di per sé indice di negligenza o di imperizia nell'adempimento dell'incarico professionale;
- la stessa attrice, del resto, a pag. 15 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, afferma che “la CTU aveva buone possibilità di essere disposta nel giudizio di secondo grado”, così mostrando di ritenere opinabile (e censurabile) la decisione del Giudice dell'opposizione sul punto;
- atteso il complesso delle motivazioni della sentenza di questo, nessun danno è derivato a dall'avere il difensore dell'opponente in principalità negato, sulla base di Parte_1
7 fatture emesse da soggetto diverso da , l'esistenza di un rapporto CP_5 Controparte_6 contrattuale fra le parti di quel giudizio;
- non è stata data alcuna prova documentale del conferimento a dell'incarico di CP_1 proporre appello avverso la sentenza n. 7056 in data 15.7.2019 del Tribunale di Milano;
- tale carenza probatoria non sarebbe stata colmata neppure dalle prove testimoniali richieste dall'attrice sul capitolato trascritto nell'epigrafe della presente sentenza (volte a provare la consegna a quel fine, durante una cena in un ristorante, di un foglio firmato in bianco);
- considerato infatti che la non risulta essere affatto aliena dall'uso della posta Pt_1 elettronica, l'assenza di un riscontro o di una traccia del conferimento dell'incarico nella corrispondenza inter partes prodotta in giudizio avrebbe reso le testimonianze comunque insufficienti alla prova dell'effettivo conferimento del mandato professionale;
- in ogni caso, anche alla luce di quanto sopra, l'esito favorevole del giudizio di appello non sarebbe stato affatto scontato, ciò che esclude che possa ravvisarsi nesso causale tra la mancata proposizione del gravame e il danno lamentato dalla . Pt_1
Per le considerazioni che precedono le domande attoree devono essere respinte.
Atteso il rigetto delle domande proposte da , non vi è luogo a provvedere in Parte_1 ordine alla domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dell'assicuratore
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che, secondo l'insegnamento di Cass.
6.12.2019 ord. n. 31889, < principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente
8 arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>, l'attrice deve essere condannata a rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condanna a rifondere al convenuto le spese processuali, liquidate in € Parte_1
7.000,00 per onorari (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% per CPA);
condanna a rifondere alla terza chiamata le spese Parte_1 Controparte_2
processuali, liquidate in € 7.000,00 per compensi (oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% per CPA).
Milano, 30.10.2025.
Il giudice
RE IO LI
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