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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione nella causa iscritta al n. 263 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi Parte_1
residente, c.f. , elettivamente domiciliato in Cagliari C.F._1 via Dante n.18 presso lo studio dell'avv. Antonello Podda che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso ex art. 615 c.p.c. del 23.10.2018;
APPELLANTE
CONTRO
4 con sede legale in Conegliano (TV), C. F., P. IVA Controparte_1
e n. Iscrizione Registro Imprese Treviso-Belluno n. , e per essa P.IVA_1
la procuratrice speciale , in persona del suo Controparte_2
l.r.p.t., con sede a Milano, C. F., P. I.V.A. e n. Iscrizione Registro delle
Imprese di Milano al n. , e al R.E.A. di Milano n. 1217580, in P.IVA_2
forza di procura speciale autenticata in data 05.07.2018 dal Notaio
[...]
di Pordenone, rep. 298749 racc. 31924, registrata a Pordenone in Per_1
data 17.07.2018 al n. 9992 serie IT, qui rappresentata dalla
[...]
società per azioni unipersonale, in persona del suo l.r.p.t., Controparte_3
con sede legale in Milano, C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il
1 Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , in P.IVA_3
forza di procura speciale autenticata in data 09.05.2019 dal Notaio Per_2
di Milano, rep. 140500 racc. 35385, registrata a Milano 2, in data
[...]
20.05.2019 al n. 25353 serie IT, in persona dell'Avv. Claudio Saturno n.q., nato a [...] il [...], C.F. , giusta procura del C.F._2
Dott. nella sua qualità di Consigliere della Controparte_4 [...]
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del Controparte_3
24/07/2019, con firma autenticata in data 25 Maggio 2020 dal Notaio
di Milano, Rep. 142719, Racc. 36506, registrata a Milano Persona_2
DP II, il 27/05/2020, al N. 35001 alla serie IT, elettivamente domiciliata in
Sassari via Roma n.71 presso lo studio dell' Avv. Gemma Maurizi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
in persona del suo legale rappresentante Parte_2
pro tempore, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari, C.F. , P.IVA_4
P.I. , con sede legale in Cagliari, elettivamente domiciliata in P.IVA_5
Cagliari, nella via Carbonia n. 22 presso lo studio dell'avv. Maria Bernarda
Sanna che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
All'udienza dell' 8 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Codesta ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale
n.1007/2022 pubblicata il 12.0.4.2022, voglia: “accertare che, con riguardo al mutuo fondiario n. 80138129 Banco di Sardegna S.p.A./Delogu Francesco di euro 370 mila dal 30.6.2004 al 30.6.2009, l'opponente ha corrisposto a controparte il linea capitale la somma di euro 169.845,98 e per interessi corrispettivi la somma di euro 53.677,27. Accertare, altresì, che la quota di capitale in pagato dal 31.12.2009 al 30.6.2014 è pari ad euro 200.154,02 e la quota di interessi corrispettivi pagati per il medesimo periodo, è pari ad euro
18.673,08. Accertare ancora che il tasso di mora cui all'art 3 del suddetto atto
2 di quietanza finale 13.2.2004, è stato convenuto dalle parti in misura pari a
6,35 % annuo e che il tasso soglia oltre il quale vi era usura era, per il periodo aprile/giugno 2004 tasso soglia 6,26%, luglio/settembre 2004 tasso soglia
5,81%, ottobre/dicembre 2004 tasso soglia 5,76%, gennaio/marzo 2005 tasso soglia 5,79%, aprile/giugno 2005 tasso soglia 5,81%, luglio/settembre 2005 tasso soglia 5,79%, ottobre/dicembre 2005 tasso soglia 5,73%, aprile/giugno
2006 tasso soglia 6,24%, ottobre/dicembre 2009 tasso soglia 4,88%, gennaio/marzo 2009 tasso soglia 4,38%, aprile/giugno 2009 tasso soglia
3,95%, luglio/settembre 2010 tasso soglia 3,84%, ottobre/dicembre 2010 tasso soglia 3,90 %, gennaio/marzo 2010 tasso soglia 4,02%;
B) accertare che con riguardo al mutuo fondiario 93070116 Banco di
Sardegna S.p.A./Delogu Francesco di euro 400 mila, l'opponente ha corrisposto a controparte il linea capitale, dal 30.6.2007 al 30.6.2009, la somma di euro 38.565,67 e a titolo di interessi corrispettivi la somma di euro
37.055,41. Accertare, altresì, che la quota di capitale in pagato dal 31.12.2009 al 31.12.2021, è pari complessivamente a euro 343.094,77 e che la quota di interessi corrispettivi impagati e ancora da pagare, secondo controparte dal
31.12.2009 al 31.12.2021, è pari complessivamente a euro 128.388,76.
C) accertare ancora, con riguardo agli interessi moratori, il tasso convenuto inter parte esse era del 7,95% annuo e che nel periodo aprile/giugno 2008 il tasso soglia era del 6,87%. Nel periodo gennaio/marzo 2009 il tasso soglia oltre il quale di occorre discutere di usura era del 4,38%, nel periodo aprile/giugno 2009 era del 3,95%, nel periodo ottobre/dicembre 2009 era del
4,88%, nel periodo luglio/settembre 2009 era del 5,09%, nell'anno 2010, il tasso soglia nel periodo gennaio/marzo era del 4,02%, nel periodo aprile/giugno era del 3,95%, nel periodo luglio/settembre era del 3,84%, nel periodo ottobre/dicembre era del 3,90%, nell'anno 2011, per il periodo aprile/giugno il tasso soglia era del 7,49%, nell'anno 2015, per il periodo gennaio/marzo il tasso soglia era del 7,54%, nel periodo aprile/giugno era del
7,40%, nel periodo luglio/settembre era del 7,91%, nel periodo ottobre/dicembre era del 7,71%, nell'anno 2016, per il periodo gennaio/marzo il tasso soglia era del 7,15%, nel periodo aprile/giugno era del 7,09%, nel periodo luglio/settembre era del 7,25% e ottobre/dicembre era del 7,13%,
3 nell'anno 2017, il tasso soglia era per il periodo gennaio/marzo del 7,15%, nel periodo aprile/giugno del 7,01%, nel periodo luglio/settembre era del
7,04%, nel periodo ottobre/dicembre era del 7,06%, nell'anno 2018 il tasso soglia era per il periodo gennaio/marzo era del 7,04%, aprile/giugno era del
7,01%, luglio/settembre del 6,93% e nel periodo ottobre/dicembre e del
6,85%;
D) Per l'effetto e con riguardo al contratto di finanziamento n. 80138129 di euro 370 mila, ai sensi dell'art. 1815 II comma c.c., dichiarare che gli interessi moratori convenuti dalle parti col contratto di mutuo in questione, hanno natura usuraria, giacché superano il tasso soglia prescritto dalla Banca d'Italia al momento della contrattazione e dei pagamenti effettivi. Conseguentemente dichiarare che l'atto di quietanza finale 13.2.2004 di cui al suddetto mutuo, deve intendersi a titolo gratuito e che pertanto non sono più dovuti gli interessi corrispettivi dal 31.12.2009 al 30.6.2014 e tanto meno gli interessi moratori e infine disporre la parziale compensazione tra il capitale impagato dal
31.12.2009 al 30.6.2014 è pari ad euro 200.154,02 e la quota di interessi corrispettivi ritualmente corrisposti, dal 30.6.2004 al 30.6.2009, pari a euro
53.677,27, maggiorato degli interessi al tasso legale e conseguentemente dichiarare che il credito residuo in linea capitale in ordine al quale la controparte può procedere esecutiva mente è pari a euro 146.476,75 o alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta in corso di causa;
E) Per l'effetto e con riguardo al contratto di finanziamento n. 93.070.116 di euro 400 mila, ai sensi dell'art. 1815 II comma c.c., dichiarare che gli interessi moratori convenuti dalle parti col contratto di mutuo in questione, hanno natura usuraria, giacché superano il tasso soglia prescritto dalla Banca d'Italia al momento della contrattazione e dei pagamenti effettivi. Conseguentemente dichiarare che il contratto di mutuo fondiario 21.6.2007 deve ritenersi a titolo gratuito e che pertanto non sono più dovuti gli interessi corrispettivi dal
31.12.2009 al 31.12.2021, pari complessivamente a euro 128.388,76 e tanto meno gli interessi moratori e infine disporre la parziale compensazione tra il capitale impagato e da pagare, dal 31.12.2009 al 31.12.2021, pari complessivamente a euro 343.094,77 e la quota di interessi corrispettivi ritualmente corrisposti, dal 30.6.2007 al 30.6.2009, pari a euro 37.055,41
4 maggiorati degli interessi legali e conseguentemente dichiarare che il credito residuo in linea capitale in ordine al quale la controparte può procedere esecutiva mente è pari a euro 306.039,36 o alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta in corso di causa;
F) con condanna a carico di controparte a favore di al Parte_1
risarcimento di ogni danno patrimoniale derivato all'esecutato per aver corrisposto negli anni a in relazione ai due contratti Parte_2
di mutuo fondiario in questione, interessi indicizzati e/o moratori sul capitale non dovuti con vittoria di spese competenze per ambedue i gradi del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di Controparte_5
costituzione):
“La CORTE adita VO :
IN VIA PRELIMINARE :
1) Dichiarare improcedibile e inammissibile l'appello promosso da
[...]
per le ragioni di cui al capo 1 ) e 2) della comparsa di Parte_1
costituzione e risposta
NEL MERITO :
2) Rigettare il ricorso in appello avverso la sentenza n. 1007/2022 del
Tribunale di Cagliari del 12.4.2022 proposto da per Parte_3
lo effetto confermare la sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Cagliari
3) Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto
3) Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ai sensi del DM 2014 anche del primo grado di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa Parte_2
di costituzione):
“Conclude affinchè il Tribunale adito VO, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa voglia rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2019 Parte_1 ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare distinta al n.11/2014 R.G.E., nella quale Controparte_6
[...] in qualità di mandataria della cessionaria
[...] Controparte_7
aveva spiegato intervento per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito scaturenti dai contratti di mutuo fondiario n. 80138129 e n. 93070116 accesi col Parte_2
In particolare, sia con riferimento al primo contratto di mutuo acceso il 17 dicembre 2003, con atto pubblico di quietanza del 13 febbraio 2004, sia con riferimento al secondo contratto di mutuo acceso il 21 giugno 2007, con l'inizio di ammortamento il 30 giugno 2007, l'attore ha lamentato l'usurarietà degli interessi moratori convenuti e/o promessi per essere spesso superiori, nei singoli trimestri specificamente indicati, al tasso soglia talché egli aveva diritto a vedersi restituire gli interessi indicizzati pagati e non dovuti, dovendo trovare applicazione il secondo comma dell'art. 1815 c.c.
Costituitisi in giudizio il e, tramite la Parte_2
mandataria la società il Controparte_2 Controparte_5
Tribunale di Cagliari con sentenza n.1007/2022 pubblicata il 12 aprile 2022 ha statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. dichiara il diritto di in qualità di avente causa del Controparte_5
mutuatario di agire esecutivamente nei confronti Parte_2
del per il soddisfacimento del credito da mutuo;
Pt_1
3. Condanna alla rifusione in favore delle convenute delle Parte_1
spese processuali, che liquida:
i. in complessivi euro 23.140,30, di cui euro 20.122,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. a favore della Controparte_5
[...]
ii. in complessivi euro 11.099,80 di cui euro 9652,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. a favore del Controparte_8
Con atto di citazione (ri)notificato il 20 luglio 2022 propone appello
. Parte_1
Costituitisi in giudizio il e la società Parte_2 [...]
all'udienza dell'8 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in Controparte_5
6 decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. utilizzato soltanto dalle società appellate.
Il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha valutato la fondatezza dell'opposizione proposta dal piuttosto che le Pt_1
eccezioni preliminari sollevate dalla società Controparte_5
rigettandola con la seguente motivazione:
“L'opposizione è infondata, perché:
a) per stessa indicazione dell'attore, i tassi corrispettivi e moratori pattuiti in contratto non risultano superiori al tasso soglia indicato vigente all'atto dell'accensione dei mutui o di quietanza;
b) nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. SS.UU., 19 ottobre
2017, n. 24675);
c) conseguentemente eventuali successive oscillazioni al ribasso del tasso soglia non determinano l'invalidità del tasso (corrispettivo o moratorio) lecitamente pattuito;
d) per i contratti conclusi dall'01 aprile 2003 (data di entrata in vigore del
d.m. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art.
2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x
1,5;
e) conseguentemente, il tasso soglia individuato dall'attore in citazione dovrebbe essere maggiorato, secondo quanto indicato al capo che precede.”
7 La società ha eccepito preliminarmente Controparte_5
l'improcedibilità dell'appello invocando l'applicazione analogica dell'art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. nonché la sua inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello stante l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c. (cfr.
Cass., n. 4725/2025 in motivazione: “in primo luogo, giova evidenziare che la disposizione dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., dettata per il ricorso per cassazione, trova fondamento nella peculiarità funzionale e nella struttura formale del procedimento di legittimità, sicché essa, quale disposizione particolare, non può essere estesa analogicamente al giudizio
d'appello, specie quoad effectum, ai fini della individuazione delle implicazioni del mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata”), nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. alla luce di Cass. S.U., ord. n. 36481/2022 (“Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”), passando ad esaminare il merito dell'impugnazione si osserva quanto segue.
L'appellante lamenta il superamento del tasso soglia di usura degli interessi moratori quantificati nel 6,35% con riguardo al mutuo n. 80138129
e in 7,95% con riguardo al mutuo 93070116 nel corso del periodo di rateizzazione del mutuo. Egli specifica poi, per ciascun contratto, i trimestri nei quali, nello sviluppo del rapporto contrattuale, il tasso soglia sarebbe inferiore al tasso pattuito e lamenta che il Tribunale non avesse disposto una
8 consulenza tecnica al fine di verificare il superamento del tasso soglia, contestando la statuizione laddove aveva sostenuto che egli aveva ignorato le maggiorazioni di legge, ai fini della sua determinazione.
Pacifico che il tasso contrattuale è entro soglia, il motivo è infondato in quanto i dati riportati nell'atto di citazione davanti al Tribunale e nell'atto di appello hanno ad oggetto i tassi soglia previsti per gli interessi corrispettivi
(T.E.G.M. x 1,5) mentre l'appellante lamenta il superamento del tasso soglia degli interessi moratori nello sviluppo del rapporto, per il cui calcolo si richiama la formula di cui al punto d) della motivazione della sentenza appellata (d) per i contratti conclusi dall'01 aprile 2003 (data di entrata in vigore del d.m. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Formula: (T.E.G.M. +
2,1) x 1,5), che ha fatto puntuale applicazione della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020.
Non può d'altronde tacersi che nelle relazioni di parte prodotte nel giudizio di primo grado, il consulente di parte si era limitato ad affermare il superamento del tasso soglia da parte del tasso moratorio originario, sommandolo al tasso corrispettivo, procedura la cui correttezza è stata esclusa dalla Suprema Corte: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi
e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto.” (Cass., n. 14214/2022; conforme Cass., n.
15007/2024).
Per amor del vero deve evidenziarsi che, in ogni caso, le conseguenze del superamento del tasso soglia degli interessi moratori nel corso del
9 rapporto non sarebbero quelle invocate dall'appellante, ovvero la gratuità dei mutui, quanto piuttosto la riconduzione al tasso soglia della parte eccedente alla luce del principio che, dando seguito al dictum delle Sezioni Unite sopracitate, ha affermato Cass., n. 27545/2023: “i saggi di interesse usurari
– che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa – costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto.”
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate secondo il valore indeterminabile complessità bassa applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale in relazione all'attività difensionale spiegata, senza nulla riconoscere per la fase di trattazione in quanto non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 5211,00 in favore di ciascuna parte appellata oltre spese generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 3 luglio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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